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Numero d'incarto:
52.1996.76
Data decisione, Autorità:
14.06.1996, TRAM
Incarto n.
52.96.00076
DP 67/96
Lugano
14 giugno 1996
In
nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo
Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretaria:
Monica
Campana Liebi, vicecancelliere
statuendo
sul ricorso 23 marzo 1996 di
contro
la
decisione 13 marzo 1996, no 1142, con cui il Consiglio di Stato ha accolto il
ricorso interposto da __________ e __________ contro la decisione 14 dicembre
1995 del municipio di __________ in materia di licenza edilizia;
viste:
-
la risposta 27 marzo 1996 del
Consiglio di Stato,
-
la comunicazione 29 marzo 1996 di
__________ e __________ - la risposta 5 aprile 1996 del comune di
__________;
letti
ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. Il 14 ottobre 1995
__________ ha notificato al municipio di __________ l'intenzione di costruire
una cancellata in legno sul mappale no __________ di __________ di un'altezza
pari a metri 1,60 dal piazzale.
Il 17 novembre 1995 __________ e __________, proprietari del
confinante mappale no __________, hanno inviato al municipio di __________ uno
scritto con cui chiedevano che, onde evitare che la progettata cancellata
limitasse la visibilità dei veicoli in uscita dalla loro proprietà, il limite
di costruzione della stessa venisse retrocesso di 3 metri.
B. In data 14 dicembre 1995 il
municipio di __________ ha accordato a __________ l'autorizzazione a costruire
il predetto manufatto, precisando tuttavia che l'altezza dell' opera andava
misurata dal terreno confinante, in quanto più basso.
Tale precisazione, a mente dell'esecutivo, si rendeva
necessaria in quanto il __________, in occasione della costruzione della
propria abitazione e nel corso della sistemazione del piazzale, aveva innalzato
il proprio fondo di 30 cm.
C. Avverso la predetta
decisione __________ e __________ si sono aggravati davanti al Consiglio di
Stato contestando che il terreno di cui sono proprietari fosse stato alzato
artificialmente e postulando che l'altezza della cancellata venisse misurata
dal loro terreno e non da quello confinante.
Con osservazioni 4 febbraio 1996 __________ e __________,
senza nulla eccepire avverso la decisione dell'autorità comunale in ordine
all'altezza del progettato manufatto, hanno rilevato, allegando lo scritto 17
novembre 1995 a suo tempo inviato al municipio di __________, che l'opera di
cinta in parola avrebbe limitato la visibilità dei veicoli in uscita dalla loro
proprietà.
D. Con decisione 13 marzo 1996
il Consiglio di Stato ha ritenuto che non corrispondesse al vero che __________
e __________, durante l'edificazione della propria abitazione, avessero innalzato
il terreno alfine di eludere le disposizioni sulla misurazione dell'altezza
delle opere di cinta.
Il governo ha quindi accolto il ricorso osservando che i
lavori effettuati dai __________ andavano considerati quale sistemazione del
terreno ai sensi dell'art. 41 cpv. 1 LE.
Tasse e spese di giustizia sono infine state poste a carico
di __________ e __________.
E. Contro la risoluzione
governativa __________ e __________ insorgono ora davanti al Tribunale
cantonale amministrativo chiedendo l'annullamento del dispositivo di condanna
al pagamento di tasse e spese.
A sostegno dell'impugnativa osservano di non aver contestato
la domanda di costruzione richiesta dai __________, ma di aver unicamente
formulato delle osservazioni che, per giunta, neppure sono mai state tenute in
debito conto.
F. Il Consiglio di Stato e il
municipio di __________ sollecitano la reiezione del gravame, mentre __________
e __________ si rimettono al giudizio di questo Tribunale.
Considerato, in
diritto
-
La competenza del Tribunale
cantonale amministrativo, la legittimazione attiva dei ricorrenti e la
tempestività dell'impugnativa sono indiscutibilmente date (art. 21 LE; 43, 46
LPAmm): il ricorso è dunque ricevibile in ordine.
-
Nelle procedure di natura
ricorsuale la tassa di giustizia è di regola posta a carico della parte
soccombente ed è commisurata al dispendio lavorativo cagionato dall'impugnativa,
rispettivamente al valore di causa (STA 27 novembre 1992 in re __________; STA
7 novembre 1990 in re __________).
-
Per consolidata prassi,
soccombente è la parte che si vede respingere le domande poste a giudizio con
il ricorso o con le osservazioni ad un'impugnativa.
La soccombenza è inoltre essenzialmente determinata dal dispositivo
della decisione mediante la quale l'autorità di ricorso (Consiglio di Stato,
Tribunale cantonale amministrativo) respinge o accoglie in tutto o in parte le
domande poste a giudizio dall'insorgente, rispettivamente dal resistente (STA
27 novembre 1992 in re __________).
-
In concreto, i ricorrenti,
con osservazioni 4 febbraio 1996 nonché con l'esplicito riferimento contenuto
nelle stesse allo scritto 17 novembre 1995, hanno implicitamente chiesto al
Consiglio di Stato di annullare l'autorizzazione rilasciata dall'esecutivo di
__________ a __________ e __________ e di imporre all'autorità comunale di avviare
una nuova procedura di rilascio del permesso tenendo conto che "per quanto
concerne l'altezza della cancellata siamo d'accordo con la decisione del
Municipio di __________ ... la progettata cancellata limiterà la visibilità ai
veicoli in uscita dalla nostra proprietà mappale no __________. Pertanto,
riteniamo che, quale misura di sicurezza, il limite della cancellata dovrà
essere retrocesso di 3 m dal termine R.T."
-
Giudicante in qualità di
autorità di ricorso, il Consiglio di Stato ha integralmente respinto le domande
formulate dai ricorrenti (cfr. dispositivo no. 1 della ris. gov. no 1142).
Di conseguenza, essendo risultati interamente soccombenti, bene
ha fatto il Consiglio di Stato a condannarli al pagamento di una tassa di
giustizia di fr. 300.--.
-
Da ultimo, ancora giova
osservare che è a giusto titolo che il Consiglio di Stato ha esonerato il
comune di __________ dalla partecipazione al pagamento di spese e tasse di
giustizia, ritenuto che è comparso in causa (senza successo) soltanto per
motivi derivanti dalla sua funzione e non per tutelare i suoi particolari
interessi (STA 30 ottobre 1992 in re comune di __________ e riferimenti ivi
citati: pubblicata in RDAT 1993 I 19).
-
Stante quanto precede,
l'impugnativa va respinta, confermando la decisione governativa impugnata del
tutto immune da violazioni del diritto.
Spese e tasse di giustizia seguono la soccombenza.
Per
questi motivi,
visti
gli art. 3, 18, 28, 31, 43, 46 LPAmm,
dichiara e pronuncia:
-
Il ricorso è respinto.
-
Le spese e la tassa di giustizia
di fr. 200.-- (duecento) sono poste a carico dei ricorrenti in solido.
-
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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