AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
52.1996.219
Data decisione, Autorità:
15.11.1996, TRAM
Incarto n.
52.96.00219
Lugano
15 novembre 1996
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo
Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo
Crivelli
statuendo
sul ricorso 25 settembre 1996 di
contro
la
risoluzione 11 settembre 1996 (n. 4655) del Consiglio di Stato che ha
respinto il ricorso 3 giugno 1996 dell'insorgente avverso la deliberazione 20
maggio 1996 con cui il consiglio comunale di __________ ha nominato i
delegati del comune in seno al consorzio ripari e premunizioni sopra
__________;
viste le risposte:
-
3 ottobre 1996 del Consiglio di
Stato;
-
8 e 29 ottobre 1996 del municipio
di __________;
-
14 ottobre 1996 di __________;
letti
ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. a) Il consiglio comunale di
__________, composto di 30 membri, é stato convocato in seduta costitutiva il
giorno 20 maggio 1996 per deliberare, tra l'altro, sulla nomina dei delegati
negli enti di diritto pubblico o privato cui partecipa il comune (trattanda n.
6, fatta slittare al n. 7 da parte del Legislativo).
b) Trattandosi di nominare i delegati nel consorzio ripari e
premunizioni sopra __________ (in seguito detto semplicemente consorzio), che
fino a quel momento erano sempre stati tre, i capigruppo hanno presentato
quattro candidature. Il presidente ha indi messo in votazione le proposte con
il seguente esito: __________ 19 voti, __________ 17 voti, __________ 15 voti,
__________ 11 voti. Il Presidente ha quindi dichiarato eletti i candidati
__________, __________ e __________.
c) Al termine della seduta il consigliere comunale __________
ha chiesto di dichiarare eletti tutti e 4 i delegati proposti nel consorzio ripari
e premunizioni sopra __________, qualora fosse sussistita la possibilità per il
consiglio comunale di eleggere un quarto rappresentante del comune,
quest'ultimo disponendo infatti in quell'ente di 11 (rectius: 10) voti. Dopo
discussione il presidente del Legislativo non ha tuttavia dato seguito a quella
richiesta.
B. a) Con ricorso 3 giugno 1996
__________ ha impugnato le menzionate nomine innanzi al Consiglio di Stato, al
quale ha domandato di annullarle. Egli ha spiegato che preliminarmente alla votazione
il consigliere comunale __________ aveva proposto di aumentare il numero dei
delegati del comune in seno al consorzio ma che il segretario comunale,
interpellato dal presidente del Legislativo, aveva negato al consiglio comunale
quella competenza: motivo per cui il presidente del consesso aveva
successivamente messo in votazione le quattro candidature e dichiarato eletti
solamente i tre candidati che avevano raccolto il maggior numero di suffragi.
Egli intervenne pertanto al termine della seduta poiché "colto ... dal
lecito dubbio sulla validità delle risposte date alla proposta di aumentare a
quattro i delegati". In sede di replica l'insorgente ha pure messo in
discussione le modalità di voto adottate dal presidente del Legislativo.
b) Con risoluzione 11 settembre 1996 il Governo ha respinto
il gravame. Ammessa la legittimazione ricorsuale di __________ e
l'impugnabilità della sola deliberazione del Legislativo, ad esclusione quindi
dell'operato del suo presidente, il Governo ha anzitutto confermato la
competenza del consiglio comunale a nominare i delegati del comune in seno al
consorzio ed ha in seguito stabilito che il Legislativo avrebbe pure avuto la
competenza a fissarne il numero, trattandosi di consorzio istituito in virtù
della legge sui consorzi del 21 luglio 1913 (Lcons) e non della legge sul consorziamento
dei comuni del 21 febbraio 1974 (LCCom). Il Consiglio di Stato ha indi accertato
che, fino a quel momento, i delegati nominati dal comune erano tre (designati
dal Legislativo a partire dalla legislatura 1992/96, in precedenza da parte del
municipio). Dal momento che dal progetto del verbale delle discussioni del
Legislativo non risultava l'asserita proposta di modifica del numero dei
delegati, il Consiglio di Stato ha infine tutelato la deliberazione del
consiglio comunale di eleggere tre soli delegati.
C. a) Con ricorso 25 settembre
1996 __________ ha impugnato la predetta risoluzione innanzi a questo
Tribunale, al quale ha domandato di annullarla insieme alla deliberazione del
consiglio comunale che essa ha protetto. Il ricorrente ribadisce ed amplia le
motivazioni già sostenute innanzi all'autorità di ricorso di prima istanza, criticando
in particolare la versione dei fatti accreditata nel giudizio governativo.
b) Il Consiglio di Stato e __________, presidente del
__________, hanno sollecitato la reiezione del gravame. Il municipio di Airolo
ha invece rinviato alle osservazioni presentate davanti all'istanza ricorsuale
inferiore, ove aveva dichiarato di non avere nulla da obiettare ad un aumento
dei delegati nel consorzio da 3 a 4.
Considerato, in
diritto
-
La competenza del Tribunale
é data (art. 208 cpv. 1 LOC) ed il ricorso tempestivo (art. 46 cpv. 1 PAmm). A __________
deve parimenti essere riconosciuta la legittimazione ricorsuale in applicazione
dell'art. 209 lett. a LOC, a dispetto del principio secondo cui non é data
legittimazione al consigliere comunale che manifesta un comportamento
contraddittorio, impugnando una deliberazione cui aveva aderito in sede di
Legislativo (RDAT 1977 N. 19 e rinvii). In effetti, come verrà dimostrato in
seguito, dal ricorso inoltrato al Tribunale e dalle precedenti memorie si può
dedurre che l'insorgente non intende combattere la nomina nel consorzio dei
primi tre eletti, ovvero di __________, __________ e __________ - né del resto,
come pure si vedrà in seguito, lo potrebbe - bensì censurare l'operato del
presidente del Legislativo che, attraverso il suo agire, ha precluso a quest'ultimo
la possibilità, legalmente data, di estendere il numero dei delegati (a 4),
permettendo con ciò anche la nomina di __________. Sia inoltre detto, sempre a
questo riguardo, che contrariamente a quanto ha assunto il Consiglio di Stato,
il voto favorevole espresso in sede di approvazione del verbale delle risoluzioni
al termine della seduta non preclude di tutta evidenza la legittimazione ricorsuale
del consigliere comunale che intende contestare una deliberazione adottata
durante la seduta medesima e di cui riferisce il verbale (é - beninteso -
riservato il caso in cui l'interessato intenda contestare il verbale stesso).
L'impugnativa é pertanto ricevibile in ordine. Può inoltre essere decisa sulla
scorta degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm).
-
2.1. Giusta i combinati
art. 13 cpv. 1 lett. p e 42 cpv. 2 LOC il consiglio comunale nomina, a
maggioranza semplice, i delegati del comune negli enti di diritto pubblico o
privato di cui il comune é parte, riservati i casi in cui la legge prevede il
voto proporzionale e quelli di competenza municipale.
2.2. Il nuovo consorzio ripari e premunizioni sopra
__________ é stato costituito con decreto governativo 22 marzo 1988 (pubbl. nel
F.U. 1988, pag. 1295) in applicazione dell'art. 10 2.a frase Lcons. Esso
discende dall'esigenza di realizzare un nuovo progetto di premunizione valangaria
e di rimboschimento sopra __________, approvato dal Gran Consiglio con decreto
legislativo 16 giugno 1986 (pubbl. nel B.U. 1986, pag. 171) ed i cui costi
erano preventivati a fr. 56'000'000.--, attraverso la ristrutturazione dell'omonimo
consorzio, costituito con decreto esecutivo del 2 giugno 1953, relativamente
alle interessenze ed alla scala dei contributi consortili (cfr. il decreto di
dichiarazione di pubblica utilità delle opere del 1 settembre 1987, pubbl. nel
F.U. 1987, pag. 3809 seg.). Nel menzionato decreto di costituzione del (nuovo)
consorzio 22 marzo 1988 il Consiglio di Stato ha fissato i contributi dovuti a
quest'ultimo da parte del comune di __________ nella misura del 49% delle spese
ed ha nel contempo assegnato al comune 10 voti (su un totale di 24)
nell'assemblea consortile, ovvero il massimo consentito dall'art. 13§ Lcons.
-
Dal momento che il
consorzio in discussione é una corporazione pubblica e pertanto un ente di
diritto pubblico cui partecipa il comune di __________, a ragione il Consiglio
di Stato ha in primo luogo riconosciuto la competenza del consiglio comunale ad
eleggere i suoi rappresentanti in seno all'assemblea consortile in applicazione
dei combinati art. 13 cpv. 1 lett. p e 42 cpv. 2 LOC. Con il Governo bisogna
riconoscere che questa competenza è comprensiva di quella di determinare il
numero dei rappresentanti. Il Consiglio di Stato si é appoggiato, a questo
scopo, all'art. 5 del regolamento del consorzio prodotto dal ricorrente, il
quale tratta della composizione dell'assemblea consortile senza definire il
numero dei membri. Quel regolamento concerne invero il consorzio originario,
facendo ancora riferimento, al suo art. 1, al decreto esecutivo 2 giugno 1953,
anche se non consta al Tribunale che, dopo la ristrutturazione operata nel
1988, il consorzio si sia dotato di un nuovo regolamento rispettivamente abbia
modificato quello originario. Questo vizio non appare tuttavia di rilievo,
poiché il regolamento consortile non potrebbe ad ogni buon conto stabilire il
numero dei rappresentanti spettanti a ciascun membro in seno all'assemblea consortile.
Decisivo appare infatti, per la composizione di questo organo consortile, il
numero dei voti di cui ciascun membro dispone, che viene fissato dal Consiglio
di Stato nel decreto di costituzione del consorzio (art. 13 Lcons). Ciascun
membro può pertanto determinare autonomamente e sovranamente il numero delle
persone che intende inviare in sua rappresentanza in seno all'assemblea
consortile, dal momento che questa determinazione non può influire in alcun
modo sul numero di voti che gli spettano e - di conseguenza - sui suoi poteri
in seno al consorzio.
-
4.1. Il Consiglio di Stato
ha tutelato la deliberazione del consiglio comunale di eleggere tre soli
delegati appoggiandosi al progetto di verbale delle discussioni della seduta 20
maggio 1996, dal quale non risultava la proposta di modifica del numero dei delegati
del comune in seno all'assemblea del consorzio, che il ricorrente sostiene
invece sia stata formulata dal consigliere comunale __________.
4.2. Il contenuto del verbale delle discussioni del consiglio
comunale é, per legge, limitato al loro riassunto (art. 62 cpv. 3 LOC). Sebbene
lo scopo di quel documento consista nel riflettere in modo veritiero e fedele
l'andamento delle discussioni (STA inedita 27.3.1992 in re __________; RDAT
1977 N.3), quanto riportato nel citato verbale non costituisce pertanto, visti
i limiti legali che lo qualificano, l'integralità di quanto é stato detto
durante la seduta del consiglio comunale. Nel concreto caso il progetto di
verbale delle discussioni della seduta del 20 maggio 1996, allestito il giorno
23 maggio successivo in forma dattiloscritta da parte del segretario comunale e
non ancora approvato a tutt'oggi, non riferisce circa l'asserita proposta del
consigliere comunale __________ di aumentare la rappresentanza del comune in
seno all'assemblea consortile da 3 a 4 delegati. E' comunque altamente
verosimile, per non dire certo, che quella proposta venne formulata. Lo
sostiene infatti, non solo il ricorrente bensì lo stesso consigliere comunale
__________, il quale ha sottoscritto per approvazione la replica 8 luglio 1996
indirizzata al Consiglio di Stato, così come - a chiare lettere - il municipio
di __________, presente in corpore alla seduta del 20 maggio 1996, nel
complemento di informazioni 29 ottobre 1996, firmato dal sindaco e dal
segretario comunale, ovvero dall'estensore del verbale. Anche il presidente del
consiglio comunale, nelle proprie osservazioni al ricorso, ammette che vi fu un
intervento del consigliere comunale __________ su questa trattanda, semplicemente
però per chiedere delucidazioni in merito al numero dei delegati del comune:
domanda cui egli rispose informandolo che nella precedente legislatura erano
stati eletti tre delegati. Anche se si volesse accreditare l'esposizione dei
fatti sostenuta dal presidente del legislativo, é necessario evidenziare, in
primo luogo, che la domanda intesa a conoscere il numero dei delegati spettanti
al comune in seno al consorzio, specialmodo se - com'é avvenuto nel concreto
caso - formulata dopo la presentazione delle quattro candidature da parte dei
capigruppo, poteva senz'altro costituire, a dipendenza della risposta ricevuta,
la premessa alla richiesta di aumentarne il numero. Ma occorre rilevare
soprattutto, in secondo luogo, che la risposta data dal presidente del
Legislativo, pur essendo corretta, non rispondeva alla domanda sottopostagli, a
riprova del fatto che nemmeno egli sapeva quanti fossero i rappresentanti che
il comune poteva delegare in seno all'assemblea del consorzio. Il presidente
del Legislativo erra poi ulteriormente - ed anzi più vistosamente, dimostrando
di non aver compreso nemmeno gli insegnamenti consegnati nel giudizio
governativo impugnato circa il numero dei delegati spettanti al comune in seno
al consorzio - quando ancora in sede di risposta davanti a questo Tribunale
attribuisce un'importanza decisiva al fatto che la proposta __________, foss'anche
stata formulata nei termini concordemente ammessi da tutti gli altri
interessati, doveva essere considerata intempestiva, poiché posteriore a quella
dei capigruppo di sottoporre al Legislativo quattro candidati: in verità, la
controversa proposta poteva avere luogo solo a quel momento, poiché le scelte
del Legislativo - e dunque anche il numero dei delegati spettanti al comune in
seno al consorzio - dipendevano in primo luogo dalle proposte dei gruppi colà
rappresentati. Il Tribunale si chiede quindi, a questo punto, come avrebbe
reagito il presidente del Legislativo se all'attenzione di quest'ultimo fossero
state presentate, com'era pure senz'altro lecito, due sole candidature. Dall'ulteriore
esame del verbale delle discussioni e dalle affermazioni delle parti risulta
che l'oggetto venne successivamente affrontato attraverso gli interventi di
svariati altri membri del consiglio comunale. Non é dato di sapere per quale
preciso motivo od intervento la proposta del consigliere __________ non venne
messa in votazione: ai fini della soluzione della presente contestazione basta
tuttavia far riferimento alla diplomatica giustificazione municipale, secondo
cui ciò non avvenne "in seguito alle informazioni ricevute in sala a
quel momento" (cfr. complemento di informazioni 29 ottobre 1996, già
citato). Dall'esame di quegli atti un dato sembra comunque assodato: il
consesso si sciolse senza che i membri del Legislativo sapessero se questo
avesse la competenza di fissare - e dunque, se necessario, di modificare
rispetto alle precedenti elezioni - il numero dei rappresentanti del comune in
seno all'assemblea dei consorzio.
4.3. Da quanto precede risulta che l'operato del presidente
del Legislativo appare viziato, per aver omesso di sottoporre al Legislativo la
proposta del consigliere __________ di aumentare il numero dei delegati dei
comune in seno all'assemblea del consorzio ripari e premunizioni sopra
__________ od - eventualmente - anche solo per non avere compiutamente
informato il predetto richiedente circa la possibilità di procedere a simile aumento.
Analogamente agli atti preliminari compiuti dal municipio o dalle commissioni
volti a mettere il Legislativo in condizione di deliberare, le decisioni
adottate dal presidente del consiglio comunale non sono direttamente
impugnabili ma, se viziate, sono suscettibili di comportare l'annullamento
delle deliberazioni adottate dal Legislativo a seguito delle stesse. Nel
concreto caso l'omissione ascrivibile all'operato del presidente del
Legislativo costituisce - a non averne dubbio - una violazione di una formalità
essenziale ai sensi dell'art. 212 lett. e LOC: egli ha infatti impedito al
Legislativo di decidere, con la debita cognizione di causa oltretutto, su di
una proposta di deliberazione che rientrava nella sua sfera di competenze.
4.4. L'accertamento suddetto non comporta tuttavia l'annullamento
delle nomine dei delegati __________, __________ e __________. In realtà
l'insorgente non intende osteggiare la nomina nel consorzio dei primi tre
eletti, bensì censurare l'operato del presidente del Legislativo che,
attraverso il suo agire, ha precluso a quest'ultimo la possibilità, legalmente
data, di estendere il numero dei delegati (a 4), permettendo con ciò anche la
nomina di __________. Né, del resto, l'insorgente potrebbe spuntare un
risultato diverso. Come risulta dal ricorso e dal progetto di verbale delle
discussioni, intervenendo al termine della seduta 20 maggio 1996 egli stesso
aveva difatti chiesto di dichiarare eletti tutti e 4 i delegati proposti nel
consorzio, qualora fosse sussistita la possibilità per il consiglio comunale di
eleggere un quarto rappresentante del comune in seno all'assemblea di
quell'ente. L'insorgente agirebbe in maniera contraddittoria, e dunque
illegittima, chiedendo l'annullamento dell'elezione dei tre candidati
anzidetti, semplicemente perché in quella sede il presidente del Legislativo
non aveva dato seguito alle sue richieste, giudicate tardive.
4.5. Per ripristinare la legalità basta pertanto ordinare al
presidente del Legislativo di inserire nell'ordine del giorno della prossima
seduta la proposta del consigliere comunale __________ di aumentare a 4 il
numero dei rappresentanti del comune in seno all'assemblea del consorzio ripari
e premunizioni sopra __________ e, in caso di accoglimento della proposta da
parte del consiglio comunale, dichiarare eletto il candidato __________.
-
Il ricorrente censura per
la verità ulteriormente l'operato del presidente del Legislativo quo alle
modalità di voto con cui sono stati eletti i tre menzionati candidati, rimproverandogli
di essersi limitato a raccogliere e far verbalizzare i soli voti favorevoli, impedendo
una verifica completa dell'esito della votazione in applicazione degli art. 13
cpv. 1 lett. p e 61 cpv. 1 LOC per mancanza del computo del numero dei votanti,
che appare invece necessario per accertare il conseguimento della maggioranza
semplice. Questa censura appare tuttavia irricevibile per almeno due motivi. In
primo luogo, perché in contraddizione con l'atteggiamento assunto dal
ricorrente in sede di Legislativo (cfr. a quanto é stato detto sub. 4.4). In
secondo luogo perché, sempre ispirandosi al principio generale della buona
fede, la giurisprudenza e la dottrina esigono che eventuali vizi concernenti la
procedura di voto debbano essere sollevati subito, ossia durante lo svolgimento
della seduta del Legislativo stesso. Chi omette di denunciare tempestivamente
una siffatta disattenzione - e lascia procedere il Legislativo nei suoi
incombenti, suscitando nei suoi membri la convinzione di aver operato nei
limiti della legalità - perde irrimediabilmente il diritto di prevalersene
innanzi alle autorità di ricorso (cfr. STA inedite 24.1.1995 in re __________, consid.
2.2.; 9.7.1993 in re __________, consid. 1, Imboden/Rhinow/Krä-henmann, Verwaltungsrechtsprechung,
Nr. 79 B III c). Del resto l'asserita violazione potrebbe interessare al più il
solo candidato __________, che ha raccolto 15 voti favorevoli (__________e
__________, con 19 rispettivamente 17 voti, hanno matematicamente raggiunto la
maggioranza semplice): ma il ricorrente non sostiene e tantomeno dimostra che
quella candidatura sia stata osteggiata con 15 voti contrari, unica ipotesi in
cui si potrebbe ammettere la non elezione del candidato. Da ultimo, l'eventuale
accettazione da parte del Legislativo della proposta del consigliere __________
renderebbe privo di significato il conteggio dei voti, dovendosi a quel momento
ritenere che i candidati siano tutti stati eletti tacitamente.
-
In sede di osservazioni il
municipio di __________ solleva infine dei dubbi in merito alla pertinenza del
passo conclusivo della risoluzione governativa impugnata, ove viene affermato
che lo statuto del consorzio dovrà essere adattato alla legge sul consorziamento
dei comuni del 21 febbraio 1974, in applicazione dell'art. 42 cpv. 1 di
quest'ultima legge. A ragione. In effetti la disposizione predetta non concerne
il consorzio in parola, che non é un consorzio di comuni giusta l'appena
menzionata legge.
-
Il ricorso deve dunque
essere accolto nei limiti suddetti.
-
Il Tribunale rinuncia al
prelievo di una tassa di giudizio (art. 28 PAmm).
Per
questi motivi,
visti
gli art. 13, 42, 208, 209, 212 LOC, 18, 28, 46 PAmm
dichiara e pronuncia:
- Il ricorso é parzialmente
accolto e di conseguenza:
§. E' annullata
la risoluzione 11 settembre 1996 (n. 4655) del Consiglio di Stato.
§§. E' fatto
ordine al presidente del consiglio comunale di __________ di procedere come
indicato al consid. 4.5.
-
Non si prelevano né tasse,
né spese.
-
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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