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Numero d'incarto:
52.1997.187
Data decisione, Autorità:
20.08.1997, TRAM
Incarto n.
52.97.00187
Lugano
20 agosto 1997
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo
Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Matteo
Cassina, vicecancelliere
statuendo
sul ricorso 31 luglio 1997 di
patrocinato
da: avv. __________
contro
la
decisione 25 luglio 1997 con cui il Presidente del Consiglio di Stato si è
rifiutato di concedere all'insorgente l'effetto sospensivo al ricorso
inoltrato contro la decisione 26 giugno 1997 con cui il Dipartimento delle
istituzioni, Sezione della circolazione, gli ha revocato a tempo
indeterminato la licenza di condurre per motivi di sicurezza;
vista la risposta 7 agosto 1997 del
Presidente del Consiglio di Stato;
letti
ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
che, fondandosi su delle informazioni di polizia, il 13
gennaio 1989 la Sezione cantonale della circolazione decise di emanare una
misura d'ammonimento nei confronti del ricorrente __________ per consumo
occasionale di sostanze stupefacenti: parimenti fu imposto a quest'ultimo di
presentare ogni due mesi, e per la durata di 6 mesi, un certificato medico
attestante l'astinenza dal consumo di simili sostanze;
che il 9 giugno 1995, basandosi ancora una volta su delle
informazioni di polizia, la Sezione della circolazione ha nuovamente provveduto
ad ammonire __________ per uso occasionale di sostanze stupefacenti (in
particolare cocaina), imponendo a quest'ultimo di presentare ogni due mesi, e
per la durata di 12 mesi, un certificato medico attestante l'astinenza dal
consumo di suddette sostanze;
che l'insorgente non è stato in grado di adempiere i citati
obblighi, ragione per la quale l'autorità amministrativa con decisione 21 marzo
1996 ha risolto di revocargli la licenza di condurre veicoli a motore a tempo
indeterminato, disponendo che un eventuale riesame del provvedimento sarebbe
avvenuto solo dietro presentazione della richiesta documentazione medica
attestante l'assenza di ogni forma di tossicodipendenza;
che, considerato il mutato atteggiamento del ricorrente, la Sezione
della circolazione ha deciso il 13 giugno 1996 di riammettere __________ alla
guida di veicoli a motore, dovendo comunque egli continuare per tre mesi a
presentare ogni mese un certificato medico attestante la sua astensione dal
consumo di stupefacenti;
che tuttavia, l'insorgente non ha in pratica mai presentato i
certificati medici richiestigli (tranne in un caso), limitandosi per contro a
inoltrare alla competente autorità (con invero scarsa frequenza e a scadenze
irregolari) unicamente i risultati delle analisi delle urine;
che, preso atto di ciò, con lettera 15 gennaio 1997,
l'autorità cantonale ha comunicato al ricorrente di ritenere del tutto insufficiente
la documentazione medica sino ad allora presentata e gli ha prospettato la
possibilità di una nuova revoca della licenza per scopi di sicurezza;
che dopo uno scambio di corrispondenza tra l'allora
patrocinatore dell'insorgente e la Sezione cantonale della circolazione, quest'ultima
il 31 gennaio 1997 si è dichiarata disposta a non pronunciare alcun
provvedimento di revoca della licenza, a condizione che __________ si
sottoponesse per tre mesi ad un periodo di intenso controllo medico,
finalizzato a dimostrare, attraverso degli esami settimanali delle urine e la
presentazione di un certificato medico, la sua totale indipendenza da sostanze
stupefacenti;
che ancora una volta il ricorrente non ha fatto fronte agli
obblighi impostigli dall'autorità cantonale, tant'è che la stessa con lettera
20 maggio 1997 lo ha diffidato, prospettandogli l'adozione di un provvedimento
di revoca della licenza di circolazione a tempo indeterminato;
che la Sezione della circolazione, visto come anche il
predetto avviso non avesse sortito alcun effetto positivo, richiamati gli art.
16 cpv. 1 LCS e 35 cpv. 3 OAC, ha dunque risolto il 26 giugno 1997 di revocare
ad __________, a titolo preventivo e cautelativo, la licenza di circolazione a
tempo indeterminato, conferendo alla risoluzione effetto immediato e
sottoponendo l'eventuale riesame della stessa alla presentazione di un
certificato medico che comprovi, sulla base di settimanali controlli
dell'urina, l'assoluta astinenza dal consumo di sostanze stupefacenti durante
un periodo minimo di 6 mesi;
che contro la predetta pronuncia __________ è insorto al Consiglio
di Stato chiedendone l'annullamento;
che con istanza provvisionale l'insorgente ha chiesto al Presidente
del Consiglio di Stato di concedere l'effetto sospensivo al ricorso;
che con decisione 25 luglio 1997 il Presidente del Governo ha
respinto l'istanza, reputando che la ponderazione degli interessi contrapposti
giustificasse il mantenimento del diniego dell'effetto sospensivo;
che contro questa risoluzione presidenziale __________ è insorto
davanti al Tribunale cantonale amministrativo, riproponendo in questa sede la
domanda di concessione dell'effetto sospensivo al ricorso pendente davanti al
Consiglio di Stato;
che l'insorgente rileva come da oramai lungo tempo sia
costretto a sottoporsi regolari controlli medici, sempre con esito negativo,
solo per aver ammesso, in occasione di un'inchiesta di polizia avvenuta nel
1994, di aver fatto uso di un esiguo quantitativo di cocaina; reputa pertanto
il provvedimento reso dalla Sezione della circolazione del tutto sproporzionato
alle circostanze ed eccessivamente restrittivo della sua libertà personale,
tanto più che egli necessita dell'autovettura per poter svolgere la sua
professione di consulente finanziario; aggiunge che vista l'assenza di importanti
indizi che comprovino la sua pretesa inidoneità alla guida, non si giustifica
affatto una revoca per motivi di sicurezza, né tantomeno in simili circostanze
si può ammettere che l'immediata esecutività del predetto provvedimento amministrativo
sia finalizzata a tutelare la sicurezza del traffico;
che il Presidente del Consiglio di Stato sollecita il rigetto
dell'impugnativa;
Considerato, in
diritto
che il ricorso, tempestivo, è ricevibile in ordine giusta gli
art. 10 LALCS e 21 PAmm;
che la decisione 26 giugno 1997 della Sezione della
circolazione configura una revoca della licenza di condurre a scopo di sicurezza
per un periodo indeterminato, non avendo __________ ossequiato le condizioni alle
quali era stata sottoposta la sua riammissione alla guida di veicoli a motore
il 13 giugno 1996 (art. 16 cpv. 1 LCS; art. 35 OAC);
che quella appena menzionata è una decisione di ritiro immediato
della licenza a titolo preventivo e in quanto tale rappresenta un provvedimento
di sicurezza paragonabile ad una misura provvisionale, ordinata fintanto che
non saranno chiariti i motivi d'esclusione del permesso di condurre
(Bussy/Rusconi, Code suisse de la circulation routière, III ed., ad art. 16
LCS, no. 2.2. lett. e) LCS e giurisprudenza ivi menzionata);
che per prassi costante, avallata dalla dottrina e dalla
giurisprudenza, i provvedimenti di revoca della licenza a scopo di sicurezza
sono per principio dichiarati immediatamente esecutivi, nel senso che
l'autorità che li adotta è solita togliere preventivamente l'effetto sospensivo
ad un eventuale ricorso (DTF 106 I b 117; Schaffhauser, Grundriss des schweiz.
Strasseverkehrsrechts, II ed., N. 2758);
che ciò vale a maggior ragione per un provvedimento di revoca
pronunciato essenzialmente a titolo cautelare, essendo tra l'altro in simili
casi l'immediata esecutività degli stessi già prevista dalla legge di procedura
per le cause amministrative all'art. 21 cpv. 4 ;
che l'esecutività immediata delle decisioni aventi carattere
cautelare rappresenta la logica conseguenza della funzione delle stesse, le
quali perseguono infatti lo scopo di conservare determinate situazioni di fatto
o di diritto fino al giudizio di merito, di impedire un danno altrimenti irreparabile
o (come è il caso nella fattispecie in esame) di tutelare provvisoriamente
interessi giuridici minacciati (Borghi /Corti, Compendio di procedura amministrativa
ticinese, ad art. 21 no. 1);
che in caso di ricorso il destinatario del provvedimento può
comunque sollecitare la concessione dell'effetto sospensivo;
che la concessione dell'effetto sospensivo dipende dalla ponderazione
degli interessi contrapposti (Borghi/Corti, op. cit., ad art. 21, no. 1c);
Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, N.
280, 169);
che, considerato il pericolo costituito dai conducenti
inidonei per la sicurezza della circolazione, nel caso di revoche cautelari per
scopi di sicurezza l'effetto sospensivo al ricorso va concesso soltanto quando
sulla base degli atti si può ritenere che verosimilmente non sono date le
premesse per adottare un simile provvedimento ;
che con la decisione impugnata il Presidente del Consiglio di
Stato ha implicitamente escluso tale ipotesi;
che in effetti appare chiaramente anche da un esame sommario
della documentazione agli atti che il ricorrente, il quale dopo una precedente
revoca di sicurezza era stato riammesso condizionalmente alla guida con
decisione cresciuta in giudicato del 13 giugno 1996, non ha per nulla adempiuto
l'obbligo impartitogli in quell'occasione di comprovare mediante la produzione
della necessaria documentazione medica l'effettiva estraneità al consumo di sostanze
stupefacenti;
che considerate le precedenti decisioni (cresciute in giudicato)
rese dalla Sezione della circolazione nei confronti dell'insorgente, nonché le
circostanze che hanno portato la predetta autorità a pronunciare una nuova
misura amministrativa di revoca, la deduzione operata dal Presidente del
Governo di confermare l'immediata esecutività del provvedimento preventivo in
oggetto appare perfettamente sostenibile;
che le contestazioni sollevate dal ricorrente con
l'impugnativa pendente davanti al Consiglio di Stato non sono in effetti tali
da giustificare una prognosi di esito favorevole del gravame: i sporadici esami
medici effettuati dall'insorgente, benché tutti di esito negativo, non
rispondono infatti a quanto preteso dalla Sezione della circolazione quale
prova dell'asserita astinenza dall'uso di sostanze stupefacenti;
che stante tutto quanto precede l'immediata esecutività del
provvedimento cautelare in rassegna appare senz'altro preminente rispetto agli
interessi di natura personale del ricorrente;
che così stando le cose non si può certo rimproverare al Presidente
del Consiglio di Stato di aver fatto un uso scorretto del potere
d'apprezzamento che la legge gli riserva nell'ambito della ponderazione degli
interessi contrapposti, finalizzata alla concessione dell'effetto sospensivo;
che il ricorso va dunque respinto,
che la tassa di giustizia segue la soccombenza;
Per
questi motivi,
visti
gli art. 16 cpv. 1 LCS; 35 cpv. 3 OAC; 10 LALCS; 3, 18, 21, 28, 43, 60, 61
PAmm;
dichiara e pronuncia:
-
Il ricorso è respinto.
-
La tassa di giustizia di fr.
500.-- è a carico del ricorrente.
-
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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