AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
52.1996.82
Data decisione, Autorità:
23.09.1996, TRAM
Incarto n.
52.96.00082
Lugano
23 settembre 1996
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo
Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo
Crivelli
statuendo
sul ricorso 28 marzo 1996 di
contro
la
risoluzione 13 marzo 1996 (n. 1168) del Consiglio di Stato, che ha respinto
il ricorso 22 gennaio 1996 dell'insorgente avverso la decisione 11 gennaio
1996 con cui il municipio di __________ ha respinto il suo reclamo contro
l'imposizione della tassa per il servizio di raccolta e di eliminazione dei
rifiuti relativa all'anno 1995 e concernente una casa di vacanza ubicata in
località __________
viste le risposte:
letti
ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. a) A __________ il servizio
di raccolta e di eliminazione dei rifiuti é retto dal "Regolamento per
il servizio comunale di raccolta ed eliminazione dei rifiuti" del 17
giugno 1991, modificato alle date 21 dicembre 1992 e 13 giugno 1994 (in
seguito: RRR). Il servizio é organizzato dal comune (art. 2 RRR) e la consegna
dei rifiuti é obbligatoria (art. 3 RRR). L'art. 16 RRR istituisce il prelievo annuale
di tasse per il finanziamento del servizio nel modo seguente:
"1. A
copertura parziale delle spese comunali per il servizio di raccolta e di eliminazione
dei rifiuti è prelevata una tassa annuale.
-
Le tasse annuali sono le seguenti:
-
Commerci
Per tutte le attività aventi carattere commerciale, artigianale,
industriale e sociale ivi comprese quelle del settore terziario e quelle delle
libere professioni la tassa annuale è calcolata in base alla valutazione dei
rifiuti prodotti, ritenuta una tassa minima di fr. 150.--.
La tassa è calcolata dal Municipio applicando un costo
medio unitario al quintale stabilito annualmente sulla base del consuntivo del
servizio dell'anno precedente e del preventivo per l'anno seguente.
- Economie domestiche
a) economie domestiche dei domiciliati:
da fr. 80.-- a fr. 150.-- persona sola,
da fr. 100.-- a fr. 200.-- nucleo fino a 2 persone,
da fr. 130.-- a fr. 250.-- nucleo oltre 2 persone.
b) economie domestiche dei non domiciliati: la tassa annua
è il doppio di quella calcolata per le economie domestiche dei domiciliati.
c) residenze secondarie locate a non domiciliati oppure
usufruite da non domiciliati in virtù di un diritto personale o reale:
da fr. 200.-- a fr. 500.-- per appartamenti fino a
3 locali,
da fr. 250.-- a fr. 700.-- per appartamenti oltre 3
locali.
Le
tasse sono calcolate dal municipio nell'ambito degli importi minimi e massimi
tenuto conto del costo medio unitario al quintale stabilito annualmente sulla
base del consuntivo del servizio dell'anno precedente e del preventivo per
l'anno seguente.
-
La
tassa stabilita dal municipio tiene pure conto dell'importanza dell'attività
commerciale, della sua ubicazione, del quantitativo dei rifiuti e del reddito
aziendale.
-
La
tassa cresciuta in giudicato è parificata a titolo esecutivo secondo l'art. 81
LEF."
b) Fondandosi sull'art. 16 RRR, con ordinanza 18/22 maggio
1995, pubblicata all'albo nel periodo 23 maggio-16 giugno 1995, il municipio di
Locarno ha determinato come segue le tasse per
il servizio (art. 1 dell'ordinanza):
"Sono
stabilite le tasse d'uso per il servizio di raccolta e di eliminazione dei
rifiuti per l'anno 1995 nel seguente modo:
-
Commerci:
fr. 0,30/Kg; tassa minima fr. 150.--
-
Economie
domestiche:
a) domiciliati:
persona sola fr. 80.--;
nucleo fino a due persone fr. 100.--;
nucleo oltre due persone fr. 130.--;
b) non
domiciliati:
persona sola fr. 160.--;
nucleo fino a due persone fr. 200.--;
nucleo oltre due persone fr. 260.--;
c) residenze
secondarie:
fr. 200.-- per appartamenti fino a 3 locali;
fr. 250.-- per appartamenti oltre 3 locali".
B. a) Il 28 agosto 1995 il
municipio di __________ ha notificato a __________, domiciliato ad __________,
la tassa per il servizio di raccolta e di eliminazione dei rifiuti per l'anno
stesso relativa alla casa di vacanza in località __________ di cui é proprietario
e che utilizza insieme alla sua famiglia, calcolata in fedele applicazione degli
art. 16 cpv. 2 cifra 2 lett. c RRR e 1 dell'Ordinanza 18/22 maggio 1995. Il
tributo assommava a fr. 213.--, di cui fr. 200.-- a titolo di tassa (residenza
secondaria fino a tre locali) e fr. 13.-- per IVA.
b) __________ ha inoltrato reclamo contro quella tassazione
l'11 settembre 1995, denunciando una disparità di trattamento rispetto
all'imposizione delle economie domestiche di domiciliati, tassati per importi
inferiori. Tanto più che egli, contrariamente alle dette economie domestiche,
faceva capo al servizio di nettezza urbana in misura assai limitata: la sua
casa di vacanza veniva infatti occupata per una decina di giorni all'anno
rispettivamente egli non produceva più di una decina di sacchi per rifiuti
l'anno. Con ulteriore scritto dell'8 gennaio 1996 il reclamante ha appoggiato
le sue tesi richiamandosi alla sentenza 1 dicembre 1993 in re K.-T., ove questo
Tribunale aveva ridotto la tassa per il servizio di raccolta e di eliminazione
dei rifiuti percepita presso il proprietario di una residenza secondaria
ubicata a __________ allo stesso importo di quella che il comune incassava
presso le economie domestiche di domiciliati.
c) Con decisione 11 gennaio 1996 il municipio di __________
ha respinto il reclamo, confermando la bontà dell'imposizione. L'Esecutivo
comunale ha in primo luogo ricordato la sentenza 10 luglio 1985, ove il
Tribunale federale aveva tutelato la legittimità dell'imposizione da parte del
comune di __________ della tassa per il servizio di raccolta e di eliminazione
dei rifiuti presso i soli proprietari di residenze secondarie occupate da non
domiciliati. Esso ha in seguito osservato come il confronto con la lite che
aveva opposto K.-T. al comune di __________ non fosse pertinente, perché quel
comune finanziava in pratica l'intero servizio di raccolta e di eliminazione
dei rifiuti mediante la percezione di tasse di utilizzazione ed inoltre perché
lo stesso pretendeva dai non domiciliati delle tasse di importo doppio rispetto
a quelle percepite presso i domiciliati. Il municipio ha indi evidenziato che
la regolamentazione istituita all'art. 16 RRR suddivideva le tasse a gravare
gli utenti domiciliati in funzione dei numero dei membri delle economie
domestiche mentre quelle concernenti i non domiciliati erano graduate in funzione
del numero dei locali abitati: donde, anche a questo riguardo, l'impossibilità
di effettuare dei confronti. Il municipio ha da ultimo fatto notare che i costi
per la raccolta e l'eliminazione dei rifiuti prodotti nella località
____________________ erano superiori a quelli che la città doveva sopportare
per effettuare lo stesso servizio sul rimanente territorio.
C. a) Con ricorso 22 gennaio
1996 __________ é insorto davanti al Consiglio di Stato avverso la decisione
municipale 11 gennaio 1996, della quale ha chiesto l'annullamento, ribadendo la
censura di disparità di trattamento.
b) Con risoluzione 13 marzo 1996 il Consiglio di Stato ha respinto
il ricorso. Il Governo ha in particolare considerato che il ricorrente non
poteva spuntare una riduzione della tassa a seguito dell'utilizzazione limitata
del servizio, essendo quest'ultimo obbligatorio, ed inoltre che l'imposizione
dei proprietari di residenze secondarie in misura maggiore di quella delle
economie domestiche di domiciliati appariva giustificata dal fatto che per la
raccolta e l'eliminazione dei rifiuti prodotti nella località __________ il
comune doveva sopportare un onere supplementare di fr. 40'000.-- derivante
dalla necessità di trasportare i rifiuti a valle tramite la funivia __________
(FLOC).
D. Con ricorso 28 marzo 1996
__________ si é aggravato contro il giudicato governativo innanzi a questo
Tribunale, al quale chiede di annullarlo e di ridurre la tassa per il servizio
di raccolta e di eliminazione dei rifiuti posta a suo carico a fr. 80.-- (oltre
a fr. 5,20 per IVA), tale quella percepita dal comune presso le economie
domestiche di domiciliati composte da una sola persona. Il ricorrente riprende
e sviluppa le motivazioni già svolte davanti alle istanze inferiori, attingendo
in larghissima misura alle considerazioni che questo Tribunale aveva sviluppato
nella già citata sentenza K.-T. 1 dicembre 1993.
Il Consiglio di Stato ed il municipio di __________ hanno domandato
la reiezione dell'impugnativa.
E. Con scritto 7 giugno 1996 il
giudice delegato ha sollecitato alle parti la messa a disposizione di una serie
di informazioni e documenti. Ciascuna parte ha in seguito potuto prendere
posizione sulle informazione e sui documenti forniti dalla controparte.
Considerato, in
diritto
-
La competenza del Tribunale
é data (art. 208 cpv. 1 LOC). Il ricorso é tempestivo (art. 46 cpv. 1 PAmm) e
la legittimazione del ricorrente certa (art. 209 lett. b LOC). Il gravame é
dunque ricevibile in ordine.
-
2.1. La tassa per il
servizio di raccolta ed eliminazione dei rifiuti è una tassa di utilizzazione,
ossia un compenso particolare imposto al privato per una prestazione della
pubblica amministrazione o per un servizio pubblico (DTF 111 Ia 326 = RDAT 1986
N. 38 pag. 67, consid. 7, in re comune di Locarno). Essa deve pertanto poggiare
su di una legge in senso formale ed ossequiare inoltre i principi della
copertura costi (condizione comunque controversa per talune tasse di
utilizzazione) e della proporzionalità: principio quest'ultimo che secondo la
terminologia comunemente invalsa in materia di tributi causali assume la
qualifica di equivalenza (cfr. per tutte le enunciazioni che precedono DTF 118
Ia 320 segg. in re comune di Lugano, consid. 3, 4b e 4c rispettivamente;
inoltre DTF 111 Ia 326, consid. 7). La fissazione della tassa in rassegna deve
indi ossequiare il principio di uguaglianza ancorato all'art. 4 Cost. ed il
divieto d'arbitrio che ne discende (RDAT 1986 N. 38 pag. 66 seg., consid. 6).
In quanto corrispettivo di una prestazione speciale ai sensi degli art. 31 cpv.
2 e 48 cpv. 1 LPAmb la tassa per il servizio di raccolta ed eliminazione dei
rifiuti deve infine rispettare il principio della causalità sancito all'art. 2
LPAmb medesima (STA inedite 1.12.1993 in re K.-T., consid. 4; 2.5.1994 in re P.
e LLCC, consid. 5.4.; 7.9.1994 in re M. SA, consid. 2; 28.4.1995 in re B.,
consid. 2 non pubblicato in RDAT II-1995 N. 23 ; URP 1994 N. 13 pag. 90 segg.).
Come ha avuto modo di affermare il Tribunale federale in due recenti sentenze
il prelievo dei costi concernenti il trattamento dei rifiuti urbani non avviene
tuttavia in applicazione diretta dei combinati art. 2 e 48 LPAmb. E' infatti
necessaria una regolamentazione cantonale, per la cui promulgazione i Cantoni,
rispettivamente i comuni ai quali tale compito é delegato (com'è il caso per il
nostro Cantone) godono di un certo margine di decisione. In questo ambito, in
particolare, il principio della causalità non può venire interpretato nel senso
che é lecita solo una ripartizione dei costi proporzionale alla quantità dei
rifiuti effettivamente prodotta. Questa interpretazione obbligherebbe in
pratica gli enti pubblici ad introdurre la cosiddetta tassa sul sacco, mentre
che il legislatore federale non ha inteso limitare in maniera così importante le
competenze dei Cantoni in una materia politicamente così discussa (cfr. DTF
inedite 20 novembre 1995 in re comune di __________ e comune di __________,
consid. 10c e 10b rispettivamente). Il Tribunale federale ne ha concluso che i
Cantoni rispettivamente i comuni godono di una notevole libertà nello stabilire
le tariffe per il servizio di raccolta e di eliminazione dei rifiuti: le stesse
dovranno comunque tendere a conseguire quanto disposto dall'art. 2 LPAmb
rispettando nel contempo, com'é già stato detto, il principio della parità di
trattamento e il divieto d'arbitrio (ibidem).
2.2. A livello cantonale la raccolta e l'eliminazione dei
rifiuti solidi é regolamentata agli art. da 68 a 70 LALIA. A tenore dell'art.
68 cpv. 1 LALIA i comuni devono organizzare per tutto il loro territorio la
raccolta dei detriti solidi. L'art. 69 cpv. 1 LALIA stabilisce invece che,
riservate le competenze affidate da leggi speciali a enti di diritto pubblico
istituiti dal Gran Consiglio giusta l'art. 2 lett. a LALIA, i comuni provvedono
affinché i detriti solidi siano riciclati, resi innocui o eliminati in appositi
impianti e discariche controllate (lett. a), che essi collaborano tra di loro
(lett. b), infine che il Governo può affidare la progettazione, l'esecuzione o
la gestione degli impianti di riciclaggio ed eliminazione dei rifiuti come
delle discariche controllate anche a ditte private (lett. c). L'art. 70 LALIA
dispone che i comuni devono disciplinare mediante regolamento, da approvare dal
Governo (cpv. 3), il servizio comunale di raccolta ed eliminazione dei detriti
solidi (cpv. 1): questo regolamento può prevedere tasse che garantiscano la
copertura delle spese (cpv. 2).
La legislazione ticinese affida quindi ai comuni la
competenza di raccogliere ed eliminare i detriti solidi e li autorizza a
fissare le tasse per la copertura delle relative spese. Per quanto concerne
quest'ultimo aspetto l'art. 70 cpv. 2 LALIA lascia al legislatore comunale ogni
decisione circa il principio ed i criteri di imposizione, limitandosi a fissare
il limite superiore della stessa. Ne discende che, sicuramente almeno per
quanto concerne il prelievo delle tasse, i comuni ticinesi dispongono di una notevole
libertà di decisione: godono pertanto di autonomia costituzionalmente protetta
(RDAT 1986 N. 38 consid. 4; 1989 N. 39 consid. 3b; I-1991 N. 30 consid. 4b; DTF
inedite citate 20 novembre 1995 in re comune di __________ e comune di
__________, per entrambe consid. 7).
- 3.1. Il ricorrente sostiene
che la tassa per il servizio di raccolta e di eliminazione dei rifiuti pretesa
dal comune nei suoi confronti a titolo di proprietario di una casa di vacanza,
di fr. 200.--, leda il principio di uguaglianza, in quanto superiore a quella richiesta
alle economie domestiche composte da persone domiciliate a __________. Egli
chiede pertanto di ridurre il contestato tributo a fr. 80.--, tale la tassa
percepita dal comune presso le economie domestiche di domiciliati composte da
una sola persona.
3.2. La differenziazione dell'importo della tassa per il servizio
di raccolta, riciclaggio ed eliminazione dei rifiuti dovuta dai proprietari di
stabili occupati da persone domiciliate rispetto a quella dovuta da proprietari
di stabili occupati da persone senza domicilio nel comune costituisce una
caratteristica di molti RRR dei comuni ticinesi, segnatamente di quelli a
vocazione turistica. Il Tribunale amministrativo ha avuto occasione di
verificare la legittimità di detta differenziazione, negandola, evadendo il
ricorso 13 aprile 1992 di K.-T. avverso l'imposizione da parte del comune di
__________ di una tassa annua di fr. 120.-- per appartamento adibito a
residenza secondaria: tassa pari al triplo di quella richiesta ai proprietari
di appartamenti occupati da persone con domicilio nel comune (fr. 40.-- annui
per economia domestica). Accogliendo il ricorso di K.-T., con sentenza 1 dicembre
1993 questo Tribunale ha pertanto ridotto l'importo della tassa dovuta dalla
ricorrente per ogni appartamento di sua proprietà adibito a residenza
secondaria allo stesso importo di quella dovuta da un proprietario di un
appartamento occupato dall'economia domestica di un domiciliato, ossia (da fr.
120.--) a fr. 40.-- annui: e questo perché non vi era alcun motivo di ritenere
che le persone che occupavano, quali residenti secondari, gli appartamenti di
proprietà della ricorrente producessero rifiuti o comunque cagionassero costi
per la raccolta, il riciclaggio e l'eliminazione degli stessi superiori a
quelli prodotti rispettivamente cagionati dalle persone domiciliate nel comune.
Con sentenza 20 novembre 1995 il Tribunale federale ha respinto un ricorso di
diritto pubblico presentato dal comune di __________ contro il predetto
giudicato. Esaminando al considerando 11 l'ossequio del principio della parità
di trattamento la Corte federale ha avuto modo di stabilire che: 1) esiste una
presunzione secondo cui i costi totali riferiti al servizio di raccolta e di
eliminazione dei rifiuti provocati da una persona non domiciliata nel comune
non sono superiori a quelli cagionati da una persona che risiede stabilmente
nel comune; 2) al comune rimane riservata la possibilità di dimostrare il
contrario producendo un calcolo preciso. Poiché il comune di __________ non era
stato in grado di fornire quest'ultima prova, il Tribunale federale ha confermato
l'illegittimità, per violazione dell'art. 4 Cost., della tassa imposta a K.-T.
ed ha tutelato la sua riduzione nella misura effettuata da questo Tribunale.
3.3. Gli insegnamenti di cui ai predetti giudicati sono
senz'altro applicabili alla fattispecie. Trattasi pertanto di verificare se il
ricorrente non sia stato imposto con una tassa superiore a quella percepita
presso le economie di domiciliati.
- 4.1. L'art. 16 cpv. 2 cifra
2 lett. a RRR suddivide l'assoggettamento delle economie domestiche di domiciliati
in funzione del numero dei membri che la compongono. Per le persone sole la
tassa varia tra fr. 80.-- e fr. 150.--, per un nucleo familiare di 2 persone la
tassa si fissa tra fr. 100.-- e fr. 200.--, per i nuclei composti da più di due
persone la tassa si situa infine tra fr. 130.-- e fr. 250.--. La lett. c della
stessa disposizione determina invece l'assoggettamento dei proprietari di
residenze secondarie locate od usufruite da persone senza domicilio nel comune
a dipendenza del numero dei locali che formano gli appartamenti. Per un
appartamento fino a tre locali la tassa spazia tra fr. 200.-- e fr. 500.--,
mentre che per appartamenti di oltre tre locali essa é compresa tra fr. 250.--
e fr. 700.--. Com'é noto, il comune di __________ non impone le residenze
secondarie utilizzate da persone domiciliate nel comune. Per l'anno 1995 il
municipio ha fissato per ordinanza le tasse al minimo di ogni singola categoria.
4.2. La diversa impostazione dell'assoggettamento tra
economie domestiche di domiciliati ed i residenti secondari non si presta a
critica; né del resto il ricorrente sostiene il contrario. La determinazione
della presenza e del numero di persone che occupano nel corso di un anno le
numerose residenze secondarie poste a __________ (ma soprattutto quelle offerte
in locazione per brevi periodi) é infatti compito ben più arduo che non quello
riferito all'accertamento della composizione delle economie domestiche di
domiciliati. La scelta di un criterio di imposizione differenziato per le
residenze secondarie é dunque volta a semplificare l'incasso della tassa nei
confronti dei loro proprietari, contenendo al massimo il dispendio di lavoro
dell'apparato amministrativo del comune. Sotto questo aspetto la distinzione
operata dal legislatore comunale appare senz'altro sorretta da una motivazione
pertinente. Questo non significa tuttavia che l'imposizione delle residenze
secondarie possa in tal modo sfuggire alla verifica circa la sua conformità al
principio di uguaglianza. Decisivi appaiono infatti, a tal fine, non tanto i
criteri alla base dell'imposizione bensì i risultati cui essi conducono.
4.3. Il confronto tra la tassa richiesta al ricorrente, da
questi contestata, e quella percepita dal comune presso le economie domestiche
di domiciliati é facilitata dal fatto che il nucleo famigliare del ricorrente
si compone di tre persone. Se fosse domiciliato a __________ egli apparterrebbe
alla categoria di massima contribuzione: egli sarebbe dunque stato imposto nel
1995 quale residente primario con un tributo pari a fr. 130.--. In quanto proprietario
di una piccola casa di vacanza ubicata a __________, composta di non più di tre
locali, egli é invece stato assoggettato al pagamento di una tassa di fr.
200.--, che corrisponde oltretutto alla tassa minima a gravare i proprietari di
residenze secondarie. Nella fattispecie sussiste pertanto, in principio, una
innegabile disparità di trattamento a danno del ricorrente. A torto però quest'ultimo
crede che la disparità di cui è vittima sia ben maggiore, pretendendo di essere
assimilato ad un'economia domestica composta da una sola persona, imposta per
soli fr. 80.-- annui, per il motivo che l'occupazione della casa di vacanza che
possiede é limitata a 10/15 giorni l'anno e che la sua produzione di rifiuti é
circoscritta ad un identico numero di sacchi di rifiuti. In effetti la
giurisprudenza ha già avuto modo di sottolineare più volte che, quando un
servizio pubblico - tale quello di nettezza urbana - è obbligatorio, la tassa
può essere imposta nella sua integralità anche presso chi non utilizza il
servizio medesimo, la causa dell'imposizione essendo allora costituita non
tanto dalla prestazione speciale effettivamente ricevuta bensì dalla possibilità
di usufruire in qualsiasi momento del servizio pubblico (RDAT II-1995 N. 23
ibidem; Imboden/Rhinow/ Krähenmann, Verwaltungsrechtsprechung, Nr. 110 B VI e
relativi riferimenti, segnatamente alla sentenza del Tribunale federale pubbl.
in ZBl 80/1979 pag. 303 consid. 4c): servizio che l'ente pubblico deve provvedere
a mantenere efficiente, a titolo oneroso, anche in assenza di utilizzazione da
parte del singolo utente e che anzi deve tenersi pronto in qualsiasi momento ad
evacuare e smaltire un incremento di rifiuti dipendenti proprio dall'azione di
questi (cfr. alle analoghe considerazioni svolte nella STA inedita e già più
volte richiamata 1.12.1993 in re K.-T., consid. 5.3). Non va d'altra parte
perso di vista che la tassa in discussione é in definitiva volta a colpire i
costi totali (e non per chilo di rifiuto prodotto) di raccolta e di
eliminazione dei rifiuti cagionati dal singolo utente (DTF citato 20 novembre
1995 in re comune di __________, consid. 11), di cui costituisce il
corrispettivo, e non tanto la quantità di rifiuti da questi effettivamente
prodotta. Donde l'obbligo di pagare l'intera tassa anche per chi
transitoriamente non utilizza il servizio.
4.4. Nel concreto caso il municipio di __________ ha tuttavia
addotto e dimostrato che la raccolta e l'eliminazione dei rifiuti nella zona di
__________ comporta maggiori oneri, i rifiuti colà prodotti dovendo essere
raccolti e trasportati a valle tramite la FLOC, che per queste prestazioni ha
fatturato al comune nel 1995 un importo di circa fr. 41'500.--. Orbene, se il
comune dovesse suddividere le somme versate alla FLOC tra i pochi utenti di
quella località ai fini di un loro recupero, l'eccedenza di imposizione di cui
potrebbe dolersi il ricorrente, di fr. 70.--, verrebbe ampiamente annullata per
non dire più semplicemente che la tassa a suo carico dovrebbe essere aumentata.
Il comune di __________ ha dunque atteso al proprio obbligo di dimostrare che
la discriminazione di imposizione tra i residenti primari ed i proprietari di
residenze secondarie ubicate nelle località di __________ é giustificata da
ragioni serie ed obiettive, come richiede la giurisprudenza a tal fine (cfr.
alla già citata sentenza del Tribunale federale 20 novembre 1995 in re comune
di __________ __________, consid. 11). Questo non significa però ancora, nella
fattispecie, che il ricorrente debba soccombere. La giustificazione municipale
concernente i maggiori oneri di smaltimento dei rifiuti può in effetti valere
solo nella misura in cui il confronto viene effettuato tra le residenze
secondarie ubicate __________, da una parte, e le residenze primarie rispettivamente
gli altri utenti posti sul residuo territorio del comune, ovvero quelli che non
usufruiscono degli specifici servizi della FLOC, dall'altra. Se, invece, com'é
necessario ed anzi primordiale per effettuare una verifica dell'ossequio del
principio di uguaglianza, viene eseguito un confronto tra le sole tassazioni
dei 54 utenti posti a __________, tutti facenti capo alle prestazioni della
FLOC, quella giustificazione perde di pertinenza. Non risulta infatti - e le
informazioni trasmesse dal municipio al Tribunale, sulle quali il ricorrente ha
potuto prendere posizione, lo confermano - che il comune prelevi in quel
comprensorio un supplemento a titolo di maggiori oneri di raccolta e trasporto
rispetto alla tassa fissata dall'art. 16 RRR né nei confronti delle 2 economie
domestiche di domiciliati, né nei confronti dei 4 commerci né infine presso i
17 proprietari di residenze secondarie locate od usufruite da persone
domiciliate nel comune (che, come detto, a Locarno non sono del resto nemmeno
assoggettati al pagamento della tassa per il servizio di raccolta e di
eliminazione dei rifiuti). Quel maggior indennizzo colpisce pertanto i soli 31
proprietari di residenze secondarie locate od usufruite da persone non
domiciliate nel comune. Accreditando la giustificazione municipale circa i
maggior oneri cagionati dallo smaltimento dei rifiuti prodotti a __________ si
incorre pertanto in un'altra disparità di trattamento, poiché quegli oneri
vengono in realtà posti a carico dei soli proprietari di residenze secondarie
utilizzate da persone non domiciliate nel comune, come il ricorrente. Detta
disparità é oltretutto di portata ben più estesa di quella invocata dal
ricorrente, poiché non si verifica solo nei confronti delle economie domestiche
di domiciliati ma si estende a tutte le altre categorie di utenti (compresi, questa
volta, anche i proprietari di residenze secondarie usufruite da persone
domiciliate nel comune).
4.5. In conclusione quindi la discrepanza tra l'imposizione
del ricorrente e quella di un'economia domestica di domiciliati appare lesiva
del principio di uguaglianza. Per ristabilire la parità di trattamento, il
ricorrente in quanto proprietario di una residenza secondaria ubicata nella
località __________ ed usufruita da persone non domiciliate nel comune di
__________ deve dunque essere sollevato dal pagamento di una tassa maggiorata
rispetto a quella (massima) percepita dal comune presso le economie domestiche
di domiciliati per motivo di ulteriori, specifici oneri di raccolta e di trasporto
dei rifiuti nella detta località fintanto che il comune non imporrà un analogo
supplemento anche a tutte le altre categorie di utenti. Il Tribunale procede pertanto
alla riduzione della tassa impugnata da fr. 200.-- a fr. 130.--. Il ricorso
deve infine essere accolto entro questi limiti.
- La tassa di giudizio deve
essere messa a carico del ricorrente e del comune, intervenuto nella lite a
tutela di interessi economici propri, in proporzione del rispettivo grado di
soccombenza (art. 28 PAmm).
Per
questi motivi,
visti
gli art. 4 Cost., 2 LPAmb, da 68 a 70 LALIA, 208, 209 LOC; 18, 28, 43, 46 PAmm,
dichiara
e pronuncia:
- Il ricorso è parzialmente
accolto e di conseguenza i dispositivi n. 1. e 2. della risoluzione 13 marzo
1996 (n. 1168) del Consiglio di Stato sono riformati come segue:
"1. Il ricorso é parzialmente accolto; la tassa per il
servizio di raccolta e di eliminazione dei rifiuti per l'anno 1995 emessa dal
municipio di __________ nei confronti del ricorrente é ridotta a fr. 130.-- (oltre
all'IVA).
-
Le spese e la tassa di giudizio, per complessivi fr. 200.--,
sono posti a carico del ricorrente e del comune di __________ in ragione di
metà ciascuno"
-
La tassa di giudizio, di fr.
500.-- (cinquecento), è posta a carico del ricorrente e del comune di
__________ in ragione di metà ciascuno.
-
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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