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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
52.1997.10
Data decisione, Autorità:
04.04.1997, TRAM
Incarto n.
52.97.00010
Lugano
4 aprile 1997
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo
Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Matteo
Cassina, vicecancelliere
statuendo
sul ricorso 15 gennaio 1997 di
e __________
patrocinato
da: avv. __________
contro
la
decisione 18 dicembre 1996 (no. 6676) del Consiglio di Stato, che respinge
l'impugnativa presentata dagli insorgenti avverso la decisione 24 luglio 1996
del municipio di __________ in materia di riorganizzazione del servizio
comunale di raccolta dei rifiuti;
viste le risposte:
letti
ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. I ricorrenti __________ e
__________ sono domiciliati e risiedono nel comune di __________ in via
__________.
Lungo questa strada, a circa 100 ml dall'abitazione degli
insorgenti, vi è un container per l'immondizia della capacità di 800 litri.
A causa di una strettoia, via __________ non può essere percorsa
dagli autocarri impiegati per la raccolta dei rifiuti. Per questo motivo da
anni gli addetti a questo servizio sono costretti a trascinare il predetto
container provvisto di ruote sino alla vicina __________, da dove poi i rifiuti
vengono evacuati con il camion. Dopo queste operazioni, il container viene
ricollocato al suo posto in via __________.
B. Con lettera 4 luglio 1996 i
ricorrenti sono stati avvisati del fatto che nell'intento di razionalizzare e
di rendere più decoroso il servizio di raccolta dei rifiuti domestici, il
municipio di __________ ha deciso di sperimentare l'impiego di contenitori
interrati del tipo __________, della capienza di 5'000 litri, in sostituzione
degli esistenti contenitori da 800 litri e del servizio di raccolta porta a
porta. Con il predetto scritto l'esecutivo comunale ha quindi reso attenti gli
insorgenti e i restanti abitanti di via __________ del fatto che a partire dal
mese di agosto 1996 avrebbero dovuto deporre i loro rifiuti domestici nel nuovo
contenitore situato nella vicina __________.
Con lettera 9 luglio 1996, __________ ha protestato contro la
misura adottata dal municipio, affermando, tra le altre cose, che il nuovo
container dei rifiuti verrebbe a trovarsi troppo lontano dalla sua abitazione.
A questo scritto ha fatto seguito la raccomandata 22 luglio 1996 del
patrocinatore degli insorgenti, nella quale è stata ribadita la netta
opposizione di questi ultimi alla soppressione del container da 800 litri
situato in via __________.
Rispondendo a queste rimostranze, con lettera 24 luglio 1996
il municipio di __________ ha comunicato ai signori __________ di aver preso
conoscenza delle loro argomentazioni, ma di aver comunque deciso nella propria
seduta del 22 luglio l'eliminazione dei contenitori per rifiuti esistenti in
via __________; pertanto gli abitanti di questa strada avrebbero dovuto in
futuro far capo al nuovo contenitore di __________ per la consegna dei loro rifiuti
domestici.
C. Con gravame 29 agosto 1996
__________ e __________ hanno impugnato la predetta determinazione municipale,
chiedendone l'annullamento e postulando il mantenimento del container per
rifiuti attualmente situato in via __________.
In quella sede hanno affermato che l'ubicazione del nuovo contenitore
__________ imporrebbe loro di percorrere un tratto di strada lungo 250 metri
unicamente per depositare dei rifiuti. Sostengono che una simile distanza dalla
loro abitazione è certamente eccessiva e non giustificata dalle circostanze,
visto tra l'altro che l'attuale sistema di consegna dei rifiuti domestici è in
vigore da anni e che comunque non si sono verificati negli ultimi tempi eventi
tali da giustificare il cambiamento deciso dal municipio.
Secondo gli insorgenti infatti nell'ubicazione dei centri di
raccolta dei rifiuti si deve tenere conto in modo preponderante delle esigenze
degli utenti del servizio, i quali non sempre dispongono di mezzi di trasporto
privati per raggiungere i container.
Aggiungono pure che la scelta del municipio si rivela
particolarmente penalizzante nei loro confronti, se si considera che in altre
parti del comprensorio comunale la raccolta dei rifiuti viene ancora eseguita
porta a porta.
D. Con decisione 18 dicembre
1996, il Consiglio di stato ha respinto il predetto gravame.
Il Governo cantonale ha innanzitutto sottolineato che, in
base al Regolamento comunale per il servizio di raccolta delle spazzature e dei
rifiuti (RSRR), il municipio di __________ dispone di un ampio potere di
apprezzamento per ciò che concerne la scelta dei siti in cui predisporre i
centri di raccolta dei rifiuti domestici, e che pertanto le sue decisioni in
tale ambito devono essere sindacate dalle autorità ricorsuali con un certo
riserbo, allo scopo di rispettare la sfera di autonomia di cui gode l'organo
comunale in questione.
Precisato questo concetto, l'Esecutivo cantonale ha ritenuto
che nel caso di specie la decisione impugnata non prestasse il fianco a
critiche suscettibili di determinarne l'annullamento. I motivi addotti dal
municipio a sostegno della propria scelta sarebbero più che giustificati,
stante che l'aggravio derivante ai ricorrenti, unici abitanti di via __________
ad essersi opposti, si traduce in un allontanamento di 150 metri del container
dei rifiuti rispetto all'attuale ubicazione.
E. Contro la predetta decisione
governativa, __________ e __________ sono insorti davanti al Tribunale
cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento unitamente alla decisione
24 luglio 1996 del municipio di __________ e postulando ancora una volta il
mantenimento della situazione attuale.
Ripropongono in sostanza le medesime argomentazioni già sollevate
davanti alla precedente istanza ricorsuale.
Aggiungono che le disposizioni comunali in materia prevedono
essenzialmente la raccolta dei rifiuti sulle strade comunali all'entrata delle
proprietà e che quindi la decisione del municipio di privare via __________ di
un luogo di consegna dei rifiuti è lesiva dell'art. 7 RSRR. In questo senso
l'esecutivo comunale avrebbe abusato del potere d'apprezzamento conferitogli
dal predetto regolamento.
F. All'accoglimento del gravame
si oppone il municipio di __________, adducendo delle argomentazioni di cui si
dirà, per quanto necessario, in seguito.
Pure il Consiglio di Stato postula la reiezione del ricorso
senza però formulare particolari osservazioni in proposito.
Considerato, in
diritto
- 1.1. Prima di entrare nel
merito di un ricorso, il Tribunale cantonale amministrativo è tenuto ad
esaminare d'ufficio se sono date le premesse d'ordine che ne determinano la sua
ricevibilità.
In particolare il Tribunale deve esaminare se il contenzioso
verte attorno ad un procedimento di diritto amministrativo definito mediante
decisione di autorità cantonali, comunali, patriziali, parrocchiali o di altri
enti pubblici analoghi (art. 1 cpv. 1 PAmm) e se il gravame è stato proposto
contro una decisione di un Dipartimento, di Commissioni speciali o del
Consiglio di Stato (art. 60 cpv. 1 PAmm).
Traendo spunto da quanto dispone l'art. 5 PA, dottrina e giurisprudenza
definiscono la decisione come un atto di imperio individuale che si
rivolge al privato e che regola in modo obbligatorio e vincolante un rapporto
giuridico concreto di diritto amministrativo (RDAT 1986, no. 28, consid. 3 a) e
riferimenti).
La LOC prevede all'art. 208 cpv. 1 che possono essere impugnate
mediante ricorso al Consiglio di Stato prima e al Tribunale cantonale
amministrativo poi le decisioni emanate dagli organi comunali. Il
concetto di decisione ai sensi dell'art. 208 cpv. 1 LOC è però più esteso di
quello sopra menzionato ed ispirato all'art. 5 PA: esso comprende ad esempio
anche le risoluzioni degli organi comunali che spiegano effetti obbligatori
all'interno dell'apparato amministrativo comunale (STA inedita 23 dicembre 1994
in re B. e LC).
Nella pratica esistono però anche dei provvedimenti amministrativi
di natura organizzativa che non creano né diritti, né obblighi per nessuno.
Queste misure non sono delle decisioni nel senso appena illustrato del termine,
ma dei semplici atti amministrativi che non possono fare l'oggetto di un
ricorso. La giurisprudenza ha ad esempio escluso che possa essere qualificato
come una decisione impugnabile il provvedimento con il quale viene trasferita
la sede di un servizio amministrativo o l'ubicazione di una scuola. In modo
analogo è stato deciso anche per ciò che riguarda un provvedimento con il quale
viene soppressa una fermata postale, viene cambiata la denominazione di una via
o stabilita l'ubicazione di un centro della protezione civile (B. Knapp, Précis
de droit administratif, IV ed., no. 1052; F. Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege,
II ed., pag. 137; Rhinow Krähenmann, Eg. Bd., N. 35 B VII b 4 e rif.).
1.2. Il caso di specie concerne, come accennato in narrativa,
un provvedimento del municipio di __________ mediante il quale quest'ultimo,
nell'intento di riorganizzare il servizio comunale di raccolta dei rifiuti
domestici, ha disposto, tra le altre cose, l'eliminazione del container per
rifiuti esistente in via Vedò e la sua sostituzione con un altro contenitore di
dimensioni più grosse situato nella vicina __________.
Il problema che si pone è dunque quello di sapere se tale
misura costituisca una decisione passibile di essere impugnata giusta l'art.
208 cpv. 1 LOC o se per contro non si tratti piuttosto di un semplice atto
amministrativo di mera natura organizzativa.
La questione può tuttavia in questa sede rimanere aperta in
quanto, come si vedrà più innanzi, il gravame in oggetto, senz'altro tempestivo
e presentato da persone legittimate a ricorrere in quanto domiciliate nel
comune di __________ (art. 209 lett. a) LOC), risulta comunque infondato nel
merito.
- Giusta l'art. 68 cpv. 1
LALIA i Comuni sono tenuti ad organizzare per tutto il loro territorio la
raccolta dei rifiuti solidi. Essi devono disciplinare mediante regolamento approvato
dal Governo, il servizio comunale di raccolta e di eliminazione dei detriti solidi
(art. 70 LALIA).
Nel comune di __________ la materia è disciplinata dal Regolamento
per il servizio di raccolta e di eliminazione delle spazzature e dei rifiuti
(RSRR).
Il predetto regolamento sancisce l'obbligatorietà della
consegna dei rifiuti (art. 2 cpv. 1 RSRR) e prevede che la loro evacuazione
viene effettuata sulle strade comunali e nei centri di raccolta, nei giorni e
negli orari stabiliti dal municipio (art. 7 RSRR).
I sacchi di plastica contenenti i rifiuti e i contenitori
devono essere esposti all'entrata delle proprietà o in prossimità delle strade
percorse dall'autocarro di raccolta. Per le altre proprietà il municipio
stabilisce i centri di raccolta (art. 19 cpv. 1 e 2 RSRR).
- Come emerge dalle
disposizioni comunali testé menzionate, nell'organizzazione del servizio, il
RSRR non designa con precisione i luoghi dove devono essere consegnati i
rifiuti domestici destinati alla raccolta, limitandosi ad indicare in modo
generico che gli stessi vanno depositati, a seconda dei casi, o davanti alle
proprietà private o nei pressi delle strade percorse dagli automezzi utilizzati
per l'evacuazione dell'immondizia. Il municipio di __________ gode pertanto in
questo ambito di un certo margine di apprezzamento censurabile - perlomeno da
parte di questo Tribunale - solo quando si traduce in abuso di potere.
Ora, nel caso di specie si deve ammettere che il fatto di
sopprimere il cassone per rifiuti di via __________ e di posare un nuovo
container in __________ non è affatto in contrasto con le disposizioni comunali
appena menzionate. Come accennato in narrativa, via __________ non può essere
percorsa dall'autocarro dei rifiuti a causa di una strettoia ed è quindi del
tutto corretto che le autorità comunali impongano agli abitanti di questa
strada di deporre i loro scarti domestici in un luogo situato nelle vicinanze e
raggiungibile con i camion per la raccolta dell'immondizia, secondo quanto
previsto dall'art. 19 cpv. 2 RSRR.
Il semplice fatto che via __________ sia una strada pubblica
e che il diritto comunale preveda anche la possibilità di depositare i sacchi
dei rifiuti direttamente davanti alle varie proprietà private, non conferisce
ancora ai ricorrenti il diritto di pretendere che il municipio, contro ogni
tentativo di razionalizzare il servizio di raccolta dei rifiuti, debba
praticare quest'ultima soluzione anche nel caso che li concerne.
Neppure il fatto che gli insorgenti utilizzino da anni il
container di via __________ basta a garantire loro un qualsiasi diritto al
mantenimento della situazione attuale.
Nel provvedimento municipale in oggetto non sono neppure ravvisabili
gli estremi per ammettere un abuso di potere da parte dell'autorità comunale.
Risultano infatti del tutto chiare e giustificate le ragioni
che hanno condotto quest'ultima ad adottare la misura contestata dai ricorrenti,
intesa essenzialmente a rendere più razionale e rapido (e quindi meno costoso)
il servizio di raccolta dei rifiuti all'interno del territorio comunale. La
soppressione del container di via __________ e la conseguente installazione di
un contenitore per rifiuti in __________ ha quale indubbio vantaggio quello di
evitare inutili lavori e perdite di tempo agli operai costretti sino ad oggi a
dover spostare a mano il contenitore esistente sino alla strada percorsa
dall'autocarro dei rifiuti per la sua vuotatura.
D'altra parte, come ha giustamente rilevato il Consiglio di
Stato nella decisione qui impugnata, i disagi che derivano ai ricorrenti
dall'adozione di questa misura di riorganizzazione del servizio di raccolta
rifiuti sono oggettivamente minimi e si riducono in pratica al fatto che,
partendo dalla loro abitazione, il nuovo container verrebbe a trovarsi 150
metri più lontano rispetto all'attuale.
-
Pertanto, stante tutto
quanto precede, si deve concludere che la decisione avversata non presti il
fianco a critiche e che quindi il ricorso va respinto.
-
La tassa di giustizia e le
spese seguono la soccombenza (art. 28 PAmm).
Per
questi motivi,
visti
gli art. 68 cpv. 1, 70 LALIA; 208, 209 LOC; 2, 7, 19 cpv. 1 e 2 RSRR; 1, 3, 18,
28, 43, 61 PAmm,
dichiara
e pronuncia:
-
Nella
misura in cui è ricevibile, il ricorso è respinto.
-
La tassa di giustizia e le
spese di complessivi fr. 400.-- sono a carico dei ricorrenti in solido.
-
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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