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Numero d'incarto:
52.1997.140
Data decisione, Autorità:
24.07.1997, TRAM
Incarto n.
52.97.00140
Lugano
24 luglio 1997
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo
Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo
Crivelli
statuendo
sul ricorso 16 giugno 1997 di
patrocinato
da: avv. __________
contro
la
decisione 28 maggio 1997, no. 2587, del Consiglio di Stato, che respinge
l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la decisione 3 luglio 1996
con cui il Consiglio parrocchiale di __________ ha deliberato alla ditta
__________ i lavori di riattazione dell'impianto elettrico della chiesa
parrocchiale;
viste le risposte:
letti
ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
che su richiesta del
Consiglio parrocchiale di __________ il 31 gennaio 1996 la ditta __________ ha
inoltrato un'offerta di fr. 11'712.75 per i lavori da elettricista previsti
nell’ambito della riattazione della chiesa di __________;
che la ditta __________, sollecitata successivamente dallo
stesso Consiglio, ha a sua volta presentato un'offerta di data 5 giugno 1996
per l'importo di fr. 10'892.70;
che con risoluzione 3 luglio 1996 il Consiglio parrocchiale
ha deliberato i lavori alla ditta __________; dell'avvenuta delibera avrebbe
dato comunicazione all'insorgente con scritto del 9 luglio 1996 inviato come
lettera semplice;
che copia di tale scritto sarebbe stata inviata alla
ricorrente il 20 del mese successivo, sempre per lettera semplice;
che nei mesi seguenti la ricorrente ha ripetutamente
interpellato il parroco per sapere quale seguito fosse stato dato all'offerta
inoltrata;
che il 9 dicembre 1996 la __________ ha formalmente chiesto
al Consiglio parrocchiale di conoscere l'esito della licitazione esperita;
che il 22 dicembre 1996 il Consiglio parrocchiale ha
notificato all'insorgente - a mezzo raccomandata - copia della lettera 9 luglio
1996 con cui comunicava che i lavori erano stati deliberati ad altra ditta;
che contro l'aggiudicazione dei lavori alla ditta __________
la __________ è insorta davanti al Consiglio di Stato, chiedendone
l'annullamento;
che con giudizio 28 maggio 1997 il Governo ha dichiarato
irricevibile il ricorso siccome tardivo;
che il Consiglio di Stato ha in sostanza ritenuto che la
ricorrente avesse tardato eccessivamente a sollecitare formalmente il Consiglio
parrocchiale a notificarle la decisione di delibera dei lavori;
che contro la predetta risoluzione governativa la soccombente
insorge ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone
l'annullamento e postulando il rinvio della causa al Consiglio di Stato,
affinché la esamini nel merito;
che il ricorso è avversato dal Consiglio di Stato e dal
Consiglio parrocchiale, che non formulano particolari osservazioni;
considerato, in
diritto
che la competenza del
Tribunale cantonale amministrativo discende dall'art. 28 cpv. 2 LLCC in
relazione all'art. 208 LOC;
che la legittimazione attiva della ricorrente, partecipante
ad una licitazione sui generis promossa dall'autorità parrocchiale, è
certa (art. 43 PAmm);
che il ricorso, tempestivo (art. 43 PAmm), è dunque
ricevibile in ordine;
che il giudizio può essere reso sulla base degli atti, senza
istruttoria (art. 18 PAmm);
che giusta l'art. 46 PAmm, il ricorso deve essere insinuato
dall'autorità di ricorso entro 15 giorni dall'intimazione e, in assenza di
questa, dalla conoscenza della decisione impugnata;
che le decisioni vanno per principio notificate a mezzo raccomandata
(art. 14 PAmm e 120 seg. CPC);
che nella misura in cui la notifica viene fatta per lettera
semplice, incombe all'autorità l'onere di provare la data in cui l'atto è effettivamente
pervenuto al destinatario (DTF 101 Ia 8; Imboden Rhinow, Schweiz.
Verwaltungsrechtsprechung V ed N 84 B V);
che nel caso concreto, il Consiglio parrocchiale afferma di
aver notificato alla ricorrente la decisione di delibera a due riprese nel
corso dei mesi di luglio ed agosto del 1996: non è tuttavia stato in grado di
provarlo, perché l'intimazione non è stata fatta mediante raccomandata;
che la decisione di delibera è stata comunque notificata
all'insorgente il 22 dicembre 1996, a mezzo raccomandata;
che sulla scorta di questa notifica si deve quindi ammettere
che il termine quindicinale di ricorso abbia iniziato a decorrere a partire da
quel giorno, a meno che venga dimostrato che prima di tale data la ricorrente
abbia avuto o avrebbe dovuto avere - secondo le regole della buona fede -
conoscenza della decisione impugnata;
che, contrariamente a quanto assume il Consiglio di Stato, la
presa di conoscenza della delibera da parte della ricorrente non può essere
semplicemente dedotta dal fatto che i lavori si siano svolti nei mesi di
settembre/ottobre e che un amministratore sia domiciliato a __________;
che tali circostanze non permettono nemmeno di sostenere con
successo che la ricorrente abbia colpevolmente tardato a prendere conoscenza
del provvedimento impugnato;
che il giudizio richiamato dal Consiglio di Stato a sostegno
della propria tesi (RDAT 1991 II n 14), non si attaglia alla fattispecie in
esame, poiché in quel caso si trattava di stabilire se una decisione notificata
senza l'indicazione dei mezzi e dei termini di ricorso potesse ancora essere
impugnata a distanza di anni dalla sua intimazione;
che così stando le cose, il ricorso va accolto, annullando il
giudizio governativo impugnato e rinviando gli atti al Consiglio di Stato
affinché esamini il merito dell'impugnativa;
che, dato l'esito, si prescinde dal prelievo di una tassa di
giustizia; le ripetibili sono invece a carico della soccombente;
visti
gli art. 28 LLCC; 208 LOC; 3, 18, 28, 31, 46, 60, 61, 65 PAmm
dichiara e pronuncia:
- Il ricorso è accolto.
§. Di conseguenza:
1.1. la decisione 28 maggio 1997, no.
2587, del Consiglio di Stato è annullata;
1.2. gli atti sono rinviati al
Consiglio di Stato affinchè statuisca nel merito del ricorso 7 gennaio 1997
inoltratogli dalla __________.
-
La Parrocchia di __________
rifonderà alla ricorrente fr. 300.-- a titolo di ripetibili.
-
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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