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Numero d'incarto:
52.1995.58
Data decisione, Autorità:
31.03.1995, TRAM
Incarto n.
52.95.00058
DP 35/95
leo
Lugano
31 marzo 1995
In
nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
IL TRIBUNALE CANTONALE AMMINISTRATIVO
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna e Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso del 31
gennaio 1995 di
rappr. da: avv. __________
contro
la decisione 10 gennaio 1995 del Consiglio di Stato (n.
21) che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la decisione
6 luglio 1994 con cui il Municipio di __________ gli ordina di smantellare
un impianto per il lavaggio delle auto, un impianto per il lavaggio dei
motori e le relative canalizzazioni: opere realizzate senza permesso nello
stabile che sorge sulle part. n. __________ e __________ RFD;
viste le risposte:
-
6
febbraio 1995 del Consiglio di Stato;
-
10
febbraio 1995 di __________, __________ e __________;
-
21
febbraio 1995 del Comune di Melide;
letti ed
esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. Il 19 settembre 1988 il municipio di __________ ha
rilasciato a __________ il permesso di costruire uno stabile commerciale e
locativo sulle part. n. __________ e __________ RFD (zona RAr 5). Il progetto
prevedeva anche la costruzione di un'autorimessa seminterrata destinata al
parcheggio delle autovetture degli inquilini e degli impiegati.
Il 30 agosto 1990 __________ ha chiesto all'autorità comunale
il permesso di istallare un autolavaggio commerciale nel corpo dell'autorimessa
che sorge a confine con la part. n. __________ di __________, __________ e
__________.
Con decisione 10 dicembre 1991 il municipio ha respinto la domanda,
ritenendo che l'intervento non potesse essere autorizzato poiché determinava la
trasformazione di una costruzione accessoria in una costruzione principale;
opera, che, in quanto tale, non poteva sorgere a confine.
Con risoluzione 6 ottobre 1992 il Consiglio di Stato ha confermato
il provvedimento di diniego. Ad identica conclusione è giunto questo Tribunale,
che con giudizio 21 dicembre 1992 ha respinto il ricorso contro di essa
inoltrato da __________. In sostanza, il Tribunale cantonale amministrativo ha
ritenuto che l'intervento in contestazione, realizzato nel frattempo, non fosse
conforme né al vecchio diritto, perché non rispetta le distanze da confine, né
al nuovo PR ,perché disattende le disposizioni sull'indice di sfruttamento.
Con sentenza 23 novembre 1993 il Tribunale federale ha a sua
volta respinto un ricorso di diritto pubblico interposto da __________ contro
il succitato giudizio di questo Tribunale.
B. Con risoluzione 6 luglio 1994 il municipio di
__________ ha ordinato a __________ di smantellare l'impianto di lavaggio delle
auto e quello per il lavaggio dei motori istallati abusivamente nello stabile
nel 1991. Ha inoltre imposto la disattivazione delle relative canalizzazioni.
C. Con decisione 10 gennaio 1995 il Consiglio di Stato ha
parzialmente accolto il ricorso inoltrato da __________ contro tale
provvedimento, limitandone la portata all'impianto per il lavaggio delle auto
ed alle relative canalizzazioni.
In sostanza, il Governo ha ritenuto che la violazione
materiale non fosse di minima entità, che l'interesse pubblico e quello dei
vicini giustificassero un provvedimento di ripristino e che quest'ultimo
rispettasse il principio di proporzionalità.
D. Contro il predetto giudizio governativo __________
insorge davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo che venga
annullato assieme al controverso ordine di ripristino.
Secondo l'insorgente la facoltà di ordinare la demolizione
sarebbe prescritta. Applicabile alla fattispecie sarebbe la vecchia LE, che
prevedeva un termine biennale di prescrizione, decorrente dall'accertamento
definitivo dell'esistenza di una violazione materiale. Non essendo cresciuto in
giudicato prima che fossero trascorsi due anni dalla decisione 21 dicembre 1992
del Tribunale cantonale amministrativo, accertante tale violazione, l'ordine di
ripristino andrebbe quindi annullato siccome prescritto.
Abbondanzialmente l'insorgente eccepisce anche l'adeguatezza
del provvedimento: l'ordine di ripristino non basterebbe infatti a sanare la
violazione dell'indice di sfruttamento, che rimarrebbe comunque superato...
Il danno economico arrecatogli sarebbe infine sproporzionato.
E. All'accoglimento del ricorso si oppone il Consiglio di
Stato, che non formula osservazioni.
Ad identica conclusione pervengono il Municipio di __________
ed i vicini che contestano partitamente le tesi dell'insorgente.
Considerato, in diritto
- Il ricorso, tempestivo, è ricevibile in ordine giusta
gli art. 21, 43 e 52 LE 1991.
Dato che i fatti sono pacifici, il giudizio può essere reso
sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm).
- Lex mitior
2.1. Giusta l'art. 52 cpv. 2 LE soggiacciono al nuovo diritto
le decisioni concernenti le opere abusive non ancora decise dal Consiglio di
Stato quale autorità di ricorso. Restano riservate le competenze secondo il
diritto anteriore relativamente alle opere abusive compiute prima dell'entrata
in vigore del nuovo diritto.
Resta inoltre riservata l'applicazione del diritto anteriore,
qualora questo è più favorevole all'autore della trasgressione di quello
entrato successivamente in vigore (lex mitior; DTF 77 IV 207, 97 IV 237; RDAT
1991 II N. 37; STA 10.6.1994 in re L. e K. SA; 21.7.1994 in re B).
La vecchia LE stabiliva che la demolizione doveva essere ordinata,
pena la decadenza, entro due anni dall'accertamento della violazione, in ogni
caso entro cinque anni dall'esecuzione dell'opera abusiva (cfr. art. 57 cpv. 5
LE 1973).
La nuova LE non prevede invece alcun termine di prescrizione.
In concreto, si tratta quindi di verificare se l'insorgente
possa beneficiare dell'ordinamento abrogato, a lui più favorevole.
2.2. Ora, la violazione materiale su cui si fonda l'ordine di
demolizione in esame è stata definitivamente accertata da questo Tribunale con
sentenza del 21 dicembre 1992. Il termine biennale di prescrizione ha
quindi iniziato a decorrere da questo data (cfr. STA 21.10.1987 in re S.).
L'ordine di ripristino è stato impartito il 6 luglio 1994,
ossia quasi sei mesi prima della scadenza del termine suddetto. L'ordine
impugnato non è quindi prescritto.
Manifestamente a torto l'insorgente eccepisce la
prescrizione, allegando che sono ormai trascorsi più di due anni dalla data del
precedente giudizio di questo Tribunale. L'art. 57 cpv. 5 LE 1973 si limitava
in effetti a stabilire un termine di prescrizione per l'adozione di un
provvedimento di rettifica o di demolizione. Non stabiliva anche un termine di
decadenza dell'azione di ripristino in quanto tale. Per salvaguardare le misure
volte a ristabilire una situazione conforme al diritto materiale, bastava
quindi che queste venissero ordinate prima della scadenza dei termini fissati
dalla norma in esame. Non occorreva anche che crescessero in giudicato prima di
questa scadenza.
Sotto questo profilo, l'ordinamento della prescrizione retto
dall'art. 57 cpv. 5 LE 173 si scostava in modo radicale da quello previsto
dagli art. 70-75 CP.
Nella misura in cui si fonda sull'eccezione di prescrizione,
l'impugnativa va quindi respinta.
- Ancor più infondate sono le eccezioni che l'insorgente
solleva in relazione all'adeguatezza dell'ordine di ripristino.
E' senz'altro vero che lo smantellamento dell'impianto di
lavaggio non basta ad eliminare il sorpasso dell'indice di sfruttamento che
tale opera attualmente determina. Per ripristinare una situazione conforme al
diritto il municipio avrebbe di per sé dovuto adottare anche provvedimenti
volti a sottrarre all'utilizzazione commerciale la superficie occupata da tale
impianto. La rinuncia del municipio ad ordinare misure di riconversione
dell'uso va tuttavia a favore del ricorrente. Incomprensibili appaiono pertanto
le deduzioni che questi opera per denunciare un'inesistente violazione del
principio di proporzionalità.
L'interesse pubblico a ripristinare una situazione conforme
al diritto non vien di certo meno soltanto perché l'ordine si limita a
correggere il difetto principale. Difetto che, peraltro, è fonte di turbative
non trascurabili per i vicini qui resistenti.
Irrilevanti, da questo profilo, sono le obiezioni di natura
economica sollevate dall'insorgente in relazione al danno commerciale che gli
deriverebbe dallo smantellamento dell'impianto. Se si considera che l'autolavaggio
è stato istallato dopo che il municipio aveva rifiutato il permesso, un
annullamento dell'ordine di rimozione andrebbe configurato come un premio alla
malafede dell'insorgente: il che non può essere tollerato.
- Ferme queste premesse, il ricorso va quindi senz'altro
respinto.
La tassa di giustizia e le ripetibili seguono la soccombenza.
Per questi
motivi;
visti gli art. 21, 43, 52 LE 1991;
57 LE 1973; 3, 18, 28, 31, 60, 61 PAmm,
dichiara e
pronuncia:
-
Il ricorso è respinto.
-
Le spese e la tassa di giustizia di fr. 1'000.--
(mille) sono a carico del ricorrente, che rifonderà fr. 1'000.-- (mille) ai
resistenti __________ e fr. 1'000.-- (mille) al Comune di __________ a titolo
di ripetibili.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale
amministrativo:
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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