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Numero d'incarto:
52.1996.46
Data decisione, Autorità:
26.03.1996, TRAM
Incarto n.
52.96.00046
DP 37/96
leo
Lugano
26 marzo 1996
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo
Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo
Crivelli
statuendo
sul ricorso 7 febbraio 1996 di
rappr.
da: avv. __________
contro
la
decisione 24 gennaio 1996 del Consiglio di Stato (n. 294) che respinge
l'impugnativa presentata dai ricorrenti avverso la risoluzione 26 giugno 1995
con cui il municipio di __________ ha sospeso giusta l'art. 65 LALPT la
domanda di costruzione da loro presentata per la costruzione di cinque case monofamiliari
sulla part. n. __________ RFD;
la
decisione del Consiglio di Stato;
viste le risposte:
22 febbraio 1996 del Consiglio di Stato ;
26 febbraio 1996 del municipio di __________;
letti
ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
che il 19 giugno 1995 i ricorrenti hanno chiesto al municipio
di Stabio il permesso di costruire cinque case monofamiliari ai margini del
nucleo di __________, su un terreno (part. n. __________ RFD) incluso nella "fascia
di nuova edificazione esterna (NEE)" prevista dal piano
particolareggiato (PP) allo studio;
che con decisione 26 giugno 1995 il municipio ha sospeso per
due anni al massimo l'esame della domanda di costruzione giusta l'art. 65
LALPT, ritenendola in contrasto con lo studio pianificatorio in atto per la
zona dei nuclei di __________ e meglio con la "fascia di protezione inedificabile
(P)", che le proposte di emendamento elaborate dalla commissione
speciale del consiglio comunale incaricata di esaminare il PP prevedevano di
definire a carico del fondo dei ricorrenti;
che con giudizio 24 gennaio 1996 il Consiglio di Stato ha
evaso a sensi dei considerandi l'impugnativa presentata dagli insorgenti
avverso la predetta risoluzione;
che, riassunti i principi disciplinanti la materia, il
Governo ha ritenuto che la domanda di costruzione si ponesse effettivamente in
contrasto con la fascia di protezione inedificabile (P), che la predetta
commissione speciale intendeva definire a carico del fondo in oggetto; esclusa
da questa fascia sarebbe stata soltanto una delle cinque case previste;
che contro il predetto giudizio governativo i soccombenti
insorgono davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo che venga
annullato assieme alla controversa risoluzione del municipio di __________;
che in sostanza i ricorrenti rimproverano al municipio di
aver sospeso la domanda di costruzione sulla base di vincoli non previsti dal
progetto di piano particolareggiato sottoposto al consiglio comunale per
l'adozione; i vincoli prospettati senza validi motivi dalla commissione
speciale del consiglio comunale non sarebbero loro opponibili;
che il ricorso è avversato del Consiglio di Stato che non
formula osservazioni;
che ad identica conclusione perviene il municipio di
__________, rilevando che il 26 gennaio 1996 il consiglio comunale ha adottato
il piano particolareggiato dei nuclei con le correzioni proposte dalla
commissione speciale incaricata di esaminare il relativo messaggio municipale;
considerato, in
diritto
che il ricorso è ricevibile in ordine giusta l'art. 21 LE, 43
e 46 PAmm: la competenza del Tribunale cantonale amministrativo, la
legittimazione attiva degli insorgenti e la tempestività del gravame sono
invero pacifiche;
che il giudizio può essere reso sulla base degli atti, senza
istruttoria (art. 18 PAmm); le prove chieste dai ricorrenti (sopralluogo,
testi) non appaiono in effetti atte a procurare a questo Tribunale la
conoscenza di fatti nuovi rilevanti per il giudizio;
che giusta l'art. 65 LALPT, in mancanza di una zona di
pianificazione, l'autorità cantonale o il municipio devono sospendere per due
anni al massimo le loro decisioni quando la domanda di costruzione appare in
contrasto con uno studio pianificatorio in atto; lo studio pianificatorio
precisa l'art. 24 RLALPT è considerato in atto a sensi dell'art. 65 LALPT
quando esiste un progetto sommario di piano; una domanda di costruzione,
soggiunge l'articolo seguente, è invece considerata in contrasto con uno studio
pianificatorio in atto quando l'esecuzione dell'opera intralcerebbe o comprometterebbe
la realizzazione degli obiettivi del piano stesso; il contrasto è dato
segnatamente nel caso di sfruttamento del suolo non compatibile con la
destinazione prevista dal progetto di piano;
che nell'evenienza concreta, la domanda di costruzione era sostanzialmente
conforme alle proposte pianificatorie elaborate dal municipio;
che il progetto si poneva tuttavia in contrasto con l'emendamento
proposto dalla commissione speciale del consiglio comunale incaricata di
preavvisare il piano particolareggiato allo studio: quattro delle cinque case
venivano infatti a trovarsi all'interno della fascia di protezione inedificabile
che la predetta commissione suggeriva di inserire nel piano;
che di fronte a questo contrasto il municipio era tenuto ad
adottare una misura di salvaguardia della pianificazione in atto sospendendo
giusta l'art. 65 LALPT la decisione di rilascio della licenza, limitatamente
alle quattro case previste all'interno della fascia inedificabile;
contrariamente a quanto assume il municipio nelle osservazioni al presente ricorso,
non v' era invece motivo di sospendere la domanda anche nella misura in cui
interessava la quinta casa;
che il fatto che la proposta pianificatoria tendente a
gravare il fondo dei ricorrenti con vincoli di inedificabilità provenisse dalla
Commissione speciale del legislativo comunale incaricata di esaminare il
progetto di piano particolareggiato anziché dal municipio non esimeva
quest'ultimo dall'obbligo di adottare il provvedimento in discussione; il
municipio è tenuto a salvaguardare anche l'attuabilità delle proposte pianificatorie
che provengono dall'organo che è chiamato ad adottarle;
che la proposta di emendamento formulata dalla suddetta commissione
speciale in stretta collaborazione con il pianificatore incaricato costituiva
comunque un progetto sommario di piano a sensi dell'art. 24 RLALPT;
che del tutto priva di fondamento è la pretesa dei ricorrenti
di sottrarsi al provvedimento in esame prevalendosi della lentezza con cui sono
stati portati avanti gli studi pianificatori; determinanti ai fini del giudizio
sono unicamente i tempi di trattazione della domanda di costruzione; tempi, che
non denotano alcun ritardo;
che così stando le cose, la decisione governativa impugnata
va senz'altro confermata, siccome immune da violazioni del diritto (art. 61 PAmm);
che gli atti vanno nondimeno rinviati all'autorità comunale
affinché provveda alla necessaria pubblicazione della domanda di costruzione:
atto procedurale che deve in ogni caso precedere l'adozione di misure di
salvaguardia della pianificazione (cfr. STA 19.12.95 in re P. SA);
che dato l'esito la tassa di giustizia va posta a carico dei
ricorrenti in solido;
visti
gli art. 21 LE; 65 LALPT; 24, 25 RLALPT; 3, 18, 28, 43, 60, 61 PAmm,
dichiara e pronuncia:
-
Il ricorso è respinto.
-
Gli atti sono rinviati al
municipio di __________ affinché pubblichi la domanda di costruzione e la
trasmetta all'autorità cantonale per preavviso.
-
Le spese e la tassa di
giustizia di fr. 600.-- sono a carico dei ricorrenti in solido.
-
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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