AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
52.1997.262
Data decisione, Autorità:
15.04.1998, TRAM
Incarto n.
52.97.00262
Lugano
15 aprile 1998
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo
Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna e Stefano Bernasconi
segretario:
Thierry
Romanzini, vicecancelliere
statuendo
sul ricorso del 24 settembre 1997 di
patrocinato
dall'avv. __________
Contro
la
risoluzione 3 settembre 1997 (n. 4297) del Consiglio di Stato, che respinge
l'impugnativa inoltrata dall'insorgente avverso la decisione 8 gennaio 1997
con la quale il Dipartimento delle istituzioni, Sezione degli stranieri, ha
negato il rilascio di un permesso di dimora alla moglie __________;
viste le risposte:
letti
ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. __________, cittadino
iugoslavo, è entrato in Svizzera insieme alla madre e ai suoi 4 fratelli il 1°
aprile 1991 per ricongiungersi con il padre __________ già residente nel nostro
Paese. Il 27 giugno 1995 ha ottenuto un permesso di domicilio con scadenza del
prossimo termine di controllo fissata per il 6 dicembre 1999.
Il 15 agosto 1996 si è unito in matrimonio con __________, cittadina
iugoslava, avanti all'ufficiale dello stato civile del Comune di __________
(Repubblica Federale Iugoslava).
Il 30 settembre 1997 ha portato a termine l'apprendistato per
la professione di carrozziere presso la __________ a __________, per in seguito
esservi assunto in qualità di verniciatore di carrozzeria.
B. Il 24 settembre 1996, il
Municipio di __________ ha preavvisato negativamente la domanda di invito per
stranieri soggetti all'obbligo del visto presentata il 28 agosto 1996 da
__________ __________ e volta a permettere alla moglie di ricongiungersi con
lui in Svizzera. L'esecutivo comunale ha in sostanza osservato che il marito è
apprendista con un salario di fr. 400.– mensili e che i genitori dell'istante -
contrariamente alla loro dichiarazione - non sarebbero in grado di provvedere
al mantenimento della nuora in quanto il padre è disoccupato ed al beneficio di
un sussidio erogato dall'assistenza pubblica. L'appartamento occupato dalla
famiglia __________, inoltre, non potrebbe accogliere un'ulteriore persona,
essendo già occupato da sette membri della famiglia.
Il 14 ottobre successivo
la Sezione degli stranieri ha ritenuto di non poter prendere una decisione in
merito all'istanza, adducendo che la necessità del soggiorno non era stata
giustificata. Ha comunque segnalato la possibilità per l'interessata di presentare
una domanda personale di entrata in Svizzera alla Rappresentanza svizzera
competente.
C. Il 21 ottobre 1996
__________ ha presentato una domanda di entrata nel nostro Paese presso
l'ambasciata svizzera a __________ al fine di potersi ricongiungere con il
marito, indicando che quest'ultimo avrebbe provveduto pure al suo sostentamento.
L'8 gennaio 1997 la Sezione degli stranieri ha respinto la domanda fondandosi
sul preavviso negativo espresso dal Municipio di __________ e accertando la
mancanza di garanzie finanziarie per il suo mantenimento, come pure di un
alloggio conveniente.
Con risoluzione dell'11 marzo 1997, il Presidente del
Consiglio di Stato ha autorizzato __________ ad entrare in Svizzera ed a risiedervi
durante la litispendenza del ricorso.
D. Adìto da __________, il
Consiglio di Stato ne ha respinto il gravame con risoluzione del 3 settembre
1997.
Il Governo ha in sostanza confermato la decisione dipartimentale,
ritenendo che non fossero dati i presupposti per un ricongiungimento familiare
in quanto vi sarebbe il rischio concreto di mettere gli interessati a carico
dell'assistenza pubblica. Secondo l'Esecutivo cantonale, il reddito del marito
- apprendista meccanico con un salario di fr. 540.– netti mensili - sarebbe
inconfutabilmente insufficiente per mantenere sua moglie. In secondo luogo la
situazione finanziaria dei genitori del marito presenterebbe entrate
provvisorie e non sicure, essendo il padre attualmente disoccupato - oltre ad
essere a carico dell'assistenza pubblica dal 1991 - e la madre lavorando in
qualità di donna delle pulizie a metà tempo.
__________ è stato nondimeno posto al beneficio dell'assistenza
giudiziaria e del gratuito patrocinio.
E. Contro la predetta pronuncia
governativa, __________ __________ insorge ora davanti al Tribunale cantonale
amministrativo, chiedendone l'annullamento e postulando il rilascio di un
permesso di dimora alla moglie.
Contestando le
argomentazioni delle autorità inferiori a fondamento delle relative decisioni,
l'insorgente indica che dal 1° ottobre 1997, terminato l'apprendistato, percepirà
un salario lordo di fr. 2000.–. Si duole inoltre di non essere stato informato
delle prove assunte dal Consiglio di Stato presso l'Ufficio dell'assistenza
sociale.
Con istanza pedissequa al gravame, chiede che a quest'ultimo
sia conferito effetto sospensivo, nonché di essere pure ammesso al beneficio
dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio.
F. All'accoglimento del ricorso
si oppone la Sezione degli stranieri adducendo delle argomentazioni di cui si
dirà, per quanto necessario, in seguito.
Anche il Consiglio di Stato propone la reiezione del gravame,
riconfermandosi nelle motivazioni poste a fondamento della decisione impugnata
e osservando che le prove assunte erano state a suo tempo inviate al
patrocinatore del ricorrente tramite busta non raccomandata, l'insorgente
avendo comunque la possibilità di visionare le stesse nell'ambito della
presente procedura ricorsuale.
G. In fase istruttoria, il
Tribunale ha richiesto all'insorgente il suo contratto di lavoro, nonché i
conteggi di stipendio per i mesi di settembre e ottobre 1997.
L'insorgente ha in seguito pure trasmesso il 23 gennaio 1998
copia del contratto di lavoro della moglie.
Delle risultanze emergenti dai suddetti documenti e delle
riflessioni proposte al riguardo dall'interessato si dirà - per quanto necessario
Considerato, in
diritto
- 1.1. In materia di diritto
degli stranieri, la competenza del Tribunale cantonale amministrativo a
statuire in merito ai gravami inoltrati avverso le decisioni del Consiglio di
Stato è data soltanto nella misura in cui quest'ultime sono suscettibili di
essere impugnate con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale (cfr.
art. 1 della Legge transitoria d'applicazione dell'art. 98a della legge
federale sull'organizzazione giudiziaria in materia di diritto degli stranieri
del 12 marzo 1997).
1.2. Giusta l'art. 100 cpv. 1 lett. b n. 3 OG, in materia di
polizia degli stranieri il ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale
non è esperibile contro il rilascio o il rifiuto di permessi al cui ottenimento
la legislazione federale non conferisce un diritto. L'art. 4 LDDS sancisce che
l'autorità competente decide liberamente, nei limiti delle disposizioni della
legge e dei trattati con l'estero, in merito alla concessione del permesso di
dimora o di domicilio. Lo straniero ha quindi un diritto all'ottenimento di un
simile permesso solo laddove tale pretesa si fonda su di una disposizione particolare
del diritto federale o di un trattato internazionale (DTF 122 II 3 consid. 1a,
388 consid. 1a con rinvii).
1.3. Giusta l'art. 17 cpv. 2 LDDS, se lo straniero possiede
il permesso di domicilio, il coniuge ha diritto al rilascio del permesso di
dimora fintanto che i coniugi vivono insieme. Nel caso concreto tali requisiti
sono adempiuti, __________ possedendo un permesso di domicilio ed essendo già
stato raggiunto dalla moglie in virtù del decreto provvisionale del Presidente del
Consiglio di Stato. L'insorgente può pertanto fondare il suo gravame sull'art.
17 cpv. 2 LDDS. Se, quindi, la censura di disattenzione della citata
disposizione legale fosse sollevata innanzi al Tribunale federale attraverso un
ricorso di diritto amministrativo, la Corte federale la dichiarerebbe ammissibile
in applicazione dell'art. 100 lett. b n. 3 OG. Questo significa che essa è tale
anche innanzi al Tribunale cantonale amministrativo attraverso il rinvio di cui
all'art. 1 della legge transitoria d'applicazione dell'art. 98a OG in materia
di diritto degli stranieri. Il quesito di sapere se, in concreto, la pretesa
citata conduca al rilascio del permesso postulato è una questione di merito e
non di ammissibilità.
1.4. Non esiste tra la Svizzera e la ex Iugoslavia alcun
trattato che regoli in modo specifico il soggiorno in Svizzera dei cittadini ex
iugoslavi, accordo dal quale potrebbe scaturire un diritto al rilascio di un
permesso di dimora.
1.5. Lo straniero che ha uno stretto legame di parentela con
una persona che possiede un permesso di domicilio in Svizzera può invocare a
protezione della propria vita familiare l'art. 8 CEDU. In tal caso, se il
legame di parentela è intatto ed effettivamente vissuto, la libertà delle
autorità cantonali di rifiutare un permesso di soggiorno (cfr. art. 4 LDDS) è
limitata e contro una decisione di rifiuto è ammissibile il ricorso di diritto
amministrativo dinanzi al Tribunale federale in applicazione dell'art. 100
lett. b n. 3 OG (DTF 122 II 5 consid. 1e, 292 consid. 1e, 389 consid. 1b, 93 consid.
1c) e, di riflesso, nella presente sede attraverso il rinvio di cui all'art. 1
della legge transitoria d'applicazione dell'art. 98a OG in materia di diritto
degli stranieri.
In concreto, l'insorgente ha pure il diritto di richiedere un
permesso di dimora a favore della moglie invocando la protezione dell'art. 8
CEDU (DTF 119 Ib 84, consid. 1c). I coniugi sono sposati dal 15 agosto 1996. Va
notato che se essi non hanno vissuto insieme fino alla decisione di
autorizzazione di entrata in Svizzera della moglie da parte del Presidente del
Consiglio di Stato dell'11 marzo 1997, non significa che non vi fosse tra di loro
già in precedenza una relazione matrimoniale intatta. La separazione era dovuta
al fatto che la moglie non è al beneficio del permesso di dimora in Svizzera e
il ricorrente domiciliato nel nostro Paese nell'attesa che la coniuge potesse
raggiungerlo.
1.6. Il gravame, tempestivo (art. 46 cpv. 1 PAmm) e
presentato da una persona senz'altro legittimata a ricorrere (art. 43 PAmm), è
ricevibile in ordine e può essere deciso sulla base degli atti, integrati dalle
risultanze degli accertamenti esperiti nel corso dell'istruttoria (art. 18 cpv.
1 PAmm).
- 2.1. L'art. 17 cpv. 2 LDDS
dispone che se lo straniero possiede il permesso di domicilio, il coniuge ha il
diritto al rilascio e alla proroga del permesso di dimora fintanto che i
coniugi vivono assieme.
Lo straniero domiciliato
in Svizzera deve dunque disporre, nell'ambito del postulato permesso, di
un'abitazione nella quale possa alloggiare le persone oggetto del ricongiungimento
familiare (DTF 119 Ib 87 consid. 2c). Il Tribunale federale, nella sentenza
testé citata, ha lasciato per contro indecisa la questione di sapere se
l'alloggio dev'essere conveniente come disposto dall'art. 39 cpv.1 lett.
b e 2 OLS applicabile ai dimoranti.
2.2. Giusta il combinato
di cui agli art. 9 cpv. 3 lett. b e 10 cpv. 1 lett. d LDDS, lo straniero al
beneficio di un permesso di domicilio può essere espulso - o rimpatriato (DTF
119 Ib 1 segg.) - quando egli stesso o una persona a cui deve provvedere cada
in modo continuo e rilevante a carico dell'assistenza pubblica, sempre che tali
rischi entrino chiaramente e concretamente in considerazione.
2.3. Per analogia con quanto disposto a livello federale (DTF
122 II 4 consid. 1b e rinvii), in materia di polizia degli stranieri, quando il
giudizio impugnato non è stato emanato da un'autorità giudiziaria, il Tribunale
cantonale amministrativo fonda la sua decisione di principio sui fatti e le circostanze
esistenti al momento in cui emana il proprio giudizio.
-
Il ricorrente si duole
innanzitutto del fatto che le prove assunte dall'Esecutivo cantonale presso
l'Ufficio dell'assistenza sociale non gli sarebbero state notificate. Il Consiglio
di Stato sostiene per contro di averle inviate al patrocinatore del ricorrente
per conoscenza tramite busta non raccomandata. Sia come sia, la questione è
stata sanata con la procedura ricorsuale avanti a questo Tribunale innanzi al
quale il ricorrente ha avuto la possibilità di prendere posizione sulle prove
in rassegna.
-
Ci si potrebbe invero
chiedere se con l'arrivo della moglie il ricorrente, in conformità all'art. 17
cpv. 2 LDDS, disponga di un'abitazione conveniente atta ad alloggiarla e
per viverci insieme. Difatti egli vive presso i genitori con i suoi quattro
fratelli in un appartamento di 4 ½ locali adibito al massimo per sette persone
(cfr. contratto di locazione del 21 aprile 1992). Sia come sia, la questione
può ritenersi superata (v. sub 5).
-
5.1. __________ percepiva
fino al settembre 1997 un salario mensile lordo di fr. 540.– (doc. G) oltre una
quota parte di tredicesima per fr. 45.– (doc. F). Egli non nega che tale
reddito sia insufficiente per mantenere già una persona.
I genitori dell'insorgente
hanno invero dichiarato di essere disposti a provvedere al mantenimento della
nuora (v. dichiarazione del 28 agosto 1996). Ma il padre del ricorrente dal 31
ottobre 1993 è senza un lavoro stabile e percepisce le indennità di disoccupazione;
la madre è ausiliaria di pulizia a tempo parziale. Il loro reddito serve a
mantenere i cinque figli, come pure a pagare la pigione di fr. 1224.– mensili
(v. contratto di locazione del 21 aprile 1992), ecc. Tali entrate, oltre ad
essere provvisorie, sono insufficienti a coprire i bisogni della famiglia
__________. Pertanto, il capofamiglia beneficia dal 1991 (v. informazioni del
27 agosto 1997 dell'Ufficio cantonale dell'assistenza sociale) di un sussidio
da parte dell'assistenza pubblica (v. lettera 24 settembre 1996 del Municipio
di __________) per il pagamento degli oneri assicurativi (premi,
partecipazioni, franchigia) anche se limitatamente all'assicurazione
obbligatoria delle cure medico-sanitarie ai sensi della LAMal, compresi eventuali
costi sanitari arretrati. Benché il ricorrente lo abbia negato nelle
osservazioni al Consiglio di Stato del 9 maggio 1997, la sua famiglia ha ricevuto
dall'assistenza sino al mese di agosto l'importo di fr. 17'213.70, garantito
fino al 31 dicembre 1997, che non è stato ancora rimborsato nemmeno
parzialmente. Da ciò ne consegue che, malgrado la buona volontà dei genitori
del ricorrente di provvedere al mantenimento della nuora, il rischio per gli
interessati di essere a carico dell'assistenza pubblica al momento della domanda
di ricongiungimento era concreto.
Sennonché, con
dichiarazione del 19 settembre 1997 la ditta datrice di lavoro ha dato conferma
dell'assunzione dell'insorgente a fine apprendistato quale verniciatore di
carrozzeria con un salario lordo mensile di fr. 2000.– a partire dal 1° ottobre
1997 (doc. B). Nel corso dell'istruttoria è stato richiesto il contratto di
lavoro, da cui si evince (doc. C) che l'insorgente percepisce in realtà uno
stipendio mensile lordo di fr. 2180.–, pari a fr. 2000.– netti.
Ora, è vero che dalla
lettera dell'Ufficio cantonale dell'assistenza sociale alla Cassa malati
__________ risulta che viene garantito il pagamento degli oneri assicurativi
alla stessa limitatamente all'assicurazione obbligatoria delle cure
medico-sanitarie fino al 31 dicembre 1997 per tutta la famiglia __________, e
dunque pure a __________ a seguito della domanda di assistenza del 27 marzo
1997. Non va però dimenticato che l'insorgente ha ora terminato l'apprendistato
e che l'assistenza era versata non soltanto a lui, bensì a tutta la sua
famiglia. Inoltre, ha terminato da poco la propria formazione e la sua
situazione economica è sensibilmente migliorata, tanto che può ora provvedere a
mantenersi da solo.
5.2. Occorre ora verificare se con l'arrivo della moglie non
vi sia ancora il rischio per l'insorgente di cadere in modo rilevante e
continuo nell'assistenza pubblica, ritenuto che il calcolo dei mezzi finanziari
a disposizione della famiglia deve basarsi su dati effettivi e concreti.
L'insorgente - come detto dianzi - percepisce ora un reddito
mensile netto di fr. 2000.–. Non risulta che la moglie non possa provvedere in
futuro a migliorare la situazione economica di entrambi i coniugi. Il
ricorrente in tal senso ha già prodotto copia di un contratto di lavoro della
moglie di durata indeterminata del 30 novembre 1997, da cui risulta che è stata
assunta quale ausiliaria di cucina presso il Ristorante __________ a __________
con una retribuzione mensile lorda di fr. 2400.– pari a fr. 1646.90 netti. Ne
consegue quindi che con un introito mensile netto di circa
fr. 3600.– i coniugi __________ possono provvedere a vivere senza che vi sia il
rischio concreto di dover far capo alle prestazioni assistenziali. Di fronte a
tale reddito complessivo e tenendo conto che in Ticino l'importo base per
coniugati aggiornato al 1994 secondo la tabella dei minimi di esistenza agli
effetti del diritto esecutivo edita dalla Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello ammonta a fr. 1370.– mensili, non solo possono permettersi
di far fronte agli oneri fiscali, assicurativi e di locare un appartamento
adeguato (v. supra 4), ma il marito potrà senza indugio iniziare finalmente a
rimborsare - come da egli già anticipato nel memoriale ricorsuale - una parte
del debito assistenziale contratto insieme alla sua famiglia.
Ne consegue che il ricorso
va accolto e non è necessario pertanto esaminare se la decisione impugnata
viola l'art. 8 CEDU.
Va comunque sottolineato che le precedenti considerazioni, fondate
sulla situazione prevalente al momento del presente giudizio, non escludono un
nuovo esame del caso da parte dell'autorità competente nel caso in cui i
coniugi dovessero cadere a carico dell'assistenza pubblica nel futuro.
- Il ricorrente chiede
l'assistenza giudiziaria, estesa alla dispensa dal pagamento delle spese
procedurali ed all'ammissione al gratuito patrocinio.
Secondo l'art. 30 PAmm, gli istanti od i ricorrenti privati
possono essere dispensati dal pagamento delle spese e dalla prestazione di
anticipi, qualora giustifichino di non possedere mezzi sufficienti per
sopperirvi e l'istanza o il ricorso non siano manifestamente infondati. Inoltre
qualora le circostanze di fatto e di diritto lo giustifichino, essi possono
ottenere il gratuito patrocinio.
In procedura amministrativa e civile (cfr. art. 155 e 157
CPC), colui che richiede l'assistenza giudiziaria deve dunque comprovare di
trovarsi in uno stato di indigenza e rendere verosimile che la causa presenta
possibilità di esito favorevole; queste condizioni sono cumulative. Il
requisito dell'indigenza è adempiuto quando il richiedente non è in grado di
provvedere con i propri mezzi (sia reddito che sostanza) alla spese giudiziarie
e legali senza intaccare il proprio mantenimento e quello della sua famiglia.
Il requisito della probabilità di esito favorevole difetta quando le
possibilità di vincere la causa sono così esigue che una persona ragionevole e
di condizione agiata rinuncerebbe al processo in considerazione delle spese a
cui si esporrebbe.
Come visto in precedenza, l'insorgente ha dimostrato di avere
mezzi finanziari sufficienti, tanto da non dover più far capo all'assistenza e
non può considerarsi indigente. La domanda di assistenza giudiziaria e di
gratuito patrocinio non può pertanto essere accolta. L'insorgente potrà
comunque accordarsi con il proprio patrocinatore per provvedere a onorare la
nota professionale, se del caso, rateizzandola.
- Visto l'esito del ricorso,
si prescinde dal prelievo di una tassa di giustizia e delle spese. Lo Stato del
Cantone Ticino deve però rifondere al ricorrente, assistito da un legale
iscritto all'albo, un'adeguata indennità per ripetibili (art. 31 PAmm).
Con il giudizio di merito
la domanda di effetto sospensivo formulata dal ricorrente diviene in ogni caso
priva di oggetto.
Per
questi motivi,
visti
gli art. 1, 4, 9 cpv. 3 lett. b, 10 cpv. 1 lett. d, 17 cpv. 2, LDDS; 8 CEDU;
100 cpv. 1 lett. b n. 3 OG; 1 della Legge transitoria di applicazione dell'art.
98a della legge federale sull'organizzazione giudiziaria in materia di diritto
degli stranieri del 12 marzo 1997; 3, 18, 28, 30, 31, 43, 46, 47, 60, 61, 63
PAmm; 157 CPC;
dichiara e pronuncia:
- Il ricorso è accolto nel
senso dei considerandi.
§. Di conseguenza:
1.1. sono annullate:
a) la
risoluzione 3 settembre 1997 (n. 4297) del Consiglio di Stato;
b) la
decisione 8 gennaio 1997 del Dipartimento delle istituzioni, Sezione degli
stranieri.
-
Gli atti sono ritornati alla
Sezione degli stranieri affinché rilasci a __________, cittadina iugoslava, il
permesso di dimora richiesto.
-
La richiesta di assistenza
giudiziaria con gratuito patrocinio è respinta.
-
Non si prelevano tasse né
spese di giustizia. Lo Stato del Cantone Ticino rifonderà al ricorrente fr.
700.– a titolo di ripetibili.
-
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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