AIUTO
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Numero d'incarto:
52.1995.53
Data decisione, Autorità:
06.06.1995, TRAM
Incarto n.
52.95.00053
DP 33/95
cm
Lugano
6 giugno 1995
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi,
presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 30 gennaio 1995 di
rappr.
da: avv. __________
contro
la risoluzione 10 gennaio 1995 (n. 19) che accoglie
parzialmente il ricorso dell'insorgente avverso la decisione 19 ottobre 1993
del dipartimento del territorio che gli ha negato l'autorizzazione per il cambiamento
di destinazione del capannone al mapp. __________ di __________ ed ha
ordinato nel contempo il suo sgombero ed il ripristino del terreno agricolo
viste le risposte:
-
6 febbraio 1995 del Consiglio di
Stato;
-
8 febbraio 1995 del municipio di
__________;
-
9 febbraio 1995 del Dipartimento
del territorio;
-
17 marzo 1995 di __________;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. __________ é proprietario
del mapp. __________ di __________. Il 20 aprile 1988 egli ha presentato al
municipio di quel comune una notifica volta a permettere all'impresa di costruzioni
__________ di depositare presso il capannone al sub F del predetto fondo
containers, materiale e macchine da costruzione. Con decisione 3 maggio 1988 il
municipio di __________ ha respinto la domanda, ritenendo il prospettato
deposito in contrasto con la zona agricola, ove esso era ubicato. Adito da un
ricorso presentato da __________, con risoluzione 7 agosto 1990 il Consiglio di
Stato ha annullato la predetta decisione municipale per il motivo che, essendo
in discussione un cambiamento di destinazione (non veniva tuttavia precisato in
che cosa questo consistesse), la domanda di costruzione doveva seguire la
procedura ordinaria e richiedeva inoltre - segnatamente - l'autorizzazione
dipartimentale. Quella risoluzione governativa é stata confermata da questo
Tribunale con giudizio 17 ottobre 1990: allora, sulla scorta delle indicazioni
fornite dal municipio, il Tribunale aveva ritenuto che la precedente
destinazione del manufatto fosse quella di deposito temporaneo di cassette in
legno utilizzate per il trasporto di frutta, verdura ed ortaggi. Nelle more del
giudizio governativo il municipio di __________, constatato come fossero già
iniziati il deposito di materiale ed i lavori di sistemazione del capannone,
dopo aver emesso due ordini di sospensione dei lavori ha infine denunciato
__________ al procuratore pubblico per violazione dell'art. 292 CPS.
B. Il 9 aprile 1991 __________
ha presentato una domanda di costruzione per poter chiudere il capannone al
mapp. __________ di __________ con due cancelli e tavole di legno. Al rilascio
del permesso si sono opposti __________ e __________ e __________.
Richiamandosi agli art. 24 LPT e da 71 a 76 LALPT, con decisione 19 ottobre
1993 il dipartimento del territorio ha respinto la domanda di costruzione, che
esso ha trattato come inclusiva di una domanda di cambiamento di destinazione
del manufatto. Il dipartimento ha inoltre ordinato lo sgombero completo dei materiali
edili e dei macchinari depositati nel capannone e sul fondo ed ha pure ordinato
una conveniente sistemazione del terreno ed il suo ripristino a scopo agricolo.
Con risoluzione 8 febbraio 1994 il Consiglio di Stato ha confermato la predetta
decisione, respingendo il ricorso presentato contro la stessa da __________. In
quella sede il Governo ha in particolare ribadito che il deposito di materiali
edili e macchinari di un'impresa di costruzione costituisse un cambiamento
della destinazione precedente del manufatto, bisognoso di permesso di costruzione,
ed inoltre che esso non poteva essere autorizzato nella zona agricola in
applicazione dell'art. 24 cpv. 1 LPT. Tanto più che il mapp. __________ era
stato frattanto incluso nelle SAC dal PD. Con giudizio 10 giugno 1994 questo
Tribunale, adito da __________ con ricorso 25 febbraio 1994, ha tuttavia
annullato la risoluzione governativa anzidetta sia perché fondata su di un
accertamento incompleto dei fatti (mancanza di notizie precise ed attendibili
sulla precedente e sull'attuale destinazione dei manufatti atta a permettere
l'esame della domanda in applicazione dell'art. 24 cpv. 2 LPT) sia perché gli
opponenti non erano stati sentiti. Il Tribunale ha quindi retrocesso gli atti
al Consiglio di Stato per un nuovo giudizio previa completazione
dell'istruttoria e coinvolgimento nella procedura degli opponenti.
C. a) Dall'istruttoria esperita
dal servizio dei ricorsi del Consiglio di Stato é indi emerso che il capannone
al sub F é stato costruito da parte dei precedenti proprietari, signori
__________, nella primavera del 1978 e che serviva quale deposito di imballaggi
(circa 40/50'000.-- pezzi) per la frutta e la verdura prodotti dalla fabbrica
di cassette ubicata in un altro edificio posto sullo stesso fondo: fabbrica che
produceva circa 230/240'000.-- pezzi all'anno e nella quale lavoravano circa
13/14 persone, in attività tra il 1962 ed il 1983. Il ricorrente, che ha
praticato l'agricoltura dal 1978 al 1992, ha invece acquistato il fondo nel
1984 e da quella data ha adibito il manufatto a deposito di macchinari ed attrezzature
agricole fino al 1988. Dal sopralluogo effettuato il 13 ottobre 1994 é pure
emersa la presenza presso il capannone di materiale edile (tubi, tegole,
legname, ponteggi, casse di metallo, gelosie) e di svariati macchinari (tra cui
un compressore diesel, una perforatrice elettrica, un rullo caricatore, un
dumper e un autocarro). Dalla documentazione acquisita agli atti tramite il dipartimento
del territorio ed il municipio di __________ risulta inoltre che la costruzione
del manufatto venne approvata a titolo di sostra dal municipio, ma lo fu solo
in sede di domanda preliminare da parte del dipartimento.
b) Mediante risoluzione 10 gennaio 1995 il Consiglio di Stato
ha indi parzialmente accolto il gravame 2 novembre 1993 di __________.
Il Consiglio di Stato ha in primo luogo rilevato che il mapp.
__________, già ubicato fuori dalle zone edificabili dal PR approvato il 21
luglio 1971, era stato attribuito dal PR approvato il 28 giugno 1988 alla zona
senza destinazione specifica (e non già, come si era ritenuto fino a quel
momento, in zona agricola di PR). Esso era comunque stato inserito nelle SAC
dal PD approvato dal Gran Consiglio il 7 dicembre 1993.
Il Governo ha, in secondo luogo, considerato che, benché
sprovvista dei permessi necessari, ed in particolare dell'autorizzazione
cantonale a costruire, l'erezione della sostra - così veniva definito il
capannone al momento della richiesta dei permessi per la sua edificazione -
doveva essere considerata conforme, da un profilo sostanziale, alla normativa
prevista dall'allora vigente legislazione sulla protezione delle acque relativa
alle edificazioni fuori dal PGC (in particolare art. 20 LIA e 27 OPA). Per
questo motivo esso ha annullato l'ordine di ripristino del terreno ad uso
agricolo.
Per il rimanente il Consiglio di Stato ha tutelato la
decisione dipartimentale. Esso ha considerato infatti che il rilascio di un
permesso di costruzione non entrava in linea di conto né in applicazione
dell'art. 24 cpv. 1 LPT ma nemmeno - soprattutto - in applicazione del secondo
capoverso della stessa disposizione, secondo cui il diritto cantonale può
permettere, tra l'altro, la trasformazione parziale di edifici posti fuori
delle zone edificabili, in quanto compatibile con le importanti esigenze della
pianificazione territoriale.
Il Governo ha infine esteso l'ordine di sgombero
dipartimentale ai cancelli oggetto della domanda di costruzione 9 aprile 1991,
frattanto già posati.
D. Con gravame 30 gennaio 1995
__________ ha impugnato il predetto giudicato governativo innanzi a questo
Tribunale, al quale ha domandato di annullarlo, di far ordine al municipio di
__________ ed al dipartimento del territorio di rilasciargli il benestare
all'utilizzazione quale deposito del capannone al mapp. __________ di
__________ e di confermare che detta utilizzazione non costituisce un cambiamento
di destinazione soggetto a permesso. Confrontando le utilizzazioni che si sono
succedute del fondo, il ricorrente contesta la sussistenza di un cambiamento di
destinazione del capannone: se questo c'é stato, esso sarebbe comunque
legittimo e dunque suscettibile di essere approvato.
Il servizio dei ricorsi del Consiglio di Stato, agente per
conto di quest'ultimo, il dipartimento del territorio ed il municipio di
__________ hanno sollecitato la reiezione del gravame. __________, __________
ed __________ non hanno invece presentato osservazioni.
Considerato, in
diritto
-
La competenza del Tribunale
é data (art. 49 cpv. 2 e 57 cpv. 6 LE 1973 via art. 52 cpv. 1 e 2 ultima frase
LE 1991). Il ricorso é tempestivo (art. 46 cpv. 1 PAmm) e la legittimazione del
ricorrente certa (art. 49 cpv. 3 LE 1973). Il gravame é dunque ricevibile in
ordine. Esso può inoltre essere deciso sulla base degli atti, senza istruttoria
(art. 18 cpv. 1 PAmm).
-
2.1. Il ricorrente chiede,
anzitutto, che il Tribunale accerti che l'utilizzazione del capannone quale
deposito di materiale e macchinari edili non sia soggetta a permesso di
costruzione. Richiamandosi implicitamente alla definizione usuale di cambiamento
di destinazione - che consiste nella modificazione delle condizioni di utilizzazione
di un edificio o di un impianto atta ad ingenerare ripercussioni localmente percettibili
sull'ordinamento delle utilizzazioni, in quanto comportante un uso diverso delle
opere di urbanizzazione o un'alterazione delle ripercussioni ambientali (cfr.
STA 10 giugno 1994 interessante la presente lite, pag. 5 seg. e rinvii) - il
ricorrente afferma che l'utilizzazione del capannone ad opera dell'impresa di
costruzioni __________ comporta in realtà un affievolimento delle ripercussioni
sulle infrastrutture e sull'ambiente rispetto alle utilizzazioni industriale
dei signori __________ e "multiuso" di __________, avendo come
oggetto il deposito per lunghi periodi di materiale non inquinante.
2.2. Ora, tuttavia, la circostanza secondo cui la creazione
presso il capannone al mapp. __________ di un deposito di materiale e
macchinari edili é bisognosa, dal profilo formale, di un (preventivo) permesso
di costruzione, poiché costitutiva di un cambiamento di destinazione ai sensi
dell'art. 39 LE 1973 e 35 lett. f RLE 1974, é già stata chiarita in via
definitiva da parte del Tribunale con sentenza 17 ottobre 1990. Del resto, in
ogni caso, come si vedrà nel seguito quel permesso non può nemmeno essere
rilasciato alla luce delle disposizioni di diritto materiale specificatamente
previste per il cambiamento di destinazione di edifici ed impianti ubicati
fuori delle zone edificabili, ed in particolare l'art. 24 cpv. 2 LPT:
disposizione quest'ultima che, di tutta evidenza, non può essere resa
inoperante tramite l'applicazione di semplici disposizioni procedurali
cantonali generalmente applicabili per decidere sull'assoggettamento o meno di
un edificio od impianto a permesso di costruzione.
- 3.1. Dal momento che il
mapp. __________ di __________ é posto nella zona senza destinazione specifica
(ma ai fini del presente giudizio nulla muterebbe se fosse assegnato alla zona
agricola di PR), il rilascio del permesso di costruzione legittimante
l'insediamento presso lo stesso del controverso deposito di materiale e macchinari
edili deve essere esaminato alla luce dell'art. 24 LPT. Esclusa subito la possibilità
concessa dall'art. 24 cpv. 1 LPT, già per il fatto che il deposito di
un'impresa di costruzioni non impone l'utilizzazione di un capannone posto
fuori dalle zone edificabili, rimane invece da esaminare quella - derogatoria
rispetto alla prima - di cui all'art. 24 cpv. 2 LPT.
3.2. Giusta l'art. 24 cpv. 2 LPT il diritto cantonale può
permettere la rinnovazione, la trasformazione parziale o la ricostruzione di
edifici ed impianti, in quanto compatibili con le importanti esigenze della
pianificazione territoriale. La rinnovazione, la trasformazione parziale e la
ricostruzione ai sensi delle predetta disposizione sono e rimangono, tuttavia,
delle nozioni di diritto federale ed insieme costituiscono il limite nel cui
ambito possono essere concesse autorizzazioni secondo il disposto medesimo. Il
diritto cantonale non può estendere tali nozioni: esso le può solo definire nei
limiti posti dal diritto federale. Secondo la costante giurisprudenza del
Tribunale federale - e per quanto può interessare l'esito della presente lite -
una trasformazione giusta l'art. 24 cpv. 2 LPT può consistere sia in un aumento
della volumetria od in una trasformazione interna, sia in un cambiamento
(parziale) dell'utilizzazione. L'intervento é da considerare parziale se, da un
lato, non comporta notevoli mutamenti dell'aspetto esteriore dell'edificio e
della sua destinazione originaria (in altre parole quest'ultimo deve conservare
la precedente identità) e, d'altro canto, non ingenera effetti considerevoli
sull'utilizzazione del suolo, sull'urbanizzazione e sull'ambiente (cfr.
riassuntivamente, per tutte le enunciazioni che precedono, la sentenza del Tribunale
federale 14 ottobre 1992 in re U., pubbl. in RDAT I-1993 N. 79, consid. 2 e rinvii;
Scolari, Diritto amministrativo, parte speciale, N. 926 e rinvii).
Avvalendosi delle suddette facoltà il legislatore cantonale
ha previsto la possibilità di autorizzare eccezionalmente ed una volta tanto la
trasformazione parziale di edifici esistenti fuori dalle zone edificabili in
contrasto con la zona di utilizzazione, se tale intervento risulta
indispensabile per la continuazione della utilizzazione attuale e compatibile
con le importanti esigenze della pianificazione territoriale (art. 75 LALPT e,
precedentemente, art. 11 DEPT).
3.3. Nel concreto caso il capannone in discussione é stato asservito,
a titolo di deposito di imballaggi, ai bisogni di carattere industriale della
fabbrica di proprietà __________ fino al 1983. A partire dal 1984 esso ha
invece funto quale ricovero di macchine ed attrezzi agricoli ai fini dello
svolgimento dell'attività di agricoltore del qui ricorrente. A partire dal 1988
il manufatto é infine stato messo a disposizione dell'impresa di costruzione
__________ per soddisfare alle necessità di deposito di materiale e macchinari
dell'impresa stessa: necessità all'origine del qui avversato diniego del
permesso di costruzione. Com'é noto la sola destinazione
"autorizzata" - dopo quasi vent'anni e soprattutto a titolo di
semplice esame pregiudiziale - é la prima.
3.4. Il Governo ha negato la sussistenza dei requisiti di
applicazione dell'art. 24 cpv. 2 LPT e 75 LALPT (rispettivamente 11 DEPT). A
ragione. In effetti nella migliore delle ipotesi la nuova destinazione a scopo
di deposito agricolo, sebbene non sia stata oggetto di domanda di costruzione -
e sulla cui legittimità quale il Tribunale non deve pertanto pronunciarsi, ma
che non può ad ogni buon conto essere ignorata dal profilo della rilevanza pianificatoria
- ha in effetti esaurito le possibilità di trasformazione parziale del
manufatto concesse dalle predette disposizioni. E questo quand'anche si volesse
seguire la tesi - tanto generosa quanto discutibile - dell'istanza inferiore,
secondo cui la trasformazione di un deposito industriale in deposito agricolo
costituisca semplicemente un cambiamento destinazione parziale ed
indispensabile ai fini della continuazione della fruizione del manufatto. Ciò
premesso l'ulteriore trasformazione del deposito agricolo in deposito di
materiali e macchinari di un'impresa di costruzione non può essere approvata
già per questo semplice fatto: non solo, ma soprattutto appare decisiva la
circostanza secondo cui detta nuova trasformazione eccede già in quanto tale il
concetto di trasformazione parziale ai sensi dell'art. 24 cpv. 2 LPT (cfr.
DFGP/UPT, Commento alla LPT, ad art. 24 N. 41, che la cita addirittura come
esempio in tal senso), poiché comporta una destinazione economica
(completamente) nuova dell'edificio, che perde - di conseguenza - la sua precedente
identità. Essa non può finalmente essere autorizzata già per i detti motivi.
All'insediamento del controverso deposito, che parimenti non appare
indispensabile per assicurare la continuazione dell'utilizzazione preesistente
del capannone, ostano inoltre importanti esigenze della pianificazione
territoriale ai sensi degli art. 24 cpv. 2 LPT e 75 LALPT: in particolare
l'assegnazione del mapp. __________ alle SAC in sede di PD.
-
Sulla scorta di quanto
precede il gravame deve dunque essere respinto. In questo contesto deve pure
essere respinta la richiesta del ricorrente di approvare almeno i cancelli (già
posati). In effetti la loro posa deve essere considerata semplicemente finalizzata
a concretizzare la nuova destinazione del manufatto, non autorizzata. E' ben
vero, come obietta l'insorgente, che i cancelli servirebbero in ogni caso per
preservare dai furti qualsiasi merce che dovesse essere depositata nel
capannone. Tuttavia é bene ricordare che attualmente, da un profilo giuridico,
il capannone deve essere ritenuto siccome privo di una qualsiasi destinazione
autorizzata: il rilascio di un'autorizzazione alla posa di cancelli dipenderà
pertanto dall'eventuale approvazione di una nuova destinazione del capannone.
-
La tassa di giudizio deve
infine essere posta a carico dell'insorgente (art. 28 PAmm).
Per
questi motivi,
visti
gli art. 24 LPT, 75 LALPT, 11 DEPT, 49, 57 LE 1973, 52 LE 1991, 18, 28, 46 PAmm
dichiara e pronuncia:
-
Il ricorso è respinto.
-
La tassa di giudizio, di fr.
800.-- (ottocento), é posta a carico del ricorrente.
-
Contro la presente
decisione, nella misura in cui é fondata sul diritto pubblico federale, é dato
ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale di Losanna nel termine
di 30 giorni dall'intimazione.
-
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo:
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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