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Numero d'incarto:
52.1996.95
Data decisione, Autorità:
02.09.1996, TRAM
Incarto n.
52.96.00095
DP 86/96
cm
Lugano
2 settembre 1996
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo
Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Matteo
Cassina, vicecancelliere
statuendo
sul ricorso 24 aprile 1996 di
rappr.
da: __________
contro
la
decisione 3 aprile 1996 (no. 1617) del Consiglio di Stato che respinge il
ricorso 27 dicembre 1995 degli insorgenti avverso la decisione 14 dicembre
1995 del Municipio di __________ che infligge a ciascuno di loro una multa di
fr. 200.-- per il riempimento abusivo della piscina sita al mappale no.
__________ RFD di __________;
viste le risposte:
letti
ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. Il 7 aprile 1995, verso le
ore 20.00, in una parte del comune di __________ si è verificata
un'interruzione alla distribuzione dell'acqua potabile.
Avvisato dalla chiamata di alcuni abitanti della zona, un
dipendente dell'Azienda acqua potabile di __________ si è recato sul posto ed
ha così potuto accertare che la causa di tale inconveniente risiedeva nel fatto
che sulla part. no. __________ RFD di __________, di proprietà della comunione
ereditaria fu __________, si stava procedendo al riempimento della piscina,
senza che ciò fosse stato preventivamente notificato all'Azienda stessa.
B. Il 4 maggio 1995, il
Municipio di __________ ha dato avvio ad un unico procedimento
contravvenzionale nei confronti della comunione ereditaria __________, formata
dai signori __________, __________ e __________.
Tale procedimento è quindi sfociato il 7 giugno 1996 in un decreto
di multa indirizzato alla signora __________ (madre dei succitati eredi), in
rappresentanza dell'intera comunione ereditaria.
Adito con ricorso dalla comunione ereditaria, il Consiglio di
Stato ha annullato con sentenza 5 settembre 1995 la predetta risoluzione
municipale, rilevando che ad __________ non poteva essere rimproverata nessuna
colpa e che semmai il procedimento contravvenzionale avrebbe dovuto essere
avviato non nei confronti della comunione ereditaria, ma nei confronti di
ciascuno dei singoli membri della stessa.
C. Il 29 settembre 1995 il
Municipio di __________ ha quindi riassunto il procedimento contravvenzionale
per i fatti precedentemente narrati, intimando un rapporto di contravvenzione a
ciascuno dei tre membri della comunione ereditaria.
In seguito a ciò, con decisioni separate del 14 dicembre
1995, il Municipio ha inflitto a __________, __________ e __________ una multa
di fr. 200.-- ciascuno, per aver violato:
"a) quanto stabilito dall'art. 21bis del vigente
regolamento Azienda acqua potabile, il quale, tra l'altro così stabilisce
"(...) Il riempimento delle piscine dovrà avvenire, di regola, durante le
ore notturne e previa notifica all'azienda, la quale impartirà le istruzioni
per evitare la contemporanea esecuzione di tale operazione in troppe piscine ed
in modo da non causare inconvenienti alla normale erogazione di acqua agli
altri utenti (...)"
b) le disposizioni e istruzioni già impartite, a suo tempo,
in ordine alla fattispecie".
Fatti accertati il 7 aprile 1995 in territorio di __________
località __________.
La risoluzione è stata resa in applicazione degli art. 20, 21
bis, 34 RAAP; 145 e segg. LOC; 92 Regolamento comunale; 1 e segg. LPContr.
D. Con un unico ricorso 27
dicembre 1995, __________, __________ e __________ sono insorti davanti al
Consiglio di Stato, chiedendo l'annullamento delle predette decisioni municipali.
In quella sede essi hanno sostenuto che non erano al corrente
dell'obbligo di chiedere un'autorizzazione per il riempimento della piscina e
di comunque non essere responsabili per l'accaduto, visto che la sera del 7
aprile 1995 non erano presenti, né sapevano ciò che stava succedendo presso la
loro casa di __________.
Con giudizio 3 aprile 1996, il Consiglio di Stato ha respinto
i ricorsi, ritenendo palese l'infrazione rimproverata dal municipio ai
ricorrenti. L'Esecutivo cantonale ha altresì ritenuto proporzionate alla
gravità dell'infrazione le multe inflitte.
E. Contro il predetto giudizio
governativo, __________, __________ e __________ __________ sono insorti
davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo l'annullamento delle
decisioni impugnate.
I ricorrenti motivano il loro gravame riprendendo in sostanza
le argomentazioni già sviluppate davanti al Consiglio di Stato.
Ribadiscono di essere estranei ai fatti imputatigli, dato che
non erano presenti presso la loro casa di __________, la quale viene
abitualmente utilizzata da amici o da altre persone che la prendono in
locazione per le vacanze.
F. Il ricorso è avversato dal
Municipio di __________ e dal Consiglio di Stato, che ne propongono la
reiezione.
Considerato, in
diritto
- La competenza del Tribunale
cantonale amministrativo discende dall'art. 208 LOC.
La legittimazione attiva dei ricorrenti discende dai
combinati art. 209 LOC e 43 PAmm ed è nel caso di specie pacificamente data.
Di conseguenza il ricorso, tempestivo, è ricevibile in ordine
e può essere deciso sulla base degli atti, senza che si rendano necessari
ulteriori accertamenti (art. 18 PAmm).
- La sanzione amministrativa
è una pena pronunciata contro un privato in ragione della violazione di
un'obbligazione di diritto pubblico. Essa rappresenta uno strumento coercitivo
conferito all'autorità per ottenere il rispetto della legge (Scolari, Diritto
amministrativo - parte generale -, no. 260).
La sanzione amministrativa può rivestire la forma della multa
(Knapp, Précis de droit administratif, IV ed., no. 1686).
Essa deve essere ancorata ad una base legale e, visto il suo
carattere prettamente repressivo, presuppone l'esistenza di una colpa a carico
del soggetto che con il suo comportamento ha infranto la legge (Häfelin/Müller,
Grundriss des Allgemeinen Verwaltungsrechts, II ed, no. 948 e 949;
Imboden/Rhinow, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, no. 49 B. VI).
Ciò significa che una multa può essere inflitta solo
allorquando la colpevolezza del trasgressore è stata dimostrata in modo
ineccepibile. L'onere della prova incombe all'autorità titolare dell'azione
penale (Rhinow/ Krähenmann, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, Ergänzungsband,
no. 49 B. VI).
- Nella fattispecie in esame
i ricorrenti hanno costantemente affermato di non poter essere multati, visto
che nei loro confronti non è stata dimostrata alcuna colpa.
Inoltre, sempre secondo i ricorrenti, essi, domiciliati nel
Canton Berna, non erano per nulla a conoscenza delle regole vigenti nel Comune
di __________ riguardo al riempimento delle piscine private.
- Dagli atti non risulta
affatto che i tre multati siano stati gli autori materiali dell'infrazione, né
tantomeno risulta che un eventuale terzo autore del gesto abbia agito dietro
loro indicazioni. Dal rapporto 10 aprile 1995, stilato dal funzionario
dell'Azienda acqua potabile accorso la sera del 7 aprile sui luoghi in cui si è
prodotta l'interruzione di distribuzione dell'acqua, non è possibile
determinare chi sia stato l'autore del riempimento della piscina sita sul
mappale no. __________ di __________.
Il semplice fatto che i tre multati siano proprietari del
fondo sul quale è avvenuta l'infrazione in oggetto non può certo bastare di per
sé a fondare la loro colpevolezza.
Sebbene la legge di procedura per le cause amministrative sia
retta dal principio dell'ufficialità (art. 18 PAmm), il quale prevede che il
Tribunale cantonale amministrativo ha la facoltà di assumere prove d'ufficio
per il tramite di un giudice delegato (art. 64 PAmm), giova rammentare che tale
principio processuale non consente nel caso concreto di rimediare all'assenza
di accertamenti da parte della prima istanza: un conto è completare
un'istruttoria insufficiente, un conto è raccogliere prove determinanti per
supplire alla mancanza di indagini atte a suffragare un'imputazione.
Per il che, il ricorso va accolto.
- Dato l'esito si prescinde
dal prelievo di una tassa di giustizia.
Per
questi motivi,
visti
gli art. 145 e segg., 208, 209 LOC; 18 CPS; 3, 18, 28, 43, 60, 61 PAmm,
dichiara e pronuncia:
- Il ricorso è accolto.
§. Di conseguenza:
1.1. la multa di fr. 200.--inflitta dal
Municipio di __________ a __________, __________, è annullata;
1.2. la multa di fr. 200.-- inflitta
dal Municipio di __________ a __________, __________, è annullata;
1.3. la multa di fr. 200.-- inflitta
dal Municipio di __________ a __________, __________, è annullata.
-
Non si prelevano né tasse,
né spese.
-
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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