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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
52.1997.307
Data decisione, Autorità:
11.11.1997, TRAM
Incarto n.
52.97.00307
Lugano
11 novembre 1997
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo
Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo
Crivelli
statuendo
sul ricorso 22 ottobre 1997 di
rappr.
da: __________
contro
la
decisione 8 ottobre 1997 con cui il Giudice dell'istruzione e dell'arresto
(GIAR) ha mantenuto la carcerazione del ricorrente in attesa dell'espulsione;
viste le risposte:
-
24 ottobre 1997 del Giudice
dell’istruzione e dell’arresto (GIAR);
-
29 ottobre 1997 del Dipartimento
delle istituzioni, sezione degli stranieri (SS);
letti
ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. Il ricorrente __________,
originario del Kosovo, giunto in Svizzera in data e secondo modalità
imprecisate, il 5 agosto 1997 ha inoltrato richiesta d'asilo presso il CRRA di
__________.
Il 18 seguente ha abbandonato il centro senza avvertirne i responsabili,
rendendosi così irreperibile.
E' stato fermato dalla polizia il 5 ottobre 1997 a
__________, dove avrebbe nel frattempo vissuto nella clandestinità presso
parenti.
B. Con decisione 6 ottobre 1997
il Dipartimento delle istituzioni ha ordinato la carcerazione del ricorrente in
applicazione dell'art. 13 b lett. c LDDS.
L'8 ottobre 1997 il GIAR ha confermato il provvedimento, ritenendo
che il ricorrente avesse dimostrato con il suo comportamento di volersi
sottrarre all'allontanamento disposto nel frattempo dall'Ufficio Federale dei
Rifugiati (UFR).
C. Contro questa decisione,
__________ è insorto davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo
la scarcerazione.
Riassunti i fatti salienti, il ricorrente nega che siano dati
i presupposti dell'art. 13 b cpv. 1 lett. c LDDS.
Afferma di aver appena iniziato la procedura per
l'ottenimento dell'asilo, di essere intenzionato a sposarsi con una connazionale
conosciuta a __________ e di non avere alcuna intenzione di sottrarsi ad
un'espulsione.
In via provvisionale postula che siano sospesi i preparativi
per il suo allontanamento.
D. All'accoglimento del ricorso
si è opposto il GIAR, che rileva come in sede d'udienza l'insorgente abbia
lasciato intendere di voler rimanere in Svizzera, sottraendosi all'allontanamento.
Tenuto conto dell'insieme delle circostanze, lascia tuttavia
aperta la possibilità di ordinare provvedimenti sostitutivi.
Analoghe considerazioni vengono sviluppate dal Dipartimento
delle istituzioni.
Considerato, in
diritto
- Il ricorso, tempestivo, è
ricevibile in ordine giusta l'art. 31 della legge cantonale di applicazione
alla (rectius: della) legge federale concernente le misure coercitive in
materia di diritto degli stranieri del 17 aprile 1997 (in seguito: LAMC, RL
1.2.2.2).
Date le circostanze, il giudizio può essere reso sulla base
degli atti, senza assumere ulteriori prove (art. 18 PAmm).
- Verificandosi una delle
ipotesi esaustivamente previste dall'art 13 a LDDS, la competente autorità
cantonale può far incarcerare per tre mesi al massimo, durante la preparazione
della decisone in merito al diritto di soggiorno, lo straniero privo di
permesso di dimora o di domicilio al fine di garantire l'attuazione della procedura
d'allontanamento.
Se l'allontanamento è eseguibile oppure se è stata notificata
una decisione di prima istanza d'allontanamento o espulsione, soggiunge l’art.
13 b cpv. 1 lett. c LDDS, l'autorità cantonale competente può fra l'altro
incarcerare lo straniero allo scopo di garantirne l’espulsione, se indizi
concreti fanno temere che questi intende sottrarsi all'espulsione, in
particolare perché il suo comportamento precedente indica che non si attiene
alle disposizioni delle autorità.
Scopo principale di queste norme è quello di assicurare un'esecuzione
efficace delle decisioni di sfratto e di allontanamento degli stranieri ai
quali viene negato il permesso di soggiorno. Con queste disposizioni, entrate
in vigore il 1° febbraio 1995, si è voluto in particolare evitare che gli
stranieri in attesa di espulsione si sottraggano all'esecuzione del
provvedimento, passando alla clandestinità (cfr. Messaggio del Consiglio
Federale sulla LF concernente misure coercitive in materia di diritto degli stranieri
del 22.12.93, in FF 1994 I 273 seg.).
La carcerazione in vista dell'allontanamento costituisce una
grave ingerenza nella personalità dello straniero colpito. La semplice
presunzione che lo straniero voglia sottrarsi allo sfratto non basta in ogni
caso per disporne l'arresto in vista dell'allontanamento. L’incarcerazione
dello straniero in attesa di espulsione non può quindi fungere da misura
preventiva. La legge esige la presenza di "indizi concreti e
rilevanti", atti a giustificare il fondato sospetto che l'interessato
intende sottrarsi allo sfratto.
Il principio di adeguatezza e proporzionalità impone che una
limitazione della libertà individuale non possa protrarsi oltre il tempo
assolutamente necessario all'attuazione della misura; in particolare, sono da
prendere in considerazione misure meno incisive quali la semplice sorveglianza
dello straniero od un obbligo di annunciarsi restrittivo.
Nella ponderazione degli interessi contrapposti l'autorità di
polizia che ha ordinato l'arresto in vista dello sfratto, rispettivamente
l'autorità giudiziaria che ne ha deciso la protrazione, non devono però
dimenticare che non è necessario che allo straniero venga imputato un
comportamento di rilevanza penale o che egli costituisca un pericolo per la
sicurezza interna o esterna del nostro paese o dell'ordine pubblico. L'arresto
in vista dell'allontanamento è già giustificato allorquando l'esecuzione dello
sfratto venga messa in pericolo in modo concreto e rilevante.
Per il Tribunale federale costituiscono indizi concreti che
lo straniero intenda sottrarsi all'espulsione la mancanza di documenti d'identità
giustificata con motivi contraddittori o falsi, l'atteggiamento negativo
assunto durante la procedura d'asilo mediante il rifiuto di firmare i verbali,
la sparizione durante la medesima procedura, comportamenti non irreprensibili o
penalmente rilevanti, nonché la mancanza di una dimora fissa, di relazioni
stabili o di mezzi di sostentamento (cfr. DTF 119 I b 193 seg.; N. Wisard, Les
renvoi et leur exécution en droit des étrangers et en droit d'asile, pag. 286
seg.).
- Nel caso in esame, l'UFR ha
respinto con decisione 4 settembre 1997 la domanda d'asilo presentata dal
ricorrente e ne ha disposto l'allontanamento immediato. La decisione è stata
portata a conoscenza del ricorrente da parte della polizia in occasione
dell'interrogatorio del 6 ottobre 1997. E' quindi applicabile l'art. 13 b LDDS.
Controversa è la questione a sapere se l'abbandono del CRRA
di __________ ed il soggiorno clandestino a __________ presso conoscenti
costituisca un indizio sufficiente per ritenere che il ricorrente intende sottrarsi
all'espulsione.
Ora, la scomparsa di un richiedente l'asilo durante la
relativa procedura può essere vista come un indizio dell'intenzione di
sottrarsi ad una prevedibile espulsione, dandosi alla clandestinità. Nel caso
specifico del ricorrente vi sono tuttavia alcune circostanze fattuali che
contraddicono questa interpretazione.
Risulta infatti dagli atti che __________, pur essendosi
allontanato dal CRRA di __________ senza lasciare alcun recapito, non si è
semplicemente dato alla macchia, cercando di far perdere le sue tracce, ma si è
recato a __________, dove vivono suo fratello __________ ed il nipote
__________ e dove sembra essere entrato la prima volta in Svizzera. Vero è che
il ricorrente non si è preoccupato di informare il CRRA di __________ circa il
suo nuovo recapito, ma è anche vero che non ha intrapreso nulla per rendersi
irreperibile quando è stato fermato ed identificato dalle guardie di frontiera
e della polizia di __________ al rientro in Svizzera da un'uscita in Francia.
La ragazza con la quale si è nel frattempo fidanzato sembra inoltre essersi
informata presso i responsabili del CRRA di __________ per regolare la situazione.
D'altra parte, occorre pure considerare che la procedura
d'asilo era appena stata avviata e che il ricorrente non aveva motivo di
ritenere che la domanda sarebbe stata senz'altro respinta e che sarebbe stato
colpito da un provvedimento di sfratto.
In tali circostanze, questo Tribunale non perviene a
ravvisare nel comportamento dell'insorgente un'intenzione di sottrarsi all'espulsione
rendendosi irreperibile.
Così stando le cose, il ricorso va accolto, annullando
l'ordine di carcerazione del Dipartimento delle istituzioni e la decisione del
GIAR che lo conferma.
Dato che il comportamento dell'insorgente non va comunque
esente da critiche e che l'intenzione di sottrarsi all'espulsione pronunciata
dall'UFR non può essere a priori esclusa, appare giustificato sottoporre il
ricorrente, a titolo di provvedimento sostitutivo (art. 2 LAMC), (a)
all'obbligo di risiedere presso un centro per richiedenti l’asilo della Croce
Rossa che il Dipartimento delle Istituzioni provvederà a designare e (b) di non
allontanarsi senza permesso esplicito del responsabile, che provvederà a
fissare i termini di tempo e di luogo di ogni singolo congedo.
Resta riservata una modifica del provvedimento a dipendenza
dell’evolvere della situazione.
Il ricorrente è inoltre formalmente avvertito che la
trasgressione di queste disposizioni comporterà la sua incarcerazione.
- Dato l'esito si prescinde
dal prelievo di una tassa di giustizia.
Non si assegnano ripetibili poiché il ricorrente,
contrariamente a quanto dispongono gli art. 11 LAMC e 52 CPP, non è patrocinato
da un avvocato iscritto all'albo.
Per
questi motivi,
visti
gli art. 13 b LDDS; 2, 11, 31, 32, LAMC; 3, 18, 28, 31, 60, 61, 65 PAmm
dichiara e pronuncia:
- Il ricorso è parzialmente
accolto.
§. Di conseguenza:
1.1. sono annullate:
a) la decisione 6 ottobre 1997
del Dipartimento delle istituzioni che ordina la carcerazione del ricorrente.
b) la decisione 8 ottobre 1997
del GIAR che conferma l'ordine di carcerazione.
1.2. è fatto obbligo al ricorrente:
a) di risiedere
presso il Centro per richiedenti l’asilo della Croce Rossa designato del
Dipartimento delle Istituzioni all’atto della scarcerazione,
b) di non
allontanarsi dal Centro senza il consenso scritto del responsabile del centro.
- Non si prelevano né spese,
né tassa di giustizia.
Non si assegnano
ripetibili.
- Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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