AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
52.1996.174
Data decisione, Autorità:
20.11.1996, TRAM
Incarto n.
52.96.00174
Lugano
20 novembre 1996
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo
Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo
Crivelli
statuendo
sul ricorso 12 agosto 1996 di
contro
la
decisione 22 luglio 1996 (no 3777) del Consiglio di Stato che accoglie i
ricorsi interposti da __________ e __________ avverso le decisioni 31 maggio
1996 con cui il municipio di __________ ha inflitto a ciascuno di loro una
multa di fr. 5'000.-- per violazione della LE ;
viste le risposte:
letti
ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. Il 15 luglio 1985 il
municipio di __________ ha rilasciato ai resistenti __________ e __________ il
permesso di costruire una casa d'abitazione sulla part. n. __________ RFD. La
licenza edilizia ricordava l'obbligo di chiedere la verifica dei tracciamenti
prima dell'inizio dei lavori (art. 57 bis cpv. 1 LE).
I beneficiari del permesso hanno iniziato i lavori di
costruzione ancora quell'anno. Nessuno ha sollecitato la suddetta verifica. Il
municipio, dal canto suo, è rimasto passivo.
La costruzione grezza è giunta a tetto nel 1989. Non è
tuttavia mai stata completata. A tutt'oggi soltanto un locale è abitabile. Il
resto dell'edificio è invece ancora privo delle necessarie rifiniture.
B. All'inizio del 1995
l'autorità comunale si è accorta che la casa dei resistenti è sorta ad una
distanza variante tra m 3.21 e m 3.34 dal confine verso il fondo sovrastante
(part. n. __________ RFD).
Dopo vicissitudini procedurali che non occorre qui rievocare,
il 26 aprile 1996 il municipio di __________ ha posto in contravvenzione
__________ e __________ "per aver edificato la loro casa d'abitazione
ad una distanza inferiore a quella minima di zona" (m 3.50 cfr. art.
14 NAPR). I rapporti di contravvenzione ricordavano ai prevenuti che il
progetto approvato prevedeva una distanza di m 3.50 dal confine e che la
licenza edilizia imponeva "il controllo del tracciato da richiedere al
geometra ufficiale".
__________ e __________ si sono giustificati adducendo che
l'errore, del tutto involontario, era stato determinato dalle condizioni del
terreno, estremamente ripido.
Preso atto delle giustificazioni addotte, con decisione 31
maggio 1996 il municipio di __________ ha inflitto a ciascuno di loro una multa
di fr. 5'000.-. I provvedimenti evidenziavano che la casa era sorta ad una distanza
da confine inferiore a quella prescritta e che non era stata chiesta la
verifica dei tracciamenti. In riferimento alla commisurazione della multa,
richiamavano le finalità perseguite dalle norme sulle distanze e consideravano
che un provvedimento di ripristino sarebbe stato sproporzionato.
C. Con giudizio 22 luglio 1996
il Consiglio di Stato ha annullato le multe, accogliendo i ricorsi contro di
esse inoltrati da __________ e __________
In sostanza, il Governo ha ritenuto che il municipio avesse "manifestamente
confuso il concetto di multa edilizia con quello della sanzione
pecuniaria", impedendo ai ricorrenti un corretto esercizio del diritto di
difesa.
D. Contro il succitato giudizio
governativo il comune di __________ è insorto davanti al Tribunale cantonale
amministrativo, chiedendone l'annullamento e postulando il ripristino delle
multe inflitte ai resistenti.
Il ricorrente sostiene di essersi "limitato a
comminare una multa, pur severa, ma ampiamente entro i limiti dell'art. 46 LE e
ciò per non aver ottemperato all'obbligo imposto nella licenza edilizia di far
verificare i tracciamenti". Nega recisamente di aver confuso la multa
con la sanzione pecuniaria.
E. Il ricorso è avversato sia
dal Consiglio di Stato, che non formula osservazioni, sia dai prevenuti in
contravvenzione, che contestano partitamente le tesi addotte dal comune di
__________.
Considerato, in
diritto
- La competenza del Tribunale
cantonale amministrativo e la legittimazione attiva del ricorrente sono
indiscutibilmente date (art. 21 LE, 46 LE).
Il ricorso, tempestivo, è pertanto ricevibile in ordine.
Data la natura delle censure sollevate dall'insorgente, può
essere deciso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm).
- 2.1. Le contravvenzioni
alla legge edilizia, ai piani regolatori ed ai regolamenti edilizi comunali
sono punite dal municipio con l'ammonimento o con la multa sino a 10'000.- a
seconda del tipo di infrazione (art. 46 cpv. 1 LE).
Se l'autore è recidivo o ha agito intenzionalmente, il municipio
non è vincolato ai massimi di pena fissati da tale norma.
La multa, precisa l'art. 46 cpv. 3 LE, deve essere
commisurata alla gravità dell'infrazione e della colpa. Punibili sono tutte le
persone che hanno contribuito al perfezionamento dell'infrazione (art. 46 cpv.
4 LE).
Contrariamente a quanto si potrebbe essere indotti a ritenere
in base al testo dell'art. 46 cpv. 3 LE, l'irrogazione di una multa per
violazione dell'ordinamento edilizio presuppone in ogni caso l'esistenza di una
colpa. Punibili sono soltanto coloro che infrangono la legge intenzionalmente,
ossia consapevolmente e volontariamente, o per negligenza, ossia per non avere
- per imprevidenza colpevole - scorto le conseguenze di una determinata azione
o per non averne tenuto conto (art. 18 CP; STA 28.1.87 in re __________ e __________;
GAT N. 720; DTF 101 Ia 110 seg.; Grisel, Traité de droit administratif, vol. II
pag. 647; Scolari, Commentario della LE, ad art. 58 N. 6). Lo si deduce
indirettamente dall'art. 46 cpv. 4 LE, che dichiara punibili tutte le persone
che hanno contribuito con le loro azioni od omissioni al perfezionamento
dell'infrazione dal profilo oggettivo.
L'art. 46 LE permette quindi di punire unicamente il
trasgressore per comportamento. Si fonda sul principio della responsabilità per
colpa, non su quello della responsabilità oggettiva o causale. Il semplice
perturbatore per situazione non è passibile di sanzioni di natura afflittiva.
Risponde soltanto per il ripristino di una situazione conforme al diritto. Può
essere oggetto di ordini di demolizione o di rettifica, rispettivamente di
sanzioni pecuniarie fondate sull'art. 44 LE e volte a surrogare un provvedimento
di ripristino, ma non di multe.
2.2. In virtù del principio della lex mitior (cfr. art. 2
CP), le infrazioni commesse prima del 1. maggio 1990 soggiaciono al termine di
prescrizione biennale sancito dall'art. 1 DL che regola la prescrizione in
materia di contravvenzioni (in seguito: DL prescrizione, RL 3.3.3.4.1). Quelle
commesse dopo tale data si prescrivono invece nel termine di cinque anni dal
compimento dell'atto illecito (art. 46 cpv. 6 LE). Se l'infrazione si è
perfezionata mediante atti successivi, la prescrizione decorre dal giorno in
cui è stato compiuto l'ultimo atto (cfr. art. 2 DL prescrizione, art. 71 CP).
In caso di reati per omissione, determinante ai fini della prescrizione è
invece il giorno il cui garante, ovvero la persona tenuta ad agire, avrebbe
dovuto intervenire (DTF 71 IV 186 consid. 4; Trechsel, Schweizerisches Strafgesetzbuch,
ad art. 71, pag. 265).
Nel caso di opere edilizie abusive, la prescrizione decorre
di regola dal momento in cui tutti i lavori necessari per l'utilizzazione del
manufatto sono terminati (RDAT 1983 N. 61, 30.5.86 in re __________, 8.6.90 in
re __________).
- Nel caso concreto, le
controverse decisioni di multa non specificano con la dovuta chiarezza gli
addebiti mossi ai prevenuti qui resistenti.
I rapporti di contravvenzione rimproverano loro di aver
edificato ad una distanza inferiore a quella minima di zona, prescritta dall'art.
14 NAPR. Per contro, non contestano esplicitamente ai prevenuti di aver violato
anche l'obbligo di chiedere la verifica dei tracciamenti. Rilevano unicamente
che tale obbligo era richiamato dalla licenza edilizia che era stata loro
rilasciata. Contrariamente a quanto esige l'art. 147 LOC non addebitano ai prevenuti
la violazione dell'art. 57 bis LE, allora vigente, che sanciva l'obbligo in
questione.
Le decisioni di multa, dal canto loro, non indicano se i
resistenti sono puniti per aver edificato in violazione della distanza minima
dal confine prescritta dalle norme di zona, per aver violato l'obbligo di
chiedere la verifica dei tracciamenti o per entrambi i reati. Richiamano
unicamente gli art. 42, 44 e 46 LE, rispettivamente gli art. 45 e 46 RLE, ma
non indicano minimamente le norme del diritto edilizio materiale che i resistenti
avrebbero effettivamente violato.
In questa sede, il municipio sostiene infine di aver multato
i resistenti unicamente "per non aver aver ottemperato all'obbligo imposto
con la licenza edilizia di far verificare i tracciamenti".
Di per sè, le multe avrebbero dovuto essere annullate già per
queste imprecisioni, che fanno apparire disattese le esigenze poste dagli art.
147 e 148 LOC in ordine alla promozione dell'accusa ed alla congruenza tra
l'accusa promossa e la sanzione irrogata.
L'annullamento delle multe regge comunque alla critica dell'nsorgente
anche nel caso in cui si voglia ritenere che il municipio abbia inteso
perseguire i resistenti per entrambi i reati e che i difetti appena rilevati
non abbiano pregiudicato i prevenuti in contravvenzione nell'esercizio dei loro
diritti di difesa.
- Qualunque sia la colpa
ipotizzabile a carico dei resistenti, appare di meridiana evidenza che
l'infrazione dell'obbligo di sollecitare una verifica dei tracciamenti era
ampiamente prescritta già al momento in cui il municipio ha aperto il
procedimento contravvenzionale.
L'obbligo in questione è in effetti violato allorchè i lavori
di costruzione vengono avviati senza chiedere tale verifica. Dal profilo
oggettivo, l'infrazione si perfeziona al momento in cui vengono gettate le
fondamenta omettendo di sollecitare il controllo prescritto. Da quel momento
decorre il termine di prescrizione.
Dato che le fondamenta sono state gettate ancora durante il
1986, l'infrazione prospettata dal municipio di __________ in questa sede è
pertanto ampiamente prescritta.
In quanto volte a punire i resistenti per violazione
dell'obbligo sancito dall'art. 57 bis LE 1973, le multe non possono quindi essere
confermate.
- L'esito è identico anche
nel caso in cui si voglia ritenere che il municipio abbia in realtà voluto
punire i resistenti per il reato contestato loro con il rapporto di contravvenzione,
ovvero per aver edificato ad una distanza di m 3.21 - 3.34 dal confine verso la
part. __________ RFD, anzichè a quella di m 3.50 prescritta dall'art. 14 NAPR.
Anche ammettendo che il termine di prescrizione non sia
ancora trascorso, perchè i lavori di costruzione non sono ancora terminati,
l'infrazione non sussiste, perchè dal profilo soggettivo nessun addebito può
essere concretamente mosso ai resistenti.
Esclusa l'ipotesi del dolo, in quanto palesemente
irragionevole, non può in effetti rimproverare loro nemmeno una violazione degli
obblighi di diligenza, che incombono ai proprietari di un terreno dedotto in
edificazione. Dal committente di un'opera edilizia si può invero soltanto
pretendere che affidi i lavori di costruzione ad operatori del ramo in possesso
dei necessari requisiti professionali (cura in eligendo). Non si può per
contro esigere che sovraintenda ai lavori stessi, impartendo loro direttive e
verificandone l'operato (cura in instruendo et in vigilando).
Ora, i resistenti hanno affidato i lavori di costruzione
della loro casa ad una architetto () e ad un'impresario (),
abilitati a progettare, a dirigere e ad eseguire lavori di costruzione. Con
questo hanno compiutamente soddisfatto gli obblighi di diligenza che derivavano
loro dalla condizione di promotori dell'intervento edilizio. Nessun rimprovero
può quindi essere mosso nei loro confronti in relazione all'errore di posizionamento
dell'edificio sul terreno, riscontrato dal municipio, peraltro soltanto a
distanza di anni da quando è stato commesso.
Pretendere il contrario, addebitando ai proprietari qui
resistenti una qualsivoglia negligenza per non aver prevenuto l'errore, costituisce
a non averne dubbio un manifesto fuor d'opera.
Il fatto che i resistenti, in quanto rilasciatari della
licenza, fossero formalmente tenuti a sollecitare una verifica dei
tracciamenti, non si oppone a questa conclusione. Affidando la direzione e
l'esecuzione dei lavori a professionisti del ramo, i resistenti hanno fatto uso
della diligenza che nelle circostanze concrete si poteva da loro ragionevolmente
esigere per adempiere anche agli obblighi sanciti dall'art. 57 bis LE 1973.
Hanno, in altri termini, usato le precauzioni alle quali erano tenuti in base
alle loro condizioni personali. Nessun rimprovero di imprevidenza colpevole può
essere mosso nei loro confronti.
- Seppur per motivi diversi
da quelli addotti dal Consiglio di Stato, le decisioni di multa in esame non
possono quindi essere tutelate. Il ricorso va di conseguenza respinto.
Dato che il comune di __________ è insorto soltanto per
motivi derivanti dalla sua funzione e non per tutelare suoi particolari interessi,
si prescinde dall'applicazione di una tassa di giustizia.
Le ripetibili sono invero poste a suo carico.
Per
questi motivi,
visti
gli art. 18 CP, 21, 43, 44, 46 LE 1993, 57 bis, 58 LE 1973; 148 LOC, 14 NAPR di
Pregassona; 3, 18, 28, 43, 46, 60, 61 PAmm,
dichiara e pronuncia:
-
Il ricorso è respinto.
-
Non si prelevano né tasse,
né spese.
-
Il comune di __________
rifonderà a __________ e __________
fr. 1'000.-- a titolo di ripetibili.
-
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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