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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
52.1996.209
Data decisione, Autorità:
29.04.1997, TRAM
Incarto n.
52.96.00209
Lugano
29 aprile 1997
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo
Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo
Crivelli
statuendo
sul ricorso 19 settembre 1996 di
patrocinato
da: avv. __________
contro
la
decisione 28 agosto 1996 (no. 4260) del Consiglio di Stato, che respinge
l’impugnativa inoltrata dagli insorgenti avverso la licenza edilizia 30
maggio 1996 rilasciata dal municipio di __________ a __________ e __________
per la costruzione e la sistemazione di un tratto di strada privata (part.
no. __________ RFD);
viste le risposte:
-
3 ottobre 1996 del Consiglio di
Stato;
-
8 ottobre 9196 di __________ e
__________;
-
8 ottobre 1996 del municipio di
__________;
letti
ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. I ricorrenti __________ e
__________ sono comproprietari di una villa con giardino, situata ad
__________, in località __________, ai margini della zona edificabile (part. n.
__________ RFD; zona RSE 8,5). I resistenti __________ e __________ sono invece
comproprietari del fondo sottostante (part. n. __________ RFD), sul quale sorge
la loro casa d'abitazione.
La parte bassa del fondo dei ricorrenti, libera da
costruzioni, è accessibile attraverso un passaggio che partendo da una strada
privata in coattiva (part. n. __________ RFD) attraversa il fondo dei resistenti
lungo i confini N ed E.
Nel 1995 i resistenti __________ hanno convenuto in giudizio
i ricorrenti Noi davanti al Pretore di __________ allo scopo di spostare
all'esterno del loro fondo l'accesso alla proprietà di quest’ultimi. In quella
sede, i resistenti hanno prospettato la costruzione di un tratto di strada largo
m 3,50 e lungo circa 30, che, diramandosi ad angolo retto dalla strada
coattiva, salirebbe verso un altro fondo di loro proprietà (part. n. __________
RFD), correndo lungo il confine W del loro fondo (part. n. __________ RFD) e
del fondo dei ricorrenti (part. N. __________ RFD), in modo da permettere a
quest’ultimi di formare un accesso alternativo su questo versante.
La causa civile è stata sospesa sino al conseguimento della necessaria
licenza edilizia.
B. Il 28 settembre 1995
__________ e __________ hanno chiesto al municipio di __________ il permesso di
costruire il tratto di strada di cui si è detto sopra e di sistemare il muro di
sostegno a valle della strada in coattiva, rispettivamente quello che delimita
il confine W della loro proprietà.
Alla domanda si sono opposti i ricorrenti Noi, contestando essenzialmente
la conformità del tratto di strada sul quale dovrebbe essere spostato l'accesso
al loro fondo. Gli opponenti lamentavano in particolare l'insufficiente
larghezza della strada (m 3,30 - 3,40), l'eccessiva pendenza (sino a 13 %) e la
mancanza di una piazza di giro, prescritta dall’art. 46 NAPR per le strade private
a fondo cieco.
Dopo vicissitudini procedurali che non occorre qui rievocare,
il 30 maggio 1996 il municipio di __________ ha rilasciato la licenza
richiesta, respingendo l'opposizione dei vicini. Disattese le contestazioni di
natura formale, l'autorità comunale ha in sostanza ritenuto che l'opera fosse
da configurare alla stregua di un semplice accesso e non esigesse pertanto la
formazione di una piazza di giro.
Contro questa decisione, gli opponenti si sono aggravati
davanti al Consiglio di Stato.
C. Con giudizio 28 agosto 1996
il Consiglio di Stato ha respinto l'impugnativa, confermando la licenza
rilasciata dal municipio di __________.
Esclusa l'applicabilità delle norme VSS invocate dagli
insorgenti, il Governo ha in sostanza ritenuto che l'opera fosse da configurare
come una strada, ma che potesse beneficiare di una deroga all'obbligo di
dotarla di una sufficiente piazza di giro sancito dall’art. 46 NAPR.
D. Contro il predetto giudizio
governativo i soccombenti insorgono ora davanti al Tribunale cantonale
amministrativo, chiedendo che venga annullato assieme alla controversa licenza.
I ricorrenti negano anzitutto che il municipio abbia concesso
una deroga all'obbligo di dotare le strade private di sufficienti piazze di
giro. Configurando l'opera come un semplice accesso, l'autorità comunale
avrebbe di fatto escluso l'applicabilità delle norme disciplinanti la
formazione di strade private. Già per questo motivo il giudizio governativo
andrebbe annullato.
Abbondanzialmente, gli insorgenti rilevano che comunque non
sarebbero dati i presupposti per la concessione di una deroga.
La situazione dei fondi non presenterebbe alcunché di eccezionale.
La larghezza del nuovo tratto di strada sarebbe inoltre inferiore a quella
minima prescritta dall'art. 46 NAPR e l'intersezione con la strada coattiva non
potrebbe essere considerata come una sufficiente piazza di giro.
E. All'accoglimento del ricorso
si oppongono il Consiglio di Stato ed il municipio di __________ senza
formulare particolari osservazioni.
Ad identica conclusione pervengono i beneficiari della
licenza impugnata, contestando partitamente le tesi dei ricorrenti.
F. Delle risultanze del
sopralluogo esperito si dirà per quanto necessario nei seguenti considerandi.
Considerato, in
diritto
- Il ricorso, tempestivo, è
ricevibile in ordine giusta l'art. 21 LE.
La competenza del Tribunale cantonale amministrativo e la legittimazione
attiva dei ricorrenti sono invero pacificamente date.
- Giusta l'art. 46 NAPR di
__________, corredato dal marginale "strade private per autoveicoli",
"la formazione di strade
private nelle zone urbanizzate e non urbanizzate è possibile dopo
l'approvazione preventiva del municipio che avrà la facoltà di correggere il
tracciato e le sezioni in modo che alla strada si inserisca convenientemente
nello schema della rete viaria comunale.
La
larghezza del campo stradale deve misurare al minimo 3.50 m.
Se
la strada è a fondo cieco deve essere prevista una sufficiente piazza di giro.
Devono
in ogni caso essere rispettate le indicazioni del piano del traffico."
Deroghe, soggiunge l'art. 47 NAPR, possono essere concesse o
imposte, in caso di situazioni manifestamente eccezionali, rispettando le
finalità del PR, l'interesse pubblico ed altri interessi privati preponderanti.
Scopo dichiarato dell'art. 46 NAPR è quello di creare le
premesse affinché le opere di urbanizzazione realizzate dai privati si
integrino senza inconvenienti nella rete viaria comunale. Da qui l’obbligo di
rispettare un calibro minimo e di formare una sufficiente piazza di giro nel
caso in cui siano a fondo cieco.
A questa norma soggiacciono in linea di massima unicamente
quelle opere viarie che per le loro caratteristiche intrinseche adempiono
funzioni di urbanizzazione analoghe a quelle di una strada pubblica e si
prestano pertanto ad essere eventualmente assunte dal comune. Sfuggono invece
ad essa i semplici accessi, ossia le opere di urbanizzazione secondaria, che
servono soltanto a collegare i singoli fondi alla rete viaria pubblica o privata.
Distinguere le strade private dai semplici accessi non è
impresa di agevole momento. In linea di massima, si può comunque configurare
l’accesso come il semplice raccordo di un fondo alla rete viaria e ritenere che
la strada privata sia invece costituita dall’ulteriore sviluppo di tale rete
fra i singoli fondi.
- Nel caso in esame, i
resistenti intendono pavimentare una striscia di terreno lunga circa 30 m e
larga m 3.50, compresa tra la strada privata in coattiva di cui si è detto
sopra (part. n. __________ RFD) ed il confine N del fondo situato a monte della
loro casa d’abitazione (part. n. __________ RFD). Oltre che a collegare tale
fondo, tuttora inedificato, alla rete viaria, l’opera dovrebbe in futuro anche
servire da accesso alla parte bassa del fondo dei ricorrenti (part. n.
__________ RFD).
Stando al progetto approvato, l’intervento non si presta
tuttavia ancora a questa seconda funzione. Nulla di concreto è infatti previsto
per accedere al fondo dei ricorrenti con veicoli a motore. I piani annessi alla
domanda di costruzione non prevedono invero interventi di alcun genere per
collegare effettivamente la superficie pavimentata a questo sedime. Prospettano
unicamente la possibilità di arrotondare il muro di confine del fondo dei resistenti
(part. __________ RFD) in corrispondenza dell’angolo S allo scopo di formare il
necessario raccordo stradale.
Analoghe considerazioni valgono per quel che concerne il
fondo dei ricorrenti situato a monte dell’opera in esame (part. n. __________
RFD). Nemmeno su questo fondo sono infatti previsti interventi concreti di
sistemazione del terreno destinati a permettere l’accesso ai veicoli a motore.
Di fronte all’assoluta mancanza di interventi volti a
raccordare i fondi delle parti in causa (part. n. __________ e __________ RFD)
alla rete viaria attraverso la controversa opera edilizia, ben si può di
conseguenza ammettere che la stessa non presenti - almeno per ora - le
caratteristiche di una vera e propria strada privata. Così com’è stata
concepita, l’opera risulta incompleta e fine a se stessa. In definitiva, si
tratta soltanto di una superficie pavimentata, agibile con veicoli, che si
insinua fra due fondi senza sbocchi di sorta e senza distinguersi
sostanzialmente da un semplice accesso. Così stando le cose, si può pertanto
ammettere che - almeno per il momento - il manufatto in contestazione non sia
configurabile come una strada privata e sfugga di conseguenza all’obbligo di
formare una piazza di giro sancito dall’art. 46 NAPR.
Ciò non esclude che esso possa in futuro diventare una strada
vera e propria. Il suo assoggettamento alla norma suddetta dipenderà tuttavia
dalla formazione effettiva di accessi ai fondi delle parti in lite e dagli
interventi edilizi che verranno semmai realizzati su quei terreni. Interventi
che a seconda dei casi potranno legittimare il municipio ad imporre la
realizzazione di una piazza di giro sul terreno dei ricorrenti o su quello dei
resistenti, rispettivamente ad esigere eventualmente l’adeguamento della
larghezza della strada in modo da renderla atta a sopportare il traffico indotto
dall’edificazione di tali fondi.
- Così configurata, l’opera
in contestazione appare del tutto conforme al diritto edilizio materialmente
applicabile.
A torto i ricorrenti vi ravvisano una disattenzione delle
norme VSS richiamate dall’art. 30 RLE. Attraverso questa disposizione di
regolamento, le prescrizioni emanate dalle associazioni professionali ivi
menzionate non assurgono a dignità di norme edilizie vincolanti, ovvero a
restrizioni legali del diritto di proprietà. Sintanto che non vengono
espressamente recepite dal legislatore nel diritto edilizio materiale, esse rimangono
confinate al rango di semplici direttive o raccomandazioni, ovvero di regole
volte a codificare dati d’esperienza, ad uniformare la prassi e ad orientare
l’apprezzamento dell’autorità (cfr. STA 10.6.94 in re Losa; Imboden Rhinow,
Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, V ed. N. 5 B III b).
- Ferme queste premesse,
seppur per altri motivi, la decisione governativa impugnata va quindi
confermata.
Per
questi motivi,
visti
gli art. 21 LE; 30 RLE, 46 e 47 NAPR di __________ e; 3, 18, 28, 31, 43, 46,
60, 61 PAmm
dichiara e pronuncia:
-
Il ricorso è respinto.
-
La tassa di giustizia e le
spese di fr. 800.-- sono poste a carico dei ricorrenti in solido, che
rifonderanno fr. 1’000.- ai resistenti a titolo di ripetibili.
-
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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