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52.1996.107 ΓÇó Restoration order upheld for non-conforming access road
52.1996.107Übriges Gericht23.09.1996Dismissed
The appellants challenged a municipal order requiring them to rectify an access area to a building, arguing that the deviation from the approved plans was minor and that a monetary sanction should replace restoration. After an on-site inspection, the cantonal administrative court held that the reduction in the access platform was significant enough to impair traffic safety and vehicle passing at the intersection. Rectification was neither technically impossible nor economically disproportionate. The appeal was therefore dismissed, and costs and the court fee of CHF 900 were charged jointly to the appellants.
Art. 43-44 LE; restoration order versus pecuniary sanction for unauthorized building works: a rectification or demolition order is required for constructions contrary to building law unless the deviation is merely minimal and without relevance to the public interest. A pecuniary sanction under Art. 44 LE presupposes that restoration is impossible or disproportionate; it is not a substitute where the breach, though limited, still affects a substantial public interest. In assessing proportionality, special weight may be given to the public interest in safety and traffic flow, and to the lack of good faith of the builder (consid. 3-5).
AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.1996.107
Data decisione, Autorità: 23.09.1996, TRAM
Incarto n. 52.96.00107
Lugano 23 settembre 1996
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 6 maggio 1996 di
__________ patr. da: avv. __________
contro
la decisione 17 aprile 1996, no. 1783, del Consiglio di Stato che respinge l'impugnativa presentata dagli insorgenti avverso le risoluzioni 17 e 30 novembre 1995 con cui il municipio di __________ ha ordinato loro di rettificare l'accesso allo stabile costruito sulla part. no. __________ RFD;
viste le risposte:
10 maggio 1996 del Consiglio di Stato;
21 maggio 1996 del municipio di __________;
esperita una visita in luogo;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
che il 5 luglio 1993 il municipio di Min__________sio ha rilasciato ai ricorrenti il permesso di costruire uno stabile di 11 appartamenti su un fondo situato in via __________ (part. n. __________ RFD);
che il 28 dicembre seguente lo stesso municipio ha autorizzato i ricorrenti a costruire una strada di accesso, larga 3 m, sfociante ad angolo retto sulla predetta via;
che, conformemente all'art. 66 lett. b NAPR, il progetto approvato prevedeva di realizzare in corrispondenza dell'intersezione, una piazzuola larga 5 m e profonda altrettanto, raccordata al campo stradale sul lato S con un raggio di curvatura di 3 m;
che, scostandosi dal progetto approvato, i ricorrenti hanno realizzato una piazzuola larga soltanto m 3,20 ad una profondità di 5 m dal ciglio stradale;
che con decisione 12 aprile 1995, confermata dal Consiglio di Stato con giudizio del 28 dicembre seguente, il municipio di __________ si è rifiutato di rilasciare un'autorizzazione in sanatoria per l'opera realizzata abusivamente;
che con decisione 17 novembre 1995 lo stesso municipio ha ordinato ai ricorrenti di rettificare l'accesso conformemente ai piani approvati nel 1993;
che con giudizio 17 aprile 1996 il Consiglio di Stato ha confermato l'ordine di ripristino, respingendo l'impugnativa contro di esso inoltrata dai proprietari dell'opera abusiva;
che il Governo ha in sostanza ritenuto che l'ordine in questione rispettasse compiutamente il principio di adeguatezza: ha quindi escluso la possibilità di sostituirlo con una sanzione pecuniaria;
che contro il predetto giudizio governativo i soccombenti sono insorti davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento;
che, in sostanza, i ricorrenti ripropongono e sviluppano le censure sollevate senza successo in prima istanza in relazione all'adeguatezza del provvedimento di ripristino; postulano quindi che l'ordine censurato venga sostituito da una sanzione pecuniaria;
che all'accoglimento del ricorso si oppongono il Consiglio di Stato ed il municipio di __________, senza formulare particolari osservazioni;
che dalle risultanze del sopralluogo esperito si dirà per quanto necessario nei seguenti considerandi;
considerato, in diritto
che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo e la legittimazione attiva dei ricorrenti sono chiaramente date dagli art. 21 e 45 LE; il ricorso, tempestivo, è dunque ricevibile in ordine;
che controverso è unicamente la questione a sapere se l'ordine di rettifica impartito dall'autorità comunale configuri un provvedimento inadeguato, ovvero lesivo del principio di proporzionalità e debba di conseguenza essere sostituito da una sanzione pecuniaria fondata sull'art. 44 LE;
che, giusta l'art. 43 LE, il municipio ordina la demolizione o la rettifica delle opere eseguite in contrasto con la legge, i regolamenti edilizi ed i piani regolatori, tranne nel caso in cui le differenze siano minime e senza importanza per l'interesse pubblico;
questa inflessione sottolinea l'esigenza di rispettare il principio di proporzionalità;
che, a norma dell'art. 44 LE, ove la misura del ripristino risulti impossibile o sproporzionata, il municipio la sostituisce con una sanzione pecuniaria, il cui ammontare sia superiore di almeno un quarto al vantaggio di natura economica che può derivare al contravventore;
che l'adozione di una sanzione pecuniaria in luogo e vece di un ordine di demolizione o di rettifica presuppone in ogni caso che le differenze non siano talmente minime ed irrilevanti dal profilo dell'interesse pubblico da far apparire inadeguato qualsiasi provvedimento di ripristino; differenze minime e senza importanza per l'interesse pubblico non danno quindi luogo nemmeno a sanzioni pecuniarie;
che, pur sottolineando l'esiguità dell'abuso commesso per rapporto all'interesse pubblico tutelato dalle normative disattese, i ricorrenti non chiedono formalmente che si prescinda da qualsiasi provvedimento di ripristino in ossequio al principio di proporzionalità: essi si limitano infatti a chiedere che l'ordine di ripristino venga sostituito da una sanzione pecuniaria; da un certo profilo, sembrano quindi ammettere che la difformità non sia talmente irrilevante da non giustificare nemmeno un provvedimento di ripristino;
che, comunque, anche se i ricorrenti avessero espressamente sollecitato l'annullamento puro e semplice dell'ordine impugnato siccome lesivo del principio di adeguatezza, la richiesta avrebbe dovuto essere respinta, poiché non si è in presenza di una violazione materiale talmente minima e senza importanza per l'interesse pubblico da far apparire eccessivo qualsiasi ordine volto a ristabilire una situazione conforme al diritto;
che le prescrizioni dell'art. 66 lett. b NAPR sulle dimensioni minime delle piazzuole d'accesso tutelano infatti la sicurezza e la fluidità della circolazione; la piazzuola serve infatti a permettere l'incrocio di due veicoli in corrispondenza dell'intersezione, evitando inopportuni arresti sulla strada principale; la norma è quindi sorretta da un significativo interesse pubblico;
che anche il costruttore abusivo in mala fede può richiamarsi al principio di proporzionalità per sottrarsi ad un ordine di demolizione o di rettifica: deve tuttavia attendersi che l'autorità attribuisca un peso accresciuto all'interesse pubblico postulante il ripristino di una situazione conforme al diritto (DTF 108 I a 218 consid. 4 b; Mäder, Das Baubewilligungsverfahren, Zürcher Schriften zum Verfahrensrecht, N. 661);
che, in concreto, la larghezza della piazzuola realizzata dai ricorrenti è collegata a via __________ con un raggio di curvatura superiore a quello prescritto; la sua larghezza decresce tuttavia rapidamente dagli iniziali m 7.50 a soli m 3.20 ad una profondità di 5 m dall'intersezione con via __________;
che ritenendo che una simile difformità giustificasse l'adozione di un provvedimento di rettifica, l'autorità comunale non ha sopravvalutato né l'importanza dell'interesse pubblico leso, né l'entità dell'abuso commesso; il difetto è significativo, poichè rende difficoltoso l'incrocio di due veicoli in corrispondenza dell'intersezione;
che il metro di giudizio applicato dal municipio non appare eccessivamente severo; tanto meno quando si consideri che i ricorrenti, scostandosi dai piani approvati, non hanno agito in buona fede;
che di conseguenza l'ordine impugnato sfugge alle censure di inadeguatezza sollevate dai ricorrenti in relazione all'art. 43 LE;
che resta ancora da verificare se l'ordine di ripristino debba essere sostituito da una sanzione pecuniaria;
che il sopralluogo ha evidenziato come la rettifica imposta ai ricorrenti non sia tecnicamente impossibile: l'allargamento presuppone soltanto un modico innalzamento del terreno sottostante;
che i costi preventivati dai ricorrenti (fr. 18'000.-) non sono d'altro canto talmente alti da non potersi più collocare in un ragionevole rapporto con il risultato divisato; anche da questo profilo, gli oneri che i ricorrenti sono tenuti a sobbarcarsi per correggere il difetto non appaiono insostenibili per rapporto all'interesse pubblico che il provvedimento censurato intende tutelare: specie quando si consideri che i ricorrenti non possono accampare alcuna valida giustificazione per l'abuso commesso;
che, in tali circostanze, il ricorso va senz'altro respinto, addebitando ai ricorrenti le spese e la tassa di giustizia;
visti gli art. 21, 43-45 LE; 66 NAPR di Minusio; 3, 18, 28, 60, 61 PAmm,
dichiara e pronuncia:
Il ricorso è respinto.
Le spese e la tassa di giustizia di fr. 900.-- sono a carico dei ricorrenti in solido.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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