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Numero d'incarto:
52.1997.194
Data decisione, Autorità:
26.11.1997, TRAM
Incarto n.
52.97.00194
Lugano
26 novembre 1997
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo
Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo
Crivelli
statuendo
sul ricorso 5 agosto 1997 di
patrocinato
da: dott. iur. __________
contro
la
decisione 15 luglio 1997, no. 3581, del Consiglio di Stato che respinge
l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la risoluzione 23 dicembre
1996 con cui il Dipartimento delle istituzioni, sezione degli stranieri, si è
rifiutato di rinnovargli un permesso di dimora;
viste le risposte:
letti
ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
che il ricorrente
__________, cittadino italiano, è nato a __________ nel ____________________,
dove i suoi genitori erano domiciliati e dove ha frequentato le scuole
dell'obbligo (senza concluderle e senza imparare alcun mestiere);
che già nel 1977 __________, reduce da un viaggio in India e
Pakistan, risultava invischiato nel mondo della droga come consumatore/spacciatore;
che da allora il ricorrente ha collezionato un'impressionante
serie di condanne, fra cui le seguenti:
-
12 gennaio 1978 Corte delle assise
correzionali di Locarno-Città: 7 mesi di detenzione per violazione della
LFStup;
-
15 marzo 1979 Corte delle assise
correzionali di Locarno-Città: 6 mesi di detenzione per furto, tentata truffa e
violazione della LFStup;
-
8 novembre 1979 Corte delle assise correzionali
di Locarno-Città: collocamento in casa di educazione per furti, lesioni
semplici, violazione della LFStup;
-
20 gennaio 1986 Corte delle assise
correzionali di Lugano-Città: 21 mesi di detenzione per violazione della
LFStup, ripetuta e in parte aggravata;
-
10 dicembre 1992 Corte di appello di Atene:
5 anni di
detenzione da parte per traffico di stupefacenti;
- 24 maggio 1995 decreto d'accusa del
Procuratore Pubblico:
90 giorni di
detenzione quale pena aggiuntiva per furto commesso nel 1989;
che rientrato in Svizzera nel 1995 il ricorrente ha chiesto
il ripristino del permesso di domicilio decaduto in seguito alla detenzione
nelle carceri greche;
che con decisione 10 agosto 1995 il Dipartimento delle
istituzioni ha respinto la domanda;
che contro questa decisione __________ è insorto davanti al
Consiglio di Stato, allegando di voler risiedere nel nostro paese per stare
vicino al figlio __________, avuto nel __________ da __________;
che la Sezione degli stranieri si è dichiarata disposta ad
accordare al ricorrente soltanto un permesso di dimora ex art. 13 lett. f. OLS,
a condizione che il suo comportamento non desse più adito a censure di sorta;
che il 9 ottobre 1995 __________ ha formalmente assunto siffatto
impegno, dichiarando di ritirare il ricorso a condizione che gli venisse
rilasciato un permesso di dimora annuale;
che con il consenso dell'Ufficio federale degli stranieri il
Dipartimento delle istituzioni ha rilasciato al ricorrente un permesso di
dimora valido sino al 24 novembre 1996;
che con decisione 19 gennaio 1996 il Servizio dei ricorsi del
Consiglio di Stato ha pertanto stralciato il ricorso dai ruoli;
che il 14 marzo 1996 __________ è stato fermato a __________
dalla Polizia mentre stava trasportando 19,7 g di eroina e 3,34 g di cocaina;
che per questa nuova infrazione alla LFStup e per il
perdurante consumo di stupefacenti il ricorrente è stato condannato con decreto
d'accusa 1° luglio 1996 a 15 giorni di detenzione a valere in parte quale pena
aggiuntiva a quella inflittagli con decreto d’accusa del 24 maggio 1995;
che con decisione 23 dicembre 1996 il Dipartimento delle
istituzioni, sezione degli stranieri, ha respinto l'istanza con cui il ricorrente
chiedeva il rinnovo del permesso di dimora rilasciatogli sub condicione e
giunto nel frattempo a scadenza;
che con giudizio 15 luglio 1997 il Consiglio di Stato ha
confermato il provvedimento di diniego, respingendo l'impugnativa contro di
esso inoltrata da __________: dei motivi addotti dal Governo a sostegno del
proprio giudizio si dirà più avanti;
che contro questa risoluzione governativa il soccombente si aggrava
ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento e
postulando la concessione del permesso rifiutato e dell'assistenza giudiziaria;
che l'insorgente rileva:
·
di essere nato e cresciuto in Ticino, terra alla quale è profondamente
legato;
·
di aver avuto guai con la giustizia a causa della sua tossicodipendenza,
ma di essere seriamente intenzionato a redimersi;
·
di essere profondamente attaccato al figlio dodicenne avuto da
__________: si richiama quindi l'art. 8 CEDU per rivendicare il rinnovo del
permesso rifiutato;
che il ricorso è avversato dal Consiglio di Stato e dal
Dipartimento delle istituzioni, sezione degli stranieri;
considerato, in
diritto
che il ricorso al
Tribunale cantonale amministrativo contro decisioni rese in applicazione della
legislazione sugli stranieri è dato soltanto nella misura in cui tali provvedimenti
risultino deducibili davanti al Tribunale federale con ricorso di diritto amministrativo;
che per gli art. 4 e 16 cpv. 1 LDDS l'autorità decide
liberamente nei limiti delle disposizioni di legge e dei trattati con l'estero
circa la concessione di permessi; da tali norme non è di principio deducibile
alcun diritto dello straniero all'ottenimento od al rinnovo di un permesso di
dimora o di domicilio;
che come giustamente rileva il Consiglio di Stato, un simile
diritto non può essere dedotto nemmeno dal Trattato di domicilio e consolare
tra la Svizzera e l'Italia del 22 luglio 1868 (RS O.142.114.541), dalla
Dichiarazione del 5 maggio 1934 concernente l'applicazione del predetto
trattato (RS O.142.114.541.3) o dall'Accordo tra la Svizzera e l'Italia
relativo all'emigrazione dei lavoratori italiani in Svizzera del 10 agosto 1964
(RS 0.142.114.548);
che considerata la situazione personale dell'insorgente,
padre di un figlio dodicenne affidato alla madre svizzera, siffatto diritto potrebbe
unicamente discendere dalle garanzie al rispetto della vita privata e familiare
offerte dall'art. 8 CEDU;
che per invocare con successo l'art. 8 CEDU il richiedente
deve dimostrare l'esistenza di una relazione stretta, intatta ed effettivamente
vissuta con un congiunto domiciliato in Svizzera (DTF 118 Ib 152 consid. 4; 116
Ib 355 consid. 1); relazione che deve risultare prevalente sulle esigenze dello
Stato in fatto di sicurezza nazionale, di ordine pubblico, di benessere
economico del paese, di prevenzione di reati, di protezione della salute o
della morale e di tutela dei diritti e delle libertà altrui (DTF 119 Ib 81, 118
Ib 153);
che gli atti non permettono a questo tribunale di
pronunciarsi con la dovuta cognizione di causa sull’intensità dei rapporti che
il ricorrente, residente a __________, intratterrebbe con il figlio domiciliato
ad __________ presso la madre;
che per economia di giudizio questo tribunale prescinde
tuttavia da ulteriori accertamenti ed ammette che la relazione tra il ricorrente
e suo figlio sia abbastanza stretta, intatta ed effettivamente vissuta da
giustificare il richiamo della succitata disposizione convenzionale ed il
riconoscimento del diritto di ricorso;
che ai fini del giudizio occorre anzitutto considerare che l'insorgente
è un tossicomane incallito ed impenitente, per il quale il rischio di recidiva
non è solo probabile, ma pressochè certo;
che la sua ormai radicata predisposizione ad infrangere la
legge richiama l’adozione di provvedimenti incisivi, volti ad impedirgli
delinquere nuovamente nel nostro Paese;
che la pretesa di ottenere il rinnovo del permesso di dimora
che gli era appena stato accordato ex art. 13 lett. f OLS per facilitargli i
contatti con il figlio rasenta la sfrontatezza, ove appena si consideri la
disinvoltura con cui il ricorrente è venuto meno alle assicurazioni date circa
la sua definitiva uscita dal mondo della droga;
che di fronte ad un simile comportamento il ricorrente non
può ragionevolmente pretendere che l'autorità gli accordi nuovamente fiducia,
facendo passare un'altra volta in secondo piano le più che legittime esigenze
delle collettività in fatto di tutela dell'ordine pubblico e di prevenzione dei
reati;
che l'allontanamento del ricorrente dal nostro paese non
appare una misura tale da menomare in misura inammissibile i diritti che questi
può accampare richiamandosi all’art. 8 CEDU;
che, stabilendosi nella fascia a confine con la Svizzera il
ricorrente, residente a __________, non ha infatti minori possibilità di
rendere visita al figlio presso la madre ad __________ di quante non ne abbia
attualmente;
che, così stando le cose, il ricorso va senz'altro respinto,
confermando la decisione impugnata siccome immune da violazioni del diritto;
che, considerata la palese infondatezza del gravame, la domanda
di assistenza giudiziaria dev'essere senz’altro respinta (art. 30 PAmm);
che la tassa di giustizia ridotta ad un minimo segue la soccombenza;
visti
gli art. 8 CEDU; art. 4 e 16 cpv. 1 LDDS;
13 OLS, 157 CPC; 3, 18, 28, 60, 61 PAmm
dichiara e pronuncia:
-
In quanto ricevibile, il
ricorso è respinto.
-
La tassa di giustizia di fr.
300.-- è a carico del ricorrente.
-
L'istanza di ammissione al
beneficio dell'assistenza giudiziaria è respinta.
-
Contro la presente
decisione, nella misura in cui è fondata sul diritto pubblico federale, è dato
ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale a Losanna nel termine
di 30 giorni dall'intimazione.
-
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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