AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
52.1996.267
Data decisione, Autorità:
10.06.1997, TRAM
Incarto n.
52.96.00267
Lugano
10 giugno 1997
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo
Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Matteo
Cassina, vicecancelliere
statuendo
sul ricorso 6 dicembre 1996 di
e __________
patrocinati
da: st.leg. __________
contro
la
decisione 19 novembre 1996 (no. 6040) del Consiglio di Stato che respinge
l'impugnativa presentata dagli insorgenti avverso la risoluzione 16 luglio
1996 con cui il municipio di __________ ha rilasciato ad __________ e
__________ la licenza edilizia per il rifacimento del tetto della costruzione
accessoria annessa alla loro casa d'abitazione sita sul mappale no.
__________ di quel comune;
viste le risposte:
-
18 dicembre 1996 del Consiglio di
Stato;
-
31 dicembre 1996 del municipio di
__________;
-
8 gennaio 1997 di __________ e
__________;
letti
ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. I ricorrenti __________ e
__________ sono comproprietari del mappale no. __________ RFD di __________,
sul quale sorge la loro casa d'abitazione monofamiliare.
Il fondo confina lungo il suo lato O con la part. no.
__________ (zona R2), sulla quale sorge la casa d'abitazione dei resistenti
__________ e __________. Sempre su quest'ultimo mappale, addossato
all'abitazione dei resistenti e a confine con la proprietà dei ricorrenti, è
stato costruito nel 1990 un fabbricato accessorio, destinato, secondo i piani
approvati dal municipio di __________, ad essere utilizzato quale autorimessa.
Tale fabbricato è in buona parte interrato nel pendio e presenta un tetto piano
ricoperto da manto erboso, sul quale vi si può liberamente accedere. Il tetto
dell'autorimessa coincide in altezza con il primo piano della contigua casa
d'abitazione.
In quanto considerato interrato, il manufatto non è stato
computato nell'indice di occupazione al momento della sua edificazione.
B. Nel corso del 1992 il
municipio di __________ ebbe modo di constatare che i resistenti, in seguito ad
una serie di interventi abusivi, avevano reso abitabile il citato edificio accessorio.
Da ciò ne scaturì un lungo procedimento amministrativo, al
quale questo Tribunale ha posto termine il 27 marzo 1996, imponendo ai coniugi
__________ l'adozione di una serie di provvedimenti destinati ad escludere
l'abitabilità del predetto manufatto e a ripristinare la sua destinazione
originaria di autorimessa.
Con scritto 7 giugno 1996, __________ e __________ hanno
quindi comunicato al municipio di aver eseguito tutte quelle modifiche che
erano state loro ordinate al fine di rendere non idonea all'abitazione la
costruzione accessoria esistente sul mappale di loro proprietà.
L'avvenuta trasformazione della succitata costruzione è stata
accertata in occasione del sopralluogo indetto il 17 giugno 1996 dal municipio,
alla presenza del legale dei qui ricorrenti __________.
C. Pochi mesi prima dei fatti
appena citati, e più precisamente il 13 febbraio 1996, i coniugi __________ avevano
chiesto al municipio il permesso di sostituire la copertura vegetale del tetto
piano della costruzione accessoria con materiale drenante e piastrelle in
cotto, onde così eliminare le infiltrazioni d'acqua nel locale sottostante.
La domanda di costruzione è stata pubblicata dal 19 febbraio
al 4 marzo 1996.
In questo lasso di tempo, e più precisamente il 29 febbraio
1996, i vicini __________ e __________ si sono opposti al rilascio della
licenza.
Raccolto il preavviso favorevole del Dipartimento del territorio,
il municipio, dopo aver accertato che l'edificio accessorio era stato
trasformato in modo tale da riacquisire la sua destinazione originaria di
autorimessa, ha quindi deciso il 16 luglio 1996 di concedere agli istanti la
licenza edilizia richiesta, respingendo nel contempo l'opposizione sollevata
dai ricorrenti.
E. Con ricorso 30 agosto 1996
__________ e __________ hanno impugnato la predetta decisione municipale
davanti al Consiglio di Stato, chiedendone l'annullamento a causa della sua
insufficiente motivazione, nonché per violazione delle disposizioni comunali
circa le distanze degli edifici e per superamento degli indici di occupazione
ammessi.
F. Con decisione 19 novembre
1996 il Governo ha respinto il gravame, confermando integralmente la
risoluzione municipale litigiosa.
L'Esecutivo cantonale ha in primo luogo ritenuto che il
municipio avesse sufficientemente motivato la reiezione dell'opposizione; per
quanto concerne le questioni di merito, ha in sostanza aggiunto che
l'intervento in questione debba essere inteso come un lavoro di riparazione e
di manutenzione dell'edificio esistente, e che pertanto esso va autorizzato
sulla base dell'art. 39 RLE, il quale permette di mantenere e riparare le
costruzioni esistenti in contrasto con il diritto entrato in vigore in epoca
successiva alla loro realizzazione.
G. Contro la predetta pronuncia
governativa, __________ e __________ insorgono ora davanti al Tribunale
cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento.
Censurano la violazione dell'art. 18 NAPR (1994) di
__________, visto che l'intervento edilizio previsto dai resistenti concerne
una costruzione che non rispetta le distanze tra edifici previste dalla
predetta disposizione. In particolare con il rifacimento della copertura del
tetto dell'autorimessa verrebbe toccata una costruzione che non rispetta la
distanza minima di ml 4.00 dalla loro abitazione sita sul fondo contermine.
Aggiungono che su tale specifica questione, né il municipio,
né il Consiglio di Stato si sono pronunciati.
Sostengono inoltre che alla fattispecie in esame non trova
applicazione la regola sancita dall'art. 39 RLE, in quanto si è qui confrontati
con un intervento edilizio che modifica in modo apprezzabile l'aspetto esterno
dell'opera, per cui non si giustifica nessuna particolare tutela delle
situazioni acquisite giusta la predetta norma.
H. All'accoglimento del ricorso
si oppongono sia i coniugi __________ che il municipio di __________, adducendo
ciascuno delle argomentazioni che saranno, se necessario, riprese in seguito.
Anche il Consiglio di Stato postula la reiezione del gravame,
senza tuttavia formulare particolari osservazioni in proposito.
Considerato, in
diritto
- La competenza del Tribunale
cantonale amministrativo discende dall'art. 21 cpv. 1 LE.
La legittimazione attiva dei ricorrenti è data (art. 8 cpv.
1, 21 cpv. 2 LE; art. 43 PAmm).
Il ricorso, tempestivo, è ricevibile in ordine e può essere
deciso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm).
- Come si è accennato in
narrativa, la costruzione dell'autorimessa al centro della presente vertenza è
stata autorizzata nel 1990, allorquando erano ancora in vigore le NAPR 1975.
Nel frattempo queste disposizioni sono state sostituite dalle
nuove NAPR, approvate dal Consiglio di Stato il 20 dicembre 1994, vale a dire
prima ancora che i coniugi __________ presentassero al municipio la domanda di
costruzione qui avversata dai ricorrenti. È dunque pacifico che alla presente
fattispecie tornino applicabili esclusivamente le NAPR 1994.
Ora, considerato che, come è stato accertato dal municipio e
dai ricorrenti in occasione del sopralluogo 17 giugno 1996, il predetto
fabbricato ha riacquistato la propria funzione di costruzione accessoria,
risulta qui applicabile l'art. 18 NAPR 1994 di __________, il quale recita testualmente:
"Per costruzioni a carattere accessorio si intendono
tutte quelle che non sono destinate ad abitazione o al lavoro, ma sono al
servizio di una casa d'abitazione e non abbiano una funzione industriale,
artigianale o commerciale.
L'altezza misurata dal terreno sistemato alla gronda non
deve superare i m. 3.00 rispettivamente m. 4.00 al colmo. Esse possono sorgere
a confine, se senza aperture, o a m. 1.50 se con aperture.
In ogni caso devono rispettare le seguenti distanze verso
edifici principali sui fondi contigui:
La trasformazione di una costruzione accessoria in
costruzione principale è vincolata al rispetto di tutte disposizioni di PR.
Costruzioni accessorie fuori terra devono di regola avere
il tetto a falde con materiale di copertura conforme alle prescrizioni di zona,
qualora esso non abbia funzione di posteggio.
La costruzione accessoria non sotterranea entra nel
computo della superficie edificata."
La norma in questione, analoga a quelle riscontrabili in
altri ordinamenti edilizi comunali, riprende i concetti sviluppati dalla giurisprudenza
in relazione a questo genere di manufatti (RDAT 1985 N. 61, 1978 N. 52),
sottolineando in particolare i requisiti che le costruzioni accessorie sono
tenute a rispettare dal profilo della loro destinazione e delle loro dimensioni
per essere considerate tali e sorgere di conseguenza ad una distanza dal
confine inferiore a quella prescritta per gli edifici principali (STA
27.11.1992 in re F.).
Le NAPR di __________ non precludono alle costruzioni accessorie
la possibilità di sorgere in contiguità con edifici principali siti sul
medesimo fondo (art. 13 NAPR); esigono tuttavia che la costruzione accessoria
si distingua dalla costruzione principale, sia dal profilo funzionale sia dal
profilo architettonico-strutturale e che comunque siano rispettate certe
distanze da edifici principali esistenti su fondi contigui.
- Per quanto concerne
l'intervento edilizio oggetto della presente vertenza, da un esame della
documentazione agli atti, risulta come lo stesso non sia in contrasto con le
prescrizioni edilizie applicabili.
In particolare è da escludere che la semplice posa di materiale
drenante e di piastrelle sul tetto dell'autorimessa e la conseguente
asportazione del manto erboso attualmente esistente possano comportare nel caso
concreto un superamento dell'indice di occupazione. Infatti, benché l'art. 18
NAPR (riprendendo in sostanza quanto statuito dall'art. 38 cpv. 3 LE) consideri
come non computabili nella superficie edificata soltanto le costruzioni
accessorie sotterranee, ossia sporgenti dal terreno solo su di un lato e
ricoperte di vegetazione, occorre rilevare che già in passato questo Tribunale
ha avuto modo di precisare come le disposizioni che prevedono la copertura con
vegetazione delle autorimesse interrate abbiano un senso solo se le norme
edilizie comunali (ed in particolare le NAPR) esigono che una certa superficie
minima del fondo debba restare verde, poiché se fosse possibile ad esempio
pavimentare l'intero fondo per formare dei piazzali, dei posteggi o altro, non
vi sarebbe alcuna ragione per la quale debba essere mantenuta la vegetazione
sui tetti al fine di escludere la costruzione accessoria sottostante dalla
superficie edificata computabile (RDAT 1987, N. 46).
La normativa edilizia del comune di __________ non prevede,
per rapporto alla particella dedotta in edificazione, limitazioni di questa
natura: in siffatte condizioni, l'inclusione della costruzione in rassegna nel
computo della superficie edificata a seguito dello smantellamento della sua
copertura vegetale sarebbe contraria alla ratio dell'art. 38 cpv. 3 LE.
Di conseguenza si deve concludere che, contrariamente a
quanto assumono i ricorrenti, il cambiamento di copertura dell'autorimessa
interrata esistente sul mappale no. __________ di __________ non comporta in
ogni caso un aumento della superficie edificata e quindi non incide sugli
indici di occupazione ammessi.
- In aggiunta a quanto sin
qui considerato, va inoltre rilevato che il lato dell'autorimessa rivolto verso
la proprietà dei coniugi __________ non presenta alcuna apertura e quindi detta
costruzione può tranquillamente sorgere a confine con il fondo contiguo.
Per quanto concerne poi la distanza tra l'edificio accessorio
in parola e l'abitazione dei ricorrenti, la stessa - come emerge chiaramente
dalle planimetrie agli atti - è di sicuro superiore a 6 ml ed è pertanto
pienamente rispettosa della distanza minima di 4 ml prevista dall'art. 18 NAPR
verso edifici esistenti con aperture.
Anche per quanto riguarda l'altezza, l'autorimessa (la quale,
come si è detto, è in buona parte interrata) rispetta in sostanza i parametri
previsti dalle NAPR.
Inoltre le disposizioni comunali applicabili alla fattispecie
in esame ammettono per il caso di edifici accessori destinati a fungere da
autorimesse la possibilità di avere una copertura piatta.
Stante quanto precede si deve dunque concludere che l'intervento
litigioso concerne un edificio in regola con i parametri edilizi fissati
dall'art. 18 NAPR, ragione per la quale anche sotto questo punto di vista,
nulla si oppone al rilascio del richiesto permesso edilizio.
- A titolo puramente
abbondanziale va comunque aggiunto che la sostituzione della copertura
dell'autorimessa andrebbe pure autorizzata qualora quest'ultimo edificio non
fosse pienamente rispettoso dei parametri edilizi esaminati al precedente considerando.
Infatti in tal caso alla fattispecie tornerebbe applicabile l'art. 39 cpv. 1
RLE, giusta il quale "edifici e impianti esistenti che si trovano in
contrasto con il nuovo diritto possono essere oggetto di lavori di riparazione
o di manutenzione esclusi lavori di trasformazione sostanziali; trasformazioni
sostanziali possono tuttavia essere autorizzate se il contrasto con il nuovo
diritto non pregiudica in modo apprezzabile l'interesse pubblico e quello dei
vicini".
In base a questa disposizione, la perpetuazione di situazioni
esistenti in contrasto con il diritto edilizio materialmente applicabile può
essere ammessa nella misura in cui le parti della costruzione difformi vengono
sottoposte ad interventi di tipo conservativo, essenzialmente volti a
restaurare e a consolidare la sostanza edilizia esistente (cfr. STA inedita 3.1.1994 in re M.). Modifiche di
rilievo, travalicanti i limiti della tutela delle situazioni acquisite, sono
possibili unicamente allo scopo di permettere il recupero di costruzioni ancora
sufficientemente integre adattandole per quanto possibile al diritto vigente.
Simili interventi non sono però intesi a perpetuare o addirittura ad aggravare
i momenti di contrasto con il diritto posteriore: essi vanno dunque accordati
con riserbo, valutando attentamente l'importanza di tale contrasto dal profilo
dell'interesse pubblico e di quello dei vicini (RDAT II-1994, No. 46).
In concreto il rifacimento del tetto dell'autorimessa con
materiale drenante e la posa di piastrelle in cotto rappresenta un intervento
che, benché abbia quale diretta conseguenza l'asportazione dell'attuale
copertura vegetale, non è comunque tale da comportare una trasformazione
sostanziale dell'edificio esistente, il quale - è bene ricordarlo - non subisce
alcun cambiamento quanto a dimensioni e destinazione.
L'intervento in oggetto, finalizzato ad impedire
infiltrazioni d'acqua nell'autorimessa, va semmai considerato alla stregua di
una riparazione dell'attuale tetto, che come giustamente è stato rilevato dal
Consiglio di Stato nella decisione qui impugnata, non comporta per i vicini
ricorrenti alcun aggravamento della loro situazione.
- Stante tutto quanto precede
il gravame va dunque respinto: anche se per motivi in parte differenti da
quelli addotti dal Consiglio di Stato, la licenza edilizia rilasciata il 16
luglio 1996 dal municipio di __________ ai resistenti __________ e __________
va pertanto integralmente confermata.
Spese, tasse e ripetibili seguono la soccombenza (art. 28 e
31 PAmm).
Per
questi motivi,
visti
gli art. 38 cpv. 3 LE; 39 RLE; 13, 18, 54 NAPR; 3, 28, 31, 43, 61 PAmm;
dichiara e pronuncia:
-
Il ricorso è respinto.
-
La tassa di giustizia e le
spese di complessivi fr. 600.-- sono a carico dei ricorrenti __________ e
__________ in solido; i quali rifonderanno ai resistenti __________ e
__________ fr. 1'000.-- per ripetibili.
-
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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