AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
52.1996.59
Data decisione, Autorità:
02.09.1996, TRAM
Incarto n.
52.96.00059
DP 50/96
cm
Lugano
2 settembre 1996
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo
Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Matteo
Cassina, vicecancelliere
statuendo
sul ricorso 4 marzo 1996 di
contro
la
decisione 28 febbraio 1996 (no. 851) del Consiglio di Stato che ha respinto
il ricorso dell'insorgente contro la decisione 31 agosto 1995 del Municipio
di __________ con la quale è stata confermata a carico dello stesso la tassa
di fr. 150.-- per la raccolta dei rifiuti durante il 1995,
viste le risposte:
letti
ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. a) Nella seduta del 21
dicembre 1992 il Consiglio comunale di __________ ha proceduto alla revisione
del regolamento per il servizio comunale di raccolta ed eliminazione dei
rifiuti (in seguito detto semplicemente RRR). Tramite la modifica dell'art. 16
del predetto regolamento, il Legislativo locarnese ha cambiato le tasse sino ad
allora vigenti in materia di raccolta ed eliminazione dei rifiuti, disponendo
quanto segue:
art.
16
Prelievo delle
tasse
- A copertura parziale delle spese comunali per il
servizio di raccolta e di eliminazione dei rifiuti è prelevata una tassa annuale.
2.Le tasse annuali sono le seguenti:
- COMMERCI
Per tutte le attività aventi carattere commerciale,
artigianale, industriale e sociale ivi comprese quelle del settore
terziario e quelle delle libere professioni la tassa annuale è calcolata in base
alla valutazione dei rifiuti prodotti, ritenuta una tassa minima di fr.
150.--.
La
tassa è calcolata dal Municipio applicando un costo medio unitario al quintale
stabilito annualmente sulla base del consuntivo del servizio dell'anno precedente
e del preventivo per l'anno seguente.
- ECONOMIE DOMESTICHE
a. economie domestiche dei domiciliati:
da fr. 80.-- a fr. 150.-- per persona sola,
da fr. 100.-- a fr. 200.-- nucleo fino a 2 persone,
da fr. 130.-- a fr. 250.-- nucleo oltre 2 persone.
b. economie
domestiche dei non domiciliati: la tassa annua è il doppio di quella calcolata
per le economie domestiche dei domiciliati.
c. residenze
secondarie locate a non domiciliati oppure usufruite da non domiciliati in
virtù di un diritto personale o reale:
da fr. 200.-- a fr. 500.-- per appartamenti sino a
due locali,
da fr. 250.-- a fr. 700.-- per appartamenti oltre 3
locali.
Le tasse sono calcolate dal Municipio nell'ambito degli
importi minimi e massimi tenuto conto del costo medio unitario al quintale
stabilito annualmente sulla base del consuntivo del servizio per l'anno
precedente e del preventivo per l'anno seguente.
La tassa di cui alla lett. c) è dovuta dal proprietario.
3.La tassa stabilita dal Municipio tiene pure conto
dell'importanza dell'attività commerciale, della sua ubicazione, del quantitativo
di rifiuti e del reddito aziendale.
La tassa cresciuta in giudicato è parificata a titolo
esecutivo secondo l'art. 81 LEF.
L'entrata in vigore della modifica, pubblicata all'albo
comunale durante il periodo dal 1. settembre al 30 settembre 1993, è stata
fissata al 1. gennaio 1993.
La modifica è quindi stata approvata dal Dipartimento delle
istituzioni con risoluzione del 19 ottobre 1993.
b) Fondandosi sul predetto articolo del regolamento, il
municipio di __________ ha stabilito, con risoluzione 18 maggio 1995, le tasse
d'uso per il servizio di raccolta e di eliminazione dei rifiuti per il 1995 nel
seguente modo:
-
Commerci. fr. 0,30/Kg; tassa minima fr. 150.--
-
Economie domestiche:
a) domiciliati:
b) ...(omissis)
c) ...(omissis)
B. Nel mese di agosto del 1995,
il municipio di __________ ha fissato in fr. 150.-- la tassa annuale dovuta da
__________ per il servizio di evacuazione e di eliminazione dei rifiuti
prodotti dal medesimo nell'ambito della sua attività professionale, essendo
egli titolare di uno studio fiduciario in __________ a __________.
Contro la predetta tassa, __________ ha interposto reclamo in
data 28 agosto 1995.
Evadendo il predetto gravame, il municipio di __________ ha
confermato l'importo della tassa ed ha specificato che quella applicata nel
caso concreto è la tassa minima prevista per i commerci e che comunque in base
al RRR la minor utilizzazione del servizio non comporta alcuna riduzione della
medesima.
C. Con ricorso 11 settembre
1995, __________ è insorto davanti al Consiglio di Stato chiedendo
l'annullamento della predetta decisione municipale oppure, in via subordinata,
la riduzione della tassa a suo carico a fr. 60.--.
In quella sede l'insorgente ha affermato di produrre,
attraverso la sua attività professionale (peraltro ridotta), all'incirca tra i
100 e i 150 kg di rifiuti all'anno e di ritenere pertanto ingiustificato il pagamento
di una tassa che ,secondo le tariffe stabilite dal municipio, equivarrebbe alla
tariffa per la raccolta e lo smaltimento di 500 kg di rifiuti.
Ha poi censurato il fatto che la tassa posta a suo carico
darebbe luogo ad una disparità di trattamento, dato che pur producendo mediante
la sua attività di fiduciario un minor quantitativo di rifiuti rispetto ad un
economia domestica formata da una persona sola, a lui è stato richiesto un
contributo finanziario assai superiore a quello stabilito per quest'ultima
categoria di utenti del servizio.
Il ricorrente ha quindi aggiunto che nel suo caso
l'imposizione della tassa minima comporta un maggior onere del 233 % rispetto
al caso in cui la medesima tassa fosse calcolata in base al consumo effettivo
(tassa sul sacco).
Egli ha pure contestato che la sua attività rientri nella
categoria dei commerci, trovandosi in una situazione di disoccupazione parziale
al 50 %.
A tale proposito ha chiesto di essere messo al beneficio
dell'assistenza giudiziaria.
D. Con giudizio 28 febbraio
1996, il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso interposto da __________,
ritenendo tutto sommato conformi ai principi sanciti dal diritto federale i
criteri di calcolo della tassa contemplati dal RRR. In particolare il Governo
ha ritenuto che nel caso concreto la soluzione adottata dal comune non fosse
lesiva del principio di causalità sancito dall'art. 2 LPAmb. Inoltre, sempre
secondo il Consiglio di Stato, la tassa posta a carico dell'insorgente è
rispettosa del principio di equivalenza e di copertura dei costi, senza
peraltro dar luogo a una disparità di trattamento tra i titolari di attività
commerciali e le economie domestiche dei domiciliati.
L'Esecutivo cantonale ha quindi confermato la tassa di fr.
150.-- richiesta dal municipio al ricorrente.
E. Contro il predetto giudizio
governativo, __________ è insorto davanti al Tribunale cantonale
amministrativo, chiedendo ancora una volta l'annullamento della decisione
impugnata oppure la riduzione a fr. 60.-- della tassa sui rifiuti richiestagli
dal municipio di __________.
Motiva il proprio gravame riprendendo in sostanza le argomentazioni
già sviluppate senza successo davanti al Consiglio di Stato.
Domanda nuovamente che, vista la sua precaria situazione finanziaria,
gli venga concessa l'assistenza giudiziaria.
F. Il ricorso è avversato dal
municipio di __________, che si riconferma integralmente nelle osservazioni
presentate in prima istanza.
Dal canto suo il Consiglio di Stato chiede la reiezione del
ricorso senza formulare particolari osservazioni in proposito.
Considerato, in
diritto
- La competenza del Tribunale
cantonale amministrativo si fonda sull'art. 208 LOC.
La legittimazione attiva del ricorrente discende dai
combinati art. 209 LOC e 43 PAmm ed è nel caso di specie pacificamente data.
Di conseguenza il ricorso, tempestivo, è ricevibile in ordine
e può essere deciso sulla base degli atti, senza che si rendano necessari
ulteriori accertamenti (art. 18 PAmm).
- 2.1 La Legge federale sulla
protezione dell'ambiente del 7 ottobre 1993 (LPAmb), in vigore dal 1. gennaio
1985, stabilisce all'art. 2 che le spese per le misure adattate in virtù di
tale legge sono sostenute da chi ne è la causa (principio di causalità).
Il detentore di rifiuti deve riciclarli, renderli innocui o
eliminarli secondo le prescrizioni emanate in quest'ambito dalla Confederazione
e dai Cantoni (art. 30 cpv. 1 LPAmb). L'art. 31 cpv. 2 LPAmb sancisce
un'eccezione a tale principio per quanto concerne i rifiuti urbani: infatti
secondo predetta norma il compito di riciclare quest'ultimi o di renderli
innocui o di eliminarli spetta ai Cantoni, con la facoltà di delegare
l'esecuzione di questi compiti ai Comuni, a altre corporazioni di diritto
pubblico oppure a privati (art. 31 cpv. 2 LPAmb).
L'art. 48 cpv. 1 LPAmb prevede poi che per le autorizzazioni,
i controlli e le prestazioni speciali secondo la legge citata è riscossa una
tassa. La predetta norma non fornisce una base legale sufficiente per il
prelievo di un tributo (DTF 119 Ib 389). Spetta quindi ai Cantoni, o
eventualmente ai Comuni, stabilire le tariffe per il servizio rifiuti.
In quest'ambito essi godono di una notevole libertà. Le
tariffe devono comunque tendere a concretizzare quanto disposto dall'art. 2
LPAmb e devono rispettare il principio della parità di trattamento e del
divieto di arbitrio, nonché il principio di equivalenza e di copertura dei
costi.
2.2. A livello cantonale la raccolta e l'eliminazione dei
rifiuti solidi è ancora regolamentata agli art. da 68 a 70 della Legge 2 aprile
1975 di applicazione alla legge federale contro l'inquinamento delle acque
della 8 ottobre 1971 (LALIA), in vigore dal 1. ottobre 1975.
In base a quanto previsto dall'art. 68 cpv. 1 LALIA, i Comuni
sono tenuti ad organizzare per tutto il loro territorio la raccolta dei detriti
solidi. Riservate le competenze affidate da leggi speciali a enti di diritto
pubblico istituiti dal Gran Consiglio giusta l'art. 2 lett. a) LALIA, i Comuni
provvedono affinché i detriti solidi siano riciclati, resi innocui o eliminati
in appositi impianti; essi sono tenuti a collaborare tra di loro a questo scopo
(art. 69 cpv. 1 lett. a) e b) LALIA).
L'art. 70 LALIA dispone inoltre che i Comuni devono
disciplinare, mediante regolamento da approvare dal Governo, il servizio comunale
di raccolta e di eliminazione dei detriti solidi: detto regolamento può
prevedere tasse che garantiscano la copertura delle spese.
2.3. A livello comunale, nel territorio di __________ la
materia è disciplinata dal regolamento per il servizio comunale di raccolta ed
eliminazione dei rifiuti del 17 giugno 1991, approvato il 3 gennaio 1992
dall'allora denominato Dipartimento degli interni.
Come già è stato accennato, il predetto regolamento prevede all'art.
16 delle tasse per la parziale copertura dei costi sopportati dal Comune
nell'ambito del servizio di raccolta e di eliminazione dei rifiuti. Si tratta
in sostanza di una tassa di utilizzazione, ossia di un compenso particolare
imposto al privato per una prestazione della pubblica amministrazione (DTF 111
Ia 326 = RDAT 1986 no. 38).
- 3.1. Il ricorrente
eccepisce in primo luogo che il tributo posto a suo carico sia eccessivamente
elevato rispetto alla quantità di rifiuti da lui prodotta annualmente nell'ambito
della sua attività professionale. In termini giuridici il ricorrente lamenta in
sostanza una violazione del principio di equivalenza e una ripartizione dei
costi del servizio di raccolta rifiuti lesiva del principio di causalità.
Al riguardo il Tribunale considera quanto segue.
3.2. Il ricorrente __________ è stato correttamente imposto
quale titolare di uno studio fiduciario e di consulenza fiscale in applicazione
dell'art. 16 cpv. 2 cifra 1, che regolamenta la tassazione dei
"commerci".
L'imposizione prevista da quella disposizione consiste in un
importo calcolato in base ad una valutazione del quantitativo di rifiuti
prodotti moltiplicato per il costo medio unitario al quintale annualmente
stabilito dal municipio sulla base del consuntivo del servizio dell'anno
precedente e del preventivo per l'anno seguente, ritenuta comunque una tassa
minima di fr. 150.--.
Nello stabilire la tassa il municipio tiene conto, oltre che
del quantitativo di rifiuti, anche dell'importanza dell'attività commerciale in
questione della sua ubicazione nonché del reddito aziendale (art. 16 cpv. 3
RRR). Nel caso concreto il ricorrente è stato imposto sulla base della tassa
minima prevista.
3.3. Il principio di equivalenza esige che tra l'ammontare
della singola tassa ed il valore economico della prestazione concreta via sia
una certa correlazione e che sussista perlomeno un rapporto ragionevole
(Scolari, Diritto amministrativo parte speciale, no. 438 e giurisprudenza ivi
citata). L'ammontare del tributo deve inoltre corrispondere ai vantaggi
economici e giuridici di cui il contribuente oggettivamente beneficia nonché al
suo interesse nella prestazione fornita dall'ente pubblico (Knapp, Précis de
droit administratif, IV ed., no. 2830). Secondo la dottrina più autorevole,
anche in materia di tasse di utilizzazione non è vietato tenere conto entro
certi limiti della capacità economica del contribuente (Knapp, op. cit., no.
2835).
Il principio di causalità ancorato all'art. 2 LPAmb esige che
"le spese delle misure prese secondo la presente legge sono sostenute da
chi ne è la causa".
A tale proposito occorre sottolineare che il Tribunale
federale ha di recente precisato che le massima generale sancita dall'art. 2
LPAmb non permette ancora di concludere che in virtù del diritto federale i
Cantoni o i Comuni chiamati a far fronte all'obbligo di raccolta e di
eliminazione dei rifiuti urbani siano tenuti a ripartire i costi del servizio
unicamente in proporzione alla quantità di rifiuti effettivamente prodotta (STF
20.11.1995 in re Comune di __________, consid. 10 a e b). Altri fattori possono
dunque entrare in linea di conto quali criteri per la ripartizione dei costi
del servizio.
Va altresì rilevato che la libertà di cui dispone l'ente
pubblico nell'allestire le proprie tariffe permette quest'ultimo di procedere a
delle schematizzazioni in modo da rendere facilmente accertabile l'onere di
ogni contribuente (STF 20.11.1995 in re Comune di __________, consid. 10 b).
Ciò è comunque ammissibile solo nella misura che non ne derivino dei risultati
manifestamente insostenibili e delle distinzioni prive di ogni fondamento
(Scolari, op. cit., no. 444)
3.4. Fatte queste considerazioni di carattere generale, va
detto che nel caso di specie la tassa fissata dal Municipio di __________ è
senz'altro rispettosa dei principi testé enunciati se si tiene conto che, come
correttamente ha rilevato il Consiglio di Stato, mediante il versamento di un
modico tributo unico annuale, il ricorrente non solo è tassato per l'uso
effettivo che fa del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, ma
contribuisce pure al finanziamento di un servizio pubblico obbligatorio e permanente
che, con notevole dispendio di mezzi finanziari, contribuisce in modo determinante
al mantenimento dell'ordine, della pulizia e dell'igiene all'interno
dell'intero comprensorio comunale.
I vantaggi che derivano per il cittadino dal mantenimento in
efficienza di un tale servizio di raccolta sono dunque molteplici e di
rilevante importanza e vanno dal notevole risparmio (in tempo e in denaro) che
il ricorrente consegue non dovendo egli stesso preoccuparsi di eliminare i
rifiuti e di pagarne le relative spese, al fatto di poter vivere in un ambiente
di vita tutto sommato ordinato e pulito (vantaggio quest'ultimo non
immediatamente traducibile in denaro).
L'art. 3 RRR prevede l'obbligatorietà della consegna dei
rifiuti, di modo che in queste circostanze a tutti i potenziali interessati al
servizio può essere imposta una tassa. Ciò significa che anche il cittadino che
pretende di utilizzare solo in maniera estremamente ridotta o addirittura di
non usare del tutto il servizio di raccolta rifiuti comunale deve ugualmente
versare almeno l'intera tassa minima relativa, dovuta per il fatto stesso che
la comunità mette a disposizione dell'utenza un servizio di pubblica utilità dichiarandolo
obbligatorio (BVR 1994, pag. 186 consid. 3 a) ).
Sbaglia quindi il ricorrente allorquando sostiene che mediante
l'imposizione di un contributo minimo di fr. 150.-- è come se egli fosse stato
tassato per lo smaltimento di 500 kg di rifiuti. Argomentando in questo modo,
egli non tiene infatti conto del fatto che nella tassa minima annuale è pure
compreso il suo contributo periodico per l'allacciamento obbligatorio al
servizio comunale di smaltimento dei rifiuti solidi urbani.
Quanto poi al rispetto del principio di causalità non si può
far altro che riprendere nella sostanza le pertinenti e corrette considerazioni
sviluppate dal Consiglio di Stato nella sua decisione qui dedotta in giudizio,
a mente del quale la tassa minima di fr. 150.-- fissata dal regolamento per
tutta la categoria dei commerci - è certo poco differenziata e non tiene conto
in modo assolutamente preciso delle differenti produzioni di rifiuti nei vari
tipi di attività contemplati dall'art. 16 cpv. 2 cifra 1 RRR; essa va tuttavia
considerata come tutto sommato compatibile con quanto sancito dall'art. 2
LPAmb, visto che allo stadio attuale non sono ancora diffuse soluzioni che
permettano di procedere ad una ripartizione dei costi perfettamente rispettosa
del principio di causalità (STF 20.11.1995 in re Comune di __________).
La tariffa prevista dalla predetta disposizione del
regolamento presenta inoltre l'indubbio vantaggio di offrire all'ente pubblico
una soluzione semplice e praticabile.
- L'insorgente censura pure
una presunta disparità di trattamento, ritenendo ingiustificato di dover pagare
annualmente una tassa il cui importo è poco meno del doppio della tassa minima
prevista per un'economia domestica occupata da una sola persona domiciliata.
Anche su tale aspetto il ricorso si dimostra infondato e come
tale va quindi disatteso.
Il principio invocato impone unicamente che fattispecie giuridicamente
uguali siano trattate in modo uguale e fattispecie giuridicamente diverse in
modo diverso. Esso non vieta invece che, anche sul piano legislativo, vengano
fatte delle distinzioni, ma richiede che esse siano giustificate da ragioni
serie e obbiettivamente sostenibili (DTF 119 Ia 378 consid. 8b pag. 385 con rinvii).
Tuttavia in materia di tasse non esiste un diritto ad una
perfetta parità di trattamento (DTF 102 Ia 45). Adottando i regolamenti infatti
l'ente pubblico deve considerare una molteplicità di situazioni raramente
identiche, ma che però devono essere regolate in modo uniforme per evidenti
ragioni pratiche o tecniche (DTF 99 Ia 600; ZBl 1982, 264). Una violazione al
principio della parità di trattamento è data quindi solo quando i criteri addottati
per la determinazione del tributo sono privi di ogni ragionevole fondamento e
conducono a risultati manifestamente insostenibili, vale a dire arbitrari (DTF
106 Ia 244; J.P.Müller, Die Grundrechte der schweizerischen Bundesverfassung,
pagg. 220-221).
Nel caso concreto le differenze di tariffa minima contemplate
all'art. 16 RRR sono giustificate dal fatto che di norma, la categoria dei
cosiddetti "commerci", contemplata al capoverso 2 cifra 1, fa un uso
più intensivo del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti rispetto alle
economie domestiche.
Inoltre non va dimenticato che i cosiddetti
"commerci" producono rifiuti nell'ambito di attività generalmente
tendenti al conseguimento di un utile, il che, in una certa misura, può essere
tenuto in considerazione dall'ente pubblico nell'ottica della tassazione del servizio
prestato
Ritenuto che in simili casi un certo schematismo è
perfettamente giustificato dalle circostanze, la soluzione prevista dal Comune
di __________ di imporre alla categoria dei commerci una tassa minima
leggermente superiore alla tassa minima prevista per le economie domestiche dei
domiciliati formate da più di due persone appare del tutto ragionevole e
sostenibile. Pertanto non è tale da ingenerare una disparità di trattamento tra
le due categorie prevista all'art. 16 cpv. 2 RRR.
- Date le circostanze, si
prescinde dal prelievo di una tassa di giustizia.
Per
questi motivi,
visti
gli art. 2, 30 cpv. 1, 31 cpv. 2, 48 cpv. 1 LPAmb; 4 CF; 68 cpv. 1, 69 cpv. 1,
70 LALIA; 208, 209 LOC, 3, 16 RRR; 18, 28, 30, 43, 60 PAmm,
dichiara e pronuncia:
-
Il ricorso è respinto.
-
Non si preleva né la tassa
di giustizia né le spese.
-
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster