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Numero d'incarto:
52.1996.115
Data decisione, Autorità:
26.06.1996, TRAM
Incarto n.
52.96.00115
DP 106/96
cm
Lugano
26 giugno 1996
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo
Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo
Crivelli
statuendo
sul ricorso 8 maggio 1996 di
contro
la
decisione 23 aprile 1994, no. 1939, del Consiglio di Stato che annulla la
risoluzione 21 novembre 1994 con cui il municipio di __________ ha negato ad
__________ il permesso di trasformare in residenza secondaria un deposito
agricolo situato in località __________, fuori della zona edificabile (part.
no. __________ RFD);
viste le risposte:
letti
ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
che con risoluzioni del 15
aprile e dell'11 maggio 1987 il Dipartimento delle Pubbliche Costruzioni ed il
municipio di __________ hanno rilasciato al noto tenore ed agente
d'assicurazione __________, l'autorizzazione cantonale e la licenza edilizia
per costruire in località __________ (part. no. __________ RFD) un magazzino di
m 13 x 8, destinato al deposito degli attrezzi e dei macchinari necessari alla
coltivazione di un piccolo frutteto intensivo di kiwi (120-130 piante, 2491
mq); il manufatto è situato fuori della zona edificabile, nella zona II
di protezione della riserva idrica regionale di __________, su un fondo esposto
a pericolo di inondazioni,
che con risoluzione 21 marzo 1990 il municipio di __________
ha autorizzato l'aggiunta di una tettoia di m 3 x 13 sul retro del fabbricato;
che il 4 maggio 1993 la stessa autorità comunale ha
autorizzato la chiusura del porticato antistante l'edificio, in modo da formare
un "giardino d'inverno";
che il 26 settembre 1994 __________ ha chiesto al municipio
il permesso di trasformare il deposito agricolo in abitazione secondaria,
dotandolo di impianti sanitari, di una fossa settica e di un pozzo perdente;
che alla domanda, preavvisata negativamente dalla Sezione
della protezione dell'aria e dell'acqua, dalla Sezione pianificazione
urbanistica, dall'Ufficio arginature e dalla Sezione agricoltura, si è opposto
il Dipartimento del Territorio;
che il 21 novembre 1994 il municipio di __________ ha negato
la licenza edilizia, facendo propria l'opposizione formulata dal Dipartimento
del territorio, che considerava palesemente insoddisfatti i requisiti posti
dagli art. 24 LPT e 71 seg. LALPT;
che con giudizio 23 aprile 1996 (che non è stato reso come
d'uso su proposta del Servizio dei ricorsi) il Consiglio di Stato ha annullato
il provvedimento, accogliendo l'impugnativa contro di esso inoltrata da
__________;
che, dopo aver dato atto che l'intervento non risponde ai
requisiti posti dagli art. 24 LPT, il Governo ha ritenuto che il permesso
potesse comunque essere rilasciato in applicazione dell'art. 39 RLE, alla
condizione "che venga presentata una perizia idrogeologica relativa
all'evacuazione delle acque di scarico e che la destinazione della costruzione
resti obbligatoriamente quale residenza secondaria, riservata la facoltà per il
municipio di ordinare in ogni tempo in caso di pericolo l'allontanamento delle
persone dall'abitazione"; le ripetibili di fr. 800.- sono state poste a
carico del cantone;
che contro il predetto giudizio governativo il comune di
__________ insorge davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone
l'annullamento, in base a considerazioni che verranno riprese più avanti;
che il ricorso è avversato dal Consiglio di Stato e dal
resistente __________, che contesta succintamente le tesi dell'insorgente;
che il ricorrente ha comunicato telefonicamente al giudice
delegato di aver nel frattempo venduto lo stabile alla società immobiliare
__________ per la somma di fr. 380'000.-;
considerato, in
diritto
che la competenza del
Tribunale cantonale amministrativo, la legittimazione attiva dell'insorgente e
la tempestività dell'impugnativa sono indiscutibilmente date (art. 21 LE; 43 e
46 PAmm);
che il ricorso è dunque ricevibile in ordine e può essere
deciso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm);
che giusta l'art. 22 cpv. 2 LPT l'autorizzazione per la
costruzione di edifici o impianti può essere rilasciata solo se l'opera è conforme
alla zona di utilizzazione (lett. a; principio della conformità di zona) e se
il fondo è urbanizzato (lett. b), ossia se, ai fini della prevista
utilizzazione, vi è accesso sufficiente e le necessarie condotte d'acqua,
d'energia e d'evacuazione dei liquami arrivano così vicine da rendere possibile
un raccordo senza dispendio rilevante (art. 19 LPT);
che in deroga al principio della conformità di zona sancito
dall'art. 22 cpv. 2 lett. a) LPT, fuori delle zone edificabili possono essere
eccezionalmente rilasciate autorizzazioni per la costruzione di edifici o
impianti non conformi alla funzione assegnata alla zona di utilizzazione, se,
cumulativamente:
a) la loro destinazione esige un' ubicazione fuori della zona
edificabile (art. 24 cpv. 1 lett. a LPT) e
b) non vi si oppongono interessi preponderanti (art 24 cpv. 1
lett. b LPT);
Il fondo deve in ogni caso essere urbanizzato (art. 22 cpv. 2
LPT);
che il diritto cantonale può inoltre permettere interventi di
minore entità su costruzioni esistenti fuori della zona edificabile, in contrasto
con la funzione di zona, a condizione che risultino compatibili con le
importanti esigenze della pianificazione territoriale (art. 24 cpv. 2 LPT);
che avvalendosi di questa facoltà di legislatore cantonale
ticinese ha introdotto la possibilità di autorizzare una tantum trasformazioni parziali
di costruzioni esistenti fuori della zona edificabile in contrasto con la
funzione assegnata alla zona di utilizzazione, alla condizione che risultino indispensabili
per la continuazione dell'utilizzazione attuale e compatibili con le importanti
esigenze della pianificazione territoriale (art. 75 LALPT);
che la trasformazione è parziale soltanto se è limitata sia
dal profilo quantitativo, sia dal profilo qualitativo, ossia quando è tale da
non modificare in misura apprezzabile l'identità della costruzione preesistente,
che, nel caso in esame, il deposito agricolo del ricorrente è
situato fuori della zona edificabile; non sorgendo in una zona agricola, non
rispetta il principio della conformità di zona sancito dall'art. 22 cpv. 2
lett. a LPT;
che il controverso cambiamento di destinazione
(trasformazione in casa di vacanza) non soddisfa palesemente i requisiti degli
art. 24 cpv. 2 LPT e 75 LALPT: in effetti:
a) non è parziale, poiché interessa tutta la
costruzione, sovvertendone radicalmente l'identità,
b) non è indispensabile per la continuazione
dell'utilizzazione attuale, poiché la destinazione agricola verrebbe a
cadere,
c) non è nemmeno compatibile con le importanti esigenze
della pianificazione territoriale, poiché si pone in contrasto stridente
con l'esigenza di contenere la proliferazione degli insediamenti residenziali
fuori della zona edificabile e con i vincoli della zona di protezione II della
riserva idrica regionale in cui è ubicata;
che l'intervento in oggetto non soddisfa d'altro canto
nemmeno l'ombra delle condizioni poste dall'art. 24 cpv. 1 LPT:
a) la destinazione della costruzione (casa di vacanza) non
esige affatto un'ubicazione fuori della zona edificabile (lett. a),
b) l'interesse alla protezione della falda freatica travolge
quello del resistente a procurarsi un insediamento residenziale secondario
fuori della zona edificabile, per giunta su un terreno esposto a pericoli di
inondazione;
che insoddisfatto, come giustamente rileva il comune
ricorrente, è pure il requisito inderogabile dell'urbanizzazione sufficiente
sancito dagli art. 19 e 22 cpv. 2 lett. b LPT, poiché l'evacuazione dei liquami
non può essere assicurata mediante raccordo alla rete delle canalizzazioni;
che peregrina al punto da non meritare confutazione è l'idea
di autorizzare il cambiamento di destinazione in base all'art 39 RLE; semplice
norma di regolamento che sancisce la possibilità di mantenere e riparare le
costruzioni esistenti all'interno della zona edificabile, in contrasto con il
diritto entrato in vigore dopo la loro edificazione;
che altrettanto insostenibile è l'espediente di subordinare
la licenza alla condizione di presentare una perizia idrogeologica;
che il ricorso va quindi accolto, annullando la sconcertante
risoluzione con cui il Consiglio di Stato calpesta il diritto federale per
gratificare il resistente con un'autorizzazione che, come si suol dire, non sta
nè in cielo, nè in terra;
che la tassa di giustizia segue la soccombenza.
visti
gli art. 19, 22, 24 LPT; 75 LALPT; 17 LPAc; 3, 18, 28, 60, 61 65 PAmm
dichiara e pronuncia:
- Il ricorso è accolto.
§. Di conseguenza:
1.1. la decisione 23 aprile 1996 del
Consiglio di Stato (no. 1939) è annullata;
1.2. la decisione 21 novembre 1994 del
municipio di __________ è confermata.
-
La tassa di giustizia di fr.
800.-- è a carico del resistente.
-
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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