Appeal against fee tariff for delegated doctors declared inadmissible

52.1996.180Übriges Gericht23.09.1996Dismissed

Zusammenfassung

A former delegated doctor challenged a departmental decision setting the fee basis for occupancy-control visits and travel reimbursement. The cantonal administrative court held that it had no jurisdiction because no statute allowed an appeal from the State Council's decision in this matter. It added that, even on the merits, the State Council correctly treated the appeal as late after a two-year delay despite incomplete appeal instructions. The court further noted that the filing could not succeed as a petition for abstract clarification because the appellant lacked a sufficient concrete interest. The filing was declared inadmissible and court costs of CHF 400 were imposed on the appellant.

Regest

Art. 60 PAmm; competence of the cantonal administrative court is enumerated and cannot be assumed by general clause; where the special legislation on a subject matter provides only recourse to the State Council, a further appeal to the administrative court is excluded. A decision lacking adequate appeal instructions may nevertheless be challenged only within a reasonable time; a delay of years is manifestly excessive (consid. 1-2). A filing seeking merely abstract clarification of tariff criteria, detached from concrete application cases and lacking a current sufficient legal interest, does not satisfy the conditions for declaratory relief or a petition-based review (consid. 3).

Gesamter Gesetzestext

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 52.1996.180

Data decisione, Autorità: 23.09.1996, TRAM

Incarto n. 52.96.00180

Lugano 23 settembre 1996

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi

segretario:

Leopoldo Crivelli

statuendo sul ricorso 24 agosto 1996 di

__________ patr. da: avv. ____________________

contro

la decisione 26 giugno 1996, no. 3226, del Consiglio di Stato che dichiara irricevibile l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la risoluzione 4 novembre 1993 del Dipartimento delle opere sociali in tema di onorari del medico delegato per il controllo dell'abitabilità di edifici;

viste le risposte:

  • 4 settembre 1996 del Consiglio di Stato;

  • 11 settembre 1996 del Dipartimento delle opere sociali;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto, in fatto

A. Sino alla fine di luglio di quest'anno, il ricorrente, dott. , era il medico delegato e scolastico del circondario __________ () con studio a __________.

In questa veste eseguiva visite di controllo per la dichiarazione di abitabilità o inabitabilità di case o locali.

A più riprese, gli onorari esposti ai privati per queste prestazioni hanno dato luogo a contestazioni. Controverse erano in particolare la valutazione in punti delle singole prestazioni e l'indennità chilometrica unitaria applicata per determinare le spese di trasferta.

B. Con risoluzione 30 settembre 1993 la Sezione sanitaria (SSan) del Dipartimento delle opere sociali (DOS) ha comunicato al ricorrente che per i controlli dell'abitabilità di edifici avrebbe potuto esporre un onorario variante da fr. 50.-- a 200.-- a seconda dell'importanza dello stabile. Le spese di trasferta andavano invece determinate in base al decreto esecutivo che regola le indennità e il rimborso spese per i viaggi di servizio dei dipendenti dello Stato (in seguito: DEIVS; cfr. RL 2.5.4.4.1, art. 11: 48.-- cts. al km).

Con decisione 4 novembre 1993, sprovvista dell'indicazione dei mezzi e dei termini di ricorso, il DOS ha confermato il provvedimento della SSan, respingendo un reclamo contro di esso inoltrato dal dott. __________.

C. Oltre due anni più tardi, il 14 marzo 1996, il dott. __________ ha impugnato la predetta decisione del DOS davanti al Consiglio di Stato, contestando le indicazioni ivi contenute in merito alla determinazione degli onorari dovuti dai privati per il controllo dell'abitabilità delle costruzioni.

Con giudizio 26 giugno 1996 il Consiglio di Stato ha dichiarato il ricorso irricevibile siccome tardivo. Il Governo si è limitato a ricordare che le decisioni sprovviste dell'indicazione dei mezzi e dei termini di ricorso possono comunque essere impugnate soltanto entro limiti di tempo ragionevoli. Limiti che in concreto sarebbero stati ampiamente disattesi.

D. Contro questo giudizio il dott. __________ insorge ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento.

Il ricorrente rivendica in sostanza il diritto di determinare l'onorario per le visite di controllo dell'abitabilità in base al proprio prudente giudizio, in particolare in base al tempo impiegato. Contrariamente a quanto assume l'autorità cantonale la semplice volumetria dell'edificio non sarebbe determinante.

Le spese di trasferta andrebbero invece calcolate in base alla tariffa cantonale per le casse malati.

E. Il ricorso è avversato dal Consiglio di Stato e dal Dipartimento delle opere sociali.

Considerato, in diritto

  1. 1.1. Notoriamente, la competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data secondo il sistema enumerativo e non per clausola generale. Il ricorso a questo tribunale è quindi dato soltanto nei casi previsti dalla legge (art. 60 PAmm).

1.2. In concreto, nessuna disposizione di legge prevede la possibilità di impugnare davanti al Tribunale cantonale amministrativo le decisioni con cui il Consiglio di Stato statuisce su ricorsi proposti contro risoluzioni del Dipartimento delle opere sociali aventi per oggetto la tariffa dei medici delegati. Nè la legge sanitaria, nè il decreto esecutivo concernente le tasse per autorizzazioni, controlli, visite e ispezioni previste dalla LSan (RL 6.1.1.2.) prevedono tale eventualità. L'art. 15 del regolamento sui medici delegati e scolastici del 16 gennaio 1991 (in seguito: RMDS, RL 6.1.2.2.), dal canto suo, prevede soltanto la possibilità di adire il Consiglio di Stato.

Il ricorso va quindi dichiarato irricevibile per incompetenza del Tribunale cantonale amministrativo;

  1. Anche se fosse ricevibile, il ricorso andrebbe comunque respinto nel merito, poichè la decisione del Consiglio di Stato di considerare tardiva l'impugnativa inoltratagli a distanza di due anni dalla notifica della risoluzione dipartimentale censurata, regge perfettamente alla critica. L'atto amministrativo munito di un'indicazione insufficiente dei mezzi e dei termini di ricorso può in effetti essere impugnato soltanto entro limiti di tempo ragionevoli. Limiti che in concreto il ricorrente ha lasciato abbondantemente trascorrere, omettendo di informarsi tempestivamente sulle possibilità di contestare la decisione del DOS da cui dissentiva

(Scolari, Diritto amministrativo, vol. I n. 170 e rimandi).

  1. Resterebbe da esaminare se l'atto inoltrato dal dott. __________ non sia proponibile alla stregua di una petizione fondata sugli art. 68 LOrd e 71 lett. d PAmm, in considerazione della pubblica funzione che questi esercitava come medico delegato.

La questione può tuttavia restare aperta, poichè, anche ammettendo questa possibilità, la petizione, volta a conseguire un semplice accertamento sui criteri di applicazione della tariffa prevista dall'art. 11 lett. d RMDS, andrebbe comunque respinta in ordine per insufficienza dell'interesse vantato dall'attore.

Oggetto del contendere non sono invero singoli casi di applicazione della tariffa. L'interesse di cui il dott. __________ è portatore è quindi di natura generica. In quanto volto a chiarire situazioni giuridiche astratte, non basta per principio per fondare un'azione di accertamento (cfr. Imboden Rhinow, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, V ed. N. 36 B III a). Tanto meno ora che l'attore non è più medico delegato e scolastico.

  1. La tassa di giustizia segue la soccombenza

Per questi motivi,

visti gli art. 3, 18, 28, 60, 61, 71 PAmm,

dichiara e pronuncia:

  1. L'atto inoltrato dal dott. __________ è irricevibile.

  2. Le spese e la tassa di giustizia di fr. 400.-- sono a carico del ricorrente.

  3. Intimazione a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il segretario

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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