Appeal inadmissible for lack of supervisory jurisdiction

52.1995.565Übriges Gericht09.02.1996Inadmissible

Zusammenfassung

The appellant sought annulment of the State Council's decision confirming the municipal council's approval of the port-enterprise accounts, arguing against the use of a noble title. The cantonal administrative court held that the appeal was inadmissible because it was being asked to exercise supervisory powers over the State Council that the law does not grant. In any event, the court stated that no violation of law was shown. The request for fee exemption was rejected, and the appellant was ordered to pay CHF 200 in court costs.

Regest

Art. 198 LOC; arts. 3, 18, 28, 60 and 61 PAmm; administrative appeal and supervisory jurisdiction of the cantonal administrative court: the court may not be invited to act as a superior supervisory authority over the State Council absent a specific statutory basis. Where the requested relief exceeds the court's competence, the appeal is inadmissible. In obiter, the court notes that, even on the merits, no illegality was established. Requests for exemption from court fees may be refused where the litigant invokes merely ideal or symbolic interests insufficient to override the public interest in avoiding abusive or extravagant litigation (consid. 1-3).

Gesamter Gesetzestext

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 52.1995.565

Data decisione, Autorità: 09.02.1996, TRAM

Incarto n. 52.95.00565 DP 300/95 leo

Lugano 9 febbraio 1996

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi

segretario:

Leopoldo Crivelli

statuendo sul ricorso 28 novembre 1995 di

__________ rappr. da: avv. __________

contro

la decisione 8 novembre 1995 del Consiglio di Stato (n. 5891) che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la risoluzione 26 luglio 1995 con cui il Consiglio comunale di __________ ha approvato i conti dell'Azienda porti comunali;

viste le risposte:

  • 6 dicembre 1995 del Consiglio di Stato;

  • 23 gennaio 1996 del municipio di __________;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto, in fatto

che con messaggio del 16 giugno 1995 il municipio di __________ ha proposto al comune di approvare i conti dell'azienda porti comunali (APC);

che il messaggio rievocava la cerimonia di inaugurazione svoltasi il 24 settembre 1994 con la partecipazione della "__________", madrina dell'opera e donatrice di una pregevole statua in bronzo;

che con decisione 26 luglio 1995 il CC ha approvato i conti dell'APC;

che contro questa risoluzione __________ si è aggravato davanti al Consiglio di Stato, allo scopo di ottenere "l'annullamento della decisione con la quale l'organo legislativo approva la distinzione di una abitante del comune per mezzo dell'applicazione del titolo di nobiltà "__________";

che con giudizio 8 novembre 1995 il Consiglio di Stato ha respinto l'impugnativa per motivi che non occorre qui riassumere;

che contro questo giudizio governativo __________, patrocinato dall'avv. __________, insorge davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo:

"1. Il gravame è accolto

§. Di conseguenza si procede ad impartire all'Autorità di vigilanza sui comuni l'istruzione intesa a raccomandare ai municipi e ai consigli comunali di togliere i titoli nobiliari dai loro messaggi, rispettivamente dalle loro risoluzioni.

  1. Si prescinde dal prelievo di spese e tasse, come pure all'assegnazione di ripetibili alla controparte, trattandosi di una problematica altamente ideale senza risvolti pecuniari."

che il ricorso è avversato dal Consiglio di Stato e dal municipio di __________;

considerato, in diritto

che il ricorso è manifestamente irricevibile, poiché chiede a questo Tribunale di intervenire nei confronti del Consiglio di Stato, assumendo veste di autorità superiore di vigilanza: veste che la legge non gli attribuisce;

che quand'anche fosse ricevibile il ricorso andrebbe comunque respinto, poiché né la decisione governativa, né quella del consiglio comunale violano il diritto;

che la pretesa del ricorrente di andare esente da una tassa di giustizia va respinta: i motivi ideali da questi invocati appaiono meno degni di tutela dell'interesse dell'amministrazione a non vedersi gravata da simili stravaganti esibizioni ricorsuali;

che il patrocinatore è avvertito che il Tribunale cantonale amministrativo si riserva di segnalare il caso alle istanze di vigilanza sull'esercizio dell'avvocatura;

visti gli art. 198 LOC; 3, 18, 28, 60, 61 PAmm,

dichiara e pronuncia:

  1. Il ricorso è irricevibile.

  2. La tassa di giustizia di fr. 200.-- è a carico del ricorrente.

  3. Intimazione a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il segretario

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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