AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
52.1995.478
Data decisione, Autorità:
25.04.1996, TRAM
Incarto n.
52.95.00478
DP 207/95
leo
Lugano
25 aprile 1996
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo
Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Matteo
Cassina, vicecancelliere
statuendo
sul ricorso 24 agosto 1995 di
rappr.
da: avv. __________
contro
la
decisione 17 luglio 1995 (n. 4003) del Consiglio di Stato che accoglie
parzialmente il ricorso 24 agosto 1994 degli insorgenti avverso le decisioni
28 febbraio/9 marzo 1994 della Delegazione del Consorzio raggruppamento
terreni del Comune di __________ concernenti il conguaglio definitivo RT
delle partite __________, __________, __________ e __________;
viste le risposte:
letti
ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. Con lettera 28 febbraio 1994
la Delegazione del Consorzio raggruppamento terreni del Comune di __________
trasmetteva a tutti i consorziati i conguagli definitivi allestiti dallo Studio
ing. __________ sulla base del piano di riparto definitivo RT approvato in data
5 maggio 1993 dal Consiglio di Stato. In quello stesso scritto la Delegazione
comunicava, tra l'altro, che nella sua seduta del 20 gennaio 1994 aveva deciso
di applicare un interesse del 5% sui predetti conguagli definitivi e sui contributi
provvisori non ancora pagati per il periodo compreso tra il 1 ottobre 1990
(data di pubblicazione del nuovo progetto di riparto RT) e il 31 dicembre 1993
(data di allestimento dei conteggi da parte del geometra).
In quell'occasione ai ricorrenti venivano intimati i conteggi
relativi alle partite n.ri __________ (), __________ () e
__________ (comproprietà __________ e __________).
B. Con lettera raccomandata 28
marzo 1994 al Consorzio RT, la signora __________ faceva rilevare delle
inesattezze nel calcolo dei conguagli definitivi e chiedeva spiegazioni
riguardo agli interessi applicati per il periodo ottobre 1990 - dicembre 1993,
osservando comunque che in questo lasso di tempo non erano mai stati richiesti
dei pagamenti, visto anche l'effetto sospensivo conferito a tutta la procedura
dai gravami allora pendenti davanti alle autorità di ricorso RT di prima e
seconda istanza.
Pure il signor __________, con lettera 28 marzo 1994, rendeva
noto al Consorzio di aver rilevato degli errori nei conteggi inerenti la
partita no. __________.
A seguito di questi scritti lo Studio d'ingegneria __________
riconosceva di aver erroneamente tenuto conto nei propri calcoli di una
donazione immobiliare avvenuta nel giugno 1990 da parte dei coniugi __________
ed __________ ai figli __________, __________ e __________ (mutazione no.
__________ del 30 giugno 1990 dell'Ufficio dei registri di __________) e
provvedeva quindi in data 18 maggio 1994 a trasmettere al Consorzio RT di
__________ (con copia ai diretti interessati) i nuovi conguagli delle partite
n.ri __________ e __________, riveduti e corretti, in sostituzione dei
conguagli relativi alle partite n.ri __________, __________, __________ e
__________.
Tuttavia il 25 maggio 1995 il Consorzio RT di __________ comunicava
al signor __________ di rinunciare ad emettere i nuovi conteggi allestiti dal
geometra e di ritenere validi quelli intimati ai consorziati con lettera 28
febbraio 1994.
__________ reagiva a quest'ultimo scritto con lettera raccomandata
31 maggio 1994, chiedendo la sostituzione dei vecchi conguagli datati 31
dicembre 1993 con quelli nuovi; concludeva reclamando per l'applicazione di un
interesse retroattivo su importi il cui pagamento non era mai stato richiesto
in passato.
Tra il signor __________ e la delegazione del Consorzio RT di
__________ seguiva poi uno scambio di corrispondenza nel corso del quale le
parti si riconfermavano nelle posizioni da loro precedentemente assunte.
Nel frattempo, e più precisamente il 16 giugno 1994, l'Assemblea
consortile accettava la situazione patrimoniale e il risultato d'esercizio al
31 dicembre 1993 del Consorzio RT di __________.
C. Con atto di ricorso 24
agosto 1994 i signori __________, __________ e __________ sono insorti davanti
al Consiglio di Stato chiedendo:
-
l'annullamento
dei conguagli relativi alle partite n.ri __________, __________, __________ e
__________ allestiti dal geometra il 31 dicembre 1993 e intimati ai consorziati
con lettera del 28 febbraio 1994;
-
la loro
sostituzione con i conguagli concernenti le partite n.ri __________,
__________, __________ e __________ allestiti dal medesimo geometra il 17
maggio 1994;
-
l'applicazione
di un interesse del 5%, a partire dal 17 maggio 1994, sugli importi dei
conguagli definitivi corretti dal geometra.
A mente dei ricorrenti, il Consorzio RT di __________ non poteva
emettere dei conguagli che tenessero conto di operazioni a RF avvenute dopo la
pubblicazione del piano di riparto. Inoltre, sempre secondo i ricorrenti, il
Consorzio non aveva alcun diritto di fissare degli interessi a partire dal 1
ottobre 1990, quando ai consorziati non erano mai stati fissati dei termini di
pagamento prima del 9 marzo 1994, giorno di ricezione della lettera datata 28
febbraio 1994.
Per contro i ricorrenti non hanno contestato l'applicazione
di un interesse pure del 5% sui contributi provvisori richiesti dal Consorzio.
D. Con giudizio 17 luglio 1995
il Consiglio di Stato ha parzialmente accolto il ricorso interposto dai signori
__________.
Per ciò che concerne la sostituzione dei conguagli, il Governo
cantonale ha ritenuto tempestivo il gravame non essendo le decisioni impugnate
provviste di una chiara indicazione dei mezzi e dei termini di ricorso ed ha
quindi ordinato al Consorzio RT di __________ di intimare ai ricorrenti i
conguagli corretti dal geometra in data 17 maggio 1994, relativi alle partite
__________, __________, __________ e __________.
Per ciò che concerne invece la questione degli interessi, il
Consiglio di Stato non è entrato nel merito della problematica, considerando
che sia la decisione 20 gennaio 1994 della Delegazione consortile sia la
decisione 16 giugno 1994 dell'Assemblea consortile di avvallare i conti di
esercizio al 31 dicembre 1993 erano cresciute in giudicato senza che nessuno
dei consorziati avesse tempestivamente presentato ricorso.
E. Contro il predetto giudizio
governativo i signori __________, __________ e __________ insorgono davanti al
Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo che sui conguagli corretti dallo
Studio d'ingegneria __________ in data 17 maggio 1994 relativi alle partite RT
di __________ n.ri __________, __________, __________ e __________ sia
calcolato un interesse di mora del 5% a partire da predetta data.
I ricorrenti affermano che a torto l'Esecutivo cantonale ha
ritenuto già cresciuta in giudicato tale questione: sostengono infatti che la
decisione assembleare del 16 giugno 1994 non specificava in nessun modo se le
opposizioni interposte dai signori __________ e __________ con lettere alla
Delegazione fossero state respinti o meno, né erano indicati i mezzi e i
termini per eventualmente ricorrere all'istanza di giudizio superiore.
Inoltre, se del caso, già la Delegazione consortile doveva
reagire alle raccomandate 28 marzo e rispettivamente 31 maggio dei signori
__________, trasmettendo d'ufficio al Consiglio di Stato tali reclami per un
giudizio. Da ciò non ne può derivare un danno per i ricorrenti.
Nel merito gli insorgenti chiedono che la decisione della
Delegazione consortile di imporre un interesse retroattivo sui conguagli e la
successiva risoluzione di approvazione dei conti da parte dell'Assemblea siano
dichiarate nulle, dal momento che in esse non si tiene conto del principio
fondamentale secondo il quale nel caso di contributi pubblici gli interessi di
mora possono essere prelevati solo dopo che è scaduto infruttuoso il termine di
pagamento assegnato al debitore mediante formale interpellazione. Sempre
secondo quanto affermano i ricorrenti, mai prima del 9 marzo 1994, data in cui
sono stati intimati loro i conguagli definitivi, era stato sollecitato alcun
pagamento.
Da ultimo gli insorgenti lamentano il fatto che, benché
patrocinati da un legale e nonostante il parziale accoglimento del ricorso, il
Consiglio di Stato non ha riconosciuto loro adeguate ripetibili, violando in
tal modo la LPamm.
F. Il ricorso è avversato dal
Consorzio RT di __________ che difende la legalità del proprio operato,
adducendo una serie di motivazioni che saranno riprese qui appresso, se
necessario.
Nelle sue osservazioni il Consorzio chiede inoltre che questo
Tribunale interpreti il dispositivo numero 1.1 della decisione governativa
impugnata dai ricorrenti.
Dal canto suo il Consiglio di Stato si rimette alla decisione
di questo Tribunale per quanto riguarda la questione del calcolo degli
interessi e aderisce alla richiesta dei ricorrenti volta al riconoscimento di
un indennità per ripetibili di prima istanza.
Considerato, in
diritto
- La competenza del Tribunale
cantonale amministrativo discende dall'art. 70 cpv. 2 LRPT.
La legittimazione attiva degli insorgenti e la tempestività
dell'impugnativa sono pacificamente date.
Il ricorso è pertanto ricevibile in ordine e può essere
deciso sulla base degli atti, senza che si rendano necessari ulteriori accertamenti
(art. 18 LPamm).
- L'art. 26 cpv. 2 LPamm,
applicabile alle risoluzioni emesse dalle Delegazioni consortili attraverso il
rinvio di cui all'art. 111 LRPT, stabilisce che le decisioni delle autorità
amministrative devono essere munite di precisi ragguagli circa i mezzi e i termini
di ricorso. Di principio, la mancanza di simili indicazioni non deve comportare
per il destinatario pregiudizio alcuno in conformità alla prassi di questo
Tribunale e in analogia a quanto prescrivono sul piano federale gli art. 107
cpv. 3 OG e 38 PA.
Una tale mancanza non legittima tuttavia l'interessato a
procrastinare l'inoltro del rimedio: le regole della buona fede e la sicurezza
del diritto esigono infatti che egli assuma le informazioni necessarie e,
ottenutele, agisca con tempestività. In caso contrario il termine per
interporre l'impugnativa si considera decorso (DTF 111 Ia 283).
Giusta l'art. 4 LPamm, pure applicabile in materia di
procedure RT, l'autorità incompetente a ricevere un atto ricorsuale è tenuta a
trasmettere gli atti a quella competente, dando comunicazione di ciò al ricorrente.
- Nella decisione impugnata
il Consiglio di Stato non è entrato nel merito della censura sollevata dai
ricorrenti riguardo all'applicazione di un interesse retroattivo sui conguagli
definitivi, in quanto, basandosi sulla disposizione di cui all'art. 70 cpv. 1
lett. b LRPT, ha ritenuto oramai irricevibile il ricorso 22 agosto 1994 diretto
contro la risoluzione della Delegazione consortile 20 gennaio 1994. L'Esecutivo
cantonale ha infatti considerato decaduto il diritto di ricorrere dei signori
__________ visto che al momento dell'inoltro del gravame i conti della gestione
annuale erano già stati approvati dall'Assemblea consortile del 16 giugno 1994.
L'Autorità governativa ha inoltre aggiunto che tale
risoluzione assembleare era oramai cresciuta in giudicato senza che nessuno
avesse ritenuto necessario interporre ricorso, ragione per la quale la
questione degli interessi sui conguagli definitivi era divenuta esecutiva e
vincolante per tutti i consorziati.
Tale modo di argomentare non può essere condiviso.
Il Consiglio di Stato dimentica infatti che le contestazioni
contro l'applicazione di un interesse retroattivo sui conguagli definitivi sono
avvenute, per la prima volta, già in data 28 marzo 1994, allorquando la signora
__________, preso atto della situazione in seguito al ricevimento il 9 marzo
1994 della lettera 28 febbraio 1994, inviava al Consorzio RT di __________ una
raccomandata nella quale sostanzialmente esternava il proprio dissenso in
proposito. Dal canto suo il signor __________ contestava l'applicazione
d'interessi retroattivi con lettera 31 maggio 1994, dopo che il Consorzio RT di
__________ gli aveva comunicato in data 25 maggio 1994 di non voler emettere
nuovi conteggi e di esigere quindi il pagamento dei conguagli così come erano
stati notificati al consorziato con lettera 28 febbraio 1994.
In queste circostanze la tardività o meno dell'impugnativa
contro la risoluzione 20 gennaio 1994 della Delegazione RT deve essere
esaminata con riferimento non tanto al ricorso 24 agosto 1994 quanto piuttosto
con riferimento alle lettere di opposizione appena citate, inoltrate ad un
autorità incompetente, ma che hanno permesso in ogni caso la scadenza dei
termini ricorsuali (art. 4 cpv. 1 e 2 LPamm, applicabile attraverso il rinvio
operato dall'art. 111 LRPT).
- Secondo l'art. 70 cpv. 1
lett. b LRPT le decisioni della Delegazione consortile possono essere impugnate
presso il Consiglio di Stato. Il termine di ricorso è di 15 giorni a partire
dal momento in cui è nota la decisione. Il diritto a ricorrere contro la
decisione della delegazione decade se nel frattempo l'Assemblea consortile ha approvato
la gestione annuale del Consorzio. A questo punto i consorziati possono unicamente
ancora impugnare la risoluzione assembleare (art. 70 cpv. 1 lett. a LRPT).
Tuttavia, per consolidato principio processuale, la mancata
indicazione dei mezzi e dei termini di ricorso in una decisione impedisce alla
stessa di crescere in giudicato: in tali casi infatti si considera che i
termini d'impugnativa non inizino neppure a decorrere (DTF 96 Ia 608).
Nella sua lettera del 28 febbraio 1994 come pure nei
documenti ad essa allegati, il Consorzio RT di __________ aveva omesso di
fornire qualsiasi indicazione circa i mezzi e i termini a disposizione dei
consorziati per eventualmente impugnare i conteggi allestiti dallo Studio di
ingegneria __________. Parimenti non venivano dati ragguagli riguardo alle
modalità per eventualmente opporsi alla decisione presa dalla Delegazione in
data 20 gennaio 1994 di applicare un interesse del 5% per il periodo 1. ottobre
1990 - 31 dicembre 1993 sui conguagli definitivi. Informazioni in tal senso non
sono mai state fornite dal Consorzio neppure in seguito, allorquando, dal fitto
scambio di corrispondenza con i signori __________, emergeva la chiara opposizione
di questi ultimi all'applicazione di un interesse retroattivo sugli importi calcolati
dal geometra.
Ora, a queste condizioni si deve ammettere che non solo il
ricorso 24 agosto 1994 al Consiglio di Stato doveva essere considerato
tempestivo, non essendo neppure iniziati a decorrere i termini d'impugnativa,
ma anche che, come giustamente fanno rilevare i ricorrenti, a ben guardare già
le loro lettere 28 marzo 1994 e 31 maggio 1994 dovevano venire trattate alla stessa
stregua di formali atti ricorsuali e come tali trasmessi d'ufficio all'autorità
competente ad evaderli in virtù di quanto disposto dall'art. 4 cpv. 1 LPamm.
Da tutto ciò non può derivarne un danno per i ricorrenti, i
quali, va pure rilevato, reagendo sempre prontamente agli scritti del
Consorzio, hanno pure impedito che sorgesse in quest'ultimo la convinzione che
essi fossero disposti ad accettare senza nulla obbiettare la decisione di
applicare un interesse retroattivo sui conguagli definitivi.
Si deve pertanto concludere che i signori __________ e
__________ si erano già validamente e tempestivamente opposti alla decisione 20
gennaio 1994 della Delegazione consortile mediante le loro lettere raccomandate
28 marzo rispettivamente 31 maggio 1994.
- Stando così le cose, appare
dunque chiaramente insostenibile la tesi sviluppata dal Consiglio di Stato di
considerare decaduto, alla luce della risoluzione assembleare 16 giugno 1994,
il diritto dei signori __________ di ricorrere contro la decisione della Delegazione
consortile.
L'art. 70 cpv. 1 lett. b LRPT deve infatti essere
interpretato nel senso che il diritto di impugnare una decisione della
Delegazione consortile cessa allorquando contro questa non viene interposto
ricorso prima che l'Assemblea abbia approvato la gestione annuale del
Consorzio. In siffatte situazioni i consorziati possono ancora solo impugnare
la risoluzione assembleare nei tempi e nei modi stabiliti dall'art. 70 cpv. 1
lett. a LRPT.
Il caso in esame è per contro diverso poiché, come esposto
nei precedenti considerandi, si deve ammettere che gli insorgenti avevano
interposto ricorso avverso la decisione della Delegazione, già prima che
l'Assemblea fosse stata riunita per deliberare sui conti 1993 del Consorzio. Il
fatto poi che i reclami dei signori __________ fossero stati sollevati in modo
non del tutto ineccepibile da un punto di vista formale è irrilevante dato che,
come si è detto sopra, il Consorzio a sua volta non aveva precisato i termini e
i mezzi d'impugnazione e aveva omesso di trasmettere d'ufficio al Consiglio di
Stato gli atti ricorsuali da loro presentati.
Ne consegue che, nella presente fattispecie, il semplice
fatto che l'Assemblea consortile abbia accettato con risoluzione 16 giugno 1994
i conti del Consorzio non ha alcun influsso sui diritti ricorsuali dei signori
__________, avendo essi già fatto uso in precedenza delle prerogative
d'impugnazione che la legge, e segnatamente l'art. 70 cpv. 1 lett. b LRPT,
concedeva loro per impedire la crescita in giudicato della risoluzione 20
gennaio 1994 della Delegazione consortile.
- In forza delle
considerazioni che precedono risulta che i (tempestivi) reclami 28 marzo 1994 e
31 maggio 1994 presentati dagli insorgenti, nella misura che concernono la
questione degli interessi retroattivi applicati sui conguagli definitivi
notificati ai consorziati, non sono ancora stati evasi dall'Esecutivo cantonale.
Il ricorso deve quindi essere accolto e la decisione
impugnata parzialmente annullata.
Pertanto, in applicazione dell'art. 65 cpv. 2 LPamm, la
causa deve essere rinviata all'istanza inferiore, affinché entri nel merito
delle censure avanzate dagli insorgenti al riguardo dell'applicazione
d'interessi sui conguagli definitivi nel periodo 1. ottobre 1990.- 31 dicembre
1996.
- I signori __________ hanno
avuto modo di criticare l'operato del Consiglio di Stato per non aver assegnato
loro delle ripetibili, nonostante fossero patrocinati da un legale e nonostante
l'accoglimento parziale del gravame.
Nelle sue osservazioni al ricorso, il Consiglio di Stato
riconosce l'errore dovuto ad una svista e aderisce alle richieste dei ricorrenti
volte al riconoscimento di un'indennità per ripetibili di prima istanza.
Pertanto, considerato l'esito del ricorso davanti all'istanza
inferiore, ben si giustifica che il Consorzio raggruppamento terreni del Comune
di __________ sia tenuto a rifondere a ciascun ricorrente l'importo di fr.
100.-- (cento) a titolo di ripetibili di prima istanza, per un totale di
complessivi fr. 300.-- (trecento).
- Da ultimo occorre ancora
precisare che la richiesta presentata dal Consorzio RT nelle sue osservazioni
del 5 dicembre 1995 volta ad ottenere l'interpretazione del punto 1.1 del
dispositivo della decisione governativa impugnata, non può essere evasa da
questo Tribunale, visto che giusta l'art. 40 LPamm l'istanza di interpretazione
di una sentenza va rivolta all'autorità giudicante che l'ha emessa.
Pertanto, nel caso in esame, la richiesta di interpretazione
del dispositivo deve essere rivolta al Consiglio di Stato.
Per
questi motivi,
visti
gli art. 70 cpv. 1 e 2, 111 LRPT; 4 cpv. 1 e 2, 26 cpv. 2, 31, 43, 46, 65 cpv.
1 e 2 LPamm,
dichiara
e pronuncia:
- Il
ricorso è accolto.
§. Sono pertanto annullati i dispositivi
1.2. e 2. della decisione 17 luglio 1995 (n. 4003) del Consiglio di Stato.
1.2. La
causa è rinviata al Consiglio di Stato affinché proceda ad un esame di merito
dei ricorsi 28 marzo 1994 e 31 maggio 1994, integrati dalle argomentazioni
sollevate nell'allegato di ricorso 24 agosto 1994, per ciò che concerne la
questione relativa all'applicazione di un interesse del 5% sui conguagli definitivi
intimati ai membri del Consorzio raggruppamento terreni di __________ per il
periodo tra il 1. ottobre 1990 e il 31 dicembre 1993.
1.3. Il
Consorzio raggruppamento terreni del Comune di __________ è condannato a
versare ai signori __________, __________ e __________ l'importo di complessivi
fr. 300.-- (trecento) a titolo di ripetibili di prima istanza.
-
Non
si prelevano tasse né spese.
-
Il
Consorzio raggruppamento terreni del Comune di __________ è condannato a
rifondere ai ricorrenti un importo di complessivi fr. 450.--
(quattrocentocinquanta) a titolo di ripetibili di seconda istanza.
-
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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