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RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
52.1996.71
Data decisione, Autorità:
05.08.1996, TRAM
Incarto n.
52.96.00071
DP 62/96
leo
Lugano
5 agosto 1996
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo
Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretaria:
Monica
Campana Liebi, vicecancelliere
statuendo
sul ricorso 20 marzo 1996 di
contro
la
decisione 13 marzo 1996, no 1150, del Consiglio di Stato che conferma il
provvedimento di ritiro dell'autorizzazione annuale per l'esercizio della
caccia bassa adottato dal competente Ufficio caccia e pesca nei confronti del
ricorrente;
viste le risposte:
letti
ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. Con decisione 27 novembre
1995 l'Ufficio caccia e pesca, preso atto del verbale di segnalazione del 26
novembre 1995 sottoscritto dal denunciato e dal quale ben si evince che
__________ "ha esercitato la caccia oltre l'orario consentito" ha
confermato il provvedimento di ritiro dell'autorizzazione annuale di caccia bassa
adottato immediatamente dagli agenti della polizia della caccia intervenuti sul
posto.
B. Avverso la premessa
pronuncia __________ è insorto davanti al Dipartimento del territorio adducendo
in sostanza di non aver esercitato la caccia al di fuori degli orari
consentiti.
Afferma che al momento del suo fermo stava rientrando verso
casa e che aveva ancora l'arma carica unicamente a causa di una dimenticanza.
Sostiene inoltre che con lui vi era un altro cacciatore il
cui fucile è risultato scarico.
C. Con decisione 19 gennaio
1996 il Dipartimento del territorio, fondandosi sulla circostanza che gli
agenti di sorveglianza hanno sorpreso il ricorrente "fermo e in posizione
caccia alla beccaccia" oltre le ore 17.00 e considerato altresì che
quest'ultimo ha apposto la propria firma in calce al verbale di segnalazione,
ha respinto l'impugnativa.
D. Con atto di ricorso 25
gennaio 1996 __________ ha interposto ricorso davanti al Consiglio di Stato,
ribadendo in sostanza le medesime censure già addotte senza successo davanti
alle precedenti istanze.
Con giudizio 13 marzo 1996 l'esecutivo cantonale ha respinto
l'impugnativa, confermando il ritiro dell'autorizzazione annuale per la caccia bassa.
Rifacendosi alla nozione di cacciatore definita all'art. 3
LCC il Consiglio di Stato ha ritenuto che al momento del suo fermo il ricorrente
stesse effettivamente esercitando la caccia.
E. Contro la predetta
risoluzione governativa __________ è insorto davanti al Tribunale cantonale
amministrativo chiedendone l'annullamento.
Contesta di aver esercitato la caccia oltre l'orario
consentito.
Afferma che al momento del suo fermo non si trovava appostato
in attesa del passaggio di una beccaccia. Adduce altresì che non aveva il
fucile in mano, bensì in spalla e che lo stesso è stato rinvenuto carico per
pura dimenticanza e non perché stava esercitando l'arte venatoria.
F. All'accoglimento del ricorso
si oppongono il Consiglio di Stato, senza formulare osservazioni e il
Dipartimento del territorio, quest'ultimo rilevando che il decreto di multa
emesso a seguito della procedura contravvenzionale avviata sulla base dei fatti
in esame (decreto no 44 del 23 febbraio 1996) è cresciuto in giudicato.
Considerato, in
diritto
-
Il ricorso, tempestivo, è
ricevibile in ordine giusta l'art. 48 cpv. 2 LCC e può essere deciso sulla base
degli atti senza istruttoria.
-
Giusta l'art. 42 cpv. 1
lett. b RALCC la caccia bassa è permessa in ottobre dalle ore 07.00 alle ore
17.30 e in novembre dalle ore 07.30 alle ore 16.30.
Conformemente all'art. 56 cpv. 1 lett. a RALCC gli agenti di
polizia della caccia procedono al ritiro immediato dell'autorizzazione annuale
a colui che ha cacciato al di fuori degli orari di caccia permessi.
Poiché il ricorrente contesta l'adozione di siffatta misura
nei suoi confronti asserendo di non aver esercitato l'arte venatoria in orario
proibito, occorre stabilire se il suo agire sia da considerare esercizio della
caccia.
- L'art. 3 della legge sulla
caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici definisce
esercizio della caccia ogni atto di preparazione, attuazione o conclusione di
interventi volti alla ricerca o all'attesa di mammiferi ed uccelli viventi allo
stato selvatico allo scopo di catturarli o di abbatterli.
Sostanzialmente l'atto di cacciare viene interpretato in
maniera assai lata. Non è necessario che vengano esplosi dei colpi di arma da
fuoco, abbattuta o anche solo ferita della selvaggina, bensì è sufficiente
l'intenzione di influire sulla stessa onde permetterne l'uccisione, la cattura
o il ferimento per potersene impossessare.
In tal modo il mero tentativo di impadronirsi della
selvaggina viene costituito a reato formale (RVGC autunno 1990, vol. II, pag. 494;
STA 23 settembre 1994 in re __________).
- Nella propria impugnativa
il ricorrente nega di aver esercitato la caccia bassa al di fuori degli orari
consentiti.
Afferma infatti che al momento del suo fermo (26 novembre
1995 alle ore 17.15) non era appostato in attesa del passaggio di una
beccaccia, ma si trovava in aperta campagna insieme ad un altro cacciatore.
Adduce poi che aveva il fucile appeso in spalla e che
pertanto gli sarebbe stato impossibile sparare.
Sostiene infine che se il suo fucile è stato rinvenuto carico
ciò va imputato ad una svista e non all'intenzione di continuare nell'esercizio
dell'arte venatoria, tanto più che l'arma dell'altro cacciatore è, per contro,
risultata scarica.
- In concreto, va osservato
che le argomentazioni addotte dall'insorgente sono poco credibili e neppure
sono confortate da prove attendibili.
Nel verbale di segnalazione si legge infatti che il
denunciato "riconosce di aver esercitato la caccia alla beccaccia oltre
l'orario consentito ... al nostro controllo alle ore 17.15 aveva ancora l'arma
carica".
Ora, appare poco verosimile che l'agente denunciante abbia inserito
a verbale dei fatti non dichiarati ed ammessi dal cacciatore.
Il verbale va infatti letto e firmato dal denunciato e il
guardiacaccia, al momento della sua redazione, non poteva certo prevedere che
il cacciatore vi avrebbe apposto la propria firma senza leggerlo o anche
qualora i fatti riportati non fossero corrisposti alla realtà.
Si può quindi ragionevolmente escludere che nel verbale siano
state inserite delle dichiarazioni inveritiere.
Apponendo la propria firma in calce al verbale, l'insorgente
ha del resto indubbiamente confermato di averne preso conoscenza e soprattutto
di approvarne il contenuto, fatto questo che non può ora pretendere di
confutare con semplici argomentazioni a sua discolpa.
Pertanto, apprezzando liberamente le prove, questo Tribunale
giunge al solido convincimento che l'insorgente al momento del suo fermo (ore
17.15) fosse effettivamente appostato in attesa del passaggio di una beccaccia
così come esposto nel rapporto di contravvenzione e nel verbale di segnalazione
del 26 novembre 1995.
- Fatta luce su quanto
realmente accaduto bisogna necessariamente concludere che l'agire del
ricorrente costituisce un atto che rientra nell'esercizio della caccia ai sensi
del citato art. 3 LCC.
Pertanto, lo stesso si è effettivamente reso colpevole di
aver esercitato l'arte venatoria al di fuori degli orari consentiti.
In tali circostanze, ben si giustificava quindi il ritiro immediato
dell'autorizzazione annuale di caccia effettuato da parte dei guardiacaccia
conformemente all'art. 56 cpv. 1 lett. a RALCC, motivo per cui il ricorso deve
essere respinto e la decisione del Consiglio di Stato confermata.
- Tasse e spese di giustizia
seguono la soccombenza.
Per
questi motivi,
visti
gli art. 3, 32, 48 LCC; 56 RALCC; 3, 18, 28, 31, 60, 61 PAmm,
dichiara e pronuncia:
-
Il ricorso è respinto.
-
Le tasse di giustizia e le
spese di fr. 500.-- (cinquecento) sono poste a carico del ricorrente.
-
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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