AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
52.1997.203
Data decisione, Autorità:
15.04.1998, TRAM
Incarto n.
52.97.00203
Lugano
15 aprile 1998
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo
Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretaria:
Giovanna
Canepa, vicecancelliere
statuendo
sul ricorso 21 agosto 1997 di
contro
la
decisione 5 agosto 1997, no. 3768, del Consiglio di Stato, che ha respinto il
ricorso 22 maggio 1997 dell'insorgente contro la decisione 9 maggio 1997 del municipio
di __________, con la quale è stata confermata a carico dello stesso una
tassa per la raccolta dei rifiuti per l'anno 1997 di fr. 140.--, di cui fr.
70.-- per il nucleo famigliare e fr. 70.-- per attività artigianali, commerciali
o altro;
viste le risposte:
letti
ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. A __________ la raccolta e
l'eliminazione dei rifiuti è retta dal relativo regolamento del 4 agosto 1994,
approvato dall'Assemblea comunale il 24 novembre 1994 e ratificato dal
Dipartimento delle istituzioni il 26 ottobre 1995 (in seguito detto semplicemente
RRR).
La consegna dei rifiuti è obbligatoria per proprietari di
cose mobili o immobili, per economie domestiche, esercizi pubblici, commerci e
industrie di ogni genere (art. 2 RRR).
Quale partecipazione alle spese di raccolta ed eliminazione
dei rifiuti, il municipio può prelevare presso gli utenti una tassa annua (art.
15 RRR), da stabilire entro i limiti dell'art. 16 RRR, e fissata per l'anno
1997 dall'ordinanza municipale 30 ottobre 1996, entrata in vigore il 15
novembre 1996.
B. Nel mese di aprile 1997, il
municipio di __________ ha inviato a __________ una polizza di versamento di
fr. 140.-- per il prelevamento della tassa per i rifiuti per l'anno in corso,
comprensiva di una tassa di fr. 70.-- per l'abitazione e di una tassa di fr.
70.-- per il deposito.
Il 25 aprile 1997 __________ ha inoltrato reclamo allo stesso
municipio limitatamente all'imposizione del deposito, chiedendo spiegazioni
circa questa specifica tassazione e invocando una disparità di trattamento nei
confronti di altri cittadini del comune che nelle medesime condizioni non
sarebbero stati tenuti a pagare la tassa.
Con decisione 9 maggio 1997, l'esecutivo ha confermato di volere
prelevare una tassa anche per il deposito, poiché l'attività ivi svolta
rientrerebbe nella categoria "attività artigianali, commerciali o
altro", esplicitamente imponibile secondo l'art. 16 RRR.
C. Con ricorso 22 maggio 1997,
__________ è insorto davanti al Consiglio di Stato chiedendo l'annullamento
della risoluzione municipale.
Ha censurato una disparità di trattamento rispetto ad altri
utenti del suo comune, ritenendo inoltre insostenibile che l'attività che egli
esercita presso il suo deposito sia stata classificata nella categoria delle
"attività artigianali", allorquando il municipio avrebbe esentato
dalla tassa attività analoghe e di medesima portata ma svolte presso abitazioni
o annessi di altri cittadini, qualificandole quali semplici attività manuali a
titolo hobbistico.
D. Con risoluzione 5 agosto
1997 il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso, giudicando che l'imposizione
è conforme alle normative e ai criteri generali adottati in materia.
Corretta sarebbe pure la classificazione dell'attività del
ricorrente nella categoria "attività artigianali, commerciali o
altro".
L'ammontare della tassa è stato giudicato adeguato ai
parametri generalmente in uso.
Nemmeno è stata ravvisata una violazione del principio della
parità di trattamento.
E. Con impugnativa 21 agosto
1997, __________ è insorto presso il Tribunale cantonale amministrativo,
chiedendo di venire esonerato dal pagamento della tassa o quantomeno, nel caso
ciò non venisse ammesso, che anche gli altri utenti di __________, con attività
simili alla sua, siano tenuti a pagare analogo tributo.
Riprende in sostanza le argomentazioni già sottoposte alle
istanze inferiori.
Ritiene che non sia corretto che egli debba versare questa
tassa quando al municipio sarebbe noto che i rifiuti prodotti nel suo deposito
verrebbero smaltiti direttamente a suo carico. La sua imposizione sarebbe
ulteriormente ingiusta perché altri cittadini che producono rifiuti in quantità
rilevanti sono esentati dall'imposizione.
Chiede infine di potere essere sentito.
F. Il ricorso è avversato dal
municipio di __________, che ritiene che le contestazioni del ricorrente siano
già state validamente evase dall'autorità di ricorso inferiore.
Dal canto suo il Consiglio di Stato postula la reiezione del
gravame senza formulare particolari osservazioni.
Considerato, in
diritto
- La competenza del Tribunale
cantonale amministrativo ad esaminare il ricorso è data in virtù dell'art. 208
LOC.
La legittimazione attiva del ricorrente discende dai
combinati art. 209 LOC e 43 PAmm ed è, nel caso di specie, pacificamente data.
Di conseguenza il ricorso, tempestivo (art. 46 cpv. 1 PAmm),
è ricevibile in ordine e può essere deciso sulla base degli atti, integrati
dalle risultanze del sopralluogo esperito in data 26 marzo 1998, durante il
quale il ricorrente è pure stato sentito (art. 18 PAmm).
- In materia di raccolta ed
eliminazione dei rifiuti, in applicazione del'art. 2 della legge federale sulla
protezione dell'ambiente (LPAmb), vige il cosiddetto principio della causalità,
secondo cui le spese delle misure adottate devono essere sopportate da chi ne è
la causa.
A livello cantonale la raccolta e l'eliminazione dei rifiuti
solidi è disciplinata dagli art. 68, 69 e 70 della Legge d'applicazione della
legge federale contro l'inquinamento delle acque (LALIA).
Spetta ai comuni di organizzare sul loro territorio la
raccolta dei detriti solidi (art. 68 cpv. 1 LALIA) e di provvedere affinché
questi vengano riciclati, resi innocui o eliminati in appositi impianti (art.
69 cpv. 1 lett. a LALIA).
I comuni disciplinano anche, sotto forma di regolamento da sottoporre
all'approvazione del Governo, il servizio comunale di raccolta e eliminazione
dei detriti solidi e nell'ambito dei regolamenti e tariffe hanno facoltà di
prevedere tasse (art. 70 LALIA).
I regolamenti e le tariffe devono tendere a realizzare il
principio della causalità stabilito dalla LPAmb, rispettando la parità di
trattamento e il divieto di arbitrio.
Inoltre, rientrando le tasse per il servizio di raccolta ed
eliminazione dei rifiuti nella categoria delle tasse di utilizzazione, più
precisamente in quella categoria di compensi particolari imposti al privato per
una prestazione della pubblica amministrazione o per un servizio pubblico (DTF
111 Ia 326 e RDAT 1986 n. 38, pag. 67 consid. 7), devono essere osservati i
principi della copertura dei costi e dell'equivalenza (DTF 118 Ia 320, 111 Ia
326).
- 3.1. L'edificio per il
quale è stata richiesta la contestata tassa per i rifiuti si trova a sud del
paese di __________.
Durante l'ispezione si è potuto appurare che esso è adibito a
diverse funzioni. Funge da deposito per motociclette, in numero relativamente
rilevante per un privato (almeno una decina) e di mezzi agricoli. La presenza
di diversi attrezzi lascia supporre che nel deposito venga svolta anche una
certa attività meccanica e di manutenzione di questi mezzi. Il ricorrente ha
confermato la circostanza precisando che la stessa è di modesta portata.
Nel prato antistante lo stabile vi sono animali da cortile e
alcune capre.
Il ricorrente ha dichiarato di trascorrere nell'edificio, che
qualifica come semplice deposito, un paio di ore al giorno per accudire
principalmente agli animali.
A seguito dei predetti accertamenti questo Tribunale è
pervenuto al convincimento che la classificazione del deposito nella categoria
"attività artigianali, commerciali o altro" è sostanzialmente
corretta.
L'immobile sito al mappale n. __________ di __________ non è
dunque semplice luogo di custodia e raccolta di veicoli e attrezzature
agricole, bensì in esso vengono svolti lavori parificabili senz'altro ad
attività artigianali, passibili di creare rifiuti, quand'anche in misura
limitata.
__________ non può pretendere che il comune prescinda dalla
tassazione del deposito, perché questo sarebbe l'estensione del suo
"nucleo famigliare".
In effetti con tale definizione si intendono esclusivamente
economie domestiche in cui le attività sono direttamente connesse con l'abitare
o, al più, con l'esercizio di attività ricreative limitate, a carattere
prettamente hobbistico.
Di certo la manutenzione e la riparazione delle numerose motociclette
e dei veicoli agricoli, svolte tra l'altro in un immobile specifico discosto
dall'abitazione primaria, non rientrano in questa categoria.
3.2. Il ricorrente
sostiene poi che il municipio non avrebbe fatto uso della facoltà concessagli
di adeguare la tassa a dipendenza dell'uso di ogni categoria di utenti.
Tale eccezione è fuori luogo, poiché dall'art. 16 RRR risulta
invece che il municipio ha proprio suddiviso l'utenza in precise categorie
secondo criteri oggettivamente sostenibili, cioè in base agli usi diversi degli
immobili, prevedendo dei limiti massimi e minimi entro i quali la tassa può
essere fissata.
La tassa esatta è quindi stata determinata con l'ordinanza
municipale 30 ottobre 1996.
Invero pare però che il ricorrente con la propria censura
alluda piuttosto al fatto che l'esecutivo dovrebbe diversificare la tassa
utente per utente, in virtù del solo criterio del quantitativo effettivo di
rifiuti prodotto.
Una tale classificazione sarebbe difficilmente attuabile e di
fatto ingiusta, se si considera che i costi di gestione del servizio di
raccolta ed eliminazione dei rifiuti non dipendono soltanto dalla mole di
rifiuti evacuata.
Infatti mediante il versamento di un tributo annuo, l'utente
non solo è tassato per l'uso effettivo che fa del servizio, ma contribuisce
pure al finanziamento di un servizio pubblico obbligatorio e permanente che,
con notevole dispendio di mezzi finanziari, contribuisce a mantenere l'ordine,
la pulizia e l'igiene sul territorio del Comune.
I vantaggi che il cittadino trae personalmente sono dunque molteplici,
dal notevole risparmio in tempo e denaro per il fatto che non deve egli stesso
preoccuparsi di eliminare i rifiuti (pochi o tanti che siano), al potere vivere
in ambiente ordinato e pulito.
Le differenziazioni previste dall'art. 16 RRR sono pertanto
perfettamente sostenibili e ossequiose dei principi stabiliti nell'ambito
dell'imposizione delle tasse di utilizzazione, citati in narrativa e già
correttamente sviluppati dal Consiglio di Stato, esposizioni alle quali si
rimanda.
Nemmeno sembra che la tariffa differenziata sia passibile di
creare disparità di trattamento sostanziali e rilevanti, ritenuto anche che il
cittadino che pretende di non utilizzare il servizio di raccolta rifiuti
comunali o di utilizzarlo solo in maniera ridotta deve ugualmente versare una
tassa, dovuta quindi già per il fatto stesso che l'ente pubblico gli mette a
disposizione il servizio, tra l'altro dichiarato obbligatorio, che egli
potrebbe in ogni momento utilizzare.
- 4.1. Il ricorrente ha
inoltre eccepito una violazione della parità di trattamento da parte
dell'autorità comunale.
In sede di sopralluogo egli ha indicato i nominativi di due
cittadini che non sono oggetto, come confermato dal segretario comunale, di
separata tassa; il primo proprietario di un deposito di legnami e mobili
vecchi, l'altro di un laboratorio di falegnameria, situato sotto l'abitazione.
4.2. Secondo consolidata
giurisprudenza il fatto che altre persone sono state trattate in modo diverso o
contrario a quanto prevede la legge, non conferisce senz'altro al singolo
privato la possibilità di pretendere uguale trattamento, dovendo di regola
prevalere il principio della legalità dell'amministrazione su quello
dell'uguaglianza di trattamento (Scolari, Diritto amministrativo, Parte
generale pag. 76, nota 121).
Ciò vale senza riserve soltanto quando una disuguaglianza di
trattamento in dispregio della legge si è verificata in uno o pochi casi. Non
vale invece più quando la legge non è stata applicata nella maggioranza dei
casi e applicata solo in un unico caso per motivi di mera opportunità.
Il singolo ha inoltre diritto ad essere trattato in modo
uguale ad altri nell'illegalità, quando l'autorità lascia chiaramente intendere
che non cambierà in futuro la sua prassi contraria alla legge.
Ma in ogni caso, anche qualora sussistessero queste premesse
per potere pretendere un trattamento uguale nell'illegalità, il giudice deve
ponderare tutti gli interessi in gioco. (Imboden/Rhinow, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung,
pag 439 e segg., n. 71).
Nel caso concreto questo Tribunale non ritiene che siano adempiuti
i presupposti per esonerare il ricorrente dalla tassa, estendendo anche nei
suoi confronti un eventuale trattamento contrario alla legge.
Non è infatti dimostrato che il municipio di __________
esonera sistematicamente cittadini che svolgono attività analoghe a quelle del
ricorrente in stabili discosti dalle abitazioni, e quand'anche i due casi da
lui documentati beneficiano di esenzione, ancora non si può sostenere che un
trattamento contrario al RRR è costantemente applicato e ampiamente diffuso nel
comune e la prassi verrà scientemente continuata anche in futuro, tanto da
potere pretendere uguale trattamento nell'illegalità.
4.3. Va infine rilevato che in materia di tasse una perfetta
parità di trattamento è difficilmente raggiungibile (DTF 102 Ia 45). Nell'ambito
dei suoi regolamenti, l'ente pubblico deve infatti considerare molteplici
situazioni che raramente sono perfettamente identiche, le quali però
necessitano di una regolamentazione uniforme per motivi pratici e tecnici (DTF
99 Ia 600).
Si riconosce quindi una violazione manifesta del principio
della parità soltanto quando i criteri adottati sono privi di qualsiasi fondamento
e possono portare a risultati manifestamente arbitrari, siccome non
oggettivamente sostenibili (DTF 106 Ia 244, J.-P.Müller, Die Grundrechte der schweizerischen
Bundesverfassung, pagg. 220-221).
Questa situazione non si verifica però nel caso concreto.
- In questa sede __________
ha proposto un'argomentazione nuova non sottoposta al vaglio delle istanze
inferiori, nel cui merito questo Tribunale può senz'altro entrare (art. 63 PAmm).
Il municipio sarebbe a conoscenza che i rifiuti prodotti nel
suo deposito verrebbero da lui direttamente smaltiti.
Intanto da tale allegazione si rileva implicitamente che egli
riconosce di produrre rifiuti, ciò che rafforza ulteriormente le conclusioni a
cui si è giunti.
Premesso che il ricorrente non ha fornito alcuna prova di
quanto sostiene, va di principio rilevato che se è vero che l'art. 3 RRR
prevede la possibilità per il municipio,"in casi eccezionali e qualora
il richiedente dimostri di poter evacuare opportunamente i rifiuti con mezzi
propri e nel rispetto delle leggi vigenti", di concedere deroghe
all'obbligo della consegna dei rifiuti sancito dall'art. 2 RRR, egli avrebbe
dovuto inoltrare esplicita e documentata istanza in tal senso direttamente
all'esecutivo comunale, ciò che non ha fatto.
Soltanto qualora l'autorità comunale gli avesse negato la concessione
della deroga, __________ avrebbe potuto investire le istanze di ricorso anche
con questa censura.
Altrimenti il Tribunale cantonale amministrativo, autorità di
ricorso di seconda istanza, non può sostituirsi al municipio, nella cui
competenza rientra appunto la concessione di deroghe ai sensi dell'art. 3 RRR.
- In esito a quanto precede
l'impugnativa deve essere respinta con l'accollamento al ricorrente di tasse e
spese secondo il criterio della soccombenza.
Per
questi motivi,
visti
gli art. 2, 30 cpv. 1, 31 cpv. 2, 48 cpv.1 LPAmb; 4 CF, 68 cpv. 1, 69 cpv. 1,
70 LALIA, 208, 209 LOC, il regolamento per la raccolta e l'eliminazione dei
rifiuti del 4 agosto 1994 del Comune di __________ (RRR), gli art. 18, 28, 30,
43, 60 e seg. PAmm,
dichiara e pronuncia:
-
Il ricorso è respinto.
-
La tassa di giustizia e le
spese di complessivi fr. 400.-- sono a carico del ricorrente.
-
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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