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Numero d'incarto:
52.1997.111
Data decisione, Autorità:
11.08.1997, TRAM
Incarto n.
52.97.00111
Lugano
11 agosto 1997
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo
Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo
Crivelli
statuendo
sul ricorso 9 maggio 1997 di
e __________
contro
la
risoluzione 23 aprile 1997 (n. 1964) con cui il Consiglio di Stato ha
respinto il ricorso 2 gennaio 1997 degli insorgenti avverso l'art. 5 cpv. 2
del regolamento dell'azienda acqua potabile adottato dall'assemblea comunale
di __________ nella seduta del 19 dicembre 1996;
viste le risposte:
letti
ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
che nella seduta del 19 dicembre 1996 l'assemblea comunale di
__________ ha adottato il regolamento azienda acqua potabile (RAAP);
che, scostandosi dalla proposta municipale relativa all'art.
5 cpv. 2 RAAP, secondo cui "L'azienda può fornire acqua al di fuori del
perimetro di distribuzione valutando caso per caso", il Legislativo ha
adottato la seguente formulazione: "Al di sopra della saracinesca
principale sotto la vasca di distribuzione non sarà possibile allacciarsi";
che con ricorso 2 gennaio 1997 __________ e __________ hanno
impugnato la menzionata disposizione innanzi al Consiglio di Stato, al quale
hanno domandato di annullarla e di ripristinare il testo proposto dal
municipio;
che gli insorgenti hanno sostenuto che quella limitazione,
non giustificata dal lato tecnico, pregiudicasse l'allacciamento degli edifici
fuori delle zone edificabili ubicati al di sopra della saracinesca principale;
che con risoluzione 23 aprile 1996 il Governo, dopo aver raccolto
il parere dell'ing. __________, consulente del comune, ha respinto il ricorso,
considerando che la normativa impugnata resisteva alla censura di arbitrio;
che con gravame 9 maggio 1997 __________ e __________ i
insorgono davanti a questo Tribunale contro il giudizio suddetto, ribadendo le
domande formulate nel ricorso di prima istanza;
che il Consiglio di Stato ed il municipio di __________ hanno
chiesto la reiezione dell'impugnativa;
Considerato, in
diritto
che prima di entrare nel merito di una istanza o di un ricorso
l'autorità esamina d'ufficio la propria competenza (art. 3 PAmm);
che il ricorso al Tribunale cantonale amministrativo é dato,
nei casi previsti dalla legge, contro decisioni di un dipartimento, di
commissioni speciali e del Consiglio di Stato (art. 60 cpv. 1 PAmm): la
deducibilità per ricorso di una decisione al Tribunale cantonale amministrativo
é quindi regolata secondo il cosiddetto sistema enumerativo e non per clausola
generale (Rep. 1968, pag. 204, consid. 3);
che, giusta l'art. 208 cpv. 1 LOC, contro le "decisioni"
degli organi comunali é dato ricorso al Consiglio di Stato, le cui decisioni
sono appellabili al Tribunale amministrativo, a meno che la legge non disponga
altrimenti;
che l'art. 208 cpv. 1 LOC prevede dunque l'impugnabilità in seconda
istanza al Tribunale cantonale amministrativo dei soli provvedimenti di natura
concreta ed individuale degli organi comunali, ossia delle decisioni: non
permette di contestare anche l'adozione di atti normativi di natura generale ed
astratta, tali i regolamenti o le ordinanze;
che l'impugnazione (diretta) degli atti normativi comunali ha
invece luogo secondo specifiche disposizioni, che non prevedono il ricorso al
Tribunale cantonale amministrativo (art. 187 lett. a LOC per i regolamenti e
192 cpv. 3 LOC e 44 RALOC per le ordinanze; inoltre, per i regolamenti
concernenti le aziende municipalizzate, il rinvio alle norme della LOC di cui
all'art. 18 LMSP);
che, d'altra parte, quando il Governo evade i ricorsi volti a
censurare l'adozione di un regolamento o di un'ordinanza comunali agisce in
veste di autorità di vigilanza sui comuni, per cui le relative decisioni non
sono suscettibili di impugnativa al Tribunale cantonale amministrativo (cfr.
art. da 187 a 190, 192, da 194 a 196, 207 LOC; inoltre alle precisazioni di cui
in RDAT I-1992 N. 5);
che di conseguenza il ricorso si appalesa irricevibile per
difetto di competenza del Tribunale cantonale amministrativo a conoscere le
contestazioni mosse dagli insorgenti avverso l'art. 5 cpv. 2 RAAP così come adottato
dal Legislativo nella seduta del 19 dicembre 1996: al Tribunale amministrativo
é infatti precluso il controllo astratto circa la conformità con il diritto di
rango superiore di un atto normativo comunale quale un regolamento o
un'ordinanza (giurisprudenza costante);
che la verifica della legittimità dell'impugnata normativa da
parte del Tribunale potrà pertanto avere luogo solo nell'ambito della sua
applicazione: concretamente quindi quando il municipio, in esecuzione della
stessa, respingerà la domanda di un proprietario di un edificio posto fuori
delle zone edificabili, ubicato sopra la saracinesca principale sotto la vasca
di distribuzione, di allacciare il proprio immobile alla rete di distribuzione
dell'acqua potabile;
che alla conclusione di irricevibilità dell'impugnativa non
osta evidentemente il fatto che nell'impugnato giudizio il Consiglio di Stato
abbia indicato a torto, quale rimedio di diritto, il ricorso a questo
Tribunale: la competenza delle autorità é infatti stabilita dalla legge (art. 2
PAmm);
che l'erronea indicazione del rimedio di diritto esperibile
contenuta nel giudizio impugnato permette tuttavia ai ricorrenti di essere
sollevati dal pagamento della tassa di giudizio (art. 28 PAmm), ma non dal
versamento delle ripetibili a favore del comune di __________, assistito in
questa sede da un avvocato iscritto all'albo (art. 31 PAmm);
visti
gli art. 2, 3, 28, 31, 60 PAmm; da 187 a 190, 192, da 194 a 196, 207, 208 LOC,
18 LMSP
dichiara e pronuncia:
-
Il ricorso é irricevibile.
-
Non si preleva una tassa di
giudizio. I ricorrenti rifonderanno al comune di __________ un importo di fr.
500.-- per ripetibili.
-
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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