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Numero d'incarto:
52.1996.83
Data decisione, Autorità:
26.07.1999, TRAM
Incarto n.
52.96.00083
DP 74/96
Lugano
26 luglio 1999
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo
Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo
Crivelli
statuendo sul ricorso 1 aprile 1996 di
rappr. da: avv. __________
contro
la decisione 13 marzo 1996 (n. 1187) del Consiglio di
Stato, che annulla la la licenza edilizia rilasciata dal municipio di
__________ all’insorgente per la costruzione di una strada di accesso alla
part. n. __________ RFD;
viste le risposte:
-
17 aprile 1996 del
Consiglio di Stato;
-
6 maggio 1996 del
municipio di __________;
-
21 maggio 1996 di
__________;
completati gli accertamenti;
viste le conclusioni:
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. Il 27 luglio 1993 la
ricorrente __________ ha chiesto al municipio di __________ il permesso di
costruire una strada d'accesso al suo fondo (part. n. __________ RFD di
__________), passando attraverso il fondo contermine (part. n. __________ RFD
di __________) di proprietà del resistente __________, gravato da un corrispondente
diritto di passo. In base ai piani allegati alla domanda, la strada, larga 3 m
e lunga 35 metri, avrebbe dovuto diramarsi dalla strada privata che serve la proprietà
__________ e costeggiare questo fondo lungo il suo confine a valle, su di un terrapieno
sorretto da un muro alto al massimo 1,50 m.
Nel termine di pubblicazione il vicino si è opposto alla
domanda.
B. Raccolto il preavviso
favorevole dell'autorità cantonale, il 23 febbraio 1994 il municipio di
__________ ha concesso alla ricorrente la licenza richiesta, sottoponendola
alla condizione che la strada fosse sbarrata ai veicoli di qualsiasi genere
mediante la posa di elementi fissi ed utilizzata unicamente quale accesso
pedonale.
Contro tale decisione sono insorti davanti al Consiglio di
Stato sia __________, chiedendo l'annullamento delle condizioni imposte dal
municipio, sia l'opponente __________, postulando che venga semplicemente
negato il rilascio della licenza di costruzione.
C. Con giudizio 25 maggio 1994
il Governo ha annullato la licenza, ritenendo insufficienti i piani presentati
con la domanda di costruzione ed ha quindi invitato __________ ad avviare una
nuova procedura di rilascio del permesso.
Con sentenza 20 settembre 1994 il Tribunale cantonale amministrativo
ha parzialmente accolto il gravame interposto contro la predetta decisione
governativa da __________, rinviando gli atti al Consiglio di Stato per nuova
decisione, previa acquisizione di ulteriori informazioni tecniche riguardanti
il progetto.
D. Dando seguito al predetto
giudizio di rinvio, il Consiglio di Stato ha chiesto a __________ i piani
esecutivi rilevanti l'andamento altimetrico (profilo longitudinale) della
strada progettata limitatamente al tratto di raccordo con la strada esistente e
al tratto di pendenza iniziale, nonché le relative sezioni supplementari.
Raccolta tale documentazione e data alle parti la facoltà di
prendere posizione, l'Esecutivo cantonale ha annullato la licenza edilizia
rilasciata dal municipio di __________, accogliendo il ricorso contro di essa
interposto dal vicino e respingendo di conseguenza quello di __________.
Il Consiglio di Stato ha ritenuto che così come progettata la
strada non fosse transitabile neppure con dei veicoli fuori strada a causa
della forte pendenza trasversale (verso valle) e longitudinale. Rappresentando
un pericolo reale anche per i pedoni, la licenza è stata integralmente
annullata.
E. Contro il predetto giudizio
governativo __________ è insorta davanti al Tribunale cantonale amministrativo
chiedendone l'annullamento. In via principale, la ricorrente postula che le
venga concessa la licenza per la costruzione della strada d'accesso,
transitabile sia a piedi, sia con veicoli agricoli, cingolati e fuoristrada,
ritenuto l'obbligo di chiudere il passaggio quando non è utilizzato. In via
subordinata, chiede invece che sia confermata la licenza edilizia accordatale
dal municipio, per la costruzione di una strada d'accesso utilizzabile solo a
piedi.
Contesta che l'opera in questione, così come progettata, sia
lesiva delle regole dell'arte e delle norme edilizie concretamente applicabili.
F. All'accoglimento del ricorso
si è opposto il Consiglio di Stato senza formulare osservazioni.
Il municipio di __________ sollecita invece l’accoglimento
della domanda subordinata e la conferma della licenza rilasciata.
__________ postula invece il rigetto dell’impugnativa con argomenti
che saranno discussi qui appresso.
G. Il 14 febbraio 1997 il
Giudice delegato ha affidato all'ing. dipl. __________ l’incarico di allestire
una perizia tecnica volta a chiarire se il previsto accesso alla part. no.
__________ RFD di __________ __________, così come progettato, sia conforme
alle regole dell'arte e alle prescrizioni tecniche emanate dalle autorità e
dalle associazioni professionali riconosciute.
Delle risultanze di tale accertamento si dirà nei seguenti considerandi.
H. In sede di conclusioni le
parti si sono riconfermate nelle rispettive domande di giudizio.
Considerato, in
diritto
- La competenza del Tribunale
cantonale amministrativo discende dall'art. 21cpv. 1 LE. La legittimazione
attiva dell'insorgente, direttamente e personalmente toccata dal provvedimento
impugnato, è certa (art. 21 cpv. 2 LE; 43 PAmm).
Il ricorso, tempestivo, è dunque ricevibile in ordine.
Il giudizio può essere reso sulla base degli atti, integrati
dalle risultanze della perizia ordinata da questo Tribunale (art. 18 PAmm).
- 2.1. La licenza di
costruzione è un atto amministrativo col quale l'autorità accerta che nessun
impedimento di diritto pubblico si oppone all'esecuzione dei lavori previsti
dalla domanda di costruzione (cfr. art. 1 RLE; Scolari, Commentario della LE,
II. ed., ad art. 39, N 3).
La domanda di costruzione deve contenere tutte le indicazioni
prescritte dall'art. 9 RLE ed essere corredata da progetti allestiti in modo da
rendere chiaramente comprensibili la natura e l'estensione delle opere previste
(art. 11 RLE). Considerate le finalità della licenza edilizia, la
documentazione annessa alla domanda di costruzione dev'essere tale da
consentire all'autorità di procedere ad una verifica completa ed approfondita
della conformità dell'intervento con le norme di diritto pubblico concretamente
applicabili (cfr. art. 4 cpv. 1 LE). All'occorrenza, l'autorità può inoltre
chiedere ulteriori informazioni o completamenti. In casi particolari può essere
chiesto anche l'allestimento di studi speciali, come perizie geologiche, di
meccanica delle terre, idrografiche o del traffico, foniche e simili (art. 11
cpv. 3 RLE).
2.2. La LE disciplina soltanto genericamente le esigenze che
le costruzioni devono ossequiare in fatto di sicurezza e di solidità. L'unico
limite posto al riguardo è dato dall'art. 24 cpv. 1 LE, che vieta
l'edificazione di terreni che non offrono sufficienti garanzie di solidità e di
stabilità o che sono esposti a pericoli particolari, come valanghe frane o
inondazioni. L'ulteriore definizione delle norme tecnico-costruttive concernenti
la sicurezza e l'igiene delle costruzioni è demandata al regolamento (art. 24
cpv. 2 LE). L’art. 24 cpv. 3 LE permette inoltre al Consiglio di Stato di dichiarare
applicabili a determinati lavori o impianti le norme fissate da autorità
federali o da associazioni professionali.
L’art. 30 cpv. 1 RLE stabilisce dal canto suo che "gli
edifici, gli impianti ed ogni altra opera devono essere progettati ed eseguiti
secondo le regole dell'arte, tenendo conto delle prescrizioni tecniche emanate
dalle autorità, sussidiariamente da associazioni professionali riconosciute,
come la Società svizzera degli ingegneri e degli architetti (SIA),
l'Associazione svizzera dei tecnici della depurazione delle acque (VSA/ATEA),
l'Associazione padronale svizzera lattonieri e installatori (APSLI) e l'Unione
svizzera dei professionisti della strada (VSS)" (cfr.).
Oltre che dall'obbligo sancito dall'art. 4 LE di corredare la
domanda di costruzione con progetti elaborati da professionisti qualificati
iscritti all'OTIA, il rispetto dei vincoli sanciti dall'art. 30 RLE è
assicurato dalle verifiche che l'autorità preposta al rilascio dei permessi di
costruzione effettua in relazione alle normative specifiche entranti in
considerazione, quali le disposizioni speciali della legislazione sulla
protezione dell'ambiente, della legislazione sanitaria, del lavoro, della
polizia del fuoco, della prevenzione degli incidenti e del risparmio energetico
(cfr. art. 30 cpv. 3 RLE).
Dall'art. 30 RLE non discende comunque che tutte le regole dell'arte
edilizia assurgano a disposizioni di diritto pubblico richiamanti una puntuale
verifica da parte dell'autorità in ordine al loro adempimento: le prescrizioni
tecniche emanate dalle associazioni professionali indicate nell'art. 30 RLE
rimangono dunque confinate al rango di semplici direttive, ovvero di regole
volte a codificare una prassi e ad orientare l'apprezzamento dell'autorità
(cfr. RDAT I-1995 no. 39, consid. 2.2. e riferimenti; STA inedita 26 gennaio
1996 in re Lüthy, confermata in STF inedita 14.8.97).
- Nel caso in esame,
l'istruttoria esperita ha permesso di accertare che la controversa strada
d’accesso al fondo della ricorrente __________ non è conforme alle prescrizioni
tecniche emanate dalle associazioni professionali in materia di costruzione di
strade carrozzabili. Nel suo rapporto il perito ing. __________ ha in
particolare messo in evidenza come l'accesso disattenda, per ciò che concerne
la linea di pendenza massima e il raccordo convesso con la strada esistente, i
parametri fissati dalle direttive tecniche VSS.
Ora, il solo fatto che l'opera progettata non rispetti in
tutto e per tutto le norme tecniche emanate dalle associazioni professionali di
categoria non basta di per sé a giustificare il diniego della licenza edilizia,
poiché tali disposizioni hanno semplicemente la valenza di direttive. Nel caso
in esame il perito ha tuttavia evidenziato che il manufatto in contestazione,
così com’è progettato, si scosta da queste prescrizioni in misura tale da
risultare insicuro ed inidoneo all'uso quale strada carrozzabile persino con
veicoli fuoristrada.
In tali circostanze, ben si può ritenere che il municipio
potesse rifiutarsi di autorizzarla. Nell’ambito dell’esame delle domande di
costruzione l'autorità amministrativa non è invero tenuta a verificare che le
opere edilizie per le quali è chiesta la licenza rispondano alle prescrizioni
tecniche stabilite in tema di sicurezza dalle associazioni professionali
riconosciute. Al municipio va nondimeno concesso riconosciuto il diritto di
intervenire in forza dei suoi poteri di polizia per imporre l’adozione di quei
provvedimenti che si rendono necessari per scongiurare situazioni di pericolo
per la sicurezza di persone e cose. L'autorità comunale può ordinare l’adozione
di misure volte a mettere in sicurezza opere edilizie pericolanti (art. 35 cpv.
2 LE). A maggior ragione deve esserle concesso di respingere domande di
costruzione per la realizzazione di opere che non garantiscono la necessaria
sicurezza (Scolari, Commentario, II ed., ad art. 24 LE, N. 1016). Ipotesi,
questa, che questo tribunale, fondandosi sulla perizia esperita, considera data
nel caso in esame qualora la strada fosse realizzata come al progetto
presentato e rimanesse accessibile a qualsiasi veicolo.
Nella misura in cui postula il rilascio di una licenza
incondizionata, il ricorso di __________ va quindi respinto.
- In ossequio al principio di
proporzionalità, che vieta di negare il permesso per opere viziate da
difformità emendabili mediante l’imposizione di clausole accessorie del
permesso, l’impugnativa va invece accolta nella misura in cui postula il
ripristino della licenza rilasciata dal municipio di __________ alla condizione
di limitare l’accesso ai soli pedoni.
Il perito ha in effetti accertato che il semplice uso
pedonale dell’opera non pone particolari problemi di sicurezza. Nulla si oppone
pertanto al rilascio di una licenza subordinata alla condizione di adottare gli
accorgimenti necessari per impedire l’accesso ai veicoli. Accorgimenti che
evidenti considerazioni di effettività impongono di precisare, esigendo la posa
di due paracarri inamovibili, alti almeno un metro e distanti tra loro m 1.50,
all’intersezione della nuova strada con quella esistente.
- Sulla scorta delle
considerazioni che precedono il ricorso va dunque parzialmente accolto,
annullando il giudizio governativo impugnato e ripristinando, con le necessarie
precisazioni, la licenza rilasciata all’insorgente dal municipio di __________.
La tassa di giustizia e le spese, comprensive dei costi della
perizia (fr. 1'800.-), sono a carico delle parti in ragione di metà ciascuno.
Le ripetibili sono invece compensate (art. 28, 31 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. 4, 21, 24 LE; 1, 11, 30 RLE; 3, 18, 28 31,
43, 60, 61, 65 PAmm;
dichiara e pronuncia:
- Il ricorso è parzialmente
accolto.
§ Di conseguenza:
1.1. la decisione 13 marzo 1996 (no. 1187) del Consiglio di Stato
è annullata;
1.2. la licenza edilizia 23 febbraio 1994 rilasciata dal municipio
di __________ a __________ è confermata alla condizione che la strada sia
riservata all’uso pedonale e che all’intersezione con la strada privata esistente
vengano posati due paracarri inamovibili alti almeno m 1.00 e distanti tra loro
m 1.50.
-
La tassa di giustizia (fr.
800.--) e le spese di perizia (fr. 1'800.--) sono per metà a carico della
ricorrente e per l'altra metà a carico del resistente __________, compensate le
ripetibili.
-
Intimazione a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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