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Numero d'incarto:
52.1996.216
Data decisione, Autorità:
02.12.1996, TRAM
Incarto n.
52.96.00216
Lugano
2 dicembre 1996
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo
Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo
Crivelli
statuendo
sul ricorso 23 settembre 1996 di
__________ patrocinato da: avv. __________
contro
la
decisione 22 luglio 1996, no. 3793, del Consiglio di Stato che respinge
l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la decisione 3 giugno 1996
con cui il municipio di __________ gli ha inflitto una multa di fr. 900.--
per violazione della LE;
viste le risposte:
letti
ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
che all'inizio del 1995 __________ ha incaricato il
ricorrente, arch. __________, di progettare la riattazione e la sopraelevazione
dello stabile abitativo che sorge sulla part. no. __________ RFD di __________;
che, dando seguito al mandato ricevuto, il 10 maggio 1995 il
ricorrente ha inoltrato al municipio di __________ una domanda di costruzione
corredata da un progetto da lui stesso elaborato;
che il 17 luglio 1995 il municipio di __________ ha
rilasciato la licenza richiesta;
che il committente ha affidato la direzione dei lavori
all'impresa generale __________;
che il 21 febbraio 1996 l'autorità comunale ha constatato che
i lavori in corso non erano conformi al progetto approvato;
che su mandato del proprietario, il 21 marzo 1996 l'arch.
__________ ha inoltrato al municipio una domanda in sanatoria per le modifiche
apportate al progetto approvato;
che, per le modifiche attuate senza permesso, il 6 aprile
1996 il municipio di __________ ha notificato un rapporto di contravvenzione al
ricorrente ed al proprietario dello stabile;
che il ricorrente ha contestato gli addebiti, rilevando che
la direzione lavori era affidata alla __________ e che il suo mandato era
limitato alla progettazione;
che, preso atto delle giustificazioni addotte, il 3 giugno
1996 il municipio di __________ ha inflitto a ciascuno dei prevenuti in
contravvenzione una multa di fr. 900.-- per violazione della LE;
che con giudizio 22 luglio 1996 il Consiglio di Stato ha
confermato entrambe le sanzioni, respingendo le impugnative contro di esse
inoltrate dall'arch. __________ e da __________;
che il Governo ha ritenuto che l'arch. __________ fosse "colpevole,
in quanto progettista responsabile che si è occupato della redazione dei
progetti ed istante nelle procedure di rilascio del permesso",
aggiungendo che "prestando alle circostanze quel minimo di attenzione
che da lui si poteva esigere" avrebbe dovuto "sapere che i
piani approvati non venivano rispettati e (in quanto persona cognita delle disposizioni
vigenti in materia edilizia) che per le modifiche apportate era necessario il
preventivo ottenimento di una licenza edilizia su notifica di variante".
che contro il predetto giudizio governativo il soccombente
arch. __________ insorge davanti al Tribunale cantonale amministrativo
chiedendo che venga annullato assieme alla multa inflittagli;
che l'insorgente ribadisce di non aver commesso alcuna violazione
della LE, in quanto responsabile unicamente della progettazione;
che il ricorso è avversato dal Consiglio di Stato e dal
municipio di __________, il quale rileva che i rapporti con l'ufficio tecnico sono
sempre stati intrattenuti dal ricorrente e non dall'impresa di costruzioni;
Considerato, in
diritto
che il ricorso è
ricevibile in ordine giusta gli art. 46 cpv. 5 LE e 148 cpv. 3 LOC;
che le contravvenzioni alla LE, ai PR ed ai RE sono punite
dal municipio con la multa;
che sono punibili tutte le persone che hanno contribuito con
le loro azioni od omissioni al perfezionamento dell'infrazione dal profilo
oggettivo (art. 46 cpv. 4 LE);
che l'irrogazione di una multa per violazione
dell'ordinamento edilizio presuppone in ogni caso l'esistenza di una colpa:
punibili sono soltanto coloro che infrangono la legge intenzionalmente, ossia
consapevolmente e volontariamente, o per negligenza, ossia per non avere - per
imprevidenza colpevole - scorto le conseguenze di una determinata azione o per
non averne tenuto conto (art. 18 CP; STA 28.1.87 in re __________ e __________;
GAT N. 720; DTF 101 Ia 110 seg.; Grisel, Traité de droit administratif, vol. II
pag. 647; Scolari, Commentario della LE, ad art. 58 N. 6);
che l'art. 46 LE permette quindi di punire unicamente il
trasgressore per comportamento: si fonda sul principio della responsabilità per
colpa, non su quello della responsabilità oggettiva o causale. Il semplice
perturbatore per situazione non è passibile di sanzioni di natura afflittiva.
Risponde soltanto per il ripristino di una situazione conforme al diritto. Può
essere oggetto di ordini di demolizione o di rettifica, rispettivamente di
sanzioni pecuniarie fondate sull'art. 44 LE e volte a surrogare un
provvedimento di ripristino, ma non di multe (STA in re comune di __________
20.11.96).
che, in concreto, il ricorrente è responsabile unicamente per
la progettazione; la direzione dei lavori è stata invece affidata alla
__________;
che al semplice progettista non incombe alcun obbligo di
verificare che i lavori vengano eseguiti secondo i progetti approvati: tale
obbligo spetta alla direzione lavori, che di fronte all'autorità assume veste
di garante per un'esecuzione dell'opera conforme ai piani approvati;
che il fatto che il ricorrente abbia successivamente
presentato la domanda in sanatoria nulla muta dal profilo della suddivisione
delle responsabilità;
che contrariamente a quanto assume il Consiglio di Stato il
ricorrente poteva anche lecitamente ignorare che i piani non venivano
rispettati;
che il municipio non ha dimostrato che il ricorrente abbia in
qualche modo contribuito al perfezionamento dell'infrazione addebitatagli,
impartendo disposizioni per eseguire opere prive della necessaria
autorizzazione;
che non essendo responsabile della direzione lavori, non gli
può nemmeno essere imputato di non essere intervenuto ad impedire che venissero
realizzati lavori non autorizzati;
che, così stando le cose, il ricorrente va prosciolto dalle
imputazioni mossegli, annullando la multa e la decisione governativa che la
conferma, siccome lesive del diritto;
che, dato l'esito, si prescinde dal prelievo di una tassa di
giustizia; le ripetibili seguono invece la soccombenza;
Per
questi motivi,
visti
gli art. 46 LE; 148 LOC; 3, 18, 28, 31, 60, 61, 65 PAmm
dichiara e pronuncia:
- Il ricorso è accolto.
§. Di conseguenza sono annullate:
1.1. la decisione 22 luglio 1996,
no. 3793, del Consiglio di Stato nella misura in cui conferma la multa inflitta
al ricorrente lo condanna al pagamento di una tassa di giustizia;
1.2. la decisione 3 giugno 1996
del municipio di __________ che infligge al ricorrente una multa di fr. 900.--.
-
Non si prelevano né tasse,
né spese.
-
Il comune di __________
rifonderà al ricorrente fr. 400.-- a titolo di ripetibili.
-
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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