AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
52.1996.187
Data decisione, Autorità:
23.10.1996, TRAM
Incarto n.
52.96.00187
Lugano
23 ottobre 1996
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo
Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo
Crivelli
statuendo
sul ricorso 29 agosto 1996 di
__________ patr. da: avv. __________
contro
la
decisione 6 agosto 1996 del Consiglio di Stato (n. 3944) che respinge
l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la risoluzione 9 maggio 1996
con cui il municipio di __________ ha deliberato alla __________ la fornitura
e l'istallazione degli impianti di refrigerazione/deumidificazione del nuovo
centro sportivo;
viste le risposte:
-
11 settembre 1996 del Consiglio di
Stato;
-
16 settembre 1996 della __________;
-
18 settembre 1996 del municipio di
__________;
letti
ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. Con risoluzione 11 gennaio
1996, pubblicata sul FU del giorno seguente, il municipio di __________ ha
indetto un pubblico concorso per la fornitura e l'istallazione degli impianti
per la produzione del calore per il nuovo centro sportivo comunale.
Le ditte interessate sono state invitate ad annunciarsi per
iscritto (o per fax) entro il 18 seguente all'Ufficio tecnico comunale, presso
il quale avrebbero potuto ritirare i moduli d'offerta.
Il bando stabiliva ancora che le offerte avrebbero dovuto
pervenire alla cancelleria comunale entro le 15.00 del 1. marzo 1996, corredate
dal modulo d'offerta e dalla documentazione prescritta dal capitolato o dal
bando di concorso. In particolare, dovevano essere prodotte le dichiarazioni
comprovanti l'avvenuto pagamento dei contributi AVS/AI/IPG ed INSAI, una
garanzia bancaria, irrevocabile ed esigibile a prima richiesta di buona esecuzione
dei lavori ed una polizza dell'assicurazione RC.
Al concorso si sono iscritte diverse ditte, che hanno
partecipato al sopralluogo obbligatorio esperito il 31 gennaio.
In tempo utile sono pervenute alla cancelleria comunale le offerte
di quattro ditte del ramo, fra cui quella della ricorrente __________, per un
importo di fr. 1'856'638.80 e quella della resistente __________ per un importo
di fr. 1'780'113.40. Quest'ultima risultava sottoscritta dall'ing. __________,
membro del consiglio d'amministrazione della società con diritto di firma collettiva
a due.
B. Con decisione 9 maggio 1996
il municipio di __________ ha deliberato i lavori alla __________. L'offerta
dalla __________ è stata scartata, perché viziata da un errore di calcolo e
mancante del programma dei lavori richiesto dal capitolato d'appalto.
Contro l'aggiudicazione la __________ è insorta davanti al Consiglio
di Stato, chiedendone l'annullamento. Oltre a contestare l'esclusione della
propria offerta, l'insorgente ha eccepito la validità dell'offerta inoltrata
dalla vincitrice, sostenendo che era stata sottoscritta da persona non
abilitata a rappresentare da sola la società.
C. Con giudizio 6 agosto 1996
il Consiglio di Stato ha respinto l'impugnativa, ritenendo fra l'altro che la
persona che aveva sottoscritto l'offerta dell'aggiudicataria fosse comunque
abilitata a rappresentare la società, dovendo essere "data per scontata l'esistenza
di una procura interna, non fosse altro per la garanzia prestata dalla
D. Contro il predetto giudizio
governativo, la soccombente insorge davanti al Tribunale cantonale
amministrativo, chiedendo l'annullamento della controversa delibera, con
conseguente rinvio degli atti al municipio per nuova decisione sulle offerte
inoltrate o per l'apertura di un nuovo concorso.
Abbandonate le contestazioni sollevate davanti al Consiglio
di Stato in merito alla validità della sua offerta, in questa sede la
__________ si limita a riproporre e sviluppare le censure sollevate senza
successo in prima istanza con riferimento al carente potere di rappresentanza
dell'ing. __________. In quanto sottoscritta da persona abilitata ad impegnare
la società soltanto con firma collettiva a due - obietta - l'offerta inoltrata
dalla __________ non sarebbe tale da permetterebbe all'appaltante di procedere
ad un'aggiudicazione immediata. Nel difetto in questione sarebbe inoltre
ravvisabile una disattenzione della condizione prevista dal modulo d'offerta,
che imponeva ai concorrenti di munire le offerte di "timbro e firma legale".
E. Il ricorso è avversato dal
Consiglio di Stato, dal municipio di __________ e dalla __________, che
sollecitano la conferma del giudizio impugnato riprendendo e sviluppando gli
argomenti ivi esposti.
Considerato, in
diritto
- La competenza del Tribunale
cantonale amministrativo e la legittimazione attiva della __________,
partecipante al concorso e quindi direttamente toccata dal provvedimento
censurato, sono indiscutibilmente date (art. 208 LOC e 43 PAmm). L'interesse di
cui l'insorgente è portatrice è rimasto attuale e concreto anche se ha rinunciato
a riproporre in questa sede le contestazioni sollevate in prima istanza con riferimento
all'esclusione della sua offerta dal concorso. Un'eventuale ripetizione della
gara conseguente ad un giudizio a lei favorevole le permetterebbe infatti di
presentare una nuova offerta.
Il ricorso, tempestivo, è dunque ricevibile in ordine.
Data la natura delle questioni poste a giudizio,
l'impugnativa può essere evasa sulla base degli atti, senza istruttoria (art.
18 PAmm).
- 2.1. I lavori e le
forniture all'ente pubblico devono per principio essere aggiudicate mediante
pubblico concorso, ovvero attraverso un procedimento ordinato, retto da rigide
regole formali e finalizzato all'impiego ottimale dei fondi pubblici. La
delibera a trattative private costituisce l'eccezione.
Il pubblico concorso può essere indetto secondo la procedura
libera o secondo la procedura selettiva (cfr. Accordo sugli appalti pubblici
GATT/OMC del 15.4.94, in seguito AAP-GATT/OMC, art. VI cifra 3, RS
0.632.231.42; art. 14-15 Legge federale sugli acquisti pubblici del 16.12.94,
LAPub, RS. 172.056.1; art. 11 Concordato intercantonale sugli appalti pubblici
del 25.11.94, CIAP, RU 1996, 71 seg.).
In entrambi i casi, la procedura di aggiudicazione è avviata
mediante pubblicazione di un bando di concorso, ovvero di un invito ad
inoltrare offerte. Nel primo caso, chiunque può inoltrare un'offerta. La
procedura selettiva prevede invece che i potenziali concorrenti debbano
preliminarmente chiedere di essere ammessi a partecipare e che il committente
determini in base a criteri di idoneità finanziaria, economica e tecnica quali
di essi siano abilitati a partecipare alla gara (cfr. art. 15 LAPub).
-
- La procedura di pubblico concorso è retta da diversi
principi. Fra questi predomina quello della parità di trattamento fra i
concorrenti (cfr. art. 8 LAPub; 11 CIAP; art. III AAP GATT/OMC;
Galli/Lehmann/Rechsteiner, Das öffentliche Beschaffungswesen in der Schweiz, N.
193 seg.).
Per evitare discriminazioni ed assicurare la parità di
trattamento fra i concorrenti occorre rispettare in modo scrupoloso le regole
procedurali e le condizioni poste dal bando di concorso. Per principio, offerte
incomplete, viziate da errori o altrimenti non conformi alle prescrizioni del
concorso vanno quindi escluse dall'aggiudicazione (art. 19 LAPub). Una
sanatoria non entra in considerazione, poiché si tradurrebbe nella concessione
di un indebito vantaggio ad un singolo concorrente. Dopo la scadenza del
termine per l'inoltro delle offerte fissato dal bando, non è quindi più
possibile porre rimedio a carenze della documentazione richiesta. Offerte
difettose non sono pertanto emendabili nemmeno nel caso in cui si tratti di
mancanze meramente formali (cfr. art. XIII cifra 4 lett. a AAP-GATT/OMC; Galli/Lehmann/Rechsteiner,
op. cit., N. 382 e 402 seg.). Nelle gare d'appalto il principio della parità di
trattamento fra i concorrenti ed il divieto di discriminazione prevalgono in
effetti sul principio di proporzionalità e sul conseguente divieto di
formalismo eccessivo; principi, questi, che in altri ambiti giustificano la
concessione della possibilità di sanare determinati difetti (cfr. ad es. art.
30 cpv. 2 OG, 309 cpv. 2 lett. l e cpv. 5 e contrario CPC, 45 LN). Le regole
del concorso esigono invero che le offerte siano complete al momento della loro
apertura, in modo tale da permettere la stipulazione immediata di un contratto
perfetto in ogni suo aspetto mediante delibera dell'ente appaltante. Atto,
questo, che non può in nessun caso essere assoggettato a condizioni o riserve.
- 3.1. Nel caso concreto,
soggetto di per sé unicamente alla LOC, il pubblico concorso indetto dal
municipio di __________ per la fornitura degli impianti di produzione del
calore del nuovo centro sportivo comunale prevedeva una fase preliminare di iscrizione
alla gara d'appalto. La procedura adottata non era tuttavia quella di preselezione
dei concorrenti. Il bando del concorso non precisava infatti le condizioni di
idoneità che i potenziali concorrenti dovevano soddisfare per essere ammessi a
partecipare alla gara.
L'ammissione alla stessa non procurava quindi ai concorrenti
alcun vantaggio in ordine alle esigenze di completezza delle offerte che erano
abilitati a presentare. Non li dispensava in particolare dall'ossequio
scrupoloso delle formalità prescritte dal bando.
3.2. Il "capitolato d'appalto e modulo d'offerta"
distribuito ai partecipanti ammessi alla gara prevedeva in più punti
l'apposizione della "firma legale" e del "timbro"
della singola ditta concorrente (cfr. pag. 1, 2, 8, 11, 36b e 36d). Corredando
l'offerta con la "firma legale", il concorrente dichiarava "di
aver preso conoscenza dei piani, del capitolato d'appalto e delle relative
prescrizioni", si impegnava "ad eseguire a regola d'arte ed entro
i termini prestabiliti i lavori ai prezzi unitari ed a corpo indicati
nell'offerta" e riconosceva "le prescrizioni speciali come
allegate e parte integrante del contratto".
Scopo implicito del requisito relativo alla "firma
legale" poteva essere soltanto quello di esigere dai concorrenti
adeguate garanzie in punto al carattere vincolante delle offerte inoltrate. In
base al principio della buona fede, nel contesto di una procedura di pubblico
concorso, una simile condizione poteva tutto sommato essere intesa soltanto
come una richiesta formale ai concorrenti di documentare in modo ineccepibile
il potere di rappresentanza di chi firmava le offerte. L'autorità comunale non
si è in effetti limitata ad esigere che le offerte fossero munite della firma
di persone abilitate in qualche modo a rappresentare la società verso terzi, ma
ha preteso che queste fossero corredate dalla "firma legale",
ovvero di una firma qualificata, atta ad escludere a priori qualsiasi possibile
contestazione sui poteri di rappresentanza del firmatario. Esigenza, questa,
che poteva essere soddisfatta soltanto mediante la sottoscrizione delle offerte
da parte di persone abilitate ad impegnare la ditta concorrente in forza
dell'iscrizione a registro di commercio.
Il requisito in esame non può quindi essere configurato come
una semplice clausola di stile, priva di significato pratico.
Contrariamente a quanto assumono il Consiglio di Stato, il
municipio di __________ e la resistente, il potere di rappresentanza di cui
l'ing. __________ avrebbe disposto in virtù di un'apposita delega conferitagli
dal consiglio di amministrazione della __________ non soddisfa il requisito
della "firma legale". Il potere di rappresentanza di cui questi si è
prevalso non corrisponde in effetti a quello risultante dall'iscrizione a
registro di commercio. Era quindi soltanto di natura convenzionale. Il che non
basta per considerare soddisfatto il requisito in esame.
E' senz'altro possibile che l'ing. __________ fosse abilitato
a rappresentare la società di fronte a terzi in base alle regole del diritto
civile. Tale circostanza, ai fini del giudizio, è tuttavia irrilevante, poiché
le condizioni del concorso, di indole meramente pubblicistica, esigevano che
l'offerta venisse corredata della "firma legale", ovvero della firma
di persona abilitata ad impegnare la società in base all'iscrizione a registro
di commercio. Nulla può quindi dedurre la resistente in suo favore da eventuali
comunicazioni, tacite o esplicite, del potere di rappresentanza conferito
all'ing. __________ nell'ambito di eventuali precedenti negozi giuridici
stipulati con il comune di __________ (cfr. 33 cpv. 3 CO). Né giova alla
dimostrazione del potere di rappresentanza dell'ing. __________ il fatto che la
__________ sia stata ammessa al pubblico concorso, abbia partecipato al sopralluogo
obbligatorio ed abbia prodotto le garanzie richieste dal bando di concorso.
Dubbio è addirittura che questi atti, ai quali l'ing. __________ è rimasto
estraneo, possano comprovare il potere di rappresentanza di quest'ultimo dal
mero profilo del diritto civile. Tantomemo il difetto di documentazione
lamentato dall'insorgente può essere considerato sanato dal riconoscimento a
posteriori della validità delle offerte da parte della __________. Il potere di
rappresentanza del firmatario dell'offerta doveva risultare documentato al
momento dell'apertura delle offerte, attraverso la "firma legale",
ovvero attraverso la firma di persone abilitate ad impegnare la società in base
all'iscrizione a registro di commercio. Le esigenze poste dal bando di concorso
in merito alle qualifiche della firma che doveva essere apposta in calce
all'offerta non erano inferiori a quelle poste da altre condizioni alla
produzione dei documenti comprovanti il pagamento dei contributi sociali o le
qualifiche professionali dei collaboratori della singola ditta concorrente.
- Sulla scorta delle
considerazioni che precedono, il ricorso va quindi accolto, annullando la
delibera impugnata e la decisione governativa che la conferma, siccome lesive
della condizione del concorso relativa alla firma delle offerte.
Gli atti vanno ritornati al municipio di __________, affinché
proceda ad una nuova delibera od indica un nuovo concorso.
Le spese e le ripetibili seguono la soccombenza.
Per
questi motivi,
visti
gli art. 113, 208 LOC; 3, 18, 28, 31, 60, 61, 65 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
- Il ricorso è accolto.
§. Di conseguenza, sono annullate:
1.1. la decisione 6 agosto 1996 del Consiglio di Stato (n. 3944),
1.2. la decisione 9 maggio 1996 con cui il municipio di
__________ ha deliberato alla __________ la fornitura e l'istallazione degli
impianti per la produzione di calore del nuovo centro sportivo.
-
Gli atti sono rinviati al
municipio di __________ per nuova decisione o per l'apertura di un nuovo concorso.
-
Le spese e la tassa di
giustizia di fr. 1'000.- sono a carico del comune di __________ e della
__________ in ragione di metà ciascuno, che alla stessa condizione rifonderanno
alla ricorrente fr. 2'000.- a titolo di ripetibili di entrambe le istanze.
-
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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