Direct appeal inadmissible against delegated health authorization decision

52.1996.201Übriges Gericht02.12.1996Inadmissible

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

The applicants challenged directly before the Ticino Administrative Court the Director of the Department of Social Works' refusal to renew an authorization for a foreign-trained dentist assistant. The court held that its jurisdiction is enumerative and that the applicable health legislation did not provide for a direct appeal against the Director's delegated decision. Under the cantonal organizational rules, the proper remedy lay with the Council of State. The appeal was therefore declared inadmissible, the file was transmitted ex officio to the Council of State, and no costs or party compensation were imposed.

Omnilex-Regeste

Art. 60 PAmm; Art. 4 cpv. 4 LComp Org; direct appeal against decisions taken by a department director exercising delegated competence: absence of express statutory provision excludes jurisdiction of the cantonal administrative court. In the enumerative system, the administrative court may hear appeals only in cases provided by law; decisions of delegated subordinate instances are, as a rule, subject to appeal to the Council of State, unless the material statute expressly opens a direct recourse to the administrative court. This rule applies even where the delegation concerns a member of the government and not a separate subordinate authority (consid. on competence).

Gesamter Gesetzestext

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 52.1996.201

Data decisione, Autorità: 02.12.1996, TRAM

Incarto n. 52.96.00201

Lugano 2 dicembre 1996

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi

segretario:

Monica Del Tredici, vicecancelliere

statuendo sul ricorso 12 settembre 1996 di


patr. da: avv. ____________________patr. da: avv. __________

contro

la decisione 28 agosto 1996 del Direttore del Dipartimento delle opere sociali che nega al dott. __________ l'autorizzazione ad esercitare quale medico dentista assistente presso il dott. __________

vista la risposta 28 settembre 1996 del Direttore del Dipartimento delle opere sociali;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto, in fatto

che nel 1973 il dott. __________ ha conseguito la laurea in medicina dentaria presso l'Università di __________; che con decisione 12 febbraio 1974 il Consiglio di Stato l'ha autorizzato a svolgere l'attività di medico dentista assistente presso lo studio del dott. __________, sino al 31 gennaio 1975;

che tale autorizzazione é stata rinnovata di anno in anno, cosicché egli é stato alle dipendenze del dott. __________ quale medico dentista assistente sino alla prima metà del 1993;

che con decisione 22 luglio 1993 il Dipartimento delle opere sociali ha autorizzato il dott. __________ a svolgere l'attività di medico dentista assistente presso lo studio del dott. __________, sino al 31 luglio 1994;

che tale autorizzazione é stata rinnovata per la durata di un anno con decisione 29 agosto 1994 del Dipartimento delle opere sociali;

che con istanza 16 marzo 1995 il dott. __________ ha chiesto al Dipartimento delle opere sociali che venisse rilasciata al dott. __________ l'autorizzazione ad esercitare quale medico dentista assistente presso il suo studio dentistico di __________;

che con decisione 15 maggio 1995 il Direttore del Dipartimento delle opere sociali, sentito l'avviso del Medico cantonale e dell'Ordine dei medici dentisti del Canton Ticino e appreso dall'istante, titolare di un secondo studio dentistico nei __________, che la sua presenza nello studio di __________ sarebbe stata in media di 25 ore settimanali, ha negato al dott. __________ l'autorizzazione richiesta;

che il Direttore del Dipartimento ha in sostanza ritenuto che non fossero date le condizioni di cui agli art. 57 e 66 LSan;

che conformemente all'art. 57 LSan portatori di diplomi esteri possono essere autorizzati ad esercitare solo se le circostanze lo richiedono, mentre in base all'art. 66 LSan l'ambulatorio di un operatore sanitario autorizzato all'esercizio indipendente può essere aperto al pubblico solo se il titolare é in servizio;

che con istanza 21 luglio 1995 il dott. __________, ha riformulato la propria richiesta garantendo la propria costante presenza in studio a partire dal mese di settembre;

che con decisione 3 ottobre 1995 il Direttore del Dipartimento delle opere sociali, sentito l'avviso del Medico cantonale e dell'Ordine dei medici dentisti del Canton Ticino, accertata la mancanza di portatori di diplomi di istituti universitari svizzeri e preso atto dell'impegno assunto dal dott. __________ di garantire a decorrere dal 1 settembre 1995 una presenza costante nello studio di __________, ha rilasciato al dott. __________ l'autorizzazione richiesta;

che tale decisione prevedeva la decadenza dell'autorizzazione, accordata sino al 31 luglio 1996, nel caso in cui il titolare non avesse assicurato una presenza effettiva e costante nello studio;

che con istanza 18 giugno 1996 il dott. __________ ha chiesto al Dipartimento delle opere sociali il rinnovo dell'autorizzazione in parola;

che con decisione 28 agosto 1996 il Direttore del Dipartimento delle opere sociali, ritenuto come le segnalazioni pervenute e i ripetuti controlli effettuati avessero dimostrato la presenza solo saltuaria del dott. __________ nello studio di __________, sentito l'avviso del Medico cantonale e dell'Ordine dei medici dentisti del Canton Ticino, ha respinto l'istanza;

che contro la predetta risoluzione __________ e __________ sono insorti davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento e postulando il rilascio dell'autorizzazione in discussione;

che dei motivi addotti dagli insorgente a sostegno dell'impugnativa si dirà semmai più avanti;

che con risposta 26 settembre 1996 il Direttore del Dipartimento delle opere sociali ha sollecitato, in via principale, la trasmissione dell'impugnativa al Consiglio di Stato per competenza; in subordine ne ha invece chiesto il rigetto;

considerato, in diritto

che prima di entrare nel merito occorre verificare se sia data la competenza del Tribunale cantonale amministrativo;

che, notoriamente, la competenza del Tribunale cantonale amministrativo non è data per clausola generale, ma secondo il cosiddetto sistema enumerativo;

che giusta l'art. 60 PAmm, il ricorso al Tribunale cantonale amministrativo è dato nei casi previsti dalla legge contro decisioni di un Dipartimento, di Commissioni speciali e del Consiglio di Stato;

che l'autorizzazione all'esercizio dipendente o indipendente della professione di medico dentista è di principio rilasciata dal Dipartimento delle opere sociali (art. 55 LSan);

che, di regola, l'autorizzazione può essere rilasciata soltanto ai portatori di un titolo di studio svizzero (art. 56 LSan);

che il Consiglio di Stato, ove le circostanze lo richiedono, può autorizzare all'esercizio dipendente o indipendente di una professione sanitaria portatori di diplomi esteri (art. 57 LSan);

che avvalendosi della facoltà concessagli dall'art. 4 della legge concernente le competenze organizzative del Consiglio di Stato e dei suoi dipartimenti del 25.6.1928 (RL 2.4.1.6), il Governo ha delegato al Direttore del Dipartimento delle opere sociali la competenza a rilasciare autorizzazioni eccezionali a favore di operatori sanitari sprovvisti di un titolo di studio svizzero (cfr. allegato al regolamento sulla delega di competenze decisionali);

che a norma dell'art. 4 cpv. 4 della legge succitata, contro le decisioni delle istanze subordinate (delegate) è dato il ricorso al Consiglio di Stato, a meno che la legge concretamente applicabile preveda il ricorso diretto al Tribunale cantonale amministrativo;

che questa disposizione dev'essere considerata applicabile anche nel caso, unico e per molti aspetti anomalo, qui in esame, ove il Governo ha delegato una sua competenza non ad una vera e propria istanza subordinata, bensì ad un membro del collegio;

che, non prevedendo la LSan la possibilità di impugnare direttamente davanti al Tribunale cantonale amministrativo le decisioni rese dal Direttore del Dipartimento delle opere sociali in applicazione degli art. 57 LSan e dell'allegato al regolamento sulla delega di competenze decisionali, il ricorso in oggetto dev'essere dichiarato irricevibile;

che l'impugnativa va comunque trasmessa d'ufficio al Consiglio di Stato in virtù dell'art. 4 PAmm;

che, dato l'esito, non si prelevano né spese, né tassa di giustizia;

visti gli art. 57 LSan; 4 LComp Org; 3, 4, 18, 28, 60, 61 PAmm;

dichiara e pronuncia:

  1. Il ricorso è irricevibile.

§. Gli atti sono trasmessi per competenza al Consiglio di Stato.

  1. Non si prelevano né tasse, né spese.

Non si assegnano ripetibili.

  1. Intimazione a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente La segretaria

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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Schlagwörter

jurisdictionadmissibilitydelegationadministrative appealhealth authorizationforeign diplomacourt costs

Von Omnilex extrahiert

Kernrechtsfrage

Whether a direct appeal lies to the cantonal administrative court against the Director's delegated decision refusing renewal of the authorization.

Extrahierter Entscheid

No direct appeal lies because the applicable law does not provide for direct review of decisions issued by the Director in this delegated area; the proper remedy is to the Council of State.

Extrahierte Begründung

The court applied the enumerative system of jurisdiction. Under Art. 60 PAmm, appeals to the administrative court are available only where the law so provides. The authorization scheme under the health legislation is normally decided by the Department, but exceptional authorizations for holders of foreign diplomas were delegated to the Director. Decisions of delegated subordinate instances are, under Art. 4 cpv. 4 LComp Org, appealable to the Council of State unless a statute expressly provides for direct appeal, which was not the case here.

Kernrechtsfrage

Whether the file should be transmitted to the Council of State.

Extrahierter Entscheid

Yes. The court ordered transmission ex officio for lack of competence.

Extrahierte Begründung

Because the administrative court lacked jurisdiction, the appeal had to be sent to the competent authority under Art. 4 PAmm.

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