AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
52.1997.225
Data decisione, Autorità:
03.02.1998, TRAM
Incarto n.
52.97.00225
Lugano
3 febbraio 1998
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo
Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna e Stefano Bernasconi
segretario:
Thierry
Romanzini, vicecancelliere
statuendo
sul ricorso del 30 agosto 1997 di
contro
la
risoluzione __________ (n. __________) del Consiglio di Stato, che respinge
l'impugnativa inoltrata dall'insorgente avverso la decisione __________ del
Dipartimento delle istituzioni, Sezione degli stranieri, in materia di
rifiuto del permesso di domicilio alla figlia __________ (ricongiungimento
familiare);
viste le risposte:
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. __________, cittadina
dominicana, è madre di __________ e di __________. Il __________ si è
trasferita in Svizzera, mentre le due figlie sono rimaste nella Repubblica
Dominicana. Il __________ si è sposata avanti all'Ufficiale dello stato civile
del Comune di __________ con il cittadino italiano __________, acquisendo nel
contempo un permesso di domicilio di cui il marito era già titolare. Dalla loro
unione è nata __________ il __________.
Il __________, __________,
nata dall'unione con il cittadino dominicano __________, ha raggiunto la madre
grazie a un permesso di soggiorno a scopo di visita. Essa è stata successivamente
iscritta all'anno scolastico 1996/97 presso la scuola media di __________.
B. Con decisione del
__________, la Sezione degli stranieri ha respinto l'istanza del 10 marzo
precedente presentata da __________ volta al rilascio di un permesso di
domicilio. L'autorità, accertando pure la mancanza di concrete garanzie finanziarie
a favore di __________, ha in sostanza affermato che non sussisteva un diritto
ad ottenere un ricongiungimento familiare parziale dal momento che la madre, da
quando è residente in Svizzera, non avrebbe mai reso visita alla figlia. Il
marito inoltre avrebbe garantito la partenza di __________ alla scadenza del
previsto soggiorno a scopo turistico.
C. Adìto da __________, il
Consiglio di Stato ne ha respinto il gravame con risoluzione del __________.
Il Governo ha in sostanza confermato la decisione dipartimentale,
ritenendo che non fossero dati i motivi per un ricongiungimento familiare
giusta quanto previsto dall'art. 17 cpv. 2 LDDS. Secondo l'Esecutivo cantonale,
non sarebbe stato apportato alcun elemento oggettivo giustificante il
ricongiungimento familiare parziale vista la durata pluriennale della
separazione tra madre e figlia, l'età di quest'ultima al momento dell'inoltro
della domanda, la mancanza di provate relazioni strette, durature ed effettivamente
vissute, nonché il fatto che la figlia avrebbe sempre vissuto nella Repubblica
Dominicana ove risiedono il padre, i nonni materni e la sorella. Il sollecitato
permesso servirebbe in sostanza per agevolare l'avvenire professionale della
giovane. Inoltre il marito avrebbe espressamente comunicato alle autorità competenti
la non intenzione della madre di portare le figlie nate prima del matrimonio in
Svizzera.
Il Governo ha inoltre imposto a __________ un termine scadente
il __________ per lasciare il territorio del Cantone.
D. Contro la predetta pronuncia
governativa, __________ insorge ora davanti al Tribunale cantonale
amministrativo, chiedendone l'annullamento e postulando che a sua figlia
__________ sia rilasciato un permesso di dimora.
Sostiene in sostanza che
nel caso di specie i presupposti per il ricongiungimento familiare previsti
dall'art. 17 cpv. 2 LDDS sarebbero adempiuti.
Contestando le
argomentazioni delle autorità inferiori a fondamento delle relative decisioni,
l'insorgente precisa pure che la dichiarazione di non voler prendere con sé le
due figlie al momento dell'entrata in Svizzera sarebbe stata dettata da
difficoltà contingenti di ordine pratico e finanziario, nonché dal timore che
l'intenzione di sollecitare un permesso di dimora in tal senso avrebbe potuto
costituire un ostacolo al rilascio del suo permesso.
Con istanza pedissequa al gravame, chiede che a quest'ultimo
sia conferito effetto sospensivo.
E. All'accoglimento del gravame
si oppone la Sezione degli stranieri adducendo delle argomentazioni di cui si
dirà, per quanto necessario, in seguito.
Anche il Consiglio di Stato propone la reiezione del ricorso,
riconfermandosi nelle motivazioni poste a fondamento della decisione impugnata.
Considerato, in
diritto
- 1.1. In materia di diritto
degli stranieri, la competenza del Tribunale cantonale amministrativo a
statuire in merito ai gravami inoltrati avverso le decisioni del Consiglio di
Stato è data soltanto nella misura in cui quest'ultime sono suscettibili di
essere impugnate con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale
(cfr. art. 1 della Legge transitoria d'applicazione dell'art. 98a della legge
federale sull'organizzazione giudiziaria in materia di diritto degli stranieri
del 12 marzo 1997).
1.2. Giusta l'art. 100 cpv. 1 lett. b n. 3 OG, in materia di
polizia degli stranieri il ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale
non è esperibile contro il rilascio o il rifiuto di permessi al cui ottenimento
la legislazione federale non conferisce un diritto. L'art. 4 LDDS sancisce che
l'autorità competente decide liberamente, nei limiti delle disposizioni della
legge e dei trattati con l'estero, in merito alla concessione del permesso di
dimora o di domicilio. Lo straniero ha quindi un diritto all'ottenimento di un
simile permesso solo laddove tale pretesa si fonda su di una disposizione particolare
del diritto federale o di un trattato internazionale (DTF 122 II 3 consid. 1a,
388 consid. 1a con rinvii).
1.3. Giusta l'art. 17 cpv. 2 LDDS i figli celibi d'età
inferiore ai 18 anni hanno il diritto di essere inclusi nel permesso di
domicilio dei genitori, a condizione che essi vivano con quest'ultimi. Quando
__________ ha richiesto un permesso di domicilio per vivere con la madre, aveva
13 anni: conformemente alla norma menzionata, di principio, essa disponeva
dunque di un diritto a un permesso di domicilio. Se dunque la censura di
violazione dell'art. 17 cpv. 2 LDDS fosse sollevata innanzi al Tribunale federale
attraverso un ricorso di diritto amministrativo, la Corte federale la dichiarerebbe
ammissibile in applicazione dell'art. 100 cpv. 1 lett. b n. 3 OG. Il gravame è
pertanto ammissibile anche avanti al Tribunale cantonale amministrativo. Il
quesito di sapere se, in concreto, la pretesa citata conduca al rilascio del
permesso postulato è una questione di merito e non di ammissibilità.
1.4. Lo straniero che ha uno stretto legame di parentela con
una persona che possiede un permesso di domicilio in Svizzera può invocare a
protezione della propria vita familiare l'art. 8 CEDU. In tal caso, se il
legame di parentela è intatto ed effettivamente vissuto, la libertà delle
autorità cantonali di rifiutare un permesso di soggiorno (cfr. art. 4 LDDS) è
limitata e contro una decisione di rifiuto è ammissibile il ricorso di diritto
amministrativo dinanzi al Tribunale federale in applicazione dell'art. 100 cpv.
1 lett. b n. 3 OG (DTF 122 II 5 consid. 1e, 292 consid. 1e, 389 consid. 1b, 93 consid.
1c) e, di riflesso, nella presente sede attraverso il rinvio di cui all'art. 1
della legge transitoria d'applicazione dell'art. 98a OG in materia di diritto
degli stranieri. Ciò vale pure quando il ricorso è presentato da un membro
della famiglia, in specie la madre, avente diritto di risiedere in Svizzera
(DTF 119 Ib 84 consid. 1c). Nella fattispecie, la ricorrente sostiene di avere
mantenuto con la figlia un legame intenso e vivo e di averla visitata in
quattro occasioni. Ciò sarebbe reso verosimile dai vari versamenti per il suo
mantenimento - e fors'anche per quello dell'altra figlia -, nonché mediante la
presentazione di una fattura del __________ attestante un viaggio in aereo con
destinazione __________. Per la soluzione della vertenza non è ad ogni buon
conto necessario esaminare più a fondo la natura e l'intensità del legame
familiare che lega la ricorrente alla figlia. In effetti, per la ragioni che
seguono (cfr. consid. 3), per quanto riguarda l'asserita violazione dell'art. 8
CEDU, nella misura in cui è ammissibile, il ricorso va comunque respinto nel
merito.
1.5. Il gravame, tempestivo (art. 46 LPAmm) e presentato da
una persona senz'altro legittimata a ricorrere (art. 43 LPAmm), è ricevibile in
ordine e può essere evaso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 LPAmm).
- Prima di entrare nel merito
del ricorso va evasa la domanda formulata dalla ricorrente relativa alla
concessione dell'effetto sospensivo.
A tale proposito occorre rilevare che giusta l'art. 47 cpv. 1
LPAmm, il ricorso al Tribunale cantonale amministrativo ha effetto sospensivo a
meno che la legge o la decisione impugnata non dispongano altrimenti.
Ora, nella fattispecie in esame non è data nessuna delle
predette eccezioni alla regola sancita da tale disposizione. Si noti in
particolare che la decisione governativa qui impugnata non dispone affatto la
revoca dell'effetto sospensivo in caso di ricorso contro la stessa.
Ne consegue pertanto che l'impugnativa inoltrata dalla
ricorrente ha già per legge effetto sospensivo e quindi la domanda volta ad
ottenere in questa sede analogo provvedimento va senz'altro respinta in quanto
priva di oggetto.
-
Il Tribunale federale ha
già avuto modo di constatare che l'art. 17 cpv. 2 LDDS non è stato pensato per
regolare il ricongiungimento familiare nell'ambito delle famiglie monoparentali.
Del resto, il testo stesso della norma indica che il citato diritto sussiste
unicamente se i figli "vivono con i genitori". Nondimeno, lo
scopo del disposto impone di ammettere la sua applicazione anche laddove non è
richiesto il ricongiungimento dell'intera famiglia in quanto i genitori sono
separati o divorziati. In questo caso, i figli hanno però diritto di essere
inclusi nel permesso del genitore domiciliato in Svizzera, solo se è con
quest'ultimo che essi hanno le relazioni familiari più intense (DTF 118 Ib 159 consid.
2b). Va poi osservato che l'art. 17 cpv. 2 LDDS ha come scopo di concedere ai
genitori la possibilità di vivere in comunione con i propri figli. Esso può di
conseguenza essere invocato solo per favorire una tale convivenza; ciò non è il
caso se lo straniero domiciliato in Svizzera vive separato dai figli per anni e
poco prima che essi compiano i diciotto anni li fa venire nel nostro paese.
Un'eccezione può unicamente sussistere se validi motivi hanno impedito un
ricongiungimento più tempestivo (DTF 119 Ib 88 consid. 3a).
-
L'insorgente sostiene che
le condizioni per il ricongiungimento familiare sarebbero adempiute.
4.1. La ricorrente è
entrata in Svizzera nel __________, allorquando sua figlia aveva __________
anni. Da allora e sino al dicembre __________ madre e figlia hanno vissuto separate.
Dopo la partenza dell'insorgente dalla Repubblica Dominicana, l'autorità
parentale su __________ e la sorella __________ è stata trasferita ai nonni
materni (lettera di __________ all'Ufficio regionale degli stranieri di
__________ del __________). Il padre di __________ (v. procura e autorizzazione
di __________) ha dichiarato che fu la madre ad occuparsi del mantenimento
della figlia dalla nascita, e anche dopo avere fissato la sua residenza in
Svizzera. Il __________ la madre si è sposata e, pur avendo ottenuto nel
contempo il diritto all'ottenimento di un permesso di domicilio, ha lasciato
che le figlie continuassero a risiedere nella Repubblica Dominicana.
4.2. La ricorrente ha
motivato il proprio comportamento affermando che fu dettato da difficoltà
contingenti di ordine pratico e finanziario, nonché dal timore che l'intenzione
di sollecitare un permesso di dimora anche per le figlie __________ avrebbe potuto
costituire un ostacolo all'ottenimento del suo permesso. A mente
dell'insorgente, attualmente tutte queste difficoltà sarebbero state
sormontate, ciò che giustifica ora il ricongiungimento familiare.
Essa sostiene pure di aver
mantenuto con la figlia un legame vivo e intenso e rende la circostanza
verosimile producendo la fattura di un viaggio a Santo Domingo nel __________,
nonché nove bollettini di trasferimento di denaro in tale Paese in epoche
diverse. Adduce pure - senza dimostrarlo - di aver conservato con la figlia
continui contatti telefonici ed epistolari e di aver approfittato delle
trasferte di suoi connazionali, residenti in Ticino, nel Paese d'origine per la
consegna diretta di denaro e doni. Inoltre va osservato che durante la presente
procedura __________ vive da quasi un anno con la madre ed è stata inserita
nella scuola media a __________.
Tali considerazioni, anche se fossero tutte verosimili, non
mutano però nulla alla circostanza che __________ ha tuttora i maggiori legami
familiari presso i nonni, dove ha vissuto sin dalla prima infanzia e dove ha
trascorso l'età dell'obbligo scolastico. Va poi rilevato che le ragioni addotte
dalla ricorrente per giustificare il fatto che la sua richiesta di un permesso
di soggiorno per ricongiungimento familiare è avvenuta solo allorquando le
varie difficoltà contingenti sono state superate sono poco convincenti. In
effetti anche se, seguendo la tesi dell'interessata, si ritenesse che prima del
matrimonio con __________ essa era di fatto impossibilitata a far venire le
figlie in Svizzera a causa di imprecisati motivi pratici, nonché dal timore di
non ottenere un permesso di dimora, ciò non potrebbe valere per il periodo
successivo. Sin dal luglio __________ l'insorgente ha infatti fondato una comunione
coniugale. Orbene, perlomeno da tale momento, si sono create le condizioni
oggettive per un ricongiungimento della famiglia; malgrado ciò, i relativi
permessi non sono stati richiesti. Quanto alle difficoltà finanziarie della
famiglia, risulta che attualmente esse sussistono - benché la ricorrente tenti
di minimizzarli -, il marito avendo a carico un numero imprecisato di attestati
di carenza beni come rilevato dal Municipio di __________ il __________ al
momento del preavviso circa la domanda in rassegna.
Va poi rilevato che la richiesta è stata presentata proprio
allorquando la figlia, che ha terminato la scuola dell'obbligo a __________, si
avvicinava innegabilmente all'età in cui si entra nel mondo del lavoro,
ancorché quale apprendista. Questa conclusione è stata oltretutto avvalorata
dalle affermazioni fatte dai coniugi __________ all'Ufficio regionale degli
stranieri di __________ con lo scritto del __________, secondo cui la madre
"per il momento, non è intenzionata a portare le sue due figlie,
__________ e __________ in Svizzera. Questo almeno fino a compimento delle
scuole d'obbligo che le stesse attualmente frequentano a __________ ". Un
simile procedere non evidenzia l'intenzione di ricongiungere la famiglia: il
permesso postulato avrebbe del resto come conseguenza di separare __________
dai nonni materni e dalla sorella __________ a __________, dove è nata e
cresciuta e dove possiede stretti legami sociali e culturali; è pure nel suo
Paese che ha ricevuto un'istruzione elementare. Del resto, se simile richiesta
di ricongiungimento familiare sembrava imminente anche per l'altra figlia
__________ (v. scritto 10 marzo 1997 all'Ufficio regionale degli stranieri di
__________), la ricorrente nel proprio memoriale afferma che essa continua a
risiedere nel Paese d'origine poiché sarebbe di indole più indipendente,
avrebbe dimostrato di soffrire meno della separazione forzata, si occuperebbe
attualmente della nonna malata. Ma vi è di più. Il marito dell'insorgente ha
fatto notare, con lettera del __________ all'Ufficio regionale degli stranieri
di __________, che dal 1990 a tutt'oggi ha "provveduto al quasi completo
rinnovamento della casa d'abitazione dei miei suoceri, sempre con l'intento di
far vivere in modo un pochino più agiato gli stessi e le due figlie di mia
moglie: __________ e __________ ". Inoltre la ricorrente non può dimenticare
che il marito ha dichiarato all'Ufficio degli stranieri di __________ in data
__________ che la domanda d'invito verteva su una visita finalizzata a vacanza,
la madre desiderando "averla vicina per un po' di tempo, dato che negli
ultimi quattro anni è stata impossibilitata a recarsi a __________ ", come
pure che quest'ultimo si è fatto garante (v. domanda d'invito), conformemente
all'art. 2 cpv. 2 LDDS, che la persona invitata avrebbe lasciato la Svizzera
alla scadenza del soggiorno autorizzato.
Non si può pertanto condividere la tesi dell'insorgente
secondo cui l'autorità, al momento della dichiarazione del 1° marzo 1990,
avrebbe dovuto comunicar loro il rischio di perdere il diritto al ricongiungimento
familiare. Inoltre, le presunte quattro visite alla figlia da quando la
ricorrente è in Svizzera non sono state effettuate con regolarità e sono
lontane nel tempo, l'insorgente dichiarando espressamente nel proprio memoriale
che dall'ultima visita erano trascorsi 3 anni e pochi mesi (se non addirittura
quattro: v. lettera del __________ all'Ufficio regionale degli stranieri di
__________). Quanto al fatto che la nonna sia anziana e di salute precaria (v.
certificato medico del dottor __________ di data __________) al punto tale da
non potersi più occupare di __________, esso non è di natura a costituire una
sufficiente ragione per dover imprescindibilmente autorizzare la venuta in
Svizzera della nipote e non è atta a controbilanciare le difficoltà
d'integrazione di una ragazza ormai adolescente che ha nel proprio Paese
d'origine il centro dei suoi interessi, nonché altri contatti famigliari che
con la nonna materna.
Il comportamento dell'insorgente dimostra che era sua intenzione
che la figlia terminasse la sua formazione obbligatoria nel Paese d'origine e
che colà trascorresse la sua adolescenza unitamente alla sorella __________.
Solo terminata la formazione scolastica della figlia, la ricorrente ha
intrapreso quanto necessario per farla venire in Svizzera: in simili
circostanze, la richiesta di un permesso di soggiorno non poggia in modo
preponderante sull'intenzione di riunire la famiglia: non può di conseguenza beneficiare
delle garanzie offerte dall'art. 17 cpv. 2 LDDS (DTF 119 Ib 89, consid. 3b). Ne
consegue che il giudizio impugnato è corretto e merita conferma.
- L'insorgente sostiene,
inoltre, di poter beneficiare del permesso richiesto in virtù dell'art. 8 CEDU.
5.1. Giusta l'art. 8 CEDU
ogni persona ha diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, del suo
domicilio e della sua corrispondenza (cpv. 1). Non può esservi ingerenza della
pubblica autorità nell'esercizio di tale diritto se non in quanto tale ingerenza
sia prevista dalla legge e in quanto costituisca una misura che, in una società
democratica, é necessaria per la sicurezza nazionale, l'ordine pubblico, il
benessere economico del paese, la prevenzione dei reati, la protezione della
salute o della morale, o la protezione dei diritti e delle libertà altrui (cpv.
2).
5.2. L'art. 8 CEDU tutela, tra l'altro, la relazione
familiare tra genitori e figli. Non assicura tuttavia alla persona residente in
Svizzera un diritto assoluto di far venire nel nostro paese un suo familiare,
segnatamente quando essa stessa ha preso la decisione di vivere separata da
quest'ultimo per venire a risiedere in Svizzera. Tale principio vale, a maggior
ragione, laddove gli interessati dimostrano con il loro comportamento che il
permesso richiesto non è volto in primo luogo a permettere una vita familiare
comune, bensì al raggiungimento di altri obiettivi (DTF 119 Ib 91, consid. 4a;
122 II 392 consid. 4b con rinvii). Inoltre, in presenza di un'ingerenza nella
vita famigliare giustificata ai sensi dell'art. 8 cpv. 2 CEDU dalla politica
restrittiva in materia di stranieri praticata dalla Svizzera - in particolare
dalla salvaguardia del mercato svizzero del lavoro e dal mantenimento di un
rapporto equilibrato tra popolazione svizzera e straniera - appare legittimo
rifiutare un permesso di entrata e di soggiorno sul nostro territorio al figlio
di uno straniero quando la separazione della famiglia risulta dalla libera
scelta o volontà del genitore residente in Svizzera, non sussistono interessi
familiari preponderanti che impongono una modifica delle relazioni esistenti
rispettivamente una modifica si appalesa imperativa, ed infine che la
continuazione delle relazioni familiari non siano ostacolate dall'autorità
(ibidem).
5.3. Come esposto in precedenza (consid. 1.4.), è da
escludere che in concreto l'art. 8 CEDU imponga il rilascio del controverso
permesso od anche solo appaia violato.
Intanto __________ è partita volontariamente dalla __________
ed altrettanto volontariamente si è separata dalle figlie __________ e
__________. L'art. 8 CEDU non assicura difatti alla persona residente in
Svizzera un diritto assoluto di far venire nel nostro Paese un suo familiare,
se essa stessa ha preso la decisione di vivere separata da quest'ultima in un
altro Paese. Tale principio vale, a maggior ragione, laddove, come è il caso in
concreto, l'interessata dimostra con il suo comportamento che il permesso
richiesto non è volto in primo luogo a permettere una vita familiare comune,
bensì al raggiungimento di altri obiettivi (DTF 119 Ib 91, consid. 4a).
5.4. In ogni caso, anche qualora si dovesse ritenere la sussistenza
di simile diritto, il controverso rifiuto di autorizzazione di entrare in
Svizzera che ha colpito la figlia appare conforme all'art. 8 cpv. 2 CEDU. La
ricorrente non ha infatti nemmeno lontanamente reso verosimile od anche solo
affermato la sussistenza di interessi familiari preponderanti che esigano una
modifica delle relazioni esistenti. In simili circostanze, poiché l'avversato diniego
d'entrata trae indiscutibilmente origine dalla politica restrittiva in materia
di stranieri praticata dal nostro paese, esso deve essere considerato
giustificato. Questa soluzione si impone a maggior ragione se si tien conto
che, come è stato spiegato, sussistono più che fondati motivi per ritenere che
la venuta in Svizzera di __________ non poggi in misura preponderante sull'intenzione
di riunire la famiglia ma risponda piuttosto semplicemente al soddisfacimento
di obiettivi di natura squisitamente economica onde assicurare alla figlia un
futuro professionale.
5.5. Va infine rilevato che il mantenimento di relazioni
personali con la figlia non è impedito. In effetti non risulta che la
ricorrente abbia incontrato ostacoli nel richiedere dalla Svizzera un visto per
un permesso di soggiorno a scopo di visita per la propria figlia. Anche da
questo punto di vista, la decisione impugnata è compatibile con l'art. 8 CEDU.
Ai fini del giudizio non appare pertanto nemmeno necessario valutare
la portata dell'omissione da parte di __________ di indicare l'esistenza di un
membro della sua famiglia nella procedura per la concessione del permesso sottoposta
all'autorità competente in materia di polizia degli stranieri, omissione a cui
l'autorità inferiore aveva conferito una rilevanza.
- Sulla scorta di quanto
precede il ricorso, nella misura in cui è ammissibile, deve essere pertanto
respinto. La tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza (art. 28 LPAmm).
Per
questi motivi,
visti
gli art. 1, 4, 16, 17 cpv. 2 LDDS; 8 ODDS; 8 CEDU; 100 cpv. 1 lett. b n. 3 OG;
1 della Legge transitoria di applicazione dell'art. 98a della legge federale sull'organizzazione
giudiziaria in materia di diritto degli stranieri del 12 marzo 1997; 3, 18, 28,
43, 46, 47, 60, 61 LPAmm;
dichiara e pronuncia:
- Il ricorso é respinto.
§. Di conseguenza __________, cittadina della Repubblica Dominicana
nata il __________, è tenuta a lasciare il territorio del Cantone Ticino entro
il 30 giugno 1998 notificando la partenza all'Ufficio regionale degli stranieri
di __________.
-
La tassa di giustizia e le
spese di fr. 500.-- sono a carico della ricorrente.
-
Contro la presente
decisione, nella misura in cui è fondata sul diritto pubblico federale, è dato
ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale a __________ nel
termine di 30 giorni dall'intimazione.
-
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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