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Numero d'incarto:
52.1996.109
Data decisione, Autorità:
15.07.1996, TRAM
Incarto n.
52.96.00109
DP 101/96
cm
Lugano
15 luglio 1996
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo
Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo
Crivelli
statuendo
sul ricorso 22 agosto 1994 di
rappr.
da: avv. __________
contro
la
decisione 20 luglio 1994 (n. 21) con cui il dipartimento delle istituzioni ha
accolto il reclamo 14 maggio 1993 di __________ e llcc ed ha annullato la
comunicazione datata maggio 1993 con cui l'amministrazione della società
cooperativa per l'acquedotto __________ informa l'utenza circa un aumento
delle tariffe di distribuzione dell'acqua potabile;
viste le risposte:
-
31 agosto 1994 del dipartimento
delle istituzioni;
-
5 settembre 1994 di __________
-
6
settembre 1994 del municipio di __________;
richiamata la sentenza 13
febbraio 1996 del Tribunale federale;
letti
ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. Con risoluzione 10 marzo
1963 l'assemblea comunale di __________ ha concesso alla società cooperativa
per l'acquedotto di __________ (in seguito: __________) la privativa per la
distribuzione dell'acqua potabile sul territorio del comune per un periodo di
10 anni. La concessione, rinnovabile tacitamente di 10 anni in 10 anni, poteva
essere disdetta da ambo le parti ad ogni scadenza con un preavviso di 6 mesi. A
seguito del rilascio di detta concessione la __________ si é dotata di un regolamento
concernente la distribuzione dell'acqua potabile e la fissazione delle tariffe
(o, più semplicemente, regolamento e tariffe; in seguito RET), approvato dal
Consiglio di Stato il 9 febbraio 1968, il cui art. 13 fissa le diverse tasse
d'uso. All'art. 29 RET la __________ si riserva inoltre il diritto di
modificare in ogni tempo il regolamento medesimo.
B. Il 30 aprile 1993
l'assemblea generale della __________ ha deciso di raddoppiare le tariffe di
distribuzione dell'acqua potabile concernenti l'anno in corso, tranne che quanto
riguardava i soci, per i quali sarebbero state mantenute le tariffe in vigore
nel 1992. Con comunicazione datata maggio 1993 l'amministrazione della
__________ ha quindi informato gli utenti di quanto deciso dall'assemblea,
invitando nel contempo gli stessi ad un sollecito pagamento delle bollette.
C. a) Mediante reclamo 14
maggio 1993 __________, __________, __________, __________, __________,
__________, __________, __________, __________, __________, __________ moglie
di __________ e __________ moglie di __________ hanno impugnato la
comunicazione predetta innanzi al dipartimento delle istituzioni, sezione degli
enti locali. Richiamato per la competenza a decidere l'art. 40 LMSP, i
reclamanti hanno sostenuto che la comunicazione disattendeva l'art. 35 cpv. 1
lett. d ed e LMSP. Essi hanno inoltre denunciato una disparità di trattamento
tra i soci della __________ e gli altri utenti. Essi hanno pertanto concluso
per l'annullamento della comunicazione.
b) Con risoluzione 20
luglio 1994 il dipartimento delle istituzioni ha accolto il reclamo in parola.
Esso ha in primo luogo affermato la propria competenza a decidere giusta l'art.
40 LMSP per il motivo che, sebbene la concessione non ossequiasse la LMSP, la
__________ continuava pur sempre a garantire la fornitura dell'acqua potabile
sul territorio comunale (consid. 1). Il dipartimento ha indi considerato che
gli art. 13 e 29 RET non costituivano una base legale sufficiente per
legittimare la decisione dell'assemblea della __________ 30 aprile 1993 (consid.
2-5). Esso ha infine abbondanzialmente rilevato una disattenzione dell'art. 35
cpv. 1 lett. d ed e LMSP, applicabile per analogia (consid. 6). Il dipartimento
ha pertanto annullato l'aumento delle tariffe deciso dagli organi della
__________.
D. a) La __________ é insorta
innanzi a questo Tribunale avverso la predetta risoluzione con ricorso 22
agosto 1994. Essa ha postulato la riforma della decisione dipartimentale nel
senso che in via principale il reclamo 14 maggio 1993 fosse respinto in ordine,
in via subordinata fosse accertata la legittimità dell'aumento tariffario
deciso il 30 aprile 1993 dall'assemblea generale della __________ nella misura
in cui corrispondeva all'adeguamento al rincaro delle tariffe, in via ancor più
subordinata fosse accertata la legittimità del detto aumento per i canoni di
abbonamento (per l'anno 1993) versati prima del 31 dicembre 1993. La ricorrente
ha chiesto in sostanza che fosse infine accertato il regime giuridico cui essa
soggiaceva nell'ambito della distribuzione dell'acqua potabile, non senza
ribadire - con riferimento a quello dettato dalla LMSP - la bontà degli aumenti
(differenziati) decisi in sede di assemblea generale 30 aprile 1993.
b) Con sentenza 28 ottobre
1994 questo Tribunale ha accolto la domanda principale formulata nel ricorso.
Accertato che la concessione di cui beneficiava la __________ non rispondeva ai
requisiti posti dall'art. 35 LMSP, sia nella versione attuale - in vigore dal
22 gennaio 1982 - che in quella precedente la modifica, il Tribunale ha dedotto
che la __________ non poteva essere considerata quale azienda concessionaria ai
sensi dell'art. 40 LMSP. Le contestazioni tra questa e gli utenti - e
segnatamente le pretese della prima verso i secondi - non erano pertanto suscettibili
di essere portate innanzi al dipartimento delle istituzioni in prima istanza ed
al Tribunale amministrativo successivamente in applicazione della detta
disposizione legale. Il Tribunale ha quindi concluso che il dipartimento delle
istituzioni fosse entrato indebitamente nel merito del reclamo 14 maggio 1993
di __________ e __________: esso avrebbe invece dovuto declinare la propria
competenza a decidere. Il Tribunale ha quindi riformato il dispositivo n. 1
della decisione dipartimentale nel senso che il reclamo 14 maggio 1993 veniva
dichiarato irricevibile.
E. Con sentenza 13 febbraio
1996 il Tribunale federale ha accolto il ricorso di diritto pubblico presentato
da __________ e __________ contro la sentenza appena ricordata. L'alta Corte
federale ha considerato che, sebbene rilasciata "in una forma
discutibile o, meglio, incompleta" e fosse inoltre viziata sul piano
giuridico (cfr. consid. 3c, pag. 8) trattavasi pur sempre di una concessione
rilasciata in applicazione dell'art. 35 LMSP: donde la competenza del dipartimento
delle istituzioni e del Tribunale amministrativo a dirimere le contestazioni
sorte tra utenti ed azienda concessionaria in applicazione dell'art. 40 LMSP.
Il Tribunale federale ha quindi annullato la sentenza 28 ottobre 1994 di questo
Tribunale. Donde il presente, nuovo giudizio.
Considerato, in
diritto
Le contestazioni tra utenti e azienda municipalizzata o concessionaria
sono decise dal dipartimento dell'interno (ora delle istituzioni; art. 40 prima
frase LMSP). Contro la decisione del dipartimento é dato ricorso al Tribunale
amministrativo (art. 40 seconda frase LMSP). La competenza del Tribunale ad
occuparsi del ricorso avverso la decisione dipartimentale 20 luglio 1994 é
pertanto data. Il ricorso é inoltre tempestivo (art. 42 LMSP; 46 cpv. 1 PAmm) e
la legittimazione della SCAL é certa (art. 42 LMSP, 43 PAmm). Il gravame é
dunque ricevibile in ordine. Esso può inoltre essere deciso sulla base degli
atti.
- 2.1. Nella decisione
impugnata il dipartimento ha considerato che il RET non costituisce una base
legale sufficiente per legittimare la decisione dell'assemblea della SCAL 30
aprile 1993, poiché non indica i soggetti obbligati al pagamento della tassa,
la diverse categorie o generi d'uso dell'acqua, la scomposizione della tassa d'uso
in una tassa base ed in una tassa di consumo, infine le basi di calcolo della
tassa medesima (consid. 2-5). Esso ha inoltre abbondanzialmente rilevato una
disattenzione dell'art. 35 cpv. 1 lett. d ed e LMSP, applicabile per analogia
(consid. 6). Il dipartimento ha quindi annullato l'aumento delle tasse di distribuzione
dell'acqua potabile deciso nei confronti degli utenti non soci della __________
per l'anno 1993.
Le motivazioni addotte dall'istanza inferiore non appaiono
totalmente convincenti. La decisione impugnata resiste tuttavia alla critica
della __________ per i motivi seguenti.
2.2. In primo luogo, contrariamente a quanto assume il dipartimento,
se il RET non costituisce una base legale sufficiente a legittimare il
controverso aumento delle tasse di distribuzione dell'acqua potabile non é
perché non indica soggetto, oggetto e basi di calcolo di queste tasse (ad un
esame sommario sembra anzi il contrario), bensì già per il motivo che il RET é
stato adottato dagli organi della __________ e non può di tutta evidenza
costituire una legge in senso formale, che - com'é noto - é invece necessaria
per poter riscuotere simili tributi (cfr. per un caso analogo, relativo alla
distribuzione di acqua potabile in un comune del Canton __________ da parte di
un società anonima, la sentenza del Tribunale federale 9 giugno 1995, recentemente
pubblicata in Pr 85 Nr. 120, consid. 5). Non a caso l'art. 35 LMSP, applicabile
direttamente alla fattispecie (e non per analogia), stabilisce che una
concessione di aziende di interesse pubblico, la quale deve determinare - pena
l'invalidità - le tariffe applicabili, deve essere rilasciata dal Legislativo
comunale, é soggetta a referendum e deve essere approvata dal Consiglio di
Stato, analogamente a quanto avviene per i regolamenti comunali. A questo punto
il Tribunale dovrebbe esaminare quali siano gli effetti vuoi dell'approvazione
del RET da parte del Consiglio di Stato (in applicazione, tra l'altro, di quale
disposizione?) vuoi dell'esercizio della __________ della propria attività per
oltre trent'anni sotto il regime istituito dal RET medesimo: periodo durante il
quale la ricorrente ha oltretutto proceduto ad aumenti delle tasse di
distribuzione originariamente stabilite, sempre accettati dagli utenti. L'esito
di questo esame permetterebbe di sapere se le predette circostanze possano eventualmente
sanare rispettivamente supplire la deficiente base legale per il prelievo delle
tasse di distribuzione. Quell'esame non appare tuttavia necessario ai fini
della soluzione della presente lite, la quale é limitata alla verifica della
legittimità dell'aumento delle tasse di distribuzione a carico dei non soci
(cfr. alle due domande subordinate della ricorrente ed alla risposta 5
settembre 1994 dei resistenti, pag. 3 in alto). In effetti l'aumento delle
tasse di distribuzione deciso dall'assemblea generale della SCAL il 30 aprile
1993 disattende in ogni caso ed in modo chiaro un altro principio fondamentale
che deve essere rispettato da un concessionario di un servizio di interesse
pubblico, ossia quello della parità di trattamento (cfr. Häfelin/Müller,
Grundriss des Allgemeinen Verwaltungsrechts, 2.a ed., N. 1193, 1195; Scolari,
Diritto amministrativo, parte speciale, N. 1025 e rinvii): il contestato, consistente
aumento delle tariffe, che prevede il loro raddoppio, colpisce solo gli utenti
che non sono soci della SCAL, mentre i soci ne sono risparmiati. Invano la SCAL
eccepisce che é conforme allo scopo dei una società cooperativa di favorire gli
interessi economici dei suoi soci. Quello scopo caratterizza tuttavia la società
sotto il solo aspetto del diritto privato; non può invece interferire negli
obblighi di diritto pubblico assunti dalla società medesima in quanto
concessionaria di un servizio pubblico. D'altra parte l'assoggettamento di soci
e non soci alle stesse tasse d'uso non pregiudicherebbe la possibilità per i
primi di comunque legittimamente partecipare all'eventuale avanzo netto
d'esercizio della società.
- Sulla scorta di quanto
precede il ricorso deve essere respinto. La tassa di giudizio deve essere posta
a carico della __________ (art. 28 PAmm), la quale deve essere inoltre condannata
a rifondere ai resistenti adeguate ripetibili (art. 31 PAmm).
Per
questi motivi,
visti
gli art. 35, 36, 40 42 LMSP, 18, 28, 31 PAmm;
dichiara e pronuncia:
-
Il ricorso è respinto.
-
La tassa di giudizio, di fr.
500.--, é posta a carico della __________, la quale é altresì condannata a
versare ai resistenti identico importo per ripetibili.
-
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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