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Numero d'incarto:
52.1997.204
Data decisione, Autorità:
10.11.1997, TRAM
Incarto n.
52.97.00204
Lugano
10 novembre 1997
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo
Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo
Crivelli
statuendo
sul ricorso 25 agosto 1997 di
__________,
__________,
__________,
contro
la
risoluzione 5 agosto 1997 (n. 3764) del Consiglio di Stato che ha respinto il
ricorso degli insorgenti 7 maggio 1997 contro la deliberazione 22 aprile 1997
con cui l'assemblea patriziale di __________ ha approvato il progetto della
strada __________ -__________, con la variante P;
viste le risposte:
letti
ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
che nella seduta del 22 aprile 1997 l'assemblea del
patriziato di __________ ha approvato il progetto della strada __________
-__________, con la variante P: opera da realizzare dal patriziato di
__________ facendo capo in parte a fondi del patriziato di __________;
che con ricorso 7 maggio 1997 i cittadini patrizi __________,
__________ e __________ hanno impugnato la testé menzionata deliberazione
innanzi al Consiglio di Stato, al quale hanno domandato di annullarla;
che con risoluzione 5 agosto 1997 il Consiglio di Stato ha respinto
l'impugnativa;
che con impugnativa 25 agosto 1997 __________, __________ ed
__________ sono insorti contro il giudicato anzidetto innanzi a questo
Tribunale, al quale hanno chiesto di annullarlo, qualora - come sembrava
possibile - il patriziato di __________ non avesse deciso di rinunciare
all'esecuzione dell'opera;
che l'ufficio patriziale di __________ ed il Consiglio di
Stato hanno sollecitato la reiezione dell'impugnativa, mentre che l'ufficio
patriziale di __________ ha comunicato al Tribunale che, in considerazione
delle obiezioni sollevate da parte dell'ufficio protezione della natura e dei
signori __________, aveva deciso di rinunciare alla realizzazione del progetto
approvato dall'assemblea patriziale di __________;
considerato, in
diritto
che la competenza del Tribunale é data (art. 146 LOP), il
ricorso tempestivo (art. 46 cpv. 1 PAmm) e la legittimazione degli insorgenti
certa (art. 147 LOP);
che il gravame é pertanto ricevibile in ordine;
che la decisione dell'ufficio patriziale di __________ di
rinunciare all'esecuzione del progetto approvato attraverso la deliberazione qui
impugnata dall'assemblea patriziale di __________ nella seduta del 22 aprile
1997 rende privo di oggetto il gravame;
che per la fissazione delle spese e l'assegnazione delle
ripetibili (a valere anche per l'istanza ricorsuale inferiore: cfr. Merkli/Aeschlimann/Herzog,
Kommentar zum bernischen VRPG; Bern 1997, N. 15 ad art. 39 cpv. 1), non é
nemmeno necessario procedere all'accertamento, in via pregiudiziale e sommaria,
del verosimile esito dell'impugnativa (RDAT 1984 N. 27, pag. 56; II-1996 N. 11
consid. 4, pag. 40 in alto);
che in effetti la rinuncia all'opera discende da una
decisione del patriziato di __________, per cui quest'ultimo deve essere considerato
- ai fini della ripartizione delle spese - quale parte soccombente (cfr.
Merkli/Aeschlimann/Herzog, op. cit., N. 3 ad art. 110 cpv. 1; inoltre, in
materia espropriativa, DTF 122 I 202 consid. 3b in re A.M. e consorti c. comune
di __________ e Tribunale amministrativo; sul concetto di parte STA destinata a
pubblicazione 4 dicembre 1996 in re R., consid. 2.3., riassunta in
Borghi/Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, N. 1 in fine ad
art. 15);
che, secondo la prassi, un ente pubblico che non interviene
in causa a tutela di interessi economici propri viene sollevato dal pagamento
della tassa di giudizio;
che parimenti, sempre secondo la prassi non si fa luogo all'assegnazione
di ripetibili alla parte che non é assistita da un avvocato iscritto all'albo;
che, per concludere, in applicazione degli insegnamenti di
cui sopra il Tribunale non preleva una tassa di giudizio relativamente alla
presente sede ed annulla il dispositivo n. 2 del giudizio impugnato, con cui il
Consiglio di Stato ha messo a carico dei ricorrenti una tassa di giudizio di
fr. 200.--;
visti
gli art. 146, 147 LOP, 3, 18, 28, 31, 43 PAmm
dichiara e pronuncia:
-
Il ricorso è é stralciato
dai ruoli in quanto divenuto privo di oggetto.
-
E' annullato il dispositivo
n. 2 della risoluzione 5 agosto 1997 (n. 3764) del Consiglio di Stato
-
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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