Cantonal administrative court lacks jurisdiction absent statutory appeal

52.1995.508Übriges Gericht27.10.1995Inadmissible

Zusammenfassung

The appellant challenged a State Council decision that upheld a charge of CHF 5,499 for arrears relating to the placement of two children. The cantonal administrative court held ex officio that it lacked jurisdiction: under the enumerative system of Art. 60 PAmm, an appeal lies only where a statute expressly provides it, and neither the maternal protection law nor the social assistance law contains such a remedy. The State Council's erroneous indication that an appeal to the court was available did not confer jurisdiction. Because the filing resulted from that incorrect instruction, the court waived fees and costs.

Regest

Art. 3, 28, 55, 60 PAmm; kantonale Verwaltungsgerichtsbarkeit nach enumerativem Rechtsmittelkatalog. Die Zuständigkeit des Verwaltungsgerichts besteht nur, wenn sie das Gesetz ausdrücklich vorsieht; eine Rechtsmittelbelehrung der Vorinstanz vermag keine gesetzliche Zuständigkeit zu begründen. Fehlt eine im einschlägigen Spezialgesetz vorgesehene Beschwerdemöglichkeit, ist auf die Beschwerde nicht einzutreten. Bei irrtümlicher Rechtsmittelbelehrung kann aus Billigkeitsgründen auf die Erhebung von Gebühren und Kosten verzichtet werden (consid. 1-2).

Gesamter Gesetzestext

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Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 52.1995.508

Data decisione, Autorità: 27.10.1995, TRAM

Incarto n. 52.95.00508 DP 240/95 leo

Lugano 27 ottobre 1995

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi

segretaria:

Monica Del Tredici, vicecancelliere

statuendo sul ricorso 12 settembre 1995 di


rappr. da: avv. __________

Contro

la decisione 22 agosto 1995 (no. 4305) del Consiglio di Stato che respinge il ricorso dell'insorgente avverso la decisione 2 maggio 1995 della Sezione degli istituti e dell'aiuto domiciliare, in materia di legge sulla protezione della maternità, dell'infanzia, della fanciullezza e dell'adolescenza;

viste le risposte:

  • 18 settembre 1995 del Consiglio di Stato;

  • 22 settembre 1995 del Dipartimento delle opere sociali;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto, in fatto

che con decisione 2 maggio 1995 la Sezione degli istituti e dell'aiuto domiciliare ha confermato a __________ l'addebito di fr. 5'499.- corrispondente alle rette arretrate per il collocamento, presso la __________ di __________, dei figli __________ e __________;

che in data 22 agosto 1995 il Consiglio di Stato ha confermato la decisione della Sezione degli istituti e dell'aiuto domiciliare, respingendo l'impugnativa presentata dalla ricorrente ed indicando nel proprio dispositivo la facoltà d'impugnare la decisione al Tribunale cantonale amministrativo;

che avverso tale decisione __________ é insorta davanti al Tribunale cantonale amministrativo chiedendone l'annullamento con argomenti che non occorre qui riassumere;

considerato, in diritto

che prima di entrare nel merito di un'istanza o di un ricorso l'autorità esamina d'ufficio la propria competenza (art. 3 PAmm);

che a norma dell'art. 60 PAmm, il ricorso al Tribunale cantonale amministrativo è dato, nei casi previsti dalla legge, contro le decisioni di un dipartimento, di Commissioni speciali e del Consiglio di Stato: il ricorso a questo Tribunale è quindi dato secondo il cosiddetto sistema enumerativo e non per clausola generale (cfr. DTF 9.10.68 in re B.; Borghi, Giurisprudenza amministrativa ticinese, N. 465);

che né la legge sulla protezione della maternità, dell'infanzia, della fanciullezza e dell'adolescenza né la legge sull'assistenza sociale a cui la legge sulla maternità rimanda, prevedono la possibilità di interporre ricorso al Tribunale cantonale amministrativo;

che il fatto che il Consiglio di Stato abbia previsto, nel dispositivo, la possibilità per la soccombente di appellarsi a questo Tribunale è ininfluente: la competenza, come già ricordato, è stabilita unicamente dalla legge (cfr. DTF 26.9.72 in re B.; Borghi, Giurisprudenza amministrativa ticinese, N. 468);

che, di conseguenza, il ricorso deve essere dichiarato irricevibile per difetto di competenza di questo Tribunale ad occuparsi della contestazione;

che infine, ritenuto che il ricorso è stato determinato da un'erronea indicazione impartita all'insorgente dal Consiglio di Stato, si giustifica l'abbandono della tassa di giustizia e delle spese (STA 28.11.1972 in re D.);

visti gli art. 3, 28, 55, 60 PAmm,

dichiara e pronuncia:

  1. Il ricorso è irricevibile.

  2. Non si prelevano né tasse, né spese.

  3. Intimazione a:


Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente La segretaria

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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