AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
52.1997.172
Data decisione, Autorità:
10.11.1997, TRAM
Incarto n.
52.97.00172
Lugano
10 novembre 1997
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo
Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Matteo
Cassina, vicecancelliere
statuendo
sul ricorso 21 luglio 1997 di
patrocinato
da: avv. __________
contro
la
decisione 2 luglio 1997 (no. 3280) del Consiglio di Stato che ha respinto
l'impugnativa interposta dall'insorgente avverso la risoluzione 22 maggio
1997, con la quale la Sezione della circolazione gli ha revocato la licenza
di condurre per un periodo di sei mesi;
vista la risposta 24 luglio 1997 del
Consiglio di Stato,
letti
ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. Nel pomeriggio del 5 giugno
1996, poco dopo le ore 14.15, il ricorrente __________ circolava sulla corsia nord-sud
dell'autostrada A13, nel tratto tra __________ e __________, alla guida di un
autovettura marca Deimler, targata __________.
Giunto in territorio di __________ l'insorgente è stato
inseguito da un veicolo di servizio della Polizia cantonale grigionese equipaggiato
con un registratore della velocità del tipo Provida OFMET. Con l'ausilio di
questa apparecchiatura, gli agenti inseguitori hanno potuto accertare che
__________ aveva circolato su di un tratto di strada lungo 2'701 m ad una
velocità media di 154,63 km/h (pari ad una velocità punibile di 144 km/h), per
poi percorrere altri 1,374 m ad una velocità media di 170, 80 km/h (pari ad una
velocità punibile di 156 km/h). Il tutto laddove vige un limite di velocità di
100 km/h.
B. a) In seguito a questi
avvenimenti, con sentenza 22 gennaio 1997 il Kreisgerichtsausschuss di
__________ ha condannato __________ a 40 giorni di prigione, sospesi condizionalmente
per un periodo di 4 anni, nonché al pagamento di una multa di fr. 2'000.--,
oltre alle tasse di fr. 850.-- e alle spese di giudizio di fr. 850.--, per
grave violazione alle regole della circolazione.
La decisione, resa in applicazione degli art. 27 cpv. 1, 32
cpv. 1 e 90 cifra 1 LCS, non è stata impugnata, per cui la stessa risulta
essere cresciuta in giudicato.
b) Atteso l'esito del procedimento penale, la Sezione della
circolazione del Cantone Ticino, con decisione 22 maggio 1997 ha risolto di
revocare all'insorgente la licenza di condurre veicoli a motore per un periodo
di sei mesi, in considerazione della gravità delle infrazioni commesse e dei
suoi numerosi precedenti, che lo fanno risultare recidivo ai sensi dell'art. 17
cpv. 1 lett. c) LCS.
C. Con ricorso 5 giugno 1997
__________ è insorto davanti al Consiglio di Stato, chiedendo l'annullamento
della predetta decisone di revoca della licenza.
In quella sede egli ha sostanzialmente contestato il metodo
utilizzato nell'occasione dalla Polizia cantonale grigionese per accertare
l'infrazione commessa rilevando in particolare:
-
l'assenza
di una base legale per i controlli di velocità tramite veicoli inseguitori;
-
una
disparità di trattamento tra il cittadino e l'agente inseguitore che, pur commettendo
il medesimo eccesso di velocità del conducente inseguito, non é oggetto di un
procedimento penale;
-
l'assenza
di un interesse pubblico che legittimi questo metodo di accertamento della
velocità, nonché la sua pericolosità.
A sostegno di quest'ultima argomentazione ha postulato l'assunzione
agli atti della documentazione relativa ad un non meglio precisato incidente
della circolazione in cui sarebbe incorso un veicolo della polizia ticinese
dotato di radar mobile durante un controllo della velocità mediante
inseguimento.
D. Con giudizio 2 luglio 1997
il Consiglio di Stato ha respinto il suddetto gravame, confermando in tal modo
il provvedimento di revoca pronunciato dalla Sezione della circolazione.
Il Governo cantonale ha rilevato che per i fatti in rassegna
il ricorrente è stato condannato penalmente con sentenza 22 gennaio 1997 del Kreisgerichtsausschuss
di __________, cresciuta in giudicato. Evidenziando come l'autorità
amministrativa sia di regola vincolata all'accertamento dei fatti operato in
sede penale, il Consiglio di Stato non ha ravvisato nel caso in esame motivi
sufficienti per scostarsi dalle risultanze del giudizio penale e per procedere
all'assunzione delle prove offerte dal ricorrente.
Per il resto l'Esecutivo cantonale ha considerato corretta,
adeguata e proporzionata alle circostanze la durata del periodo di revoca
stabilito dalla Sezione della circolazione, in considerazione del fatto, tra
l'altro, che __________ è recidivo in materia.
E. Contro il predetto giudizio
governativo __________ insorge ora davanti al Tribunale cantonale
amministrativo, chiedendone l'annullamento.
Sostiene che il principio secondo cui l'autorità
amministrativa deve attenersi al giudizio penale non é assoluto.
Ripropone in sostanza le medesime contestazioni già
sollevate davanti al Consiglio di Stato. Chiede di essere sentito in contraddittorio
con l'agente della polizia grigionese che era alla guida del veicolo di
servizio con il quale è stata rilevata l'infrazione e che venga richiamata agli
atti la documentazione relativa ad un incidente della circolazione nel quale
sarebbe rimasto coinvolto un veicolo della Polizia cantonale ticinese impegnato
ad eseguire un controllo della velocità tramite inseguimento. Tale documentazione
permetterebbe di dimostrare la pericolosità, e quindi pure l'illiceità, di
questo genere di controlli.
F. All'accoglimento del ricorso
si oppone il Consiglio di Stato, che si riconferma nelle argomentazioni poste a
fondamento della decisione impugnata.
Considerato, in
diritto
- La competenza del Tribunale
cantonale amministrativo discende dall'art. 10 LALCS.
La legittimazione attiva dell'insorgente, direttamente
toccato dal provvedimento impugnato, è pacifica (art. 43 PAmm).
Il ricorso, tempestivo, è dunque ricevibile in ordine e può
essere deciso sulla base degli atti, senza che si renda necessario procedere
all'assunzione delle prove notificate dal ricorrente che non appaiono invero
idonee a procurare a questo Tribunale la conoscenza di ulteriori fatti
rilevanti per il giudizio (art. 18 PAmm). In merito a quest'ultimo aspetto si
impone comunque di precisare quanto segue.
1.1. Come accennato in narrativa, il ricorrente contesta
sostanzialmente il metodo con il quale le autorità di polizia hanno accertato i
fatti posti a fondamento del provvedimento di revoca della licenza qui in
rassegna.
Giova a questo proposito succintamente ricordare che gli art.
106 cpv. 1 LCS, 97 cpv. 1 ONC, 133 OAC e 115 OSS costituiscono con ogni
evidenza una base legale sufficiente per le direttive tecniche volte a
regolamentare i controlli della velocità nella circolazione stradale.
Per quanto concerne il metodo utilizzato nell'occasione per accertare
l'infrazione commessa dall'insorgente, occorre dire che il Tribunale federale
ha già affrontato e risolto la questione relativa all'impiego di veicoli
inseguitori da parte delle autorità di polizia in una sentenza che risponde
inequivocabilmente alle svariate censure sollevate dal ricorrente (cfr. STF 22
luglio 1992 in re X, pubblicata in forma riassuntiva in JdT 1993 I 766 e
segg.). In quell'occasione l'alta Corte federale ha avuto modo di precisare in
modo chiaro ed inequivocabile che la raccolta di prove relative a superamenti
della velocità mediante l'uso di radar mobili montati su veicoli inseguitori
non è affatto illecita come pretende il ricorrente, dal momento che in questi
casi l'agire della polizia è giustificato da un sufficiente interesse pubblico.
Secondo l'alta Corte federale infatti, la repressione di questo genere di
infrazioni contribuisce in modo importante a migliorare la sicurezza del
traffico: i rischi generati da tale metodo di controllo sono dunque largamente
compensati dai benefici che ne derivano per la sicurezza del traffico.
Alla luce di questa giurisprudenza, si deve pertanto
concludere che non soltanto le principali censure sollevate con il gravame in
esame sono da respingere integralmente, ma anche che non è necessario dar
seguito alla richiesta del ricorrente di richiamare agli atti la documentazione
relativa ad un non meglio precisato incidente della circolazione accaduto ad un
"veicolo-civetta" della Polizia cantonale ticinese, dato che comunque
da un tale atto istruttorio non sortirebbero elementi rilevanti per l'evasione
del presente ricorso.
1.2. Resta ancora da aggiungere che il Tribunale federale ha
recentemente avuto modo di precisare che ove esista a carico dell'interessato
un procedimento penale, l'autorità amministrativa è tenuta, in linea di
principio, a soprassedere alla propria decisione sino a che sia intervenuta una
decisione penale passata in giudicato, nella misura in cui l'accertamento dei
fatti o la qualifica giuridica del comportamento litigioso sia rilevante nel
quadro del procedimento amministrativo (DTF 119 Ib 158 consid. 2). L'alta Corte
federale ha altresì sottolineato in DTF 121 II 217 e seg., (consid. 3a) che
l'autorità amministrativa competente ad ordinare la revoca della licenza di
condurre non può di principio scostarsi dagli accertamenti di fatto contenuti
in una decisione penale cresciuta in giudicato. In particolare l'autorità
amministrativa deve attenersi ai fatti accertati nel giudizio penale anche nel
caso in cui quest'ultimo sia stato emanato nell'ambito di una procedura
sommaria, segnatamente ove, come nella presente fattispecie, la decisione
penale si basi essenzialmente sul rapporto allestito da un agente della Polizia
cantonale.
Ciò è il caso in particolare laddove l'interessato sapeva, o,
vista la gravità dell'infrazione rimproveratagli, doveva prevedere (come nel
caso in oggetto) che nei suoi confronti si sarebbe fatto luogo anche ad un
procedimento concernente la revoca della licenza di condurre e ciononostante ha
omesso di far valere nell'ambito del procedimento penale i diritti garantiti
alla difesa o vi ha rinunciato. In simili circostanze quest'ultimo non può più
attendere il procedimento amministrativo per presentare eventuali mezzi di
prova, dato che era tenuto, secondo il principio della buona fede, a proporli
già in sede penale, nonché ad esaurire, se del caso, i rimedi di diritto disponibili
contro il giudizio emanato in tale procedura.
Nella presente fattispecie, il ricorrente ha di fatto
accettato la condanna pronunciata nei suoi confronti il 22 gennaio 1997 dalle
autorità penali grigionesi, non avendo impugnato tale decisione davanti alle
istanze di giudizio superiori.
In simili circostanze, il ricorrente non è più legittimato a
rimettere in discussione fatti già definitivamente accertati in quella sede.
A tutto questo si deve aggiungere che con il ricorso in
esame, egli non apporta nuovi elementi di fatto che, se considerati dall'istanza
penale, avrebbero condotto quel procedimento ad avere un esito differente da
quello che poi ha avuto, ma si limita a proporre l'assunzione di quelle prove
(audizione in contraddittorio degli agenti denuncianti) che aveva omesso di
produrre nel corso del procedimento penale a suo carico, nel chiaro intento di
rimettere ora in discussione fatti ormai già definitivamente accertati in
quella sede.
Né tantomeno si può ritenere che l'apprezzamento delle prove
operato dalle istanze penali per ciò che concerne la velocità contrasti con le
misurazioni agli atti, dalle quali si può dedurre che senz'altro __________ ha
circolato nelle circostanze di luogo e di tempo sopra riferite ad un'andatura
media di 144 prima e 156 km/h poi (già dedotta la tolleranza) su di un tratto
autostradale in cui vige il limite di 100 km/h.
In conclusione non sono dunque date le premesse per scostarsi
dagli accertamenti operati dall'autorità penale.
- La licenza di condurre può
essere revocata al conducente che, violando le norme della circolazione, ha
compromesso la sicurezza del traffico o disturbato terzi. Nei casi di lieve
entità, può essere pronunciato un ammonimento (art. 16 cpv. 2 LCS).
La licenza di condurre va invece obbligatoriamente revocata
se il conducente ha gravemente compromesso la sicurezza della circolazione (art.
16 cpv. 3 LCS).
La revoca della licenza a titolo d'ammonimento ha per scopo
quello di sanzionare il conducente resosi colpevole di un'infrazione alle
regole della circolazione e di impedire casi di recidiva (art. 30 cpv. 2 OAC).
L'autorità tenuta ad ordinare la revoca della licenza di
condurre deve fissare la durata di tale provvedimento, tenendo conto delle
circostanze del caso. In particolare essa deve tenere conto della colpa, della
reputazione dell'interessato in quanto conducente di veicoli a motore e della
sua necessità professionale a fare uso del veicolo (art. 17 cpv. 1 LCS; 33 cpv.
2 OAC).
La durata del provvedimento non può in ogni caso essere inferiore
ad un periodo di sei mesi se la licenza gli deve essere revocata a causa di
un'infrazione commessa entro due anni dalla scadenza dell'ultima revoca (art.
17 cpv. 1 lett. c) LCS).
- Secondo costante
giurisprudenza del Tribunale federale, un superamento di 30 km/h della velocità
massima consentita comporta la possibilità di revoca della licenza di condurre
anche quando le condizioni della circolazione erano nel caso concreto favorevoli
e la reputazione del conducente è buona (DTF 119 Ib 154, consid. 2a; 113 Ib
143, consid. 3c; 108 Ib 65, consid. 1).
Qualora venga accertato un superamento chiaramente superiore
a 30 km/h del limite di velocità le competenti autorità cantonali sono
obbligate a revocare la licenza di condurre giusta l'art. 16 cpv. 3 lett. a)
LCS, senza alcun riguardo alle concrete circostanze del caso ( DTF 119 Ib 145, consid.
2a; 118 IV 188, consid. 2b).
- Nella fattispecie in esame,
risulta dagli atti ed è stato accertato in modo vincolante in sede penale, che
il ricorrente ha circolato sull'autostrada A 13 in territorio grigionese ad una
velocità di 144 km/h prima e di 156 km/h poi (già dedotta la tolleranza) laddove
vige il limite di 100 km/h. Egli ha dunque oltrepassato di ben 44, rispettivamente
56 km/h la velocità consentita.
Considerati i principi giurisprudenziali sopra esposti la
revoca della licenza di condurre si impone dunque come una misura
amministrativa obbligatoria.
- Quanto alla durata del
provvedimento, richiamati i criteri di commisurazione sanciti dall'art. 33 cpv.
2 OAC, va rilevato che dagli atti trasmessi dalla Sezione della circolazione
risulta che il ricorrente è stato in passato a più riprese oggetto di provvedimenti
amministrativi per infrazioni alle regole della circolazione di una certa gravità.
Egli ha infatti subito un ammonimento il 7 ottobre 1988 per superamento del
limite di velocità. Sempre per il medesimo motivo il 14 aprile 1989 gli è stata
revocata la licenza di condurre per un periodo di due mesi; quindi, ancora a
causa dell'alta velocità, il ricorrente ha subito un ammonimento l'11 ottobre
1991 ed un nuovo provvedimento di revoca della licenza di condurre l'11
settembre 1992 per un periodo di 1 mese e 15 giorni. Infine l'8 marzo 1995 la
Sezione della circolazione ha provveduto ancora una volta a ritirargli la
licenza durante 1 mese per velocità inadeguata e perdita di controllo del
veicolo.
__________ non è dunque affatto persona che gode di buona
reputazione quale conducente di veicoli a motore; anzi, i numerosi precedenti a
suo carico dimostrano semmai una sua spiccata propensione ad infrangere le
regole della circolazione ed una scarsissima capacità di ravvedimento.
Da quanto appena esposto emerge inoltre che egli è chiaramente
recidivo ai sensi dell'art. 17 cpv. 1 lett. c) LCS, essendo trascorsi solo 14
mesi tra il momento in cui si sono svolti i fatti qui in esame e il termine del
precedente periodo di revoca.
Già questo basta a giustificare la durata del provvedimento
litigioso; durata che - va sottolineato - è comunque stata contenuta al minimo
previsto dalla legge per i casi di recidiva, mentre che la gravità
dell'infrazione commessa, nonché la totale assenza di attenuanti a favore del
ricorrente avrebbero anche potuto giustificare una misura amministrativa più
severa. Malgrado ciò la decisione impugnata merita di essere integralmente
confermata. Infatti, tenuto conto della gravità dell'infrazione, della colpa
effettiva, dei precedenti e dell'assenza di ogni necessità a far uso del
veicolo per motivi professionali, la commisurazione della durata del periodo di
revoca operata dalle precedenti istanze appare tutto sommato ancora conforme al
diritto ed adeguata alle circostanze.
Stante tutto quanto precede, il gravame va dunque respinto.
- La tassa di giustizia e le
spese seguono la soccombenza del ricorrente (art. 28 PAmm).
Per
questi motivi,
visti
gli art. 16 cpv. 3 lett. a), 17 cpv. 1 lett. c), 32 cpv. 2 e 3, 90 LCS; 4a cpv.
1 e 5 ONC, 30 cpv. 2 OAC; 10 LALCS; 3, 18, 31, 60, 61, 62, PAmm,
dichiara e pronuncia:
-
Il ricorso è respinto.
-
La tassa di giustizia e le
spese di complessivi fr. 1'000.-- (mille) sono a carico del ricorrente.
-
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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