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Numero d'incarto:
52.1996.112
Data decisione, Autorità:
23.09.1996, TRAM
Incarto n.
52.96.00112
Lugano
23 settembre 1996
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo
Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo
Crivelli
statuendo
sul ricorso 7 maggio 1996 di
__________ patr. da: avv. __________
contro
la
decisione 17 aprile 1996 del Consiglio di Stato (n. 1768) che annulla la
risoluzione 20 dicembre 1996 con cui il municipio di __________ ha negato a
____________________ ed __________ il permesso di costruire un balcone sulla
facciata S di un edificio del nucleo di __________ (part. n. __________ e
__________ RF);
viste le risposte:
-
15 maggio 1996 del Consiglio di
Stato;
-
22 maggio 1996 di __________ e
__________, __________;
-
29 maggio 1996 del Dipartimento del
territorio;
esperito un sopralluogo;
letti
ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. I resistenti __________ e
__________ sono comproprietari di un piccolo rustico, situato a __________
nella parte alta del nucleo di __________ (part. n. __________ e __________
RF).
La costruzione, a pianta irregolare, è costituita da un
minuscolo fabbricato (circa m 5 x 4), formato da due soli vani sovrapposti,
collegati a livello del pianterreno, nell'angolo E, ad un terzo locale di
dimensioni altrettanto ridotte. Il rustico, posto su un terreno in forte
pendio, costituisce in pratica l'ultimo elemento di un complesso edilizio
formato da più costruzioni collegate fra loro, che degradano verso il lago
senza interruzioni.
La parte alta del rustico, strutturata su due livelli è in
pietra viva, di color ferruginoso. Non è intonacata ed è dotata di un tetto a
due falde (momentaneamente rimosso), con il colmo orientato verso il lago. La
facciata rivolta verso il lago è munita di una sola finestra di piccole
dimensioni (circa cm 50 x 50). Il locale posto sul lato E, a ridosso
dell'edificio che sorge sul fondo contermine (part. n. __________ RF), è invece
intonacato ed è ricoperto da un tetto ad una sola falda. Tra i due locali a
pianterreno, verso il lago, v'è un piccolo terrazzo, sorretto da muri a secco e
ricoperto da un pergolato sul quale si arrampica una vite.
Il rustico è situato nella zona dei nuclei delle __________
ed è incluso fra gli edifici di interesse storico-architettonico tutelati
dall'art. 33 NAPR.
B. Il 24 giugno 1995 i
resistenti hanno chiesto al municipio di __________ il permesso di
ristrutturare l'immobile rendendolo abitabile. Il progetto inoltrato prevedeva
fra l'altro di ampliare la finestra della facciata rivolta verso il lago e di
applicarvi un balcone formato da una lastra in granito di m 3 x 1, sorretta da
mensole di egual materiale e munita di un parapetto di ferro.
Con decisione 20 dicembre 1995 il municipio ha rilasciato la
licenza richiesta alla condizione che venisse eliminato il balcone.
Contro la predetta limitazione, non esplicitamente motivata,
i richiedenti sono insorti davanti al Consiglio di Stato, contestando al
municipio la facoltà di imporre una simile condizione su un edificio non
soggetto a particolari vincoli di protezione. In sede di risposta, l'autorità
comunale ha rilevato che il rustico era invece incluso fra gli edifici di
interesse storico-architettonico. Ha quindi rivendicato il diritto di rifiutare
il permesso per la formazione del balcone, a suo avviso, non rispettoso delle
caratteristiche architettoniche tradizionali.
C. Con giudizio 17 aprile 1996
il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso, annullando la predetta
limitazione.
Dissentendo dalla valutazione operata dal municipio di
__________, il Governo ha in sostanza ritenuto che il controverso balcone
rispettasse le caratteristiche architettoniche tradizionali. Materiali, foggia
e dimensioni del manufatto sarebbero conformi ai canoni estetici
dell'architettura tradizionale.
D. Contro il predetto giudizio
governativo il comune di __________ insorge davanti al Tribunale cantonale
amministrativo, chiedendone l'annullamento e postulando il ripristino della
controversa licenza.
Rievocati i fatti salienti, l'insorgente pone soprattutto in
risalto la sproporzione che intercorre fra le dimensioni del balcone e la ridotta
volumetria del rustico. A suo avviso, si tratterebbe di un elemento estraneo,
suscettibile di snaturare le caratteristiche architettoniche dell'edificio.
E. Il ricorso è avversato dal
Consiglio di Stato, che non formula osservazioni e dai proprietari del rustico,
che contestano partitamente le tesi dell'insorgente richiamandosi soprattutto
alle caratteristiche architettoniche delle altre costruzioni del nucleo.
F. Delle risultanze del
sopralluogo esperito da questo Tribunale, si dirà per quanto necessario nei
seguenti considerandi.
Considerato, in
diritto
-
La competenza del Tribunale
cantonale amministrativo e la legittimazione attiva del ricorrente sono
chiaramente date dall'art. 21 LE. Il ricorso, tempestivo, è dunque ricevibile
in ordine.
-
Giusta l'art. 33 NAPR di
__________:
"gli edifici di interesse storico architettonico
possono essere ristrutturati rispettando le caratteristiche architettoniche
tradizionali. Sono ammessi ampliamenti non sostanziali di volume.
Le facciate meritevoli di protezione indicate nel piano
devono rispettare gli elementi architettonici e decorativi tradizionali."
Il commento che accompagna le norme di attuazione precisa che
queste "sono state redatte secondo criteri di essenzialità e tenuto
conto delle esperienze acquisite durante quindici anni di pratica attuazione
delle norme che accompagnavano il PR precedente".
In relazione all'art. 33 NAPR, il commento spiega che "per
i fabbricati indicati di interesse storico-architettonico ci si limita volutamente
a richiedere il generico rispetto delle forme architettoniche e decorative
tradizionali onde evitare un'impossibile elencazione normativa ed esaustiva di
tutti quegli elementi architettonici ritenuti tradizionali e con la
consapevolezza che, pur nella ripetitività di certe forme fondamentali, ogni
edificio è portatore di caratteristiche formali sue specifiche." ...
"Nelle facciate meritevoli di protezione indicate sul
piano", prosegue il commento "si devono rispettare le forme
architettoniche e gli elementi decorativi premoderni esistenti o
documentati."...
"Deroghe concernenti piccole modifiche",
possono essere concesse se risultano "necessarie per adeguare
funzionalmente l'edificio agli standards abitativi attuali e per una più
razionale utilizzazione dei volumi preesistenti, come, ad esempio, un leggero
innalzamento della copertura per rendere abitabile il sottotetto, l'apertura di
nuove porte o finestre, la trasformazione di finestre in porte-finestre per
migliorare l'insolazione dei vani."
La norma persegue finalità di natura spiccatamente conservativa.
Interventi di ristrutturazione volti a recuperare e valorizzare questi edifici
sono ammessi soltanto se vengono rispettate le caratteristiche architettoniche
tradizionali. Modifiche della volumetria sono autorizzate soltanto se non
alterano in misure apprezzabile l'identità della costruzione preesistente.
Per le facciate soggette a protezione accresciuta devono
inoltre essere rispettati "gli elementi architettonici e decorativi
tradizionali."
La condizione che impone il "rispetto delle
caratteristiche architettoniche tradizionali" appare vaga e generica
perchè è priva di riferimenti precisi. Essa non specifica infatti se le
caratteristiche architettoniche di cui è chiesto il rispetto siano quelle
dell'edificio stesso oppure quelle delle altre costruzioni tipiche del nucleo,
come sembrano sottintendere il Consiglio di Stato ed i resistenti.
Le finalità della norma, essenzialmente volta a tutelare
l'identità di singoli edifici, definiti di interesse storico-architettonico
(cfr. marginale e piano di protezione), indicano tuttavia chiaramente che le
caratteristiche architettoniche tradizionali di cui è chiesto il rispetto
possono essere soltanto quelle dell'edificio stesso. Lo conferma il commento
annesso alle NAPR, ove vien posta in risalto l'esigenza di salvaguardare le "caratteristiche
formali specifiche" di cui ognuno di questi edifici "è
portatore". La norma va quindi intesa nel senso che "gli edifici
di interesse storico-architettonico possono essere ristrutturati, rispettandone
le caratteristiche architettoniche tradizionali".
L'art. 33 NAPR riserva all'autorità comunale un margine discrezionale
relativamente ampio sia per rapporto all'individuazione delle caratteristiche
architettoniche tradizionali che devono essere salvaguardate, sia per rapporto
alla determinazione degli interventi ammissibili siccome rispettosi di tali
caratteristiche.
Censurabili da parte dell'autorità di ricorso sono quindi
soltanto le decisioni che procedono da un esercizio scorretto, in quanto
abusivo, del potere d'apprezzamento che la norma di diritto comunale qui in
esame conferisce al municipio (cfr. Scolari, Commentario della LE, Introd. N.
47 e 129). A tal fine non è sufficiente che appaiano opinabili e che altre
soluzioni possano essere preferibili. Lesive del diritto sono soltanto le
decisioni insostenibili, in quanto non sorrette da criteri oggettivi o
procedenti da considerazioni estranee alla materia (Scolari, Diritto amministrativo,
vol. I, N. 86 seg.).
2 In concreto, il municipio
di __________ ha ritenuto che l'applicazione di un balcone sulla facciata
rivolta verso il lago del rustico dei resistenti disattendesse l'obbligo di
rispettare le caratteristiche architettoniche tradizionali dell'edificio.
Valutando il manufatto dal profilo dei materiali, delle forme e delle
dimensioni per rapporto a non meglio precisati canoni estetici dell'architettura
tradizionale, il Consiglio di Stato è invece giunto ad opposta conclusione.
La tesi del Consiglio di Stato non può essere condivisa.
Non tanto perché il Governo ha sostituito il proprio apprezzamento
a quello dell'autorità inferiore senza che fossero date le premesse per
censurare la decisione municipale impugnata, quanto piuttosto perchè ha
travisato la portata dell'art. 33 NAPR.
Contrariamente a quanto assume il Governo, gli interventi su
una costruzione di interesse storico-architettonico protetta dall'art. 33 NAPR
non devono infatti attenersi a generici canoni estetici dell'architettura
tradizionale, ma devono rispettare le caratteristiche architettoniche tradizionali
dell'edificio stesso.
Ora, la valutazione operata dal municipio circa la
compatibilità del controverso manufatto con le caratteristiche architettoniche
tradizionali del rustico in esame appare corretta. Non procede in particolare
da un esercizio abusivo del potere d'apprezzamento che l'art. 33 NAPR riserva
all'autorità comunale.
Ravvisando nel severo rigore delle forme e dei materiali
dell'edificio dei resistenti le caratteristiche architettoniche tutelate dalla
norma in questione, il municipio non ha di certo abusato del margine
discrezionale conferitogli. La valutazione appare del tutto sostenibile. E' in
effetti nella semplicità delle forme e dei materiali che può essere individuato
il pregio principale del fabbricato.
Parimenti corretta appare la deduzione che l'autorità
comunale ha tratto da questa conclusione circa la conformità dell'intervento
per rapporto ai vincoli di protezione sanciti dall'art. 33 NAPR.
Nelle circostanze concrete, non appare invero insostenibile affermare
che l'applicazione di un massiccio balcone in granito, munito di un parapetto
in ferro, sulla facciata principale di un rustico di ridottissime dimensioni,
configuri un intervento suscettibile di alterare in misura significativa le
caratteristiche architettoniche del fabbricato, sovvertendone l'originaria
identità. In effetti, anche se non modifica la volumetria dell'edificio, il
manufatto incide in modo tutt'altro che trascurabile sugli ingombri. Esso
spezza inoltre chiaramente l'unità formale della facciata, caratterizzata da un
disegno semplice e lineare e già turbata dall'ampliamento dell'unica finestra.
Invano si richiamano i resistenti alla tipologia dei balconi
delle costruzioni del nucleo di __________. Determinanti non sono le
caratteristiche architettoniche di questi edifici, bensì quelle specifiche del
rustico dei resistenti.
- Ferme queste premesse, il
ricorso va quindi accolto, annullando la decisione governativa impugnata
siccome lesiva del diritto e ripristinando la condizione apposta dal municipio
di __________ nella licenza edilizia.
La tassa di giustizia e le ripetibili seguono la soccombenza.
Per
questi motivi,
visti
gli art. 21 LE; 33 NAPR di Brissago; 3, 18, 28, 31, 43, 46, 60, 61, 65 PAmm,
dichiara e pronuncia:
- Il ricorso è accolto.
§. Di
conseguenza:
1.1. la decisione 17 aprile 1996 del
Consiglio di Stato (n. 1768) è annullata.
1.2. la condizione di eliminare il
balcone, apposta nella licenza edilizia 20 dicembre 1995 rilasciata ai
resistenti per la riattazione del rustico che sorge sulle part. n. __________ e
__________ RF è confermata.
-
La tassa di giustizia di fr.
800.- è a carico dei resistenti in solido, che alla stessa condizione
rifonderanno fr. 900.- al comune di __________ a titolo di ripetibili.
-
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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