AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
52.1996.189
Data decisione, Autorità:
16.09.1996, TRAM
Incarto n.
52.96.00189
DP 180/96
cm
Lugano
16 settembre 1996
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo
Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretaria:
Monica
Campana Liebi, vicecancelliere
statuendo
sul ricorso 30 agosto 1996 di
rappr.
da: __________
contro
la
decisione 26 agosto 1996 (no 101/96) del Dipartimento delle istituzioni -
Ufficio permessi e passaporti - che ha sospeso dal 27 settembre 1996 al 1°
ottobre 1996 la patente relativa al __________
viste le osservazioni 4 settembre 1996
del Dipartimento;
letti
ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. Nel corso del 1996 la
Polizia comunale di __________, nell'ambito di normali controlli inerenti la
chiusura dei locali pubblici, ha potuto accertare che il __________ è rimasto
aperto per ben sette volte oltre l'orario consentito (01.00) e precisamente in
data:
-
25 maggio 1996, ore 01.30, 5 avventori,
-
3 giugno 1996, ore 01.45, 5 avventori,
-
29 giugno 1996, ore 01.30, 8 avventori,
-
30 giugno 1996, ore 01.20, 12 avventori,
-
3 luglio 1996, ore 01.25, 4 avventori.
-
10 agosto 1996, 01.25, 20 avventori.
B. In data 9 luglio 1996 il
Dipartimento delle istituzioni, per il tramite dell'Ufficio permessi e
passaporti, preso atto delle anzidette ritardate chiusure, ha avvertito la
__________, titolare della patente relativa al __________ in parola, che
qualora tali infrazioni si fossero ripetute avrebbe provveduto a sospenderle la
patente, ciò che avrebbe conseguentemente comportato la chiusura del locale.
C. Preso atto che l'esercizio
pubblico in oggetto in data 10 e 11 agosto 1996 è nuovamente rimasto aperto
oltre l'orario consentito, il 19 agosto 1996 il Dipartimento ha quindi
comunicato alla __________. che avrebbe provveduto a sospenderle la patente dal
27 settembre 1996 al 1° ottobre 1996.
D. Con risoluzione 26 agosto
1996 il Dipartimento ha così formalmente risolto che la patente N. __________
Cat. B 2) relativa al __________ fosse sospesa a far tempo dal 27 settembre
1996 fino al 1° ottobre 1996 con la conseguente chiusura dell'esercizio
pubblico.
E. Contro tale giudizio la
__________ si è aggravata al Tribunale cantonale amministrativo chiedendo in
via principale che la risoluzione venga annullata ed in via subordinata che la
sospensione della patente venga posticipata al mese di novembre.
A sostegno dell'impugnativa adduce in sostanza che, pur ammettendo
di non aver sempre rispettato l'orario di chiusura, la stessa è comunque sempre
avvenuta soltanto 5/10 minuti oltre l'orario consentito. A suo modo di vedere
la sanzione inflitta risulta pertanto sproporzionata alle infrazioni commesse.
F. Il ricorso è avversato dal
Dipartimento, il quale adduce che non è veritiero che l'esercizio pubblico sia
rimasto aperto soltanto 5/10 minuti oltre l'orario autorizzato; sostiene poi
che il provvedimento adottato rispetta compiutamente il principio di proporzionalità.
Considerato, in
diritto
- In primo luogo occorre
esaminare la competenza del Tribunale cantonale amministrativo a statuire
sull'impugnativa (art. 3 PAmm).
La nuova Legge sugli esercizi pubblici del 21 dicembre 1994,
in vigore dall'8 marzo 1996, oltre a modificare in modo sostanziale il previgente
regime normativo ha pure introdotto delle novità a livello procedurale.
Per ciò che interessa maggiormente questa sede, va sottolineare
che in base a quanto sancito dall'art. 71 cpv. 1 Les pubb 1994, le decisioni
del Dipartimento vanno impugnate entro 15 giorni davanti al Consiglio di Stato
e non più davanti al Tribunale cantonale amministrativo, come in precedenza.
- Nel caso in esame, la
decisione impugnata è stata resa dal Dipartimento.
Giusta l'art. 71 cpv. 1 Les pubb. 1994, la stessa avrebbe quindi
dovuto essere impugnata davanti al Consiglio di Stato.
Ne consegue che questo Tribunale non è competente ad evadere
il ricorso interposto dall' insorgente contro la decisione dipartimentale in
oggetto.
Il gravame va pertanto trasmesso d'ufficio all'autorità competente,
vale a dire al Consiglio di Stato, giusta quanto disposto dall'art. 4 PAmm.
- Visto che il ricorso è
stato determinato da erronee indicazioni impartite dal Dipartimento alla
ricorrente (cfr. dispositivo no 2 della decisione dipartimentale), si giustifica
l'abbandono della tassa di giustizia e delle spese (STA 28 novembre 1972 in re
D.).
Per
questi motivi,
visti
gli art. 68 cpv. 1 lett. b, 71 cpv. 1 Les pubb 1994; 3, 4, 28, 60 PAmm,
dichiara e pronuncia:
- Il ricorso è irricevibile.
§. Gli atti vengono trasmessi al Consiglio di Stato, __________.
-
Non si prelevano né tasse né
spese.
-
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster