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Numero d'incarto:
52.1996.100
Data decisione, Autorità:
26.06.1996, TRAM
Incarto n.
52.96.00100
DP 91/96
leo
Lugano
26 giugno 1996
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo
Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo
Crivelli
statuendo
sul ricorso 29 aprile 1996 di
contro
la
decisione 26 marzo 1996 del Consiglio di Stato (n. 1422) che respinge
l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la licenza edilizia 16
novembre 1995 rilasciata dal municipio di __________ a __________ per la
riattazione/sopraelevazione di una casa d'abitazione (part. n. __________
RFD);
viste le risposte:
-
10 maggio 1996 del servizio dei
ricorsi del Consiglio di Stato;
-
15 maggio 1996 del Dipartimento del
territorio;
-
22 maggio 1996 del comune di
__________;
-
23 maggio 1996 di __________
letti
ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
che all'inizio di settembre del 1995 __________ ha chiesto al
municipio di __________ il permesso di riattare e sopraelevare di 3 m una
piccola casa d'abitazione situata nel nucleo delle cantine di __________ (part.
n. __________ RFD), lungo la strada cantonale per __________
che alla domanda si è opposta la ricorrente __________ proprietaria
del fondo retrostante (part. n. __________ RFD), contestando l'innalzamento del
profilo delle distanze dallo stabile che sorge sulla sua proprietà;
che raccolto il preavviso favorevole dell'autorità cantonale,
il 16 novembre 1995 il municipio di __________ ha rilasciato la licenza
richiesta, subordinandola alla condizione che i piani superiori venissero
riservati all'abitazione;
che con giudizio 26 marzo 1996 il Consiglio di Stato ha confermato
il provvedimento, respingendo l'impugnativa contro di esso inoltrata dall'opponente;
che dopo aver constatato che la costruzione del resistente
sorge a m 3,80/3,90 dalle case vicine, il Governo ha in sostanza ritenuto
giustificata la concessione di una deroga alla distanza minima di 4 m
prescritta dall'art. 54 NAPR;
che contro il predetto giudizio governativo la soccombente si
aggrava ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo che la
licenza edilizia venga limitata ai tre piani abitativi, escluso il solaio;
che richiamandosi all'art. 18 NAPR, l'insorgente chiede in sostanza
che la sopraelevazione venga limitata a 2 m in modo da evitare un eccessivo
ombreggiamento del suo fondo;
che il ricorso è avversato dal Consiglio di Stato, dal
municipio di __________ e dal resistente __________ con argomenti che verranno
semmai ripresi più avanti;
considerato, in
diritto
che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo, la
legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono
pacificamente date dagli art. 21 LE, 43 e 46 PAmm; il ricorso è dunque
ricevibile in ordine;
che il giudizio può essere reso sulla base degli atti, senza
istruttoria (art. 18 PAmm);
che giusta l'art. 54 NAPR di __________, nella zona delle
Cantine di __________ "NC1 sono ammessi ampliamenti della volumetria (sopraelevazione)
per un massimo di 3 m limitatamente agli edifici indicati con reticolo a
puntini sul piano 1:1000 (annesso alle NAPR) nei limiti di un opportuno
inserimento estetico-architet-tonico e secondo l'allineamento storico degli
edifici contigui";
che, dopo aver definito gli interventi ammissibili su alcuni
fondi della zona, la norma in esame sancisce anche la possibilità di effettuare
"ampliamenti in orizzontale nei limiti della salvaguardia degli
allineamenti storici", precisando le distanze minime applicabili
(verso un fondo aperto: a confine o a m 1,50; verso un edificio senza aperture:
in contiguità o a 3 m; verso un edificio con aperture: a 4 m);
che l'art. 54 NAPR dispone ancora che "per casi
eccezionali (per la salvaguardia degli allineamenti in particolare) sono
concesse distanze inferiori a quelle proposte qualora non risultino lesi interessi
dei terzi e previa approvazione da parte delle competenti autorità
cantonali";
che dalla semplice lettura dell'art. 54 NAPR si evince chiaramente
che le prescrizioni sulle distanze si applicano esclusivamente agli ampliamenti
orizzontali; quelli verticali, ammessi soltanto nel caso di edifici
contrassegnati col reticolo a puntini nel piano annesso alle NAPR, non
soggiacciono ai vincoli di distanze;
che sarebbe invero contraddittorio permettere da un lato le sopraelevazioni
in base alla rappresentazione cartografica per poi vietarle dall'altro in base
alle restrizioni sancite per le distanze verso il confine o verso altri
edifici;
che, in concreto, la sopraelevazione interessa un edificio contrassegnato
con il reticolo a puntini dal piano annesso alle NAPR; essendo contenuta nel
limite di 3 m ed inserendosi opportunamente dal profilo estetico-architettonico
nel contesto degli edifici circostanti, nulla si oppone al rilascio della
licenza;
che il fatto che lo stabile del resistente sorga a m 3,80,
rispettivamente 3,90 dagli edifici con aperture situati sui fondi circostanti
non osta al rilascio della licenza e non presuppone nemmeno il rilascio di una
deroga, poiché, contrariamente a quanto assumono le precedenti istanze, le
distanze prescritte dall'art. 54 NAPR si applicano soltanto agli ampliamenti
orizzontali;
che, comunque, quand'anche si dovesse accreditare la tesi del
Consiglio di Stato e del municipio circa l'applicabilità delle prescrizioni
sulle distanze agli ampliamenti verticali, la licenza reggerebbe comunque alla
critica della ricorrente, poiché l'esigenza di tutelare gli allineamenti
risulterebbe in ogni caso prevalente sugli interessi di quest'ultima e
legittimerebbe di conseguenza la concessione di una deroga;
che invano si richiama l'insorgente alle disposizioni che
regolano la sopraelevazione di edifici costruiti prima dell'entrata in vigore
del PR ad una distanza da confine inferiore a quella prescritta (art. 18 cpv. 6
NAPR); in quanto lex specialis l'art. 54 NAPR prevale sulla regola generale;
che, così stando le cose, il ricorso va senz'altro respinto;
che la tassa di giustizia e le ripetibili seguono la
soccombenza;
visti
gli art. 21 LE; 18, 54 NAPR di __________; 3, 18, 28, 31, 60, 61 PAmm,
dichiara e pronuncia:
-
Il ricorso è respinto.
-
Le spese e la tassa di
giustizia di fr. 400.-- sono a carico della ricorrente che rifonderà fr. 600.--
al resistente a titolo di ripetibili.
-
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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