AIUTO
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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
52.1996.44
Data decisione, Autorità:
14.06.1996, TRAM
Incarto n.
52.96.00044
52.96.00045
leo
Lugano
14 giugno 1996
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo
Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Matteo
Cassina, vicecancelliere
statuendo
sui ricorsi 3 febbraio 1996 di
contro
le
decisioni 24 gennaio 1996 (n.ri 309 e 310) del Consiglio di Stato che
respingono i ricorsi 19 dicembre 1995 dell'insorgente avverso le decisioni 15
dicembre 1995 con cui il Municipio di __________ gli ha inflitto due multe di
fr. 300.-- (trecento) ciascuna per violazione delle disposizioni che regolano
la notifica di nuovi inquilini in materia di controllo degli abitanti;
viste le risposte:
letti
ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. Il 3 aprile 1995, il signor
__________, nella qualità di locatore, ha sottoscritto con i signori __________
e __________, cittadini italiani domiciliati nella provincia di __________, un
contratto per la locazione di un appartamento sito in via __________ a
__________. Contemporaneamente al contratto i locatari hanno firmato pure un
documento nel quale dichiaravano che si sarebbero notificati presso le
competenti autorità comunali entro 3 giorni dall'inizio del contratto.
Le parti hanno convenuto per il 15 aprile 1995 l'inizio del
rapporto di locazione. In tale data gli inquilini hanno preso possesso dei
suddetti locali.
In data 27 luglio 1995, è stato notificato l'arrivo dei nuovi
locatari all'Ufficio controllo abitanti di __________.
Il 30 giugno 1995, lo stesso signor __________ ha concluso
con la signora __________ un contratto per la locazione di un altro appartamento
pure sito in via __________ a __________.
Le parti hanno concordato per il 1 luglio 1995 l'inizio del
rapporto di locazione, data in cui la signora __________, precedentemente
residente a __________, ha iniziato ad occupare i predetti locali.
In data 6 settembre 1995, è stato notificato l'arrivo della
nuova locataria all'Ufficio controllo abitanti di __________.
B. Il 27 luglio 1995 il
Municipio di __________ ha inviato al ricorrente un rapporto di contravvenzione
per la mancata notifica dell'arrivo dei signori __________ e __________
nell'appartamento a loro locato in via __________ a partire dal 15 aprile 1995.
A ciò ha fatto seguito in data 6 settembre 1995 l'invio di un
secondo rapporto di contravvenzione all'indirizzo del ricorrente, questa volta
per la mancata notifica all'Ufficio controllo abitanti dell'arrivo della
signora __________ nell'appartamento di via __________ a __________, cedutole
in locazione a partire dal 1 luglio 1995.
In entrambi i casi il Municipio ha motivato l'avvio della
procedura contravvenzionale, rimproverando al signor __________ la tardiva
notifica dei suoi nuovi locatari presso l'Ufficio controllo abitanti di
__________.
Di conseguenza, in data 15 dicembre 1995, il Municipio di
__________ ha risolto di infliggere a __________ due multe di fr. 300.-- cadauna.
C. Con ricorsi 19 dicembre 1995
__________ è insorto innanzi al Consiglio di Stato avverso le due predette
decisioni municipali, chiedendone l'annullamento.
Nel caso concernente i signori __________, ha sostenuto che
in base a quanto concordato al momento della conclusione del contratto era
compito di questi ultimi provvedere alla loro notifica presso l'Ufficio
controllo abitanti. Inoltre dopo l'intimazione del rapporto di contravvenzione
i signori __________ gli avevano garantito che avrebbero provveduto a sistemare
le cose con l'amministrazione comunale.
Per quanto riguarda invece il caso legato alla mancata
notifica della signora __________, ha affermato di essere rientrato dall'estero
con la famiglia il 17 luglio 1995. Inoltre dopo l'intimazione del rapporto di
contravvenzione l'inquilina gli aveva pure garantito che avrebbe provveduto a
regolarizzare la propria posizione con le autorità cittadine.
D. Con risoluzioni 24 gennaio
1994, n.ri 309 e 310, il Consiglio di Stato ha respinto i due ricorsi.
Esso, constatata la violazione delle norme citate nei decreti
di multa impugnati, ha ritenuto insufficienti le giustificazioni addotte dal
ricorrente a propria discolpa.
L'Esecutivo cantonale ha ritenuto inoltre che le sanzioni
pronunciate dal Municipio fossero proporzionate alle colpe imputabili all'insorgente.
L'istanza governativa ha in particolare considerato come gravi le
responsabilità a carico del ricorrente, il quale con le sue omissioni avrebbe
seriamente compromesso le possibilità d'intervento dell'autorità comunale nel
settore del controllo degli abitanti.
E. Contro le premesse
risoluzioni governative __________ insorge davanti al Tribunale cantonale
amministrativo chiedendo che le stesse vengano annullate.
Argomenta i propri gravami, riprendendo sostanzialmente
quanto già esposto davanti al Consiglio di Stato.
Aggiunge poi che le multe erano da intimare agli inquilini,
poiché erano loro a doversi annunciare presso l'Ufficio controllo abitanti. Ciò
in particolare nel caso concernente i signori __________, visto che gli stessi
si erano formalmente impegnati nei suoi confronti a regolarizzare la loro
posizione entro tre giorni dall'inizio del contratto.
Rimprovera inoltre alle autorità comunali di __________ di
aver tardato ad intimare le multe impedendogli in tal modo di poter dedurre
tali importi dai depositi di garanzia degli inquilini.
Lamenta inoltre il fatto di non essere stato convocato dal
Consiglio di Stato per ulteriori spiegazioni e, in sostanza, di essere oggetto
di un caso di disparità di trattamento.
F. All'accoglimento del gravame
si oppongono il Consiglio di Stato e il Municipio di __________, chiedendo la
conferma del giudizio censurato senza formulare particolari osservazioni.
Considerato, in
diritto
- La competenza del Tribunale
cantonale amministrativo a statuire in merito all'impugnativa si fonda
chiaramente sugli art. 60 cpv. 1 LPAmm e 148 cpv. 3 LOC.
La legittimazione attiva di __________ è indiscutibile (art.
43 LPAmm). Appare infatti innegabile che l'insorgente, nella sua posizione di
multato, sia portatore di un interesse concreto, attuale e personale a dolersi
dei giudizi impugnati per i pregiudizi che gli cagionano e che il gravame
intende rimuovere.
I ricorsi, tempestivi (art. 46 LPAmm) e correttamente
formulati, sono pertanto ricevibili in ordine e possono essere decisi sulla
base degli atti (art. 18 cpv. 1 LPAmm) con un unico giudizio.
- Ogni Comune ha il dovere di
tenere il controllo degli abitanti e delle imprese con lo scopo di accertare i
dati personali dei cittadini svizzeri e stranieri che vi risiedono e delle
imprese che vi hanno la sede, la succursale, uno stabilimento oppure un recapito
(art. 1 RCAI).
Di principio, l'obbligo di annunciarsi presso l'Ufficio
controllo abitanti spetta alle persone fisiche di cittadinanza svizzera, alle
imprese nonché ai cittadini stranieri che si stabiliscono sul territorio
comunale per periodi superiori a quelli previsti dallo stesso Regolamento sul
controllo degli abitanti e delle imprese (art 5, 11 cpv. 1 e 2 RCAI).
Parimenti ogni locatore deve comunicare al competente Ufficio
controllo abitanti l'arrivo di nuovi locatari, siano essi svizzeri o stranieri,
che risiedono o che hanno in locazione appartamenti nel Comune per periodi
superiori ai 30 giorni sull'arco di 360 giorni, entro 8 giorni dall'entrata in
vigore del contratto o dalla data effettiva di occupazione in difetto di
contratto scritto (art 12 cpv. 1 RCAI).
Da notare che la notifica personale prevista dal Regolamento
(art. 11 RICA) non dispensa il locatore dal suo obbligo di notifica e viceversa
la notifica del locatore di cui all'art. 12 RICA non dispensa la persona
interessata dal suo obbligo di annunciarsi personalmente (art. 12 cpv. 6 e 11
cpv. 5 RICA).
Il Municipio punisce con la multa tutte le contravvenzioni
alle norme del Regolamento sul controllo degli abitanti e delle imprese secondo
le disposizioni degli art. 145 e seg. LOC (art. 28 RCAI).
In difetto di norme che prevedano diversamente, il massimo
della multa è di fr. 10'000.-- (art. 145 cpv. 2 LOC).
- A giusta ragione il
Consiglio di Stato ha rilevato che nel caso riguardante la signora __________,
l'agire del Municipio non sia stato del tutto ineccepibile da un punto di vista
formale, avendo esso tralasciato di specificare nel rapporto di contravvenzione
le norme che si ritenevano violate da parte del denunciato.
Ma c'è di più. Sia nel caso __________, sia nel caso dei
signori __________, il Municipio ha erroneamente indicato nei decreti di multa
una violazione dell'art. 11 RCAI, tralasciando invece di menzionare l'art. 12
del medesimo regolamento, sul quale si fonda la sola vera e propria infrazione
rimproverata al ricorrente.
Tuttavia, come ha correttamente rilevato l'istanza inferiore,
tali imprecisioni non devono comportare nella fattispecie in esame un
annullamento di entrambi i procedimenti contravvenzionali, dal momento che
tutto ciò non si è tradotto in una violazione del diritto di difendersi
dell'insorgente, il quale, come risulta dagli atti, è stato comunque ugualmente
in grado di comprendere i rimproveri mossigli dall'autorità municipale e di far
valere le ragioni della propria presunta innocenza (cfr. RDAT 1990, no. 8).
- Per quanto concerne il
merito della questione, va rilevato che il ricorrente, in entrambe i casi in
esame, ha palesemente violato le norme del predetto Regolamento cantonale, e
segnatamente l'art. 12 cpv. 1, che faceva obbligo a lui, nella sua
qualità di locatore, di notificare all'Ufficio controllo abitanti di __________
l'arrivo dei nuovi inquilini entro 8 giorni dall'entrata in vigore dei
contratti di locazione stipulati con la signora __________ e, rispettivamente,
con i signori __________.
Il semplice fatto che gli inquilini fossero a loro volta
tenuti ad annunciarsi personalmente presso le autorità comunali non bastava
certo a liberare il ricorrente dai suoi obblighi.
Anche l'impegno sottoscritto dai signori __________ di
notificare il loro arrivo in città entro 3 giorni non poteva certo avere quale
conseguenza quella di svincolare il locatore dai doveri impostigli dalla legge.
A torto l'insorgente rimprovera al Municipio dei ritardi
nell'intimazione dei decreti di multa in quanto, in ogni caso, giova ricordare
che egli non poteva certo dedurre tali importi dai depositi cauzionali degli
inquilini, trattandosi nella specie di sanzioni pecuniarie dirette contro di
lui personalmente e non contro i locatari.
Il denunciato non può inoltre lamentare una violazione del
diritto di essere sentito per non essere stato convocato dal Consiglio di Stato
ad un'udienza, visto e considerato che egli aveva già avuto modo di esporre le
proprie argomentazioni nei suoi allegati ricorsuali, senza che da questi
risultasse la necessità di nuovi chiarimenti orali con l'autorità giudicante.
Da ultimo si rileva che anche l'argomentazione sviluppata dal
ricorrente, secondo il quale mai in casi analoghi le autorità procederebbero a
sanzionare il locatore inadempiente ai suoi obblighi, va respinta.
Dall'art. 4 Costituzione federale non può essere infatti
desunto, tranne in casi del tutto particolari, alcun diritto ad ottenere una
parità di trattamento nell'illegalità (J.P. Müller, Die Grundrechte der
schweizerischen Bundesverfassung, II ed., pagg. 223 e 224). Pertanto il
semplice fatto che talvolta simili casi sfuggano al controllo delle autorità,
non giustifica certo che ci si debba sempre astenere dal perseguire questo
genere di contravvenzioni.
- Per ciò che concerne la
commisurazione delle sanzioni pronunciate dal Municipio contro l'insorgente, il
Consiglio di Stato è entrato nel merito della questione, limitandosi ad
esaminare le risoluzioni impugnate sotto il profilo dell'arbitrio nonché dell'abuso
e dell'eccesso di potere e ritenendo così tutto sommato corretti e
proporzionati alle colpe gli importi delle due multe inflitte.
L'istanza governativa ha in particolare giudicato come gravi
le infrazioni commesse dal denunciato, in quanto egli con le sue omissioni e i
suoi ritardi avrebbe seriamente compromesso la possibilità di intervento delle
autorità comunali locarnesi nel settore del controllo abitanti.
Tali argomentazioni non possono essere condivise.
La multa deve essere commisurata alla gravità dell'infrazione
ed alla colpa. Essa deve tenere conto dei motivi che hanno determinato l'infrazione,
delle condizioni personali del trasgressore e dei principi generali del diritto
amministrativo, in quanto riferiti all'adeguatezza della sanzione ed alla
parità di trattamento.
Come giustamente ha rilevato il Consiglio di Stato,
l'autorità comunale a cui è affidato il compito di applicare la legge e di
farla rispettare, dispone di un potere discrezionale piuttosto ampio nel
commisurare l'ammontare delle sanzioni da infliggere agli eventuali
contravventori.
Nell'evenienza concreta, accertato come il ricorrente abbia
effettivamente commesso le infrazioni rimproverategli, si tratta di stabilire
se il Municipio, fissando a fr. 300.-- l'importo di ciascuna delle due multe
inflitte, sia incorso in una violazione del diritto, sotto il profilo di un
esercizio scorretto del potere di apprezzamento conferitogli dall'art. 145 LOC
riguardo alla determinazione dell'entità delle sanzioni.
A tale riguardo occorre innanzitutto rilevare che le
trasgressioni in oggetto, non possono essere considerate del tutto insignificanti.
Omettendo di notificare al competente Ufficio l'arrivo di
nuovi inquilini nei locali da lui locati, il ricorrente è in pratica venuto
meno ai propri doveri di prestare collaborazione all'autorità comunale
nell'ambito del controllo degli abitanti.
Tuttavia, come risulta chiaramente dagli atti, le due
infrazioni sono state commesse dal denunciato per semplice negligenza e non
certo intenzionalmente né tantomeno per trarne un qualche vantaggio personale.
A tale proposito appare altamente verosimile che egli non abbia adempiuto ai
doveri impostigli dalla legge, poiché fermamente convinto che, da un punto di
vista amministrativo, l'obbligo di notifica spettante ai locatari estinguesse
il suo.
Dalla documentazione agli atti non risulta che in passato,
vale a dire prima dei due episodi in esame avvenuti tra l'altro a breve
distanza di tempo, il denunciato si sia reso responsabile di analoghe
infrazioni alle disposizioni vigenti in ambito di controllo degli abitanti.
Egli non può pertanto essere considerato recidivo.
Alla luce di quanto sin qui esposto, si deve ammettere dunque
che le colpe imputabili al denunciato vanno considerate come tutto sommato piuttosto
lievi.
Pertanto, tenuto conto di tutte le circostanze che
caratterizzano i due casi in esame, pur considerato il margine di apprezzamento
spettante all'autorità comunale chiamata ad applicare concretamente le norme di
legge in questione, risulta che le sanzioni inflitte al ricorrente appaiono
eccessivamente elevate. In particolare, esse non sono affatto proporzionate
alle effettive colpe imputabili al denunciato e al genere delle infrazioni da
lui commesse.
Di conseguenza si impone una sensibile riduzione delle
sanzioni inflitte.
Considerate le circostanze, ben si giustifica che in entrambi
i casi l'importo della multa sia ridotto a fr. 100.--.
Di conseguenza anche le tasse di giustizia e le spese vanno ridotte.
Per il che i ricorsi vanno parzialmente accolti.
Per
questi motivi,
visti
gli art. 1, 5, 11 cpv. 1, 2 e 5, 12 cpv. 1 e 6, 28 RCAI; 145, 146, 147, 148
LOC; 18, 28, 43, 46, 56, 60 LPAmm;
dichiara e pronuncia:
- I ricorsi sono parzialmente
accolti.
§. Di conseguenza:
1.1 La multa inflitta con decreto 15 dicembre 1995 dal Municipio di
__________ a __________ per la ritardata notifica alle autorità della signora
__________ è ridotta a fr. 100.-- (cento).
1.2 La multa inflitta con decreto 15 dicembre 1995 dal Municipio di
__________ a __________ per la ritardata notifica alle autorità dei signori
__________ e __________ è ridotta a fr. 100.-- (cento).
-
La tassa di giustizia e le
spese di prima istanza addossate al ricorrente per complessivi fr. 300.-- (fr.
150.--+ fr. 150.--) sono ridotte a complessivi fr. 100.-- (fr. 50.--+ fr.
50.--).
-
La tassa di giustizia e le
spese della presente istanza, di complessivi fr. 300.-- (trecento), sono poste
a carico del ricorrente nella misura di fr. 100.-- (cento).
-
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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