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Numero d'incarto:
52.1997.291
Data decisione, Autorità:
03.02.1998, TRAM
Incarto n.
52.97.00291
Lugano
3 febbraio 1998
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo
Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo
Crivelli
statuendo
sul ricorso 13 ottobre 1997 di
Comunione
ereditaria fu __________
patrocinata
da: avv. __________
Contro
la
decisione 23 settembre 1997, no. 4814, del Consiglio di Stato che respinge
l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la licenza edilizia 30
luglio 1997 rilasciata dal municipio di __________ a __________ e __________
per la costruzione di un muro di sostegno;
viste le risposte:
-
20 ottobre 1997 di __________ e
__________;
-
22 ottobre 1997 del municipio di
__________;
-
5 novembre 1997 del Consiglio di
Stato;
letti
ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. Il 21 maggio 1997 i
resistenti __________ e __________ hanno chiesto al municipio di __________ il
permesso di costruire un muro di sostegno lungo 22 m ed alto poco più di 3 a
monte della loro casa d'abitazione (part. n. __________ RT) e della vicina
stalla di proprietà della comunione ereditaria qui ricorrente (part. n.
__________ RT). Alla domanda si è opposta quest'ultima, rilevando che la distanza
di 3 m, prevista tra il muro e la facciata munita di una porta della stalla,
non era conforme a quella minima prescritta dall'art. 30 NAPR verso edifici con
aperture (4 m).
B. Con decisione 30 luglio 1997
il municipio di __________ ha rilasciato la licenza richiesta, respingendo
l'opposizione della vicina.
In sostanza, l'autorità comunale ha ritenuto che la porta
della stalla non fosse da considerare alla stregua di un'apertura richiamante
distanze.
C. Con giudizio 23 settembre
1997 il Consiglio di Stato ha confermato il provvedimento, respingendo a sua
volta l'impugnativa contro di esso inoltrata dall'opponente.
Il Governo ha in sostanza condiviso l'assunto dell'autorità
comunale, ritenendo che la porta, in quanto volta ad assicurare l'accesso e non
la veduta, non richiamasse la distanza di 4 m prescritta dall'art. 30 NAPR
verso edifici con aperture.
D. Contro il predetto giudizio
governativo la soccombente si aggrava ora davanti al Tribunale cantonale
amministrativo, chiedendo che venga annullato assieme alla controversa licenza.
In sostanza, l'insorgente ripropone e sviluppa in questa sede
le censure sollevate senza successo davanti alle precedenti istanze.
E. All'accoglimento del ricorso
si oppone il Consiglio di Stato senza formulare osservazioni.
Ad identica conclusione pervengono il municipio di __________
ed i rilasciatari della licenza, contestando partitamente le tesi dell'insorgente.
Considerato, in
diritto
-
Il ricorso, tempestivo, è
ricevibile in ordine giusta l'art. 21 LE e può essere deciso sulla base degli
atti senza istruttoria (art. 18 PAmm). Data la natura delle questioni poste a
giudizio, il sopralluogo chiesto dall'insorgente è del tutto superfluo.
-
Giusta l'art. 30 NAPR di
__________, nella zona del nucleo valgono le seguenti distanze:
-
a confine,
se non vi sono aperture, altrimenti a m 1.50 da confine sul fondo aperto;
-
minimo m 3
verso un edificio senza aperture o in contiguità
-
minimo m 4
verso un edificio con aperture.
Deroghe possono essere concesse unicamente con l'accordo
scritto del confinante. Il municipio può inoltre imporre allineamenti o
concedere deroghe per quanto riguarda la distanza da strade, vicoli, piazze,
posteggi pubblici, ecc.
La norma in questione disciplina sia la distanza dal confine,
sia quella verso altri edifici ispirandosi all'ordinamento degli art. 120 e 124
LAC.
La distanza verso edifici con aperture è chiaramente fissata
in 4 m. Da questo profilo, l'art. 30 NAPR traspone nel diritto pubblico l'art.
124 LAC, che prescrive la stessa distanza verso edifici con porte,
finestre od altre aperture a prospetto.
Indubitabilmente, la porta esistente nella facciata a monte
della stalla configura un’apertura che richiama la distanza suddetta.
A torto reputano le precedenti istanze ed i resistenti che le
porte non esigano il rispetto della distanza di 4 m in quanto destinate
all'accesso e non alla veduta. Questa distinzione appartiene esclusivamente
all'ordinamento delle distanze retto dagli art. 125-128 LAC e disciplinante
l’apertura di finestre. Ordinamento, che non essendo stato recepito dalle NAPR,
non è applicabile alle distanze tra edifici fissate dal diritto pubblico.
Vero è che la giurisprudenza sviluppatasi attorno all’art.
125 LAC ha negato il carattere di apertura alle porte destinate esclusivamente
all’accesso (cfr. Scolari, Commentario, II ed., N. 1457 e rimandi). Questa
giurisprudenza fa tuttavia stato soltanto per l’apertura di finestre. Non vale
nel campo di applicazione dell’art. 124 LAC, che chiaramente prescrive una
distanza di 4 m verso edifici muniti di porte, finestre o altre aperture a
prospetto. Essa non può quindi nemmeno trovare applicazione nell’ambito delle
distanze fra edifici fissate dall’art. 30 NAPR di __________.
-
Sulla scorta di quanto
precede, il ricorso va pertanto parzialmente accolto, annullando la decisione
governativa impugnata siccome lesiva del diritto e subordinando la licenza alla
condizione di arretrare il muro in contestazione in modo da rispettare la distanza
di 4 m dalla stalla della ricorrente.
-
La tassa di giustizia e le
ripetibili seguono la soccombenza.
Per
questi motivi,
visti
gli art. 21 LE; 30 NAPR di __________; 3, 18, 28, 31, 60, 61, 65 PAmm
dichiara e pronuncia:
- Il ricorso è parzialmente
accolto.
§. Di conseguenza:
1.1. la decisione 23 settembre 1997,
no. 4814, del Consiglio di Stato è annullata;
1.2. la licenza edilizia 30 luglio 1997
rilasciata dal municipio di __________ ai resistenti è confermata alla condizione
che il muro venga arretrato in modo di rispettare la distanza di 4 m dalla
facciata a monte della stalla della ricorrente.
-
La tassa di giustizia di fr.
600.-- è a carico della comunione ereditaria ricorrente nella misura di fr.
300.-- e dei resistenti, in solido, per il resto.
-
I resistenti rifonderanno in
solido fr. 800.-- alla comunione ereditaria ricorrente a titolo di ripetibili
di entrambe le istanze.
-
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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