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Numero d'incarto:
52.1997.305
Data decisione, Autorità:
15.04.1998, TRAM
Incarto n.
52.97.00305
Lugano
15 aprile 1998
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo
Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna e Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo
Crivelli
statuendo
sul ricorso 21 ottobre 1997 di
contro
la
risoluzione 8 ottobre 1997 (n. 5158) del Consiglio di Stato, che dichiara
irricevibile l’impugnativa presentata dall'insorgente contro l'avviso di
pubblicazione di una domanda di costruzione pubblicato dal municipio di
__________;
richiamato l'art. 48 PAmm;
letti
ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
che il 21 luglio 1997 __________ e __________ hanno chiesto
al municipio di __________ il permesso di costruire un deposito e ripostiglio
su un fondo situato fuori dela zona edificabile (part. n. __________ RFP);
che il 29 seguente il municipio ha pubblicato la domanda con
effetto sino al 12 agosto 1997; indicando quali orari per la consultazione
degli atti presso la cancelleria comunale i giorni di martedì dalle 08.30 alle
11.30 e giovedì dalle 14.00 alle 17.00;
che il 31 luglio 1997 la cancelleria comunale ha chiuso per
ferie, esponendo agli albi un avviso di chiusura dal 1° agosto al 17 agosto
1997, ma con apertura straordinaria il 6 agosto dalle 14.00 alle 17.00 per
permettere agli interessati la consultazione delle domande di costruzione; per
eventuali urgenze gli interessati erano invitati a rivolgersi al sindaco;
che contro l'avviso di pubblicazione della domanda di
costruzione __________ è insorto davanti al Consiglio di Stato, dolendosi della
chiusura della cancelleria comunale durante tale periodo a causa delle ferie
della segretaria e per aver saputo del giorno straordinario di apertura quando
era ormai trascorso;
che, vedendosi nell'impossibilità di consultare gli atti,
__________ ha postulato l'annullamento della procedura di pubblicazione e la
sua ripetizione;
che con decisione 8 ottobre 1997, il Consiglio di Stato ha
dichiarato irricevibile l'impugnativa, l'avviso di pubblicazione della domanda
di costruzione non essendo considerato quale decisione;
che l’impugnativa è stata dichiarata improponibile anche
nella misura in cui poteva essere configurata alla stregua di un’istanza di
intervento al Consiglio di Stato quale autorità di vigilanza sui comuni;
che contro tale giudizio __________ insorge davanti al
Tribunale cantonale amministrativo chiedendone l'annullamento e postulando la
ripetizione della procedura di pubblicazione;
che il ricorso non è stato intimato alle controparti;
Considerato, in
diritto
che giusta l'art. 48 PAmm l'autorità di ricorso può
respingere immediatamente le impugnative inammissibili o manifestamente
infondate;
che nella misura in cui censura il giudizio con cui il Consiglio
di Stato ha dichiarato irricevibile il ricorso contro l’atto di pubblicazione
della domanda di costruzione l’impugnativa va respinta in limine siccome
palesemente infondata;
che, come rettamente rileva il Consiglio di Stato con
considerazioni che questo tribunale fa proprie, la pubblicazione della domanda
di costruzione configura un semplice atto ordinatorio della procedura di
rilascio della licenza edilizia, non impugnabile autonomamente;
che l’insorgente potrà semmai riproporre le censure che solleva
in questa sede, impugnando la licenza edilizia che il municipio dovesse
eventualmente rilasciare;
che il ricorso va disatteso anche nella misura in cui ha per
oggetto la decisione con cui il Consiglio di Stato si è rifiutato di intervenire
quale autorità di vigilanza sui comuni;
che l’art. 207 cpv. 2 LOC riconosce in effetti la qualità per
impugnare le decisioni rese dal Consiglio di Stato in tale veste soltanto a chi
da esse è leso nei suoi legittimi interessi;
che siffatta eventualità non si verifica sintanto che il
Consiglio di Stato non interviene effettivamente a modificare una determinata
situazione giuridica;
che la tassa di giustizia segue la soccombenza;
visti
l'art. 1, 21 LE; 207 LOC; 3, 18, 28, 48, 60 61 PAmm;
dichiara e pronuncia:
-
In quanto ricevibile, il
ricorso è respinto..
-
La tassa di giustizia di fr.
200.- è a carico del ricorrente.
-
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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