AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
52.1996.177
Data decisione, Autorità:
24.09.1996, TRAM
Incarto n.
52.96.00177
Lugano
24 settembre 1996
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo
Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo
Crivelli
statuendo
sul ricorso 22 agosto 1996 di
contro
la
decisione 6 agosto 1996, no. 3943, del Consiglio di Stato che respinge
l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la licenza edilizia 6 maggio
1996 rilasciata dal municipio di __________ a __________ per la costruzione
di 5 casette di vacanza sulle part. no. - RFD;
viste le risposte:
letti
ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. Il 7 marzo 1996 il
resistente __________ ha chiesto al municipio di __________ il permesso di
costruire 5 minuscole casette di vacanza su un terreno situato ad __________ in
località __________, all'interno dell'ansa formata da un tornante della strada
cantonale (part. no. - RFD; zona R2). Quattro di queste
casette sono a pianta quadrata di m 7.50 x 7.50, la quinta, più piccola, misura
invece appena m 5 x 5.50. Tutte sono strutturate su due livelli e dotate di un
tetto a doppia falda.
Le 4 case più a monte sono allineate lungo il ciglio della
strada cantonale, dal quale distano 4 m. La quinta casa è invece situata più a
valle a 4 m da una stradina comunale. Sul retro di ciascuno delle 4 case più a
monte, nella fascia di terreno che le separa dalla strada cantonale, è prevista
la formazione di un posteggio longitudinale, che si immette sulla pubblica via
attraverso un accesso largo almeno 5 m.
Alla domanda di costruzione si è tempestivamente opposta la ricorrente
__________, proprietaria di un fondo situato sul lato opposto della strada
cantonale (part. n. __________ RFD), contestando, fra l'altro, la distanza dei
posteggi e degli accessi dalla strada cantonale, a suo avviso insufficiente.
B. Raccolto il preavviso
favorevole del Dipartimento del territorio, che per i posteggi ha concesso una
deroga alle distanze prescritte dalla strada cantonale, il 6 maggio 1996 il
municipio di __________ ha rilasciato la licenza richiesta.
C. Con giudizio 6 agosto 1996
il Consiglio di Stato ha confermato l'autorizzazione, respingendo il ricorso
contro di essa inoltrato dalla vicina opponente.
Disattese le eccezioni procedurali sollevate dall'insorgente,
il Governo ha in sostanza ritenuto che il progetto fosse conforme alle
disposizioni di PR relative agli indici, alle distanze ed all'aspetto estetico
delle costruzioni. Le costruzioni rispetterebbero le distanze prescritte dalla
strada cantonale. Una deroga non sarebbe quindi nemmeno necessaria.
D. Contro il predetto giudizio
governativo la soccombente insorge ora davanti al Tribunale cantonale
amministrativo, chiedendone l'annullamento e postulando, in via subordinata, la
riforma della controversa licenza.
Con succinta motivazione, la ricorrente contesta le distanze
dei posteggi e degli accessi dalla strada cantonale, paventando che la presenza
di queste opere induca in futuro l'autorità a realizzare a spese del suo fondo
un eventuale futuro allargamento della strada.
E. All'accoglimento del ricorso
si oppongono il Consiglio di Stato, il municipio di __________ ed il rilasciatario
della licenza, senza formulare particolari osservazioni.
Considerato, in
diritto
- La competenza del Tribunale
cantonale amministrativo e la legittimazione attiva dell'insorgente sono
pacificamente date (art. 21 LE). Il ricorso, tempestivo, è dunque ricevibile in
ordine.
Data la natura delle questioni poste a giudizio,
l'impugnativa può essere evasa sulla base degli atti, senza istruttoria (art.
18 PAmm).
- 2.1. L'art. 13 cifra 5 NAPR
di __________ dispone che le distanze dalle strade e dalle piazze sono fissate
dalla linee di arretramento del PR. "Qualora queste manchino",
soggiunge la norma in questione, "va rispettata una distanza minima di
4 m dal ciglio delle strade principali (cantonali), collettrici e di quartiere
e di 7 m dall'asse delle altre strade pubbliche od aperte al pubblico".
Scopo principale delle distanze sulle strade è quello di
tutelare la sicurezza delle circolazione, di assicurare la possibilità di
future correzioni stradali e di dare all'ambiente circostante un aspetto
decoroso ed ordinato. Le distanze dalle strade si applicano per principio anche
alle costruzioni sotterranee ed a quelle a livello del terreno, come i posteggi
(cfr. Scolari, Commentario della LE, ad art. 29 N 3 seg.). Sfuggono a questi
vincoli soltanto le opere di cinta.
2.2. Nel caso concreto, il PR di __________ non prevede
alcuna linea di arretramento dalla strada cantonale. Torna quindi applicabile
la distanza di 4 m dal ciglio stradale prescritta dall'art. 13 cifra 5 NAPR.
All'interno di questa fascia di arretramento il progetto
approvato prevede la formazione di un accesso veicolare e di un posteggio
scoperto per ognuna delle 4 case allineate lungo il ciglio a valle della strada
cantonale.
Ora, è pacifico che questi stalli, insistendo sulla fascia di
arretramento, non rispettano la distanza minima dalla strada prescritta dalla
norma in questione. Ciò non significa tuttavia ancora che la licenza debba
essere senz'altro rifiutata.
Una deroga non entra in considerazione, poichè l'art. 13
cifra 5 NAPR non prevede la possibilità di concederne. Nè tale possibilità può
essere dedotta dall'art. 25 LE, come - a torto - hanno ritenuto i competenti
servizi dipartimentali. La norma in questione, volta essenzialmente a
salvaguardare la futura pianificazione, è infatti applicabile soltanto
"fino all'introduzione dei PR": Non è quindi applicabile ad Osco, che
sin dal 1985 dispone di un PR approvato.
Esclusa la possibilità di autorizzare i posteggi mediante la
concessione di una deroga, va tuttavia ammessa la possibilità di autorizzarli a
titolo precario. Anche se non sono date le premesse per concedere una deroga,
in situazioni come quella in esame, dottrina e giurisprudenza ammettono in
effetti la possiblità di autorizzare costruzioni di modesta importanza a titolo
precario: istituto, questo, che pone rimedio alle conseguenze eccessivamente
gravose derivanti da una rigida applicazione della legge, permettendo al privato
di realizzare e mantenere provvisoriamente opere edilizie di secondaria
importanza non conformi al diritto sintanto che l'evolversi delle circostanze
non induca l'ente pubblico ad esigerne la rimozione (Scolari, op. cit., ad art.
29 LE N. 12 seg.; Mäder, Das Baubewilligungsverfahren, Zürcher Schriften zum Verfahrensrecht,
N. 497, pag. 265 seg.):
Da questo profilo, il ricorso può quindi essere parzialmente
accolto, riformando la licenza edilizia nel senso che i posteggi sono
autorizzati soltanto a titolo precario. In caso di allargamento della strada,
potranno essere soppressi senza particolari indennità ed i proprietari delle
case di vacanza potranno essere costretti a spostarli, a loro spese, altrove
sul loro terreno.
- 3.1. A norma dell'art. 42
lett. a NAPR di __________, parimenti richiamato dall'insorgente, le entrate
delle autorimesse e posteggi (porte, cancelli, catene, barriere, ecc.) con
accesso diretto sulle strade comunali o cantonali devono essere arretrate di almeno
5 m dal ciglio esterno dell'area carrozzabile o pedonale".
Scopo principale della norma è quello di salvaguardare la
fluidità e la sicurezza della circolazione, permettendo ai veicoli di effettuare
le manovre di accesso ai posteggi al di fuori della carreggiata.
3.2. In concreto, l'insorgente sembra adombrare l'ipotesi che
i posteggi non rispettino questa prescrizione. L'obiezione è tuttavia
infondata, poichè gli stalli, anche se non distano 5 m dal ciglio della strada,
sono liberamente agibili attraverso un accesso adeguatamente dimensionato, che
permette ai veicoli di effettuare le manovre di entrata ed uscita senza
intralciare la circolazione sulla pubblica via.
-
Sulla scorta di quanto
precede, il ricorso va parzialmente accolto, subordinando la licenza impugnata
alla condizione che i posteggi lungo la strada cantonale sono autorizzati
soltanto a titolo precario. La decisione governativa va riformata di conseguenza.
-
Le spese e la tassa di
giustizia vanno suddivise fra le parti in eguale misura, in considerazione della
reciproca soccombenza.
Per
questi motivi,
visti
gli art. 21 LE; 13, 42 NAPR di Osco; 3, 18, 28, 60, 61, 65 PAmm
dichiara e pronuncia:
- Il ricorso è parzialmente
accolto.
§. Di conseguenza:
1.1. la
decisione 6 agosto 1996 del Consiglio di Stato, no. __________, è annullata e
riformata nel senso che:
1.2. la
licenza edilizia 6 maggio 1996 rilasciata dal municipio di __________ a
__________ è confermata alla condizione che i posteggi vengano realizzati a
titolo precario.
-
Le spese e la tassa di
giustizia di fr. 600.-- sono a carico della ricorrente e del resistente in
ragione di metà ciascuno.
-
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster