AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
52.1997.261
Data decisione, Autorità:
10.11.1997, TRAM
Incarto n.
52.97.00261
Lugano
10 novembre 1997
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo
Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo
Crivelli
statuendo
sul ricorso 19 settembre 1997 del
Comune
di __________
Contro
la
decisione 3 settembre 1997, no. 4289, del Consiglio di Stato che annulla le
condizioni apposte dal municipio di __________ nella licenza edilizia 22 maggio
1997 rilasciata ad __________ __________ per la costruzione di una tettoia
adibita a posteggio sulla part. no. __________ RFD;
viste le risposte:
-
8 ottobre 1997 del Consiglio di
Stato;
-
14 ottobre 1997 di __________;
-
21 ottobre 1997 del Dipartimento
del territorio;
letti
ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. Il 21 marzo 1997 __________
ha chiesto al municipio di __________ il permesso di costruire sul suo fondo
(part. no. __________ RFD) un posteggio coperto da una tettoia di m 5.50 x 4.60
ad una sola falda. Stando ai piani, il manufatto verrebbe a sorgere a m 1.50
dal ciglio del tornante dell’antistante strada cantonale che collega la
frazione di __________ alla strada per __________. Il colmo dello spiovente si
avvicinerebbe addirittura sino a 50 cm dal campo stradale.
I piani fanno inoltre
stato di una distanza di 1 m dal confine verso la sottostante part. no.
__________ RFD.
B. Il 6 maggio 1997 il
Dipartimento del territorio ha preavvisato favorevolmente la domanda, concedendo
una deroga alla distanza minima di 4 m dal ciglio prescritta dall'art. 25 cpv.
2 LE.
Con decisione 22 maggio 1997 il municipio di __________ ha
rilasciato la licenza richiesta subordinandola tuttavia alla condizione di
rispettare un arretramento di 4 m dal ciglio della strada cantonale ed una
distanza di m 1.50 dal confine verso la part. no. __________ RFD.
Contro queste condizioni __________ è insorto davanti al Consiglio
di Stato, chiedendone l'annullamento.
C. Con giudizio 3 settembre
1997 il Consiglio di Stato ha accolto l'impugnativa, annullando le condizioni
censurate.
In sostanza, il Governo ha ritenuto che la deroga alla
distanza dalla strada fosse di esclusiva competenza dell'autorità cantonale e
non fosse sindacabile da parte del municipio. La condizione relativa alla
distanza dal confine è invece stata ritenuta illegittima in quanto
esclusivamente volta ad assicurare un diritto di passo sulla fascia di terreno
in questione.
D. Contro il predetto giudizio
governativo, il comune insorge ora davanti al Tribunale cantonale
amministrativo, chiedendone l'annullamento.
Con succinta motivazione, l'insorgente si limita a negare
l'esistenza di una situazione eccezionale suscettibile di giustificare la
concessione di una deroga alle distanze dalla strada cantonale.
E. Il ricorso è avversato dal
Consiglio di Stato, che postula la conferma del giudizio impugnato senza
formulare particolari osservazioni.
Ad identica conclusione perviene il resistente con
considerazioni polemiche che non occorre qui riassumere.
Considerato, in
diritto
- La competenza del Tribunale
cantonale amministrativo e la legittimazione attiva del comune discendono
dall'art. 21 LE.
Il fatto che agisca in giudizio per contestare una
determinazione, a suo avviso lesiva del diritto, assunta dall'autorità
dipartimentale non osta al riconoscimento della potestà ricorsuale.
Di principio, il comune è legittimato a ricorrere davanti al
Tribunale cantonale amministrativo non soltanto per censurare un'applicazione
erronea del diritto autonomo comunale, ma anche per eccepire una violazione del
diritto cantonale o federale rimesso al giudizio dell'autorità dipartimentale
nell'ambito del preavviso che questa è chiamata a rendere (cfr. Scolari,
Commentario II ed. N 954). Vero è che l'art. 7 cpv. 2 LE dichiara l'avviso del
dipartimento vincolante per il municipio, riservando il caso eccezionale in cui
la concessione della licenza risultasse lesiva di interessi comunali
preponderanti. Questa disposizione, formulata in modo piuttosto infelice, non
limita tuttavia la potestà ricorsuale del comune. Essa è infatti principalmente
destinata ad evitare che il municipio conceda la licenza edilizia in contrasto
con il preavviso dell'autorità cantonale (cfr. STA 19.6.96 in re B.S.; Scolari,
op. cit., N 797). Non gli preclude la possibilità di negare la licenza
scostandosi, a torto od a ragione, dall'avviso cantonale. Tantomeno gli
impedisce di impugnare davanti al Tribunale cantonale amministrativo un
giudizio governativo che sconfessa il suo operato su questo punto. La LE 1991
non ha invero limitato l'estensione del diritto di ricorso conferito al comune
dall'art. 43 LE 1973.
L'impugnativa, tempestiva, è dunque ricevibile in ordine.
Data la natura delle questioni in discussione, il giudizio
può essere reso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm).
- Distanza dalla strada
2.1. Giusta l'art. 25 LE, fino all'introduzione dei piani
regolatori, le nuove costruzioni devono sorgere alla distanza di almeno 10 m
dall'asse delle strade principali secondo la legislazione sulla circolazione
stradale, e di almeno 7 m dall'asse delle altre strade pubbliche o aperte al
pubblico.
La distanza, soggiunge il cpv. 2 della norma, non potrà in
ogni caso essere inferiore a 4 m dal ciglio della strada.
Possono essere concesse deroghe in casi eccezionali.
La deroga alle distanze dalle strade cantonali, conclude
l’art. 25 LE, è concessa dal Dipartimento nell'ambito dell'avviso cantonale;
quella dalle altre strade pubbliche o aperte al pubblico è invece accordata dal
municipio con l’approvazione del Dipartimento.
Scopo di queste disposizioni, riprese sostanzialmente
immutate dall'art. 29 LE 1973, è quello di salvaguardare la pianificazione
della rete stradale. Lo si deduce dal tenore letterale della norma, che ne limita
l'applicabilità fino al momento in cui vengono adottati - per le strade
cantonali - i piani generali della strade cantonali (art. 11 LStr; RL 7.2.1.2),
rispettivamente - per le strade comunali e le altre strade aperte al pubblico -
i piani regolatori comunali.
2.2. In concreto, il Dipartimento del territorio ed il
Consiglio di Stato hanno ritenuto applicabile l'art. 25 LE.
A torto, poiché il comune di __________ è dotato di un PR,
nel quale è inserita anche la strada cantonale che porta alla frazione di
__________. Sostituendo, questo piano, quello (tuttora mancante) delle strade
cantonali (cfr. art. 12 cpv. 2 LStr), le distanze fissate dall'art. 25 LE,
risultano pertanto inapplicabili. Determinanti sono le distanze dalla strada
cantonale prescritte dal PR comunale (cfr. STA 29.9.96 in re C.).
2.3. Secondo l'art. 9.5.2. NAPR di __________, la distanza verso
strade e piazze con linee di arretramento è quella stabilita sui piani grafici
(lett. a). La distanza verso strade e piazze senza linee di arretramento è di 7
m, ritenuto un minimo di 4 m dal ciglio stradale o marciapiede (lett. c).
Il municipio, dispone ancora la norma suddetta, può concedere
deroghe agli arretramenti sopra elencati in caso di trasformazione, riattamento
o sopraelevazione di fabbricati esistenti, a condizione che sia salvaguardata
la sicurezza del traffico.
Sono riservate - conclude l'art. 9.5.2 NAPR - le competenze
del Dipartimento per quanto concerne la distanza dalla strade cantonali.
Ora, nessuna norma di legge attribuisce competenze
decisionali all'autorità cantonale in materia di distanze dalle strade
cantonali fissate dai relativi piani generali o dai PR comunali che li sostituiscono
a norma dell'art. 12 cpv. 2 LStr. Le competenze attribuite all'autorità
cantonale dall'art. 25 cpv. 4 LE sussistono soltanto sino all'introduzione dei
piani generali delle strade cantonali, rispettivamente dei PR comunali che ne
fanno le veci. Dopo l'entrata in vigore di questi piani non fa più stato
l'ordinamento delle competenze sancito dall'art. 25 cpv. 4 LE, bensì quello che
regola l'applicazione concreta di questi piani. Per principio, se la distanza
dalle strade cantonali è fissata da un PR comunale, competente a concedere
deroghe non è quindi l'autorità cantonale, ma il municipio.
Ne discende, in concreto, che la riserva delle competenze del
dipartimento previste dall'art. 9.5.2 NAPR non ha altra portata pratica
all'infuori di quelle di imporre al municipio di sentire il dipartimento prima
di concedere deroghe alle distanze dalle strade cantonali.
2.4. Accertata la competenza del municipio di __________ a
concedere deroghe alle distanze prescritte dall'art. 9.5.2. dalle strade
cantonali, si deve necessariamente negare che in concreto siano dati i
presupposti per autorizzare, a titolo d’eccezione, la costruzione di
un’autorimessa ad una distanza di soli m 1.50 dal ciglio della strada cantonale
che sale verso la frazione di __________.
La deroga non entra in considerazione già perché si tratta di
una nuova costruzione e non di una trasformazione, di un riattamento o di una
sopraelevazione di fabbricati esistenti; uniche ipotesi d’intervento che
secondo la norma succitata ammettono la concessione di deroghe.
Rilevato ancora, abbondanzialmente, che la situazione del resistente
non presenta nulla di eccezionale, su questo punto il ricorso va quindi
accolto, annullando il giudizio governativo censurato.
- Distanze dal confine
Secondo l'art. 9.3 NAPR le costruzioni accessorie possono sorgere
a confine o ad una distanza di m 1.50 dallo stesso.
La tettoia in esame, costruzione di natura accessoria, è
prevista ad una distanza di un metro dal confine verso la part. no. __________
RF. Manifestamente, essa non rispetta quindi le distanze prescritte dall'art.
9.3. NAPR.
Il difetto è tuttavia emendabile. Non solo esigendo a titolo
di condizione di arretrarla sino ad una distanza di m 1.50, come ha ritenuto il
comune, ma anche - alternativamente - imponendo di avvicinarla sino al confine
suddetto, rispettivamente, esigendo che il resistente documenti, prima dell'inizio
dei lavori, che il proprietario della part. no. __________ RF assume la
distanza di 50 cm mancante all'opera così com'è prevista dal progetto presentato.
Anche da questo profilo ed entro questi limiti, il ricorso va
pertanto accolto, riformando la licenza in contestazione.
- Le spese e la tassa di
giustizia seguono la soccombenza.
Per
questi motivi,
visti
gli art. 21, 25 LE; 9 NAPR di __________; 3, 18, 28, 60, 61 PAmm
dichiara e pronuncia:
- Il ricorso è parzialmente
accolto.
§. Di conseguenza:
1.1. la
decisione 3 settembre 1997, no. 4289, del Consiglio di Stato è annullata;
1.2. la
licenza edilizia 22 maggio 1997 rilasciata dal municipio di __________ ad
__________ è confermata alle seguenti condizioni:
a) arretramento
della tettoia a 4 m dal ciglio della strada cantonale
b) distanza dal
confine verso la part. no. 803 RF:
-
Le spese e la tassa di
giustizia di fr. 800.-- sono a carico del resistente.
-
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster