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Numero d'incarto:
52.1996.53
Data decisione, Autorità:
15.03.1996, TRAM
Incarto n.
52.96.00053
DP 44/96
leo
Lugano
15 marzo 1996
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo
Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo
Crivelli
statuendo
sul ricorso 20 febbraio 1996 della
rappr.
da: avv. dott. __________
contro
la
risoluzione 6 febbraio 1996 (n. 495) del Consiglio di Stato che differisce il
giudizio sull'istanza 11 luglio 1995 inoltrata dall'insorgente per ottenere
il riconoscimento della qualifica di clinica "acuta";
vista la risposta 12 marzo 1996 del
Consiglio di Stato;
letti
ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. L'anno scorso, la __________
ha rilevato dall'Associazione "__________" una casa di cura per
lungodegenti (cronicario/convalescenziario) situata ad __________. Scopo della
ricorrente era quello di trasformarla in una clinica per casi acuti.
L'11 luglio 1995 la __________ ha quindi chiesto al Consiglio
di Stato di riconoscere al suo stabilimento la qualifica di clinica per
ammalati acuti e di inserirlo come tale nella corrispondente categoria di
istituti prevista dalla pianificazione ospedaliera cantonale. L'istanza forniva
l'elenco dei medici che avrebbero esercitato la loro attività ad __________ ed
illustrava i vantaggi di natura economica ed occupazionale che la
trasformazione avrebbe comportato.
B. Il 6 febbraio 1996 il
Consiglio di Stato ha comunicato alla __________ che l'istanza sarebbe stata
esaminata nell'ambito della pianificazione ospedaliera prevista dall'art. 39
LAMal.
Il Governo ha giustificato il provvedimento con l'esigenza di
evitare che la messa in esercizio di nuove strutture per casi acuti vanifichi
il conseguimento degli obiettivi della pianificazione ospedaliera imposta
dall'art. 39 LAMal.
Ha comunque confermato all'istante la possibilità di
continuare la sua attività sulla base di una casistica non acuta
(lungo-degenti, cronici, convalescenti e psicosomatici).
C. Contro la predetta
risoluzione governativa la __________ è insorta davanti al Tribunale cantonale
amministrativo, chiedendone l'annullamento e postulando il riconoscimento della
qualifica di stabilimento per casi acuti.
Secondo l'insorgente, il numero di posti letto per ammalati
acuti esistente in Ticino non giustificherebbe il blocco temporaneo disposto
dal Consiglio di Stato a salvaguardia della pianificazione ospedaliera in atto.
D. All'accoglimento del ricorso
si oppone il Consiglio di Stato, che in via principale chiede che il ricorso
venga dichiarato irricevibile per incompetenza del Tribunale cantonale
amministrativo.
Considerato, in
diritto
- Preliminarmente occorre
verificare se sia data la competenza del Tribunale cantonale amministrativo ad
esaminare il merito dell'impugnativa (art. 3 PAmm).
Giusta l'art. 61 PAmm, il ricorso a questo Tribunale è dato
soltanto nei casi previsti dalla legge. Non è dato per clausola generale, ma
secondo il cosiddetto sistema enumerativo.
La competenza dipende quindi dalla legge concretamente applicata.
- A norma dell'art. 80 cpv. 1
LSan "per l'esercizio di una clinica, di un cronicario, di un
convalescenziario, di una casa di cura o di riposo per anziani e in genere per
ogni altra struttura che distribuisca prestazioni sanitarie a pazienti degenti
è necessaria l'autorizzazione del Consiglio di Stato".
La concessione dell'autorizzazione è subordinata all'accertamento
della disponibilità di una direzione sanitaria e amministrativa, di un numero
adeguato di operatori sanitari, di strutture, servizi e attrezzature sanitarie
e di un'organizzazione interna atti a garantire le premesse di sicurezza dei
pazienti e di qualità delle prestazioni e delle cure (art. 81 cpv. 1 LSan).
"L'autorizzazione deve menzionare il campo di attività,
i limiti e le condizioni che ne hanno determinato la concessione"
(art. 80 cpv. 3 LSan).
"Contro la decisione di revoca, di rifiuto o di
limitazione dell'autorizzazione", soggiunge l'art. 81 cpv. 4 LSan,
"è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo".
L'autorizzazione per esercitare uno stabilimento di cura è un
atto amministrativo (permesso di polizia) mediante il quale l'autorità accerta
che l'istituto è conforme ai requisiti d'ordine organizzativo ed infrastrutturale
posti dall'art. 81 cpv. 1 LSan.
Per principio, può essere rifiutata o limitata soltanto per
motivi fondati sulla legislazione sanitaria cantonale.
- Con decreto federale del 9
ottobre 1992 concernente provvedimenti temporanei contro l'aumento dei costi
nell'assicurazione malattie (RU 832.111; in seguito DF 9.10.1992), i Cantoni
sono stati "incaricati di allestire, nell'ambito delle loro competenze
e nel settore della sanità pubblica, una pianificazione cantonale, nonché una
pianificazione intercantonale per migliorare il coordinamento tra fornitori di
prestazioni, utilizzare in modo ottimale i mezzi e ridurre i costi.". Gli
organismi privati dovevano "essere presi in considerazione in modo
adeguato".
Fondandosi su questo decreto e sulla valutazione della disponibilità
e dell'adeguatezza del fabbisogno in posti letto per ammalati acuti nel Cantone
Ticino, effettuata dal Dipartimento delle opere sociali, il 10 gennaio 1995 il
Consiglio di Stato ha:
-
stabilito l'elenco dei fornitori di prestazioni in
cure generali che implicano una degenza ospedaliera acuta (12 istituti),
-
disposto che il numero massimo di posti letto acuti
autorizzato fosse quello in dotazione di ciascun istituto al 31 dicembre 1994.
-
sottoposto all'obbligo dell'autorizzazione ogni
modifica della missione, del numero di posti letto acuti e della casistica di
questi istituti.
La validità del provvedimento è stata limitata all'entrata in
vigore della pianificazione settoriale fondata sulla LAMal.
- Riallacciandosi all'art. 8
del DF 9.10.92, l'art. 39 LAMal dispone che per essere abilitati ad esercitare
a carico dell'assicurazione obbligatoria, gli stabilimenti adibiti alla cura
ospedaliera di malattie acute devono fra l'altro corrispondere alla
pianificazione cantonale o intercantonale intesa a coprire il fabbisogno
ospedaliero (art. 39 cpv. 1 lett. d LAMal) e figurare nell'elenco compilato dal
cantone e classificante le diverse categorie secondo i rispettivi mandati (art.
39 cpv. 1 lett. e LAMal).
Nell'attesa che tale elenco venga compilato, gli ospedali e
gli altri istituti che erano considerati come stabilimenti di cura secondo il
diritto previgente (LAMI) continuano comunque ad essere autorizzati quali
fornitori di prestazioni a sensi del nuovo diritto (art. 101 LAMal).
Contro le decisioni del Governo cantonale fondate sull'art.
39 LAMal può essere interposto ricorso al Consiglio Federale (art. 53 cpv. 1
LAMal).
- Nel caso in esame,
l'istanza 11 luglio 1995 inoltrata dalla __________ al Consiglio di Stato era
volta unicamente ad ottenere il riconoscimento della qualifica di istituto per
casi acuti e l'inserimento nell'elenco provvisorio degli stabilimenti di cura
abilitati ad esercitare a carico dell'assicurazione obbligatoria; elenco, che
il Governo cantonale aveva allestito a titolo provvisorio in ossequio al
mandato di pianificazione conferitogli dall'art. 8 del DF 9.10.92. L'istanza
non aveva per oggetto una modifica dell'autorizzazione per l'esercizio di una
casa di cura per lungodegenti (cronicario / convalescenziario), di cui la
ricorrente è attualmente titolare. La ricorrente non sollecitava in particolare
il rilascio di un'autorizzazione fondata sugli art. 80-81 LSan per l'esercizio
di una clinica per ammalati acuti. Oggetto della richiesta sottoposta al Consiglio
di Stato era solo ed esclusivamente il riconoscimento della qualifica di stabilimento
per casi acuti e l'inclusione dello stesso in questa veste nella pianificazione
ospedaliera che il Cantone è chiamato ad approntare.
Il Consiglio di Stato, con la risoluzione impugnata, si è in
sostanza limitato ad esaminare l'istanza sotto questo profilo, rinviando
l'adozione di una decisione definitiva alla procedura di pianificazione imposta
dall'art. 39 LAMal. Non ha minimamente verificato se lo stabilimento della
ricorrente risponda alle condizioni d'ordine organizzativo ed infrastrutturale
poste dagli art. 80-81 LSan per conseguire l'autorizzazione ad esercitare come
clinica per casi acuti. Prescindendo da una verifica dell'adempimento di questi
requisiti, che devono comunque essere soddisfatti ai fini del conseguimento
dell'abilitazione ad esercitare a carico dell'assicurazione obbligatoria (cfr.
art. 39 cpv. 1 lett. a-e LAMAL), con la risoluzione censurata il Governo si è
unicamente pronunciato su aspetti riferiti alle condizioni poste dagli art. 39
cpv. 1 lett. d - e LAMal ed 8 DF 9.10.92.
In queste circostanze, appare quindi evidente che il provvedimento
è stato reso in applicazione della LAMal e non della LSan. Essendo fondato
sull'art. 39 LAMal, ne discende che esso avrebbe semmai dovuto essere impugnato
davanti al Consiglio Federale giusta l'art. 53 LAMal. Comunque non davanti al
Tribunale cantonale amministrativo, al quale la legge succitata non attribuisce
alcuna competenza.
- Ferme queste premesse, il
ricorso deve pertanto essere dichiarato irricevibile.
Resta comunque riservata alla ricorrente la possibilità di
conseguire un'autorizzazione fondata sugli art. 80-81 LSan per l'esercizio di
una clinica acuta indipendente dall'assicurazione obbligatoria e dalla
pianificazione ospedaliera del Cantone.
La tassa di giustizia segue la soccombenza.
Per
questi motivi,
visti
gli art. 80-81 LSan; 35, 39, 53, 101 LAMal; 3, 18, 28, 60, 61 PAmm
dichiara e pronuncia:
- Il ricorso è irricevibile.
§. Resta riservata alla ricorrente la possibilità di conseguire,
previa richiesta, un'autorizzazione per l'esercizio di una clinica acuta a
sensi degli art. 80-81 LSan.
-
Le spese e la tassa di
giustizia di fr. 1'000.-- sono a carico della ricorrente.
-
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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