AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
52.1996.157
Data decisione, Autorità:
27.08.1996, TRAM
Incarto n.
52.96.00157
52.96.00160
cm
Lugano
27 agosto 1996
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo
Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo
Crivelli
statuendo
sui ricorsi 8 ed 11 luglio 1996 di
a)
b)
__________ rappr. da: avv. __________
__________ rappr. da avv. __________
contro
a)
b)
la
decisione 26 giugno 1996, no. 3203, del Consiglio di Stato che respinge
l'impugnativa presentata dall'insorgente __________ avverso la risoluzione 16
gennaio 1995 con cui il municipio di __________ l'ha sospeso per 3 settimane
dall'impiego e dallo stipendio a titolo di sanzione disciplinare e gli ha
negato parzialmente lo stipendio dovutogli per il periodo in cui è stato
sospeso provvisoriamente dalla carica;
la
decisione 26 giugno 1996, no. 3204, del Consiglio di Stato che respinge
l'impugnativa presentata dall'insorgente __________ avverso la risoluzione 16
gennaio 1995 con cui il municipio di __________ l'ha sospeso per 4 settimane
dall'impiego e dallo stipendio a titolo di sanzione disciplinare;
viste le risposte:
ai ricorsi sub a) e b)
letti
ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. I ricorrenti __________ ed
__________ sono agenti di polizia del comune di __________. Il primo dal 1988,
il secondo dal 1992.
Il 12 maggio 1995, il capo del servizio esterno della polizia
comunale, ten , ha incaricato l'agt. __________ di svolgere assieme
al collega __________ un'operazione di controllo dei documenti sul piazzale
antistante l'osteria "" di __________, assurto a luogo di
ritrovo di prostitute ed in quanto tale fonte di disturbo per gli abitanti
della zona. L'ordine è stato impartito verbalmente con la raccomandazione di
non entrare nell'esercizio pubblico, di verificare i documenti sul piazzale antistante
e di avvertire la polizia cantonale in caso di difficoltà tramite la centrale
operativa. Scopo dell'intervento, sollecitato dal municipio di __________, era
semplicemente quello di "marcare presenza" in modo da disturbare le
prostitute, scoraggiandone l'attività. Il sgt. __________, superiore diretto
dei ricorrenti, ha ancora raccomandato all'agt. __________ di "gestire lui
la situazione".
Giunti sul posto indicato, i due agenti hanno constatato che
vi erano una decina di donne di colore. Mentre erano appostati, in abiti
civili, su un'auto di servizio priva di contrassegni stazionata nei pressi del
suddetto esercizio pubblico, i due agenti sono stati abbordati da due
peripatetiche. Spacciandosi per normali clienti, le hanno fatte salire sul
veicolo e si sono diretti verso l'abitazione delle donne a , dove
sono saliti nelle rispettive camere. Rimasti soli con esse, i ricorrenti si
sarebbero finalmente legittimati ed avrebbero eseguito il controllo che era
stato loro ordinato. Il ricorrente __________ avrebbe constatato che la donna
da lui controllata () era gravata da un ordine di lasciare la
Svizzera entro la mezzanotte di quello stesso giorno. Il collega __________ ha
invece ritenuto necessari ulteriori accertamenti sul conto della donna da lui
controllata (__________). Ha quindi trattenuto il passaporto e l'ha invitata a
presentarsi il giorno seguente al sgt. __________ del posto di polizia di
__________.
Terminato il controllo gli agenti sono rientrati direttamente
alla centrale operativa senza ripassare per __________. Sulla via del rientro, la
pattuglia ha preso l'iniziativa di controllare l'identità di tre prostitute,
che sostavano davanti ad un negozio di __________ in attesa di clienti.
Giunto in centrale l'agt. __________ ha di compilato un
succinto rapporto nel quale venivano indicate le generalità della prostituta da
lui controllata e delle tre donne controllate a __________. Le generalità della
donna controllata dal collega __________ non sono invece state menzionate. Il
giornale di permanenza, redatto dall'app. __________, non contiene alcun
accenno alla trasferta di __________.
B. Nell'ambito
dell'interrogatorio al quale è stata sottoposta da parte della polizia degli
stranieri, la prostituta controllata dall'agt. __________ ha riferito che
questi si sarebbe fatto dispensare prestazioni sessuali, esibendo poi la
tessera di polizia per rifiutarsi di pagare. Ha aggiunto che identico
trattamento sarebbe stato riservato dal ricorrente alla collega __________, che
nel frattempo aveva lasciato la Svizzera.
Per questi fatti, il PP ha aperto a carico degli agt.
__________ e __________ un procedimento penale per titolo di truffa ed abuso
d'autorità.
Con decisione del 23 maggio 1995 il municipio di __________
ha dal canto suo aperto un procedimento disciplinare a carico dei due agenti,
sospendendoli provvisoriamente dalla funzione e dallo stipendio.
Considerato il protrarsi dell'inchiesta penale, il 23 giugno
seguente, l'esecutivo comunale ha tuttavia offerto loro la possibilità di
riprendere a lavorare temporaneamente per il comune come operai avventizi.
__________ ha declinato la proposta. __________ l'ha invece accettata.
C. Nell'ambito dell'inchiesta
penale, la donna controllata dall'agt. __________, sentita per rogatoria a
__________, ha smentito la versione dei fatti data dalla collega di marciapiede
agli inquirenti ticinesi. Con decreto 22 dicembre 1995 il PP sopracenerino ha
quindi abbandonato il procedimento penale aperto a carico dei due agenti.
Venuto a conoscenza dell'esito del procedimento penale, con
decisioni del 16 gennaio 1996, il municipio di __________ ha invece inflitto ai
ricorrenti __________ e __________ una pena disciplinare di quattro,
rispettivamente di tre settimane di sospensione dalla funzione e dallo
stipendio per violazione dei doveri di servizio. In particolare per:
"- esecuzione
dei controlli ordinati in modo difforme dall'istruzione e dagli ordini ricevuti;
-
mancata
segnalazione alla centrale di polizia degli sviluppi della missione, rispettivamente
mancata segnalazione alla centrale di modifiche apportate alla missione stessa;
-
controllo
di identità in un altro comune in mancanza di ordini precisi in merito;
-
trascrizione
della missione sul rapporto presso la centrale di polizia in modo incompleto,
non corrispondente alla realtà dei fatti e all'esatto svolgimento degli
stessi."
Al ricorrente __________ il municipio ha riconosciuto la
differenza tra lo stipendio arretrato e quello effettivamente percepito come
operaio avventizio durante il periodo di sospensione dalla carica. Al
ricorrente __________ è stata invece riconosciuta soltanto la differenza tra lo
stipendio arretrato e quello che avrebbe percepito se avesse accettato
l'offerta di lavorare per il comune come operaio avventizio sino a conclusione
dell'inchiesta penale.
Le decisioni si fondavano essenzialmente sulle risultanze
dell'inchiesta penale integrate da due succinti verbali d'interrogatorio.
D. Con giudizi del 26 giugno
1996 il Consiglio di Stato ha confermato le predette risoluzioni municipali,
respingendo le impugnative contro di esse inoltrate dagli agenti.
Rievocata la fattispecie ed illustrate le regole principali
dell'ordinamento disciplinare, il Governo ha in sostanza ritenuto fondati gli
addebiti mossi ai ricorrenti. Le sanzioni irrogate sarebbero state rettamente
commisurate alla gravità delle trasgressioni ed alle rispettive colpe.
In relazione alle rivendicazioni salariali avanzate dal
ricorrente __________, il Consiglio di Stato ha altresì ritenuto che il rifiuto
del posto alternativo offertogli dal municipio nelle more del procedimento
penale gli precludesse la possibilità di rivendicare il relativo stipendio.
E. Contro i predetti giudizi
governativi i soccombenti insorgono davanti al Tribunale cantonale
amministrativo, chiedendo che vengano annullati assieme alle controverse sanzioni
disciplinari e che venga loro riconosciuto il diritto ad uno stipendio comprensivo
delle indennità per straordinari per tutto il periodo di sospensione dalla carica.
Gli insorgenti contestano qualsiasi addebito. Gli ordini
ricevuti sarebbero stati carenti. Insufficiente sarebbe pure l'istruzione ricevuta
con riferimento al controllo di identità.
Il ricorrente __________ eccepisce in ogni caso l'adeguatezza
della sanzione inflittagli.
Il ricorrente __________ obietta invece che il compito di
segnalare alla centrale gli sviluppi della missione e di redigere il rapporto
sarebbe spettato al collega. In merito alle questioni salariali, contesta le
deduzioni tratte dal Consiglio di Stato circa l'obbligo di accettare il posto
alternativo offertogli dal municipio per la durata del procedimento penale.
F. I ricorsi sono avversati dal
Consiglio di Stato e dal municipio di __________, che postulano la conferma dei
giudizi impugnati senza formulare particolari osservazioni.
Considerato, in
diritto
- La competenza del Tribunale
cantonale amministrativo è data dall'art. 208 LOC. La legittimazione attiva dei
ricorrenti è certa.
I ricorsi, tempestivi, sono dunque ricevibili in ordine.
Date le circostanze, le impugnative possono essere evase con
un unico giudizio (art. 51 PAmm) sulla base degli atti, senza istruttoria (art.
18 PAmm). Le prove richieste dal ricorrente __________ (richiamo precedenti
verbali, conteggi paga 1994/1995) non appaiono in effetti atte a procurare la
conoscenza di ulteriori fatti rilevanti per il giudizio.
- Giusta l'art. 134 LOC,
ripreso nei medesimi termini dall'art. 31 del regolamento organico dei
dipendenti del Comune di __________ (in seguito ROD), la violazione dei doveri
d'ufficio da parte dei dipendenti comunali, la trascuranza e la negligenza
nell'adempimento delle mansioni loro assegnate, sono punite dal municipio con i
seguenti provvedimenti disciplinari:
a) l'ammonimento;
b) la multa fino a fr. 500.--;
c) il collocamento temporaneo in situazione provvisoria;
d) il trasferimento ad altra funzione;
e) la sospensione dall'impiego per un periodo massimo di 3 mesi;
f) il licenziamento.
Le sanzioni disciplinari mirano a ripristinare l'ordinato
funzionamento dell'amministrazione ed a ristabilire la fiducia in essa risposta
dai cittadini. Esse devono rispettare il principio di proporzionalità. Vanno
quindi commisurate alla gravità dell'infrazione e devono debitamente
considerare il grado di colpa del trasgressore (cfr. Imboden/Rhinow, Schweiz. Verwaltungsrechtsprechung
V edizione N. 54 B I seguenti).
I principi dottrinali e giurisprudenziali che reggono la
materia del contendere sono pacifici. Non devono quindi essere ulteriormente
illustrati.
- Dal profilo della
materialità delle trasgressioni addebitate ai ricorrenti, questo Tribunale
considera quanto segue.
3.1. Esecuzione dei controlli ordinati in modo difforme
dall'istruzione e dagli ordini ricevuti.
L'inchiesta penale ha appurato che i ricorrenti erano stati
incaricati di controllare l'identità delle prostitute in attività sul piazzale
antistante l'osteria alle __________. Scopo del controllo era quello di
"marcare presenza", ossia di mostrare alle donne ed ai loro clienti
che il traffico non passava inosservato. Non è stato chiarito se i superiori
avessero ordinato di indossare gli abiti civili e di fingersi clienti. E'
comunque fuori discussione che i ricorrenti sapevano perfettamente che
l'intervento doveva limitarsi all'accertamento dell'identità delle prostitute
presenti davanti all'esercizio pubblico. I ricorrenti sapevano pure che il
controllo doveva essere effettuato con discrezione, senza entrare nel locale ed
avvertendo la centrale operativa in caso di difficoltà. I limiti della
missione, nelle circostanze concrete, avrebbero dovuto essere chiari anche ad
uno sprovveduto.
Ora, i ricorrenti, checché ne dicano, non si sono attenuti
agli ordini ricevuti. Anziché limitarsi a controllare l'identità della decina
di donne presenti sul posto, si sono finti clienti, ne hanno imbarcate due sul
veicolo di servizio e si sono diretti a __________, dove le donne risiedevano.
I motivi di questa digressione non sono stati compiutamente
chiariti. L'inchiesta disciplinare non ha approfondito questo aspetto. In
quella penale l'agt. __________ si è giustificato adducendo di non voler attirare
l'attenzione delle altre donne. Ha però omesso di spiegare per qual motivo, una
volta terminato il controllo delle due donne portate a Quartino, non è più
tornato a __________ a verificare l'identità delle altre prostitute.
Per quel che interessa in questa sede non occorre comunque
indagare oltre. Certo è, infatti, che procedendo in questo modo i ricorrenti
non si sono attenuti alla consegna ricevuta. Che era semplicemente quella di
controllare l'identità delle prostitute in sosta sul piazzale davanti
all'osteria alle __________. Restando sul posto e chiamando la centrale
operativa nel caso in cui fossero sorti problemi. Il margine discrezionale
lasciato dai superiori all'agt. __________ non lo legittimava a prendere due
meretrici a bordo del veicolo di servizio per portarle a __________ senza
plausibile giustificazione e senza nemmeno avvertire la centrale operativa.
Invano tenta poi il ricorrente __________ di discolparsi adducendo
di non aver ricevuto né un'istruzione adeguata, né ordini precisi. L'atto che
gli agenti erano chiamati a compiere era di una semplicità estrema. Alla
portata di un agente di polizia senza esperienza. Si trattava di recarsi a
__________, avvicinare discretamente le prostitute, legittimarsi, chiedere i
documenti, verificarli e prendere nota delle generalità. Non di una o due
prostitute soltanto, bensì di tutte quelle presenti sul posto.
Pur tenendo conto della relativa libertà d'azione che i
superiori avevano lasciato ai due agenti, nulla li abilitava ad assumere le
iniziative che hanno assunto.
Il primo degli addebiti mossi ai ricorrenti è quindi fondato.
3.2. Mancata segnalazione alla centrale di polizia degli
sviluppi della missione.
Anche se l'inchiesta disciplinare non ha evidenziato i limiti
dell'obbligo di segnalare alla centrale gli sviluppi delle missioni di polizia,
appare fuori di dubbio che la dislocazione da __________ a __________ con due
prostitute a bordo dell'auto di servizio non poteva essere sottaciuta. Sembra
evidente anche ad un profano che la centrale operativa debba essere costantemente
tenuta al corrente dell'ubicazione e dei movimenti delle pattuglie in servizio
sul territorio.
Nemmeno il ricorrente __________, del resto, lo contesta.
Egli si difende asserendo che l'obbligo di informare la centrale sugli sviluppi
dell'operazione incombeva al collega __________, di pari grado, ma con una
maggiore anzianità di servizio e quindi facente funzione di capopattuglia. La
giustificazione lo libera solo in parte dalle sue responsabilità. Tenuto conto
della particolare composizione della pattuglia, l'obbligo di informare la
centrale sull'andamento della missione incombeva in subordine anche a lui. Che
invece nulla ha intrapreso per richiamare almeno l'attenzione del collega sulla
necessità di segnalare alla centrale l'anomala trasferta a __________.
Quantomeno dopo aver controllato "a domicilio" l'identità delle due
prostitute imbarcate a __________.
Anche questo rimprovero si rileva pertanto fondato.
3.3. Controllo di identità in altro comune in assenza di
ordini precisi in merito.
Portata a termine la poco chiara trasferta a ,
invece di tornare a __________ a controllare l'identità delle altre prostitute
notate davanti all'osteria "", i ricorrenti si sono diretti
verso __________, controllando, strada facendo, l'identità di altre donnine che
stazionavano a __________, davanti a un negozio, ritrovo notorio di prostitute.
Né l'inchiesta penale, né quella disciplinare hanno stabilito
i motivi di questa ulteriore divagazione. E' comunque certo che l'iniziativa
assunta costituisce un'ulteriore violazione dei doveri di servizio. Non tanto
perché lede la sovranità di un altro comune, ma soprattutto perché si scosta
senza alcuna giustificazione dagli ordini ricevuti.
Nemmeno su questo punto i ricorrenti sfuggono quindi agli addebiti
che sono stati mossi nei loro confronti.
3.4. Trascrizione della missione sul rapporto presso la
centrale di polizia in modo incompleto, non corrispondente alla realtà dei
fatti.
Il rapporto rassegnato dall'agt. __________ sulla missione
affidata alla pattuglia è ampiamente carente. Delle due prostitute controllate
ne menziona una sola. Per di più afferma, contrariamente al vero, che il
controllo è avvenuto a __________. La trasferta di __________ è passata sotto
silenzio. Basta questo per affermare che il rapporto non è né completo, né
veritiero.
L'infrazione, per quanto concerne il ricorrente __________, è
indiscutibile.
Non può invece essere ritenuta per quel che riguarda il
ricorrente __________. Il rapporto è stato in effetti allestito dal collega
__________ nella sua veste di capopattuglia. Non risulta che anche il
ricorrente __________ fosse tenuto a riferire ed a collaborare all'estensione
di un resoconto.
Se si può pretendere che questi si adoperasse per segnalare alla
centrale la trasferta a __________, non si può per contro esigere quest'obbligo
di collaborazione si spingesse sino a verificare l'attendibilità e la fedefacenza
del rapporto allestito dal collega più anziano.
Su questo punto il ricorrente __________ va quindi prosciolto
dal rimprovero che gli viene rivolto.
- Le violazioni dei doveri di
servizio commesse dai ricorrenti sono oggettivamente gravi. Le sconsiderate
digressioni, di cui si sono resi autori non possono essere bagatellizzate. Il
compito ricevuto era sufficientemente chiaro: controllare l'identità delle
prostitute che bazzicavano davanti all'osteria alle __________. Tutto qui. Con
discutibili iniziative, non giustificate da motivi di polizia e del tutto insuscettibili
di migliorare l'esito della missione, i ricorrenti si sono invece spacciati per
clienti, hanno imbarcato due donne di piacere su un veicolo di servizio e si
sono appartati con loro prima di decidersi finalmente a procedere al controllo
ordinato.
Manifestamente non hanno svolto il compito che era stato loro
affidato. Non solo perché non sono nemmeno stati capaci di riportare in
centrale il nominativo della ragazza controllata dall'agt. __________, ma anche
perché hanno omesso di controllare le altre peripatetiche presenti davanti al
succitato ritrovo, preferendo esperire un controllo del tutto ingiustificato a
__________, sulla via del ritorno in centrale, al di fuori della giurisdizione
della polizia comunale di __________ e degli ordini ricevuti.
La loro colpa non è trascurabile. Non si è trattato di una
semplice leggerezza, ma di una serie significativa di atti ed omissioni
contrari ai doveri di servizio, protrattasi sull'arco di almeno un paio d'ore.
Le sanzioni inflitte appaiono nondimeno eccessive.
Tali insomma da suscitare l'impressione che i ricorrenti
vengano puniti anche per trasgressioni che le inchieste esperite non hanno
permesso di accertare. In particolare, per aver consumato rapporti sessuali
durante il servizio. Le pene vanno per contro commisurate alla gravità delle violazioni
dei doveri di servizio effettivamente accertate ed alla colpa dei trasgressori.
Alla luce di queste considerazioni, una sostanziale riduzione
delle pene inflitte si impone come una necessità inevitabile. Ponendo mente ai
criteri di commisurazione delle pene sopra enunciati, appare tutto sommato equo
e ragionevole sanzionare le violazioni dei doveri di servizio di cui i
ricorrenti si sono resi autori con pene di 10 giorni (),
rispettivamente di 7 giorni () di sospensione dal servizio e dallo
stipendio.
Limiti, questi, entro i quali i ricorsi vanno accolti,
riformando le decisione municipali in esame ed i giudizi governativi che le confermano.
- Con il suo ricorso, il
ricorrente __________ reclama il versamento integrale dello stipendio arretrato
accumulato tra il momento in cui è stato sospeso dalle funzioni ed il momento
in cui è stato reintegrato in carica. Il municipio di __________ pretende
invece di trattenere lo stipendio che questi avrebbe percepito come operaio, qualora
avesse accettato l'offerta fattagli per attenuare le conseguenze derivanti dalla
sospensione dalla carica e dallo stipendio adottata a titolo di provvedimento
cautelare.
A torto.
La sospensione dalla carica e/o dallo stipendio decretata
dall'autorità che promuove un procedimento disciplinare a carico di un
dipendente è una misura cautelare che non estingue il diritto allo stipendio.
Questo diritto decade soltanto se il procedimento disciplinare sfocia in un
provvedimento di destituzione o di rimozione dalla carica. La sospensione
cautelare dalla funzione e dallo stipendio - da non confondere con la
sospensione dall'impiego comminata dall'art. 134 lett. e LOC a titolo di
sanzione disciplinare - non costituisce in mora il dipendente che viene temporaneamente
allontanato dal servizio. Data la natura cautelare del provvedimento, decretato
peraltro dal datore di lavoro nel suo precipuo interesse, lo stipendio rimane
per principio dovuto sintanto che il procedimento non sfocia in un
licenziamento (cfr. in tal senso, Bellwald, Die dizsiplinarische Verantwortlichkeit
der Beamten, pag. 110).
Al dipendente sospeso a titolo provvisionale non incombe per
principio l'onere di ridurre il danno derivante al datore di lavoro. Un simile
obbligo è ipotizzabile soltanto nel caso in cui l'autorità decida, iure imperii
ed a titolo di misura cautelare, di trasferire provvisoriamente un dipendente
ad altra funzione per la durata del procedimento disciplinare.
Nel caso concreto quest'ipotesi tuttavia non si verifica.
Il municipio si è in effetti limitato ad offrire al
ricorrente la possibilità di riprendere il lavoro come operaio avventizio della
squadra comunale allo scopo di mitigare le conseguenze derivanti allo stesso
ricorrente dalla sospensione dalla carica e dallo stipendio.
L'offerta non è stata prospettata come un provvedimento volto
a contenere il danno che sarebbe derivato al comune dalla mancata prestazione
lavorativa, nel caso in cui il procedimento disciplinare non si fosse concluso
con la sanzione del licenziamento. Il municipio si è d'altra parte limitato a
formulare una semplice offerta. Non le ha conferito veste di decisione di
trasferimento provvisorio a titolo di misura cautelare. Né ha avvertito il
ricorrente che la mancata accettazione dell'offerta avrebbe comportato la
deduzione dello stipendio di operaio avventizio anche nel caso in cui il
procedimento disciplinare fosse sfociato in un'assoluzione o in una sanzione
meno incisiva della destituzione. Contrariamente a quanto assume il Consiglio
di Stato, nella rivendicazione dello stipendio che sarebbe stato versato al
ricorrente in caso di accettazione del posto di operaio avventizio offertogli
dal comune a titolo di soluzione transitoria non sono ravvisabili gli estremi
di un abuso di diritto.
Declinando l'offerta sottopostagli dal municipio, il
ricorrente non ha affatto rinunciato allo stipendio trattenuto dal datore di
lavoro in via cautelare. Nel rifiuto dell'occupazione alternativa offerta al
ricorrente in via transitoria non è d'altro canto ravvisabile alcuna violazione
di obblighi sanciti dall'ordinamento dei dipendenti.
Rivendicando lo stipendio arretrato, il ricorrente non assume
pertanto un comportamento contrario al principio della buona fede.
Su questo punto il ricorso dell'agente __________ va quindi accolto,
annullando e riformando la decisione municipale censurata ed il giudizio del
Consiglio di Stato che la conferma.
- I ricorrenti chiedono che
vengano riconosciute loro anche le indennità per servizio notturno e festivo
che avrebbero percepito qualora non fossero stati sospesi dalla carica e dallo
stipendio.
La pretesa è infondata.
Il diritto allo stipendio è limitato allo stipendio di base,
all'indennità di rincaro ed alla tredicesima mensilità. Non comprende le indennità
straordinarie per servizio notturno o festivo. Queste indennità sono dovute
soltanto in caso di servizio effettivo. Il dipendente è tenuto a prestare i
servizi straordinari che gli vengono affidati. Non può tuttavia esigere che gli
vengano affidati.
Al ricorrente __________ vanno comunque riconosciuti gli interessi
di ritardo sulle singole rate di stipendio, che il comune ha trattenuto per
cautelarsi in caso di licenziamento.
- Dato l'esito, si prescinde
dal prelievo di una tassa di giustizia.
Le ripetibili seguono invece la soccombenza.
Per
questi motivi,
visti
gli art. 134, 208 LOC; 31, ROD; 3, 18, 28, 31, 60, 61, 65, 69 PAmm
dichiara e pronuncia:
- I ricorsi sono parzialmente
accolti.
§. Di conseguenza:
1.1. le decisioni 26 giugno 1996 del
Consiglio di Stato (no. 3203 e 3204) sono annullate e riformate nel senso che:
1.2. le decisioni 16 gennaio1996 del
municipio di __________ sono riformate nel senso che:
1.2.1. l'agente
di polizia __________ è sospeso dalla funzione e dallo stipendio per la durata
di 10 giorni a far tempo dal 23 maggio 1995 a titolo di sanzione disciplinare.
1.2.2. l'agente
di polizia __________ è sospeso dalla funzione e dallo stipendio per la durata
di 7 giorni a far tempo dal 23 maggio 1995 a titolo di sanzione disciplinare.
§ Il
comune di __________ verserà al ricorrente __________ lo stipendio arretrato dovuto
a partire dalla scadenza della sospensione disciplinare sino alla
reintegrazione nel servizio, con interessi al 5 % sulle singole rate.
-
Non si prelevano né spese,
né tassa di giustizia.
-
Il comune di __________
rifonderà a ciascuno dei ricorrenti fr. 1'000.-- a titolo di ripetibili di
entrambe le istanze.
-
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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