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Numero d'incarto:
52.1996.237
Data decisione, Autorità:
03.03.1997, TRAM
Incarto n.
52.96.00237
Lugano
3 marzo 1997
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo
Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo
Crivelli
statuendo
sul ricorso 28 ottobre 1996 di
patr.
da: avv. __________
contro
la
decisione 16 ottobre 1996 del Consiglio di Stato (n. 5251) che respinge
l'impugnativa presentata dagli insorgenti avverso la risoluzione 23 luglio
1996 con cui il municipio di __________ ha revocato la decisione 17 giugno
1996 mediante la quale aveva parzialmente revocato la licenza edilizia 21
dicembre 1994 rilasciata alla __________ per l'edificazione di uno stabile a
destinazione mista sulla part. n. __________ RFD;
viste le risposte:
-
4 novembre 1996 del comune di
__________;
-
5 novembre 1996 del Consiglio di
Stato;
-
24 gennaio 1997 di __________ e
__________;
letti
ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
che il 21 dicembre 1994 il municipio di __________ ha
rilasciato alla __________ una licenza edilizia per costruire uno stabile a
destinazione mista sulla part. n. __________ RFD;
che la decisione, alla quale nessuno si era opposto, è
cresciuta in giudicato;
che la __________ ha da tempo iniziato i lavori;
che nella primavera del 1996 i ricorrenti __________ e la
__________ proprietari di fondi confinanti a N ed a S con quello dedotto in
edificazione (part. n. __________ e __________ RFD) si sono rivolti al municipio
per contestare alcune parti della costruzione, a loro avviso non conformi alle
norme edilizie applicabili;
che, dando seguito alle rimostranze dei vicini qui
ricorrenti, il 18 giugno 1996 il municipio di __________ ha revocato la licenza
accordata due anni prima alla qui resistente __________, limitatamente alle
parti della costruzione che a suo avviso sarebbero state contrarie al diritto
vigente;
che contro la decisione di revoca parziale della licenza
__________ e __________ sono insorti davanti al Consiglio di Stato, chiedendone
l'annullamento;
che, avvalendosi della facoltà concessa dall'art. 50 PAmm, il
municipio di __________, chiamato a rispondere al ricorso in questione, ha
revocato la decisione di revoca parziale della licenza (ris. mun. 27.7.1996);
che contro questo provvedimento volto a ripristinare lo
status quo ante, __________ e la __________ sono insorti davanti al Consiglio
di Stato, chiedendone l'annullamento e sollecitando il ripristino della decisione
di revoca della licenza;
che con giudizio 16 ottobre 1996 il Consiglio di Stato ha
dichiarato irricevibile questa nuova impugnativa, ritenendo che gli insorgenti,
non essendosi a suo tempo opposti alla domanda di costruzione, non fossero
abilitati a contestare le successive decisioni concernenti l’opera in oggetto:
quindi nemmeno una decisione volto a riconferire validità alla licenza revocata;
che contro il predetto giudizio governativo i soccombenti si
aggravano ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento
e postulando il rinvio degli atti al Consiglio di Stato affinché decida nel
merito;
che, in sostanza, i ricorrenti contestano che la qualità per
agire in giudizio contro una decisione di questa natura possa essere
subordinata al requisito formale della preventiva opposizione;
che il Consiglio di Stato postula il rigetto dell'impugnativa
senza formulare particolari osservazioni;
che ad identica conclusione pervengono i beneficiari della
licenza in oggetto, contestando partitamente le tesi degli insorgenti;
che il municipio di __________ si rimette invece al giudizio
del Tribunale cantonale amministrativo;
considerato, in
diritto
che il ricorso, tempestivo, è ricevibile in ordine giusta
l’art. 21 LE;
che, data la natura delle questioni poste a giudizio,
l'impugnativa può essere evasa sulla base degli atti, senza istruttoria (art.
18 PAmm);
che, giusta l'art. 43 PAmm, hanno qualità per interporre
ricorso persone o enti pubblici lesi direttamente nei loro legittimi interessi
dalla decisione impugnata;
che il riconoscimento della legittimazione attiva presuppone
che l'insorgente appartenga a quella limitata e qualificata cerchia di persone,
la cui situazione giuridica risulta collegata al provvedimento impugnato da un
rapporto sufficientemente stretto ed intenso, tale insomma da
contraddistinguere la sua posizione da quella degli altri membri della
collettività;
che il riconoscimento della qualità per agire in via di
ricorso postula inoltre che l'insorgente risulti titolare di un interesse
attuale, concreto, diretto e personale a dolersi del provvedimento censurato
per il pregiudizio effettivo che questo gli arreca e che l’impugnativa tende a
rimuovere;
che, nell'ambito del diritto edilizio, il riconoscimento
della legittimazione a ricorrere presuppone inoltre che l'insorgente si sia
tempestivamente opposto alla domanda di costruzione, quando questa è stata
pubblicata e notificata ai confinanti (art. 8 e 21 cpv. 2 LE);
che una licenza edilizia, una volta cresciuta in giudicato
formale, non può più essere impugnata mediante mezzi di ricorso ordinari;
che l'atto non è comunque irrevocabile: a determinate condizioni,
l'autorità che ha rilasciato il permesso di costruzione può anche revocarlo;
che la revoca può essere pronunciata d'ufficio o su richiesta
di terzi;
che contro le decisioni di revoca ha diritto di ricorrere il
beneficiario dell'atto revocato;
che contro le decisioni con cui l'autorità respinge invece
una domanda di revoca di licenza rilasciata a terzi, l'istante in revoca ha
diritto di ricorrere se dispone della qualità per agire in giudizio definita
dall'art. 43 PAmm: non occorre a tal fine che si sia a suo tempo opposto alla
domanda di costruzione;
che, in effetti, la revoca della licenza edilizia può essere
pronunciata per motivi che non potevano essere rilevati al momento in cui la
domanda di costruzione è stata pubblicata e decisa o per motivi subentrati in
seguito, segnatamente dopo il rilascio del permesso;
che in questi casi sarebbe invero irragionevole subordinare
la legittimazione a ricorrere dei terzi al requisito della preventiva
opposizione alla domanda di costruzione;
che non si può in effetti pretendere che il terzo che non ha
motivo di contestare un intervento edilizio si opponga comunque alla domanda di
costruzione allo scopo di riservarsi il diritto di sollecitare la revoca della
licenza e di impugnare semmai la decisione con cui l’autorità respinge una
simile richiesta;
che analoghe considerazioni valgono per quel che attiene al riconoscimento
della legittimazione attiva del terzo nel caso in cui l'autorità revochi una
precedente decisione di revoca della licenza pronunciata su richiesta
dell’insorgente;
che, stante quanto precede, non può essere tutelato il
giudizio con cui il Consiglio di Stato ha dichiarato irricevibile, per difetto
di opposizione, il ricorso che inoltratogli da __________ e dalla __________
contro la decisione 23 luglio 1996 con cui il municipio di __________ aveva
revocato la precedente decisione di revoca parziale della licenza rilasciata
alla __________;
che la legittimazione attiva di questi ricorrenti andava
esaminata e decisa unicamente in base ai criteri sanciti dall'art. 43 PAmm;
che, essendo i ricorrenti proprietari di fondi confinanti con
quello dei resistenti ed in quanto tali direttamente e concretamente interessati
a contestare la realizzazione di opere che sarebbero state autorizzate in
contrasto con la legge, la legittimazione attiva a censurare la decisione
municipale in oggetto non poteva essere loro negata;
che così stando le cose, il ricorso va accolto, annullando il
giudizio governativo impugnato e rinviando gli atti al Consiglio di Stato,
affinché statuisca nel merito dell’impugnativa dopo aver offerto ai ricorrenti
adeguate possibilità di far valere le loro ragioni;
che la tassa di giustizia e le ripetibili seguono la
soccombenza;
visti
gli art. 8, 21 LE; 3, 18, 28, 31, 60, 61, 65 PAmm,
dichiara e pronuncia:
- Il ricorso è accolto.
§. Di conseguenza:
1.1. la decisione 16 ottobre
1996 (n. 5251) è annullata;
1.2. gli atti
sono rinviati al Consiglio di Stato affinché, sentiti i ricorrenti, statuisca
nel merito del ricorso inoltratogli.
-
Le spese e la tassa di
giustizia di fr. 600.-- sono a carico dei resistenti in solido, che alla stessa
condizione rifonderanno fr. 900.-- ai ricorrenti a titolo di ripetibili.
-
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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