AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
52.1997.129
Data decisione, Autorità:
22.09.1997, TRAM
Incarto n.
52.97.00129
Lugano
22 settembre 1997
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo
Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Matteo
Cassina, vicecancelliere
statuendo
sul ricorso 28 maggio 1997 di
Comune
di __________
contro
la
decisione 7 maggio 1997 (no. 2183) del Consiglio di Stato che accoglie
l'impugnativa presentata da __________ avverso la risoluzione 7 febbraio
1997, con la quale il municipio di __________ gli ha chiesto la rifusione
delle spese sostenute dal comune per fare asportare il materiale
illecitamente depositato sul mappale no. __________ RFD ;
viste le risposte:
letti
ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. Il resistente __________ è
proprietario del mappale no. __________ RFD di __________, situato secondo
l'attuale PR nella zona delle abitazioni estensiva (R3a).
Si tratta di un fondo inedificato, attraversato da un riale a
cielo aperto.
B. Il 13 marzo 1994 una guardia
volontaria della natura e del paesaggio ha avuto modo di constatare che sul
suddetto mappale era stata depositata una certa quantità di materiale inerte
(perlopiù rifiuti edili) in modo tale da ricoprire una parte del predetto
riale. In quella medesima occasione veniva pure constatato che per un certo
tratto il corso d'acqua era stato incanalato in un tubo di all'incirca 25/30 cm
di diametro.
Fondandosi sui predetti accertamenti, la Sezione dei beni monumentali
e ambientali ha quindi invitato l'esecutivo di __________ ad intraprendere i
passi necessari per far rimuovere quanto era stato illecitamente depositato sul
sedime.
Con lettera 13 maggio 1994, il municipio ha risposto di
ritenere le autorità cantonali competenti ad emanare un eventuale ordine di
risanamento del riale e del terreno circostante.
C. Il 22 aprile 1996 il
municipio di __________, preso atto che da parte del Cantone non era stato intrapreso
nulla, ha quindi ordinato ad __________ di asportare tutto il materiale
depositato sul mappale no. __________ RFD, liberando in questo modo l'alveo del
riale dai rifiuti che lo ostruivano. L'ordine è stato impartito con
l'avvertenza che, in caso di sua inosservanza, i lavori di risanamento
sarebbero stati fatti eseguire da terzi, con susseguente addebito delle spese
d'esecuzione al proprietario del fondo in questione.
Appurato che il predetto ordine non era stato impugnato e che
ciononostante i lavori di sgombero del fondo erano rimasti ancora incompiuti,
il municipio di __________ con lettera 15 maggio 1996 ha reso attento il
resistente circa i suoi obblighi, avvertendolo che in caso di nuovo ritardo, il
28 maggio 1996 sarebbe stato fatto ordine alla ditta __________ di risanare il
sedime con successivo addebito delle spese d'intervento (preventivate in circa
fr. 3'850.-- IVA esclusa) a suo carico.
D. Accertato che ancora una
volta sul mappale in rassegna nulla era stato intrapreso, il 28 maggio 1996 il
municipio ha quindi dato ordine alla ditta __________ di procedere
all'asportazione del materiale inerte abusivamente depositato sul mappale no.
__________ RFD nonché nell'alveo del riale che lo attraversa.
Ad intervento ultimato, con scritto 7 febbraio 1997,
l'Esecutivo di __________ ha comunicato ad __________ di aver deciso di porre a
suo carico le spese derivanti dall'esecuzione dei suddetti lavori di ripristino
del fondo e gli ha quindi chiesto il versamento di fr. 5'656,85 per le
prestazioni fatturate dall'impresa __________ nonché il pagamento della somma
di fr. 170.-- per le prestazioni dell'Ufficio tecnico comunale.
E. Con giudizio 7 maggio 1997
il Consiglio di Stato ha annullato la suddetta decisione, accogliendo
l'impugnativa contro di essa interposta da __________.
In sostanza, l'autorità ricorsuale di prime cure,
richiamandosi alla giurisprudenza del Tribunale federale in materia, ha
considerato che nel caso in esame non si giustifica di addossare esclusivamente
sulle spalle del proprietario del fondo l'intero costo dell'intervento
sostitutivo ordinato dall'ente pubblico, dal momento che, per stessa ammissione
del municipio di __________, sembrerebbe che l'abuso in rassegna fosse stato
posto in esecuzione da terzi.
Il Governo cantonale ha quindi disposto il rinvio degli atti
all'autorità comunale, affinché questa, effettuati i dovuti accertamenti,
provveda a ripartire i costi dell'intervento in rassegna tra i vari
responsabili.
F. Contro la predetta pronuncia
governativa, il comune di __________ insorge dinanzi al Tribunale cantonale
amministrativo chiedendone l'annullamento e postulando che sia confermata la
decisione 7 febbraio 1997, con la quale sono state poste a carico di __________
le spese sostenute dal comune per l'asportazione del materiale illecitamente
depositato sul mappale no. __________ RFD.
A fondamento delle proprie domande di giudizio, iI ricorrente
sostiene che, non avendo __________ contestato l'ordine di ripristino
intimatogli il 22 aprile 1996 e non avendo indicato in quell'occasione
l'esistenza di eventuali perturbatori per comportamento, egli avrebbe in
pratica ammesso le proprie responsabilità per i fatti che gli erano stati
contestati e che pertanto egli è il solo a dover sopportare i costi causati
dall'intervento di sgombero fatto eseguire dal municipio.
G. All'accoglimento del gravame
si oppone il resistente __________, adducendo delle argomentazioni di cui si
dirà in seguito, se necessario.
Anche il Consiglio di Stato chiede la reiezione del ricorso,
senza tuttavia formulare particolari osservazioni in proposito.
Considerato, in
diritto
- La competenza del Tribunale
cantonale amministrativo a statuire in merito all'impugnativa si fonda sui
combinati art 21 LE e 208 LOC.
La legittimazione dell'insorgente è pacifica (art. 43 PAmm).
Il gravame, tempestivo, è ricevibile in ordine e può essere
deciso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm).
- Tranne nei casi in cui la
legge prevede espressamente la possibilità di concedere una deroga, di
principio i corsi d'acqua non devono essere né coperti, né messi in galleria
(art. 38 LPAc).
A maggior ragione la copertura dei corsi d'acqua non deve avvenire
mediante l'ammasso di rifiuti, i quali possono essere depositati solo nelle
discariche autorizzate (art. 30 cpv. 3 LPAmb).
I rifiuti edili vanno depositati di principio nelle
discariche per materiali inerti (cfr. allegato 1 cifra 12 OTR), a meno che la
loro natura particolare non esiga il deposito in discariche per sostanze
residue o in discariche reattore (cfr. allegato 1, cifre 2 e 3 OTR).
Le autorità possono imporre coattivamente l'esecuzione dei
provvedimenti da loro ordinati. Qualora la legislazione cantonale non preveda
prescrizioni in materia, o non preveda prescrizioni più severe, nella procedura
cantonale è applicabile l'articolo 41 PA (art 53 LPAc), il quale al cpv. 1
lett. a) prevede, analogamente a quanto fa l'art. 34 cpv. 3 terza frase PAmm,
che per l'esecuzione di provvedimenti che non rivestono carattere pecuniario,
l'autorità, tra le altre cose, può fare capo all'istituto dell'esecuzione
d'ufficio o sostitutiva.
Con questo termine si intende l'insieme degli atti con cui
l'autorità o i suoi incaricati adempiono un obbligazione in luogo e a spese
dell'obbligato. Essa può darsi quando l'obbligato non provveda direttamente ad
eseguire una decisione a lui notificata (esecuzione sostitutiva ordinaria)
oppure allorché si tratta di prevenire o di sopprimere una turbativa grave o
imminente, che minaccia seriamente beni pubblici e privati (esecuzione
sostitutiva anticipata) (cfr. A. Scolari, Diritto amministrativo parte
generale, no. 251 e riferimenti; Imboden/Rhinow, Schweizerische Verwaltungsrechtspflge,
No. 52, B I e IV).
L'esecuzione sostitutiva ordinaria necessita di una prima decisione
che constata o impone un determinato obbligo: tale decisione deve essere
cresciuta in giudicato oppure, nel caso in cui la stessa sia stata impugnata,
non deve essere dato effetto sospensivo.
L'esecuzione sostitutiva deve essere preceduta, salvo in casi
d'urgenza, da una diffida ad adempiere l'ordine impartito entro un breve
termine (art. 41 cpv. 2 e 3 PA; art. 34 cpv. 5 PAmm).
2.2. Le spese dell'esecuzione d'ufficio vengono poi successivamente
accertate con decisione separata (art. 41 cpv. 1 lett. a) in fine PA; A.
Scolari, op. cit., no. 251).
Di principio le stesse vanno sopportate dal perturbatore che
con la sua inadempienza ha dato luogo al provvedimento esecutivo.
Qualora però dovessero sussistere più perturbatori,
l'autorità non può semplicemente accollare l'intero onere finanziario derivante
dall'attuazione del provvedimento sostitutivo sulle spalle del soggetto a cui
incombeva l'obbligo di agire, lasciando poi a quest'ultimo il compito di
esercitare l'azione di regresso verso terzi: il corretto esercizio del potere
d'apprezzamento di cui dispone l'autorità in simili casi, impone semmai a
quest'ultima di suddividere i costi dell'intervento tra i vari responsabili secondo
le concrete circostanze e in base alla loro partecipazione oggettiva e soggettiva
alla turbativa, applicando per analogia i principi che regolano il regresso tra
corresponsabili in materia di responsabilità civile. In questo senso il
perturbatore per comportamento ha maggiori responsabilità del perturbatore per
situazione, così come pure il perturbatore al quale è imputabile una colpa risponde
maggiormente del perturbatore senza colpa. Nella suddivisione delle spese
l'ente pubblico deve pure tenere conto della capacità economica dei singoli
responsabili, nonché di motivi d'equità e di praticabilità della soluzione
scelta (Rhinow/ Krähnmann, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, Ergänzungsband,
No. 52, B VII e riferimenti; D. Thürer, Das Störerprinzip im Polizeirecht, in
ZSR 1989, pagg. 482-483; H.R. Schwarzenbach-Hanhart, Grundriss des allgemeinen
Verwaltungsrechts, 11. ed., pagg. 235-236; P. Moor, Droit administratif, Vol.
II, pagg. 72 e segg.; Kölz/Häner, Verwaltungsverfharen und
Verwaltungsrechtspflege des Bundes, mit einem Grundriss der
Verwaltungsrechtspflege des Kantons Zürich, no. 173).
2.3. In sintesi l'ente pubblico ha dunque la facoltà di
imporre l'esecuzione di una decisione a colui che le circostanze designano come
il soggetto più idoneo a ripristinare l'ordine e la legalità. Costui non è
necessariamente il perturbatore per comportamento, potendo benissimo essere ad
esempio un semplice perturbatore per situazione. In caso di mancata esecuzione
della decisione da parte del soggetto astretto ad agire e di successiva
adozione di misure sostitutive, si pone il problema delle spese. Eliminata la
turbativa, l'ente pubblico non ha ormai più che un interesse di natura fiscale
a recuperare i costi ingenerati dall'esecuzione d'ufficio, e pertanto se decide
di imporre sui propri amministrati degli oneri finanziari, lo deve fare nel
rispetto della parità di trattamento e degli altri principi generali che
reggono il diritto amministrativo, suddividendo equamente le proprie pretese di
risarcimento tra i vari responsabili (P. Moor, op. cit., pag. 74).
- Fatte queste premesse di
carattere generale, occorre ora passare all'esame del caso concreto.
Dagli atti emerge che sul mappale no. __________ RFD di
__________, di proprietà del resistente __________, era stata abusivamente
depositata una non indifferente quantità di rifiuti edili: così facendo un
tratto del riale che scorre a cielo aperto sul predetto sedime era stato ricoperto.
Vista la situazione è pacifico che il resistente, in qualità
di persona che deteneva (allora come oggi) la disponibilità della cosa il cui
stato determinava direttamente una situazione contraria al diritto di polizia e
all'ordine giuridico, doveva essere considerato perlomeno come un perturbatore
per situazione.
In questa veste __________ è stato (correttamente)
interpellato dal municipio di __________ per eseguire quanto necessario a
ristabilire la situazione di legalità sul predetto fondo.
Nel corso del procedimento amministrativo in oggetto egli ha
tuttavia contestato di dover sopportare per intero i costi derivanti
dall'intervento della ditta __________, affermando che il deposito di materiale
inerte sul sedime di sua proprietà è stato effettuato da terzi, e segnatamente
da un impresa di costruzioni che a quel tempo stava eseguendo dei lavori sul
mappale contiguo.
Ciò trova conferma pure in quanto asserito dal municipio nel
corso di procedura, secondo il quale la part. no. __________ è stata utilizzata
per un certo tempo quale deposito di cantiere e discarica privata da parte di
una ditta di costruzioni impegnata allora nell'edificazione dei vicini mappali
n.ri __________ e __________.
Il municipio ammette dunque esplicitamente nel caso concreto
l'esistenza di un perturbatore per comportamento che non coincide con il
resistente.
- Stante quanto precede,
vanno dunque integralmente condivise le conclusioni alle quali è pervenuto il
Consiglio di Stato nel giudizio qui impugnato.
Infatti, qualora (come sembra fare il municipio di
__________) si dovesse riconoscere l'esistenza di più responsabili per l'abuso
in rassegna, non si giustificherebbe affatto di accollare l'intero onere delle
spese derivanti dall'intervento di ripristino condotto su disposizione del
municipio al solo proprietario della part. no. __________ RFD di __________,
dovendo semmai l'ente pubblico procedere ad un equa ripartizione dei costi tra
i vari perturbatori in funzione della loro partecipazione soggettiva e
oggettiva al verificarsi della turbativa.
Contrariamente a quanto sostiene il ricorrente, il semplice
fatto che __________ non abbia impugnato l'ordine di ripristino 22 aprile 1996,
non basta ancora a sollevare il municipio dall'obbligo di fare un corretto uso
dell'ampio potere discrezionale di cui esso dispone nella ripartizione delle
spese ingenerate dall'intervento di risanamento in oggetto. Infatti, come
esposto in precedenza, l'ordine di ripristino e la decisione sulle spese vanno
considerati distintamente: il primo va rivolto al perturbatore che da una
valutazione della situazione appare come il più prossimo alla fonte della
turbativa e come il più idoneo ad eliminare la stessa; la seconda invece deve
chiamare in causa tutti i soggetti che, anche se in misura differente tra loro,
hanno determinato la situazione d'illegalità che ha dato luogo all'intervento
sostitutivo dell'ente pubblico.
Stante tutto quanto precede si deve dunque concludere che la
decisione qui dedotta in giudizio risulta del tutto esente da critiche, ragione
per la quale il gravame va respinto.
Per ciò che concerne la questione del superamento di preventivo
sollevata dal ricorrente stesso, va detto che si tratta di una vertenza di
diritto privato che concerne unicamente il comune di __________ e la ditta
__________ e che come tale va semmai risolta davanti alle competenti istanze
giudiziarie civili prima che l'ente pubblico decida in merito alla ripartizione
tra i vari perturbatori delle spese d'intervento sostenute.
- La tassa di giustizia e le
spese vanno addossate alla parte soccombente, e cioè al comune di __________,
che, contrariamente a quanto rilevato nel giudizio impugnato, è intervenuto in
lite non solo per motivi derivanti dalla sua funzione, ma anche per tutelare
interessi economici propri (art. 28 PAmm).
Anche le ripetibili seguono la soccombenza (art. 31 PAmm).
Per
questi motivi,
visti
gli art. 38, 53 LPAc; 30 cpv. 3 LPAmb; l'allegato 1 all'OTR; 41 PA; 21 LE; 208
LOC; 3, 18, 28, 31, 34, 43, 60 PAmm;
dichiara e pronuncia:
- Il ricorso è respinto.
§. Di conseguenza è confermata la decisione 7 maggio 1997 (no.
2183) del Consiglio di Stato.
-
La tassa di giustizia e le
spese di complessivi fr. 600.-- (seicento) sono a carico del comune ricorrente,
il quale rifonderà al resistente __________ fr. 500.-- a titolo di ripetibili.
-
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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