AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
52.1996.149
Data decisione, Autorità:
20.11.1996, TRAM
Incarto n.
52.96.00149
Lugano
20 novembre 1996
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo
Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo
Crivelli
statuendo
sul ricorso 25 giugno 1996 di
rappr.
da: dott. iur. __________
contro
la
decisione 5 giugno 1996 del Consiglio di Stato (n. 2815) che annulla la
risoluzione 24 gennaio 1996 con cui il Consiglio comunale di __________ ha
adottato una variante di PR e stanziato un credito per l'acquisto di un fondo
di proprietà dell'insorgente (part. n. __________ RFD);
viste le risposte:
-
9 luglio 1996 del Consiglio di
Stato;
-
30 luglio 1996 di __________,
__________ __________,
__________, __________, __________, __________, __________;
(rappr.
dall'avv. dott. )
preso atto della
comunicazione 19 settembre 1996 del comune di __________;
viste la replica e le osservazioni 1.
ottobre 1996 dell'insorgente;
presto atto delle dupliche:
-
15 ottobre 1996 del Consiglio di
Stato;
-
16 ottobre 1996 di __________;
-
4 novembre 1996 del comune di
__________;
vista la "duplica" 11 novembre
1996 inoltrata dalla ricorrente
letti
ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. La ricorrente __________ è
proprietaria a __________ di un vasto appezzamento di terreno (part. n.
__________ RFD), gravato nella misura di 15'600 mq da vincoli per attrezzature
ed edifici pubblici (zona AP-EP per nuovo centro scolastico, palestra, sala
multiuso, nuova chiesa e posteggi).
Per questi vincoli il Tribunale Federale le ha riconosciuto
un'indennità di fr. 936'000.--, pari a 60.- fr./mq, oltre ad interessi a
decorrere dal 6 aprile 1973: interessi, che al 30 giugno 1995 ammontavano a fr.
1'095'977.50 (cfr. DTF 6.6.1995 in re __________).
B. Con messaggio del 21 giugno
1995 (n. 158) il municipio ha chiesto al consiglio comunale di stanziare il
credito necessario al pagamento della succitata indennità. Nell'ambito dell'esame
del messaggio la commissione della gestione ha invitato l'esecutivo comunale ad
avviare trattative con l'insorgente per acquistare soltanto una parte dell'area
vincolata, liberando la parte restante.
In esito a queste trattative, la ricorrente si è dichiarata
disposta a cedere al comune 10'852 mq della superficie vincolata al prezzo di
fr. 2'564'870,20, con contemporanea assegnazione della frazione residua (4'748
mq) alla zona residenziale estensiva R3b. Il prezzo di fr. 236.35 /mq. posto a
fondamento della transazione, era calcolato in base all'indennità di 60.-
fr./mq ed agli interessi (101.- fr./ mq) riconosciuti dal Tribunale Federale
per l'espropriazione materiale, ad un valore residuo di 70.- fr./
/mq ed agli interessi maturati tra il 1. luglio 1995 ed il 29 febbraio 1996
(5.35 fr./mq).
Con messaggio del 27 dicembre 1995 (n. 182), il municipio ha
pertanto chiesto al consiglio comunale di risolvere:
"1. E'
approvata la modifica del piano delle zone del PR 12.4.1988 con la
riduzione a mq 10'852 del vincolo AP-EP gravante la part. __________
RFD.
-
E'
approvata la modifica del piano delle zone del PR 12.4.1988 con
l'inclusione in zona residenziale estensiva R3b di mq 4'748 della part. n.
__________ RFD.
-
E'
stanziato un credito di fr. 2'780'000.- per l'acquisto di mq 10'852 di
terreno vincolato da AP-EP della part. n. __________ RFD (nuovo n. __________
RFD) e per il pagamento di tutte le spese legali, notarili e di- verse.
-
Il
municipio è autorizzato a finanziare l'acquisto e tutte le spese le- gali,
notarili e diverse mediante l'accensione di un mutuo.
-
La
spesa sarà posta a carico del conto degli investimenti al dica stero cultura
e tempo libero.
-
Il
credito decadrà se non utilizzato entro il 31 dicembre 1996.
-
Le
risoluzioni di cui sopra decadono qualora la firma dell'atto no- tarile da
parte della proprietaria non avvenisse entro dieci giorni dalla crescita in
giudicato della decisione del consiglio comunale."
Informata la popolazione (art. 5 LALPT) e raccolto il
preavviso favorevole del Dipartimento del territorio (art. 33 LALPT), il 24
gennaio 2996 il consiglio comunale di __________ ha adottato il messaggio all'unanimità.
La variante di PR è stata pubblicata presso la cancelleria
comunale del 5 febbraio al 5 marzo 1996.
C. Contro la predetta
risoluzione assembleare è insorta davanti al Consiglio di Stato la comunione
ereditaria __________ - __________ - __________ - __________ - __________, formata
dai resistenti citati in ingresso, già proprietaria della part. n. __________
RFD, confinante con quella della ricorrente __________ e gravata dagli stessi
vincoli AP-EP: fondo che era stato oggetto di una procedura espropriativa.
Gli insorgenti censuravano la decisione del legislativo
comunale dal profilo della parità di trattamento, rilevando che l'indennità riconosciuta
per l'espropriazione del loro fondo ammontava a soli 95.- fr./mq,
D. Senza sentire la qui
ricorrente, il 5 giugno 1996 il Consiglio di Stato ha accolto l'impugnativa in
quanto ricevibile ed ha di conseguenza annullato la deliberazione censurata.
Ammessa in forza dell'actio popularis la legittimazione
attiva dell'unico membro della comunione ereditaria domiciliato a __________
(__________), il Governo ha in sostanza ritenuto che il prezzo di 236.35
fr./mq, pattuito per l'acquisto di 10'852 mq della part. n. __________ RFD,
fosse da considerare arbitrario per rapporto a quello di 60.- fr./mq stabilito
dal Tribunale Federale per l'espropriazione materiale. Posto il prezzo pattuito
a confronto con l'indennità riconosciuta ai ricorrenti per l'espropriazione del
loro fondo, il Consiglio di Stato ha inoltre ritenuto che la decisione censurata
violasse anche il principio della parità di trattamento. Comportando una
maggior spesa di fr. 650'000.-, essa avrebbe infine disatteso anche il
principio della parsimonia sancito dall'art. 151 LOC.
In riferimento agli aspetti di natura pianificatoria, il
Consiglio di Stato ha poi ritenuto che la variante di PR in contestazione non
potesse essere adottata secondo la procedura prevista per le modifiche di poco
conto (art. 41 cpv. 2 LALPT e 14 RLALPT).
E. Venuta a conoscenza del
predetto giudizio governativo, __________ si è aggravata davanti al Tribunale
cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento.
Rivendicata la legittimazione a ricorrere, l'insorgente
rimprovera al Consiglio di Stato di aver indebitamente riconosciuto a
__________ la qualità per agire in giudizio in forza dell'actio popularis.
Questi sarebbe infatti insorto soltanto in qualità di membro della comunione ereditaria
autrice del ricorso.
Nel merito, l'insorgente contesta invece che l'accordo
raggiunto pregiudichi gli interessi economici del comune. Il prezzo pattuito
corrisponderebbe a quello che sarebbe dovuto in caso di espropriazione formale
della superficie che rimarrebbe gravata dai vincoli AP-EP. Nega che si possa
tener conto del vantaggio da lei ritratto dalla liberazione della frazione
residua. Lo escluderebbe il principio della non negoziabilità dell'interesse
pubblico. Per la variante di PR il municipio avrebbe peraltro seguito la procedura
ordinaria e non quella prevista per le modifiche di poco conto. Chiede quindi
che la decisione annullata venga ripristinata almeno limitatamente agli aspetti
pianificatori.
F. All'accoglimento del ricorso
si è opposto il Consiglio di Stato senza formulare osservazioni.
Ad identica conclusione sono pervenuti i resistenti
__________ e liteconsorti con argomenti che verranno semmai ripresi più avanti.
Il comune di __________ ha invece comunicato che il 2 settembre
1996 il consiglio comunale aveva revocato la risoluzione 24 gennaio 1996 e che
la decisione di revoca, pubblicata all'albo, era passata in giudicato. Ha
quindi chiesto che il ricorso inoltrato da __________ venisse dichiarato privo
d'oggetto.
G. Con osservazioni del 1.
ottobre 1996, l'insorgente si è opposta allo stralcio dell'impugnativa,
richiamandosi all'effetto devolutivo del ricorso sancito dall'art. 50 PAmm.
Con atto di egual data ha inoltre replicato alle
argomentazioni svolte dai liteconsorti qui resistenti, ribadendo, sulla scorta
di un confronto analitico, che il prezzo stabilito per la cessione di 10'852 mq
della part. n. __________ RFD non lede minimamente gli interessi del comune.
H. Con la duplica il Consiglio
di Stato ha nuovamente sollecitato il rigetto dell'impugnativa.
I liteconsorti resistenti, dal canto loro, si sono confermati
nelle tesi addotte in sede di risposta, evidenziando il pregiudizio che il
comune subirebbe qualora l'accordo venisse perfezionato.
Rilevando come l'insorgente abbia nel frattempo chiesto ed in
parte ottenuto il pagamento dell'indennità riconosciutale per espropriazione
materiale, il comune di __________ chiede invece che il ricorso venga
dichiarato irricevibile per mancanza d'interesse legittimo.
I. L'11 novembre 1996 la
ricorrente ha inoltrato al Tribunale cantonale amministrativo un ulteriore
atto, denominato "duplica" e volto a contestare le tesi addotte dal
comune di __________ dopo che il consiglio comunale aveva revocato la
deliberazione qui impugnata.
Considerato, in
diritto
- 1.1. Nella misura in cui
l'impugnativa si fonda sull'applicazione della LOC, la competenza del Tribunale
cantonale amministrativo discende dall'art. 208 cpv. 1 di tale legge.
Contrariamente a quanto assume il comune resistente, soggiacciono
in parte al giudizio di questo tribunale anche le censure che l'insorgente
solleva con riferimento alla violazione delle norme della LALPT disciplinanti
la procedura di modifica dei PR riscontrata dal Consiglio di Stato e da questi
elevata a motivo supplementare di annullamento della risoluzione del consiglio
comunale di __________. Il semplice fatto che il giudizio sulla conformità
della procedura seguita per le varianti di PR sia per principio rimesso al
Tribunale della pianificazione del territorio (art. 38 LALPT) non preclude al
Tribunale cantonale amministrativo la possibilità di esaminare, quantomeno in
via pregiudiziale, se il Consiglio di Stato, chiamato a statuire su un ricorso
proposto in base all'art. 208 cpv. 1 LOC, potesse fondare il proprio giudizio
su una presunta inosservanza delle norme di procedura della LALPT.
1.2. All'insorgente va in ogni caso riconosciuta la
legittimazione a ricorrere. In quanto cittadina attiva di __________, essa è
infatti titolare dell'actio popularis. Istituto, questo, che le consente di
agire in giudizio davanti alle istanze di ricorso senza essere tenuta a
dimostrare di essere anche portatrice di un interesse attuale, diretto e
concreto all'annullamento della decisione impugnata.
Il fatto che non sia stata parte del procedimento di prima
istanza non le nuoce. L'istituto dell'actio popularis sarebbe invero imperfetto
se non venisse concessa al cittadino soddisfatto della deliberazione di un
organo comunale la possibilità di dedurre davanti al Tribunale cantonale
amministrativo un giudizio con cui il Consiglio di Stato l'annulla o la
modifica, accogliendo un ricorso contro di essa interposto da altri cittadini o
da terzi (STA 11.2.1980 in re C. = RDAT 1981 N. 21).
Dato che la ricorrente è comunque abilitata ad agire in
giudizio "uti civis", può rimanere indecisa l'eccezione di carenza
d'interesse legittimo che il comune di __________ solleva con riferimento ai
passi intrapresi dalla stessa ricorrente per incassare l'indennità per
espropriazione materiale riconosciutale dal Tribunale Federale.
Nonostante le apparenti incongruenze che tale iniziativa
presenta con gli obbiettivi perseguiti dal presente ricorso, nella richiesta di
pagamento dell'indennità in questione non sono comunque ravvisabili gli estremi
di un'implicita rinuncia ad impugnare la decisione qui in esame.
1.3. Il ricorso, tempestivo, è dunque ricevibile in ordine.
- 2.1. Giusta l'art. 50 PAmm,
l'autorità inferiore può, fino all'insinuazione della risposta, modificare la
propria decisione nel senso delle domande del ricorrente. Essa emana una nuova
decisione che deve essere comunicata all'autorità di ricorso. Quest'ultima
esamina il ricorso solo nella misura in cui non sia divenuto senza oggetto. Analogamente
a quanto prevede il diritto federale (art. 58 LPA), anche il diritto cantonale
dispone che l'effetto devolutivo del ricorso si manifesti pienamente soltanto
dopo l'inoltro della risposta dell'autorità a quo.
Se quest'ultima, disattendendo l'effetto devolutivo del
ricorso, modifica la decisione impugnata dopo tale stadio procedurale, ma prima
della definizione giudiziale della controversia, il gravame non diventa privo
d'oggetto. Il rapporto processuale permane e l'autorità di ricorso deve di
principio statuire nel merito dell'impugnativa, prendendo in considerazione la
nuova decisione come semplice proposta indirizzatale da una parte (DTF 103 V
109; STA 9.9.1985 in re L = RDAT 1986 N. 23 pag. 45; Grisel, Traité de droit administratif,
vol. II, pag. 922). L'omessa impugnazione della nuova decisione è di principio
irrilevante (DTF 113 V 238; 107 V 250).
2.2. Con risoluzione 2 settembre 1996 il Consiglio comunale
di __________ ha in concreto revocato la deliberazione del 24 gennaio
precedente, che i qui resistenti avevano impugnato con successo davanti al
Consiglio di Stato. La nuova risoluzione, adottata prima che il giudizio
governativo fosse cresciuto in giudicato, non ha reso privo d'oggetto il
procedimento ricorsuale. Pur collimando con la domanda di annullamento
formulata dagli insorgenti in prima istanza, essa si pone in effetti in contrasto
insuperabile con le domande ricorsuali formulate da __________ __________
davanti a questo Tribunale. Ne discende che il ricorso di quest'ultima deve
comunque essere esaminato nel merito, senza che possa esserle opposta la
mancata impugnazione della decisione di revoca.
Se la nuova decisione debba essere considerata nulla, in
quanto adottata da un organo che l'effetto devolutivo del ricorso aveva privato
della competenza funzionale a statuire sull'oggetto in contestazione (DTF 109 V
236 seg. consid. 2; Kölz/Häuer, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege
des Bundes, pag. 172), è questione che può rimanere irrisolta, poiché in questa
sede la decisione di revoca può comunque essere presa in considerazione
soltanto come proposta di parte.
-
Infondate sono le censure
che l'insorgente solleva nei confronti del giudizio governativo in relazione al
riconoscimento della legittimazione attiva del qui resistente __________, già
ricorrente in prima istanza. Il fatto che il ricorso al Consiglio di Stato sia
stato presentato a nome della comunione ereditaria già proprietaria di un fondo
confinante con quello dell'insorgente __________, nelle circostanze concrete,
non precludeva all'autorità inferiore la possibilità di riconoscere a
__________ la qualità per agire in giudizio in forza dell'actio popularis.
L'atto di ricorso lo menzionava infatti esplicitamente fra i comparenti.
-
4.1. Giusta l'art. 151 LOC,
la gestione finanziaria del comune è retta dai principi della legalità,
dell'equilibrio finanziario, della parsimonia, dell'economicità, della causalità
e della compensazione dei vantaggi, nonché dal divieto del vincolo delle
imposte.
Questi principi, ripresi e definiti dagli art. 1 - 6 del
regolamento sulla gestione finanziaria e sulla contabilità dei comuni (RGFCC,
RL 2.1.2.1), non disciplinano soltanto la gestione corrente, ma tornano
applicabili anche nell'ambito della gestione degli investimenti. Essi limitano
quindi anche la libertà di decisione del legislativo comunale in tema di spese
d'investimento. Per il principio della parsimonia (art. 3 RGFCC), anche il
legislativo comunale prima di procedere ad una spesa è quindi tenuto ad esaminare
la sua necessità e la sopportabilità dei costi diretti ed indiretti che ne
derivano. In ossequio al principio dell'economicità (art. 4 RGFCC), anch'esso
deve inoltre scegliere per ogni decisione la variante che permette di
raggiungere lo scopo nel modo più economico.
4.2. Nel caso in esame, il Consiglio di Stato ha in sostanza
ritenuto che la decisione 24 gennaio 1996 del consiglio comunale di __________
violasse l'art. 151 LOC nella misura in cui prevedeva di pagare alla ricorrente
un prezzo di 236.35 fr./mq per l'acquisto di 10'852 mq della part. n. __________
RFD, gravati da vincoli AP-EP.
Nelle sue conclusioni, condivise ora dallo stesso consiglio comunale,
che ha nel frattempo revocato la risoluzione in esame, il giudizio governativo
regge alla critica della ricorrente. Non tanto perché lede il principio della
parsimonia, come ha ritenuto il Governo, quanto piuttosto perché disattende il
principio dell'economicità sancito dall'art. 4 RGFCC.
Risulta in effetti dagli atti, che il prezzo di 236,35
fr./mq, posto a fondamento della risoluzione censurata, oltre all'indennità per
espropriazione materiale (60.- fr./mq) ed agli interessi riconosciuti dal
Tribunale Federale (101.- fr./mq), comprende un'indennità di ben 70.- fr./mq
per il valore residuo del fondo gravato dai vincoli AP-EP.
Ora, non v'è chi non veda come il riconoscimento di una
simile indennità, addirittura superiore a quella stabilita per l'espropriazione
materiale, non possa essere ritenuto conforme al principio succitato. Al
riguardo, è sufficiente considerare che per il valore residuo del terreno dei
resistenti (part. n. __________ RFD), confinante con quello della ricorrente e
gravato dagli stessi vincoli, è stata riconosciuta in sede espropriativa
un'indennità di 30.- fr./mq. Tenuto conto del fatto che, una volta versata l'indennità
di fr. 2'031'997.50 fissata dal Tribunale Federale per l'espropriazione materiale,
il comune avrebbe avuto la possibilità di espropriare formalmente l'intera superficie
di 15'600 mq, contro versamento di indennità per valore residuo identica a
quella corrisposta ai resistenti (30.- fr./mq: ovvero, complessivamente fr.
468'000.-), non si può ragionevolmente sostenere che, spendendo ora più o meno
la stessa somma di circa fr. 2'500'00.-. per acquistare soltanto 10'852 mq del
fondo, il consiglio comunale abbia scelto la variante che permette di
raggiungere lo scopo nel modo più economico come impone il principio sancito dagli
art. 151 LOC e 4 RGFCC. Vero è che per procedere all'espropriazione formale il
comune deve preventivamente determinarsi a realizzare le numerose e costose
opere pubbliche previste dal PR sulla superficie gravata da vincoli AP-EP.
Nulla obbliga tuttavia il comune a realizzarle contemporaneamente e ad
espropriare l'intera superficie colpita da tali vincoli. Una realizzazione a
tappe delle opere pubbliche previste dal PR non è solo possibile, ma probabile.
Tutto sommato, anche prescindendo dal consistente vantaggio
che l'inserimento della superficie residua (4'748 mq) nella zona edificabile
R3b procurerebbe all'insorgente, non si può negare che la scelta operata dal
legislativo comunale risulti di gran lunga la meno vantaggiosa, poiché limita
senza alcuna contropartita la libertà d'azione dell'ente pubblico nella
realizzazione degli interventi previsti dal PR nella zona AP-EP in discussione.
Dovesse in futuro il fabbisogno di terreno ridursi alla superficie di 10'872
mq, il comune potrà in effetti sempre ancora limitare l'espropriazione formale
a questa superficie. Le indennità che il comune sarebbe tenuto a versare alla
ricorrente in questa eventualità risulterebbero comunque inferiori alla spesa
votata dal consiglio comunale con la risoluzione in esame per l'acquisto
immediato della stessa superficie (fr. 2'564'870.20). All'indennità dovuta per
espropriazione materiale ed interessi
(fr. 2'031'997.50) andrebbe invero aggiunta quella necessaria per
espropriazione formale, valutabile in fr. 326'160.- (30.- fr./mq x 10'852), ma
il comune recupererebbe la somma di fr. 284'800.- a titolo di rimborso
dell'indennità per espropriazione materiale
(fr. 60.-/mq) conseguente alla reintegrazione della frazione residua (mq 4'752)
nella zona edificabile. Somma, che la risoluzione in esame non prevede per
contro di rimborsare.
Vero è che in questa sede la ricorrente si dichiara disposta
a rimborsare quest'indennità anche nel caso in cui venisse perfezionato
l'accordo per l'acquisto a trattative private della superficie di 10'852 mq. Se
il rimborso fosse stato tanto ovvio come assume l'insorgente, non è tuttavia
dato di vedere per qual motivo non se ne sia tenuto conto già nella
determinazione dell'indennità dovuta dal comune, deducendolo direttamente dalla
somma di fr. 2'564'870.20 stabilita in sede di trattative. Tanto meno è dato di
vedere per qual motivo il consiglio comunale dovesse stanziare un credito di
fr. 284'000.- più alto di quello che sarebbe stato effettivamente necessario,
se il municipio avesse tempestivamente considerato questo aspetto.
In quanto volto a contestare la violazione dell'art. 151 LOC
riscontrata dal Consiglio di Stato, il ricorso non può quindi essere accolto.
- Invano chiede poi la
ricorrente, che venga almeno ripristinata la variante di PR decisa dal
consiglio comunale.
Ingiustificate, oltre che fuori luogo, sono invero le
critiche che il Consiglio di Stato muove nei confronti della procedura seguita
dal municipio per l'adozione della variante di PR. Contrariamente a quanto
assume quest'ultimo la procedura non era quella prevista per le varianti di
poco conto (art. 41 cpv. 2 LALPT e 14 RLALPT), ma quella ordinaria ed il
difetto, semmai fosse sussistito, avrebbe dovuto essere rilevato nell'ambito
dell'approvazione della variante.
Vero è anche che l'interesse pubblico non può essere
negoziato con l'interesse privato della ricorrente (RDAT 1981 N. 44; STA
20.9.94 in re Gianola; Scolari, Commentario della LE, Introd. N. 53), per cui
la variante di PR - se giustificata da validi motivi d'ordine pianificatorio -
dovrebbe essere adottata anche nel caso in cui l'acquisto a trattative private
della superficie di 10'852 mq previsto dalla risoluzione in esame dovesse
fallire.
Queste considerazioni non permettono tuttavia di ripristinare
la decisione del consiglio comunale limitatamente al ridimensionamento della
superficie vincolata per attrezzature ed edifici pubblici, poiché
l'inscindibile connessione che il provvedimento opera tra gli aspetti economici
e quelli pianificatori non permette di affermare con la dovuta certezza che il
legislativo comunale avrebbe adottato la variante di PR anche nel caso in cui
non fosse stato possibile perfezionare la prevista cessione di terreno. Lo
esclude anzi espressamente la clausola n. 7 della risoluzione in esame, che ne
prevede l'automatica decadenza nel caso in cui l'atto notarile non fosse stato
firmato entro 10 giorni dalla sua crescita in giudicato.
Indipendentemente dalla legittimità di questa clausola, non
si può peraltro ignorare che qualsiasi scelta pianificatoria si fonda anche su
presupposti d'ordine economico (cfr. art. 30 LALPT). Venendo quest'ultimi a
mancare, la scelta operata dal legislativo comunale deve necessariamente essere
rimessa in discussione.
Anche la domanda proposta dal ricorso in via subordinata va
quindi respinta.
- La tassa di giustizia e le
ripetibili seguono la soccombenza.
Per
questi motivi,
visti
gli art. 151, 208 LOC, 4, 5 RGFCC, 41 LALPT, 14 RLALPT, 3, 18, 28, 31, 60, 61 PAmm;
dichiara e pronuncia:
-
Il ricorso è respinto.
-
La tassa di giustizia di fr.
1'000.- è a carico della ricorrente, che rifonderà fr. 1'000.- al comune di
__________ e fr. 1'000.- ai resistenti a titolo di ripetibili.
-
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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