AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
52.1997.132
Data decisione, Autorità:
11.08.1997, TRAM
Incarto n.
52.97.00132
Lugano
11 agosto 1997
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo
Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo
Crivelli
statuendo
sul ricorso 5 giugno 1997 di
patrocinato
da: avv. __________
contro
la
decisione 14 maggio 1997, no. 2316, del Consiglio di Stato che respinge
l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la risoluzione 24 febbraio
1997 con cui il municipio di __________ gli ha negato la licenza in sanatoria
per alcuni manufatti costruiti senza permesso attorno la sua casa
d'abitazione (part. no. __________ RFD) e gli ha ordinato di demolirli;
viste le risposte:
-
16 giugno 1997, del Dipartimento
del territorio;
-
19 giugno 1997 del municipio di
__________;
-
2 luglio 1997 del Consiglio di
Stato;
letti
ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
che il ricorrente
__________ è proprietario di un piccolo rustico abitabile, situato a
__________, fuori della zona edificabile (part. no. __________ RFD);
che il 9 gennaio 1997 __________ ha chiesto al municipio di
__________ di autorizzare in sanatoria alcuni manufatti realizzati abusivamente
sul terreno circostante al rustico; in particolare, una pagoda, una tenda, una
baracca per attrezzi ed una legnaia;
che, preso atto del preavviso negativo formulato dal Dipartimento
del territorio, il 24 febbraio 1997 il municipio di __________ ha respinto la
domanda, ordinando la demolizione dei manufatti;
che con giudizio 14 maggio 1997 il Consiglio di Stato ha
confermato il provvedimento, respingendo l'impugnativa contro di esso inoltrata
da __________ al fine di ottenere almeno il permesso di mantenere la legnaia ed
il deposito attrezzi;
che contro il predetto giudizio governativo il soccombente si
aggrava davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone
l'annullamento e riproponendo in questa sede le domande formulate senza
successo in prima istanza;
che secondo l'insorgente la legnaia ed il deposito attrezzi
configurerebbero costruzioni ad ubicazione vincolata secondo l'art. 24 cpv. 1
LPT; a suo avviso, si tratterebbe di costruzioni accessorie assolutamente
indispensabili per la continuazione dell'utilizzazione del rustico (legnaia),
rispettivamente per assicurare la manutenzione del fondo (deposito attrezzi);
che il ricorso è avversato dal Consiglio di Stato e dal
municipio di __________, che non formulano particolari osservazioni;
considerato, in
diritto
che il ricorso,
tempestivo, è ricevibile in ordine giusta l'art. 21 LE e può essere deciso
sulla base degli atti, senza assumere ulteriori prove (art. 18 PAmm);
che giusta l'art. 24 cpv. 1 LPT, fuori delle zone
edificabili, possono essere eccezionalmente rilasciate autorizzazioni per la costruzione
di edifici o impianti non conformi alla funzione assegnata alla zona di
utilizzazione soltanto se la loro destinazione esige un'ubicazione fuori della
zona edificabile (lett. a) e se non vi si oppongono interessi preponderanti
(lett. b);
che il requisito dell'ubicazione vincolata è soddisfatto se
l'edificio o l'impianto, a causa della sua destinazione, può essere realizzato
soltanto in un luogo ben preciso (ubicazione vincolata in senso positivo)
oppure non può essere realizzato all'interno della zona edificabile, per
mancanza di zone adeguate (ubicazione vincolata in senso negativo);
che, notoriamente, le costruzioni ad uso abitativo, primario
o secondario, devono essere insediate all'interno della zona edificabile: fuori
della zona edificabile sono ammesse soltanto in casi particolari che non
occorre qui illustrare;
che il rustico del ricorrente configura a non averne dubbio
una costruzione esistente in contrasto con la funzione assegnata alla zona in
cui è situato; incontestabilmente non si tratta di una costruzione ad
ubicazione vincolata a' sensi dell'art. 24 cpv. 1 lett. a LPT: nemmeno il
ricorrente lo pretende;
che così come l'edificio principale non è una costruzione ad
ubicazione vincolata, nemmeno le costruzioni accessorie qui in contestazione
possono essere considerate tali: accessorium sequitur principale;
che in quanto costruzioni accessorie di un edificio esistente
in contrasto con l'art. 24 cpv. 1 LPT la legnaia ed il deposito attrezzi non possono
quindi essere autorizzate;
che le costruzioni in oggetto, d'altro canto, non possono nemmeno
essere autorizzate come costruzioni principali, indipendenti dal rustico del
ricorrente: le limitate esigenze di manutenzione del fondo (prato mq 107; strada
mq 321; incolto mq 2'134) non sono certamente tali da giustificare, dal profilo
dell'art. 24 cpv. 1 lett. a LPT, la costruzione di una legnaia di oltre 20 mc e
di un deposito attrezzi di dimensioni ancor superiori (30 mc);
che dal profilo dell'art. 24 cpv. 1 lett. a LPT il diniego
della licenza in sanatoria resiste pertanto alle critiche dell'insorgente;
che le costruzioni in esame non possono nemmeno essere autorizzate
in base agli art. 24 cpv. 2 LPT e 75 LALPT, che a determinate condizioni
permettono di autorizzare in via d'eccezione ampliamenti di costruzioni
esistenti fuori della zona edificabile in contrasto con la funzione prevista
per la zona d'utilizzazione in cui sono collocate;
che, in effetti, trattandosi di costruzioni separate dall'edificio
principale, non possono essere considerate alla stregua di un ampliamento di
quest'ultimo;
che anche da questo profilo la decisione municipale impugnata
risulta quindi del tutto conforme al diritto;
che, non essendo date le premesse per rilasciare una licenza
in sanatoria, anche l'ordine di demolizione dei manufatti costruiti
abusivamente appare immune da violazioni del diritto;
che l'ordine in contestazione non viola minimamente il
principio di proporzionalità; il costruttore abusivo deve invero attendersi che
l'autorità attribuisca un peso accresciuto all'esigenza di ripristinare una
situazione conforme al diritto;
che, così stando le cose, il ricorso va senz'altro respinto
siccome palesemente infondato;
che la tassa di giustizia segue la soccombenza;
visti
gli art. 22, 24 LPT; 75 LALPT; 3, 18, 28, 60, 61 PAmm
dichiara e pronuncia:
-
Il ricorso è respinto.
-
La tassa di giustizia di fr.
800.-- è a carico del ricorrente.
-
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster