AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
52.1996.166
Data decisione, Autorità:
15.10.1996, TRAM
Incarto n.
52.96.00166
Lugano
15 ottobre 1996
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo
Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo
Crivelli
statuendo
sul ricorso 26 luglio 1996 di
contro
la
risoluzione 9 luglio 1996 (n. 3500) del Consiglio di Stato che ha accolto il
ricorso 15 maggio 1996 di __________ contro la decisione 3 maggio 1996 con
cui il municipio di __________ ha respinto il reclamo del resistente contro
l'imposizione della tassa per il servizio di raccolta e di eliminazione dei
rifiuti relativa all'anno 1996 e concernente una casa di vacanza ubicata a
__________;
viste le risposte:
- 9 agosto 1996 di __________ - 20
agosto 1996 del Consiglio di Stato;
letti
ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. a) A __________ il servizio
di raccolta e di eliminazione dei rifiuti é retto dal "Regolamento per
il servizio raccolta ed eliminazione dei rifiuti", adottato dal
consiglio comunale il 18 dicembre 1989 ed approvato dal dipartimento
dell'interno il 13 giugno 1990 (in seguito: RSRER). Il servizio é organizzato
dal comune (art. 1 RSRER) e la consegna dei rifiuti é obbligatoria (art. 3
RSRER). L'art. 31 cpv. 1 RSRER istituisce il prelievo di tasse per il finanziamento
del servizio nel modo seguente:
"Il
Municipio preleva le seguenti tasse di raccolta e eliminazione dei rifiuti:
minimo massimo
A. Nuclei
familiari:
di
1 persona 25.00 35.00
di
2 persone 40.00 55.00
di
3 persone 60.00 75.00
di
4 persone 80.00 95.00
di
5 persone e oltre 100.00 120.00
B. Stagionali
per
persona 25.00 35.00
C. Case
di vacanza
ogni
abitazione 100.00 120.00
D. Esercizi
pubblici, negozi
officine,
uffici, industrie
per
ogni abitante equi-
valente
(AE) 40.00 60.00."
B. a) Il 15 marzo 1996 il
municipio di __________ ha notificato ad __________, domiciliato a __________,
la tassa per il servizio di raccolta e di eliminazione dei rifiuti per l'anno stesso
relativa alla casa di vacanza in località __________ di cui é proprietario e
che utilizza per trascorrervi i fine settimana insieme a sua moglie, calcolata
in applicazione dell'art. 31 cpv. 1 lett. c RSRER. Il tributo assommava a fr.
120.--.
b) __________ ha inoltrato reclamo contro quella tassazione
il 10 aprile 1996, denunciando una disparità di trattamento tra l'imposizione
dei proprietari di residenze secondarie e quella delle economie domestiche di
domiciliati, queste ultime essendo tassate per importi inferiori. Il
reclamante, appoggiandosi espressamente alla sentenza 20 novembre 1995 del
Tribunale federale in re comune di __________, ha quindi sollecitato la riduzione
dell'importo della tassa pretesa nei suoi confronti a quello delle tasse percepite
dal comune presso le economie domestiche dei domiciliati.
c) Con decisione 3 maggio 1996 il municipio di __________ ha
respinto il reclamo, confermando la bontà dell'imposizione.
C. a) Con ricorso 15 maggio
1996 __________ é insorto davanti al Consiglio di Stato avverso la decisione
municipale 3 maggio 1996, chiedendo il suo annullamento oltre che la
parificazione della tassa posta a suo carico a quella percepita dal comune
presso un'economia domestica di domiciliati. Il ricorrente ha ribadito ed
ampliato le censure già svolte in sede di reclamo.
b) Con risoluzione 9 luglio 1996 il Consiglio di Stato ha
accolto il ricorso ed annullato la tassazione. Il Governo ha anzitutto considerato
che questa difettasse di una sufficiente base legale, per il motivo che l'art.
31 cpv. 1 RSRER non precisa né il periodo di tassazione (annuale) né il
debitore del tributo. A titolo abbondanziale il Consiglio di Stato ha
considerato che le informazioni trasmessegli dal municipio in sede di
osservazioni non dimostravano che i residenti secondari causassero al comune
maggiori costi di raccolta e di eliminazione dei rifiuti rispetto ai
domiciliati, per cui ha anche invitato il comune a parificare le tasse percepite
presso i residenti secondari a quelle richieste alle economie domestiche di
domiciliati. Al riguardo non ha ritenuto valida la giustificazione addotta dal
municipio secondo cui sarebbe impossibile verificare l'occupazione (in tempo ed
in numero di persone) delle residenze secondarie.
D. Con ricorso 26 luglio 1996
il comune di __________ é insorto innanzi a questo Tribunale contro quel
giudicato governativo, chiedendo il suo annullamento oltre che la conferma
della tassa emessa a carico di __________. In subordine che gli atti siano
rinviati al Consiglio di Stato per un nuovo giudizio. Il ricorrente, affermata
la sussistenza di una base legale sufficiente per legittimare il controverso
prelievo, spiega che la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti sul suo
territorio ha luogo attraverso il consorzio raccolta rifiuti della __________,
il quale ripartisce gli oneri del servizio tra i comuni che ne fanno parte
secondo una chiave di riparto che tiene conto degli abitanti residenti, dei
pernottamenti turistici e della forza finanziaria. I costi sopportati dal
comune non si fondano pertanto sulla quantità di rifiuti prodotti, per cui
questo é costretto a percepire una tassa indipendente da detto fattore. I
residenti secondari vengono di conseguenza tassati in base ai costi per lo
smaltimento che cagionano, costituiti dai versamenti effettuati dal comune al
consorzio anzidetto integrati dalle spese accessorie sopportate direttamente
dal comune (manutenzione dei punti di raccolta e delle attrezzature).
Il Consiglio di Stato ed __________ hanno domandato la reiezione
dell'impugnativa.
E. Con scritto 6 settembre 1996
il giudice delegato ha chiesto al municipio di __________ a quanto assommassero
le singole tasse per il servizio di raccolta e di eliminazione dei rifiuti prelevate
presso le economie domestiche di domiciliati per l'anno 1996. Con scritto del 9
settembre successivo l'Esecutivo ha indicato di avere prelevato la tassa
massima per ogni categoria istituita all'art. 31 cpv. 1 lett. a RSRER. Il
resistente ha in seguito potuto prendere posizione sulla detta informazione.
Considerato, in
diritto
-
La competenza del Tribunale
é data (art. 208 cpv. 1 LOC). Il ricorso é tempestivo (art. 46 cpv. 1 PAmm) e
la legittimazione del ricorrente certa (art. 43 PAmm). Il gravame é dunque
ricevibile in ordine.
-
2.1. La tassa per il
servizio di raccolta ed eliminazione dei rifiuti è una tassa di utilizzazione,
ossia un compenso particolare imposto al privato per una prestazione della
pubblica amministrazione o per un servizio pubblico (DTF 111 Ia 326 = RDAT 1986
N. 38 pag. 67, consid. 7, in re comune di __________). Essa deve pertanto poggiare,
nella misura che verrà specificata in seguito, su di una legge in senso formale
ed ossequiare inoltre i principi della copertura costi (condizione comunque
controversa per talune tasse di utilizzazione) e della proporzionalità:
principio quest'ultimo che secondo la terminologia comunemente invalsa in
materia di tributi causali assume la qualifica di equivalenza (cfr. per tutte
le enunciazioni che precedono DTF 118 Ia 320 segg. in re comune di Lugano,
consid. 3, 4b e 4c rispettivamente; inoltre DTF 111 Ia 326, consid. 7). La
fissazione della tassa in rassegna deve indi ossequiare il principio di
uguaglianza ancorato all'art. 4 Cost. ed il divieto d'arbitrio che ne discende
(RDAT 1986 N. 38 pag. 66 seg., consid. 6). In quanto corrispettivo di una prestazione
speciale ai sensi degli art. 31 cpv. 2 e 48 cpv. 1 LPAmb la tassa per il
servizio di raccolta ed eliminazione dei rifiuti deve infine rispettare il
principio della causalità sancito all'art. 2 LPAmb medesima (STA inedite
1.12.1993 in re K.-T., consid. 4; 2.5.1994 in re P. e LLCC, consid. 5.4.;
7.9.1994 in re M. SA, consid. 2; 28.4.1995 in re B., consid. 2 non pubblicato
in RDAT II-1995 N. 23; 30 luglio 1996 in re comune di __________, consid. 2.1.;
URP 1994 N. 13 pag. 90 segg.). Come ha avuto modo di affermare il Tribunale
federale in due recenti sentenze il prelievo dei costi concernenti il
trattamento dei rifiuti urbani non avviene tuttavia in applicazione diretta dei
combinati art. 2 e 48 LPAmb. E' infatti necessaria una regolamentazione
cantonale, per la cui promulgazione i Cantoni, rispettivamente i comuni ai
quali tale compito é delegato (com'è il caso per il nostro Cantone) godono di
un certo margine di decisione. In questo ambito, in particolare, il principio
della causalità non può venire interpretato nel senso che é lecita solo una
ripartizione dei costi proporzionale alla quantità dei rifiuti effettivamente
prodotta. Questa interpretazione obbligherebbe in pratica gli enti pubblici ad
introdurre la cosiddetta tassa sul sacco, mentre che il legislatore federale
non ha inteso limitare in maniera così importante le competenze dei Cantoni in
una materia politicamente così discussa (cfr. DTF inedite 20 novembre 1995 in
re comune di __________ e comune di __________, consid. 10c e 10b rispettivamente).
Il Tribunale federale ne ha concluso che i Cantoni rispettivamente i comuni
godono di una notevole libertà nello stabilire le tariffe per il servizio di
raccolta e di eliminazione dei rifiuti: le stesse dovranno comunque tendere a
conseguire quanto disposto dall'art. 2 LPAmb rispettando nel contempo, com'é
già stato detto, il principio della parità di trattamento e il divieto d'arbitrio
(ibidem).
2.2. A livello cantonale la raccolta e l'eliminazione dei
rifiuti solidi é regolamentata agli art. da 68 a 70 LALIA. A tenore dell'art.
68 cpv. 1 LALIA i comuni devono organizzare per tutto il loro territorio la
raccolta dei detriti solidi. L'art. 69 cpv. 1 LALIA stabilisce invece che,
riservate le competenze affidate da leggi speciali a enti di diritto pubblico
istituiti dal Gran Consiglio giusta l'art. 2 lett. a LALIA, i comuni provvedono
affinché i detriti solidi siano riciclati, resi innocui o eliminati in appositi
impianti e discariche controllate (lett. a), che essi collaborano tra di loro
(lett. b), infine che il Governo può affidare la progettazione, l'esecuzione o
la gestione degli impianti di riciclaggio ed eliminazione dei rifiuti come
delle discariche controllate anche a ditte private (lett. c). L'art. 70 LALIA
dispone che i comuni devono disciplinare mediante regolamento, da approvare dal
Governo (cpv. 3), il servizio comunale di raccolta ed eliminazione dei detriti
solidi (cpv. 1): questo regolamento può prevedere tasse che garantiscano la
copertura delle spese (cpv. 2).
La legislazione ticinese affida quindi ai comuni la
competenza di raccogliere ed eliminare i detriti solidi e li autorizza a
fissare le tasse per la copertura delle relative spese. Per quanto concerne
quest'ultimo aspetto l'art. 70 cpv. 2 LALIA lascia al legislatore comunale ogni
decisione circa il principio ed i criteri di imposizione, limitandosi a fissare
il limite superiore della stessa. Ne discende che, sicuramente almeno per
quanto concerne il prelievo delle tasse, i comuni ticinesi dispongono di una notevole
libertà di decisione: godono pertanto di autonomia costituzionalmente protetta
(RDAT 1986 N. 38 consid. 4; 1989 N. 39 consid. 3b; I-1991 N. 30 consid. 4b; DTF
inedite citate 20 novembre 1995 in re comune di __________ e comune di
__________, per entrambe consid. 7).
- 3.1. Il Consiglio di Stato
ha annullato la tassa notificata al resistente in primo luogo perché questa
difettava di una sufficiente base legale, l'art. 31 cpv. 1 RSRER non precisando
né il periodo di tassazione (annuale) né il debitore del tributo. Il Tribunale
non condivide questo assunto per i motivi che seguono.
3.2. Com'è noto e come é stato parzialmente anticipato al consid.
2.1. il prelievo dei pubblici tributi - ad eccezione degli emolumenti di
cancelleria - é di regola possibile solo se si fonda su di una legge in senso
formale, la quale deve stabilire almeno la cerchia dei soggetti imponibili
(soggetto), l'oggetto e le basi di calcolo del tributo (cfr. per tutte DTF 118
Ib 323 consid. 3a già citata in re comune di __________).
3.3. La mancata indicazione del periodo di tassazione annuale
da parte dell'art. 31 RSRER non nuoce anzitutto al prelievo della tassa
istituita dalla detta disposizione. Da questa omissione si può solo dedurre che
il municipio é legittimato, a dipendenza delle necessità, a prelevare le tasse
per finanziare il servizio di raccolta e di eliminazione dei rifiuti
dipartendosi anche da altri basi temporali (semestre, ecc.), il limite
complessivo di prelievo essendo già assicurato dall'obbligo di ossequiare il
principio della copertura dei costi, che fa divieto al comune di incassare
tasse per un importo superiore ai costi dallo stesso sopportati per lo
svolgimento del servizio.
3.4. Né - sicuramente almeno nella fattispecie - la mancanza
dell'indicazione del soggetto della tassa é di pregiudizio alla controversa
tassazione. Trattandosi di imporre una prestazione fornita ad una casa di
vacanza non data in locazione, ma utilizzata in proprio dal suo proprietario,
il Tribunale non scorge chi altri, se non il proprietario stesso, possa essere
tenuto debitore del tributo.
3.5. Il municipio poteva quindi a buon diritto imporre al
resistente la tassa per il servizio di raccolta e di eliminazione dei rifiuti
per l'anno 1996: imposizione che del resto, correttamente, __________ non ha
contestato nel principio. Trattasi dunque, a questo punto, di verificare la
motivazione abbondanziale attraverso la quale il Governo ha annullato il
tributo per violazione del principio di uguaglianza.
- 4.1. La differenziazione
dell'importo della tassa per il servizio di raccolta, riciclaggio ed
eliminazione dei rifiuti dovuta dai proprietari di stabili occupati da persone
domiciliate rispetto a quella dovuta da proprietari di stabili occupati da persone
senza domicilio nel comune costituisce una caratteristica di molti RSRER dei
comuni ticinesi, segnatamente di quelli a vocazione turistica. Il Tribunale
amministrativo ha avuto occasione di verificare la legittimità di detta
differenziazione, negandola, evadendo il ricorso 13 aprile 1992 di K.-T.
avverso l'imposizione da parte del comune di __________ di una tassa annua di
fr. 120.-- per appartamento adibito a residenza secondaria: tassa pari al
triplo di quella richiesta ai proprietari di appartamenti occupati da persone
con domicilio nel comune (fr. 40.-- annui per economia domestica). Accogliendo
il ricorso di K.-T., con sentenza 1. dicembre 1993 questo Tribunale ha pertanto
ridotto l'importo della tassa dovuta dalla ricorrente per ogni appartamento di
sua proprietà adibito a residenza secondaria allo stesso importo di quella dovuta
da un proprietario di un appartamento occupato dall'economia domestica di un
domiciliato, ossia (da fr. 120.--) a fr. 40.-- annui: e questo perché non vi
era alcun motivo di ritenere che le persone che occupavano, quali residenti
secondari, gli appartamenti di proprietà della ricorrente producessero rifiuti
o comunque cagionassero costi per la raccolta, il riciclaggio e l'eliminazione
degli stessi superiori a quelli prodotti rispettivamente cagionati dalle
persone domiciliate nel comune. Con sentenza 20 novembre 1995 il Tribunale
federale ha respinto un ricorso di diritto pubblico presentato dal comune di
__________ contro il predetto giudicato. Esaminando al considerando 11
l'ossequio del principio della parità di trattamento la Corte federale ha avuto
modo di stabilire che: 1) esiste una presunzione secondo cui i costi totali
riferiti al servizio di raccolta e di eliminazione dei rifiuti provocati da una
persona non domiciliata nel comune non sono superiori a quelli cagionati da una
persona che risiede stabilmente nel comune; 2) al comune rimane riservata la
possibilità di dimostrare il contrario producendo un calcolo preciso. Poiché il
comune di __________ non era stato in grado di fornire quest'ultima prova, il
Tribunale federale ha confermato l'illegittimità, per violazione dell'art. 4
Cost., della tassa imposta a K.-T. ed ha tutelato la sua riduzione nella misura
effettuata da questo Tribunale.
4.2. Gli insegnamenti di cui ai predetti giudicati sono
senz'altro applicabili alla fattispecie. Trattasi pertanto di verificare se
__________ non sia stato imposto con una tassa superiore a quella percepita
presso le economie di domiciliati.
- 5.1. L'art. 31 cpv. 1 lett.
a RSRER suddivide l'assoggettamento delle economie domestiche di domiciliati in
funzione del numero dei membri che la compongono. La tassa varia infatti tra
fr. 25.-- e fr. 35.-- per le persone sole, tra fr. 40.-- e fr. 55.-- per un nucleo
familiare di 2 persone, tra fr. 60.-- e fr. 75.-- per i nuclei composti da 3 persone,
tra fr. 80.-- e fr. 95.-- per un nucleo di 4 persone, tra fr. 100.-- e fr.
120.-- infine per i nuclei di oltre 5 perone. La lett. c della stessa
disposizione non opera un'analoga distinzione per quanto concerne
l'assoggettamento dei proprietari di residenze secondarie: questi sono infatti
tutti gravati con una tassa tra fr. 100.-- e fr. 120.--.
5.2. La diversa impostazione dell'assoggettamento tra
economie domestiche di domiciliati ed i residenti secondari non si presta a
critica. La determinazione della presenza e del numero di persone che occupano
nel corso di un anno le residenze secondarie poste a __________ - che assommano
a 110 nel 1996, stando alla risposta dal municipio al Consiglio di Stato, pag.
3 - ma soprattutto quelle offerte in locazione per brevi periodi, é infatti
compito ben più arduo che non quello riferito all'accertamento della
composizione delle economie domestiche di domiciliati. La scelta di un criterio
di imposizione differenziato per le residenze secondarie é dunque volta a
semplificare l'incasso della tassa nei confronti dei loro proprietari, contenendo
al massimo il dispendio di lavoro dell'apparato amministrativo del comune.
Sotto questo aspetto la distinzione operata dal legislatore comunale appare
senz'altro sorretta da una motivazione pertinente. A torto pertanto il
Consiglio di Stato ha affrettatamente accreditato la tesi opposta, arrivando
addirittura a prospettare la possibilità per il comune di imporre le residenze
secondarie concesse in uso a terzi sulla base di ciascun contratto di locazione
(e sempre in funzione del numero di persone occupanti le residenze secondarie
stesse).
Questo non significa tuttavia che l'imposizione delle
residenze secondarie possa in tal modo sfuggire alla verifica circa la sua
conformità al principio di uguaglianza. Decisivi appaiono infatti, a tal fine,
non tanto i criteri alla base dell'imposizione bensì i risultati cui essi
conducono.
5.3. Il confronto tra la tassa richiesta al ricorrente, da
questi contestata nell'importo, e quella percepita dal comune presso le
economie domestiche di domiciliati é facilitata dal fatto che l'imposizione dei
proprietari di case di vacanza, tutti indistintamente accomunati in una sola
categoria e tassati tra fr. 100.-- e
fr. 120.--, corrisponde a quella dei
nuclei famigliari di domiciliati composti da 5 persone ed oltre, ovvero alla
categoria di massima contribuzione tra i domiciliati. Nella fattispecie
sussiste pertanto, in principio, una innegabile disparità di trattamento a danno
dei proprietari di residenze secondarie. In effetti pur dovendosi riconoscere,
per irrinunciabili motivi di praticabilità dell'imposizione, la possibilità per
il legislatore di far capo a criteri schematici, dedotti dall'esperienza (RDAT
II-1995 N. 23 consid. 4.2.), non può in effetti essere tutelata in alcun modo
la presunzione secondo cui (tutte) le residenze secondarie ubicate sul territorio
comunale vengano occupate, quando sono abitate, da economie domestiche composte
da 5 o più persone. Ora, é ben vero - come é appena stato spiegato al consid.
5.2. che precede - che non si può imporre ad un comune l'accertamento del numero
di persone che occupano durante un anno le residenze secondarie poste sul suo
territorio. Quando il legislatore comunale intende risparmiare questa
incombenza alle autorità esecutive incaricate della percezione delle tasse (in
altre parole quando non intende tassare le residenze secondarie come quelle
primarie, in base al numero di occupanti), deve però nel contempo adottare dei
criteri alternativi di imposizione, di più facile attuazione per l'imposizione
di questa specifica categoria di residenze, che permettano di conseguire un
onere tributario equivalente a quello discendente dall'applicazione dei
parametri di imposizione utilizzati per tassare le economie domestiche dei
domiciliati. Ad esempio - perché altre soluzioni sono possibili - utilizzando
quale criterio di commisurazione della tassa il numero dei locali della
residenza secondaria: l'impiego di questo criterio presuppone infatti
l'esperimento di un solo e semplice accertamento; contrariamente a quanto ha
affermato il Consiglio di Stato, alla luce di principi esposti al consid. 2.1.
l'introduzione di una tassa che tenga conto dei rifiuti effettivamente prodotti
da ciascuna residenza non costituisce dunque la sola alternativa possibile. Il
Legislatore comunale non può pertanto, in definitiva, limitarsi a parificare la
tassa concernente i proprietari di residenze secondarie all'importo massimo
della tassa gravante le economie domestiche dei domiciliati: l'assenza di una
corrispondente graduazione dell'imposizione relativa ai residenti secondari,
che - come è appena stato spiegato - è parimenti attuabile senza eccessivo
dispendio di lavoro dell'apparato amministrativo comunale, non appare infatti
giustificata da alcun motivo serio ed oggettivo ed é dunque discriminatoria.
5.4. Come ha in seguito considerato il Consiglio di Stato, il
municipio di __________ non ha minimamente dimostrato che la raccolta e
l'eliminazione dei rifiuti prodotti dal residenti secondari comporta maggiori
oneri di quelli cagionati dalle economie domestiche di domiciliati. In
conclusione quindi la discrepanza tra l'imposizione del ricorrente e quella di
un'economia domestica di domiciliati appare lesiva del principio di
uguaglianza.
5.5. La menzionata lesione dovrà essere sanata da parte del
Legislatore comunale tramite la modifica dell'art. 31 cpv. 1 RSRER, vuoi
parificando le tasse gravanti i residenti secondari a quelle percepite presso
le economie domestiche di domiciliati vuoi adottando dei criteri alternativi di
imposizione che assicurino un onere contributivo equivalente (sarebbe anche
auspicabile di colmare in quella sede le imperfezioni riscontrate al consid.
3). Ciò malgrado appare ancora necessario decidere la presente contestazione:
concretamente quindi a fissare l'importo che __________, in quanto proprietario
di una casa di vacanza sul territorio comunale, deve essere tenuto a pagare al
comune di __________ per il titolo di tassa per il servizio di raccolta e di
eliminazione dei rifiuti per l'anno in corso. Al comune di __________, nei
limiti dell'ossequio del diritto federale, ed in particolare dell'art. 4 Cost.,
spetta infatti senz'altro il diritto di percepire quel tributo anche nei
confronti del resistente: é quanto del resto questo ha sempre ammesso. A torto
dunque il Consiglio di Stato ha annullato l'intera imposizione seguendo una
prassi (di comodo) che il Tribunale ha ripetutamente avuto modo di condannare,
ma senza esito. All'esame cui procederà a tal fine il Tribunale ed al risultato
cui esso addiverrà può e deve tuttavia essere attribuito unicamente un
carattere sommario e, in ogni caso, transitorio. In altre parole motivazioni e
conclusioni che seguono possono e devono applicarsi solo per permettere la
liquidazione della presente litispendenza. Non possono invece in alcun modo
vincolare od anche solo influenzare le scelte che il Legislativo di __________
sarà chiamato ad adottare ai fini dell'irrinunciabile adeguamento dell'art. 31
cpv. 1 RSRER all'art. 4 Cost. Ciò premesso e con tutte le riserve che precedono
il Tribunale ritiene di potere fissare la tassa dovuta dal resistente in fr.
55.-- , tale l'importo della tassa percepita dal comune nel 1996 presso
un'economia domestica di domiciliati composta da due persone in applicazione
dell'art. 31 cpv. 1 lett. a RSRER. Il ricorso deve infine essere accolto entro
questi limiti.
- La tassa di giudizio deve
essere messa a carico del comune ricorrente, intervenuto nella lite a tutela di
interessi economici propri, malgrado l'esito parzialmente favorevole del
gravame (art. 28 PAmm): il resistente non ha infatti preteso di dover pagare
una tassa inferiore a quella riscossa presso le economie domestiche di domiciliati
(cfr. in senso analogo la STA inedita 11 marzo 1996 in re comune di __________,
consid. 7).
Per
questi motivi,
visti
gli art. 4 Cost., 2 LPAmb, da 68 a 70 LALIA, 208, 209 LOC; 18, 28, 43, 46 PAmm,
dichiara e pronuncia:
- Il ricorso è parzialmente
accolto e di conseguenza il dispositivo n. 1. della risoluzione 9 luglio 1996
(n. 3500) del Consiglio di Stato é riformato come segue:
"1. Il
ricorso é parzialmente accolto; la tassa per il servizio di raccolta e di eliminazione
dei rifiuti per l'anno 1996 emessa dal municipio di __________ nei confronti
del ricorrente é ridotta a fr. 55.--."
-
La tassa di giudizio, di fr.
500.-- (cinquecento), è posta a carico del ricorrente.
-
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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