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52.1995.477 ΓÇó Municipal referendum cannot be amended before popular vote
52.1995.477Übriges Gericht30.08.1995Dismissed
The Administrative Court of Ticino dismissed an appeal against a State Council decision confirming a municipal resolution that had admitted a referendum on a waste-collection and disposal regulation and set the vote date. The appellant sought to require new public posting, prior cantonal approval, and insertion of transitional rules limiting the waste fee. The court held that the referendum procedure under the LOC allows only the publication required by law and that the municipality must submit the council resolution to the popular vote exactly as adopted, without amendments or corrections. Costs of CHF 600 were imposed on the appellant.
Art. 75, 187, 188 LOC; municipal referendum on a council resolution; the municipality's task is limited to examining regularity and admissibility of the referendum request and, once these are recognized, to submit the resolution to popular vote as adopted. No further publication, amendment, completion, or correction of the underlying act is permissible, and the vote takes place before cantonal approval. A request that the municipality pre-emptively alter the content of the resolution or add transitional provisions is inadmissible. Court costs follow the losing party.
AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.1995.477
Data decisione, Autorità: 30.08.1995, TRAM
Incarto n. 52.95.00477 DP 206/95 cm
Lugano 30 agosto 1995
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Cinzia Massera
statuendo sul ricorso 22 agosto 1995 di
contro
la decisione 5 luglio 1995, no. 3754, del Consiglio di Stato che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la risoluzione 29 maggio 1995 con cui il municipio di __________ ha dichiarato proponibile la domanda di referendum presentata dalla __________ contro il regolamento comunale per la raccolta e l'eliminazione dei rifiuti (RRR);
viste le risposte:
28 agosto 1995 del municipio di __________;
29 agosto 1995 del Consiglio di Stato;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
che il 20 febbraio 1995 il Consiglio comunale di __________ ha adottato il "Regolamento di raccolta ed eliminazione dei rifiuti";
che nel termine di pubblicazione fissato dall'art. 75 LOC la __________ ha inoltrato al municipio una domanda di referendum sottoscritta da 2291 cittadini;
che il 29 maggio 1995 il municipio ha dichiarato proponibile il referendum e fissato al 22 ottobre 1995 la data della votazione;
che contro questa risoluzione municipale __________ è insorto davanti al Consiglio di Stato, chiedendone la completazione nel senso che il RRR venga:
· esposto all'albo a partire dal 1° settembre 1995;
· approvato dal Consiglio di Stato entro il 30 settembre 1995;
· integrato con la data dell'entrata in vigore e con le necessarie disposizioni transitorie;
che con giudizio 5 luglio 1995 il Consiglio di Stato ha respinto l'impugnativa ritenendo ingiustificate le richieste dell'insorgente;
che contro il predetto giudizio governativo il soccombente insorge davanti al Tribunale cantonale amministrativo, riproponendo le richieste avanzate senza successo in prima istanza;
che l'insorgente sollecita in particolare l'introduzione di una norma transitoria, volta a limitare la tassa sui rifiuti in modo che non possa produrre un gettito superiore alla metà dei costi effettivi totali;
che l'impugnativa è avversata dal Consiglio di Stato e dal municipio di __________;
considerato, in diritto
che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività del gravame sono inconfutabilmente date dagli art. 208 LOC, 43 e 46 PAmm;
che, con le precisazioni di cui si dirà più avanti, il ricorso è dunque ricevibile in ordine e può essere deciso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm);
che oggetto del ricorso è il giudizio 5 luglio 1995 mediante il quale il Consiglio di Stato ha confermato la risoluzione 29 maggio 1995 con cui il municipio di __________ ha:
· dichiarato proponibile la domanda di referendum inoltrata dalla __________ contro il RRR adottato dal Consiglio comunale il 20 febbraio 1995;
· fissato al 22 ottobre 1995 la data della votazione popolare;
che giusta l'art. 75 cpv. 4 LOC, il municipio esamina la regolarità e la proponibilità delle domande di referendum inoltrate contro risoluzioni adottate dal Consiglio comunale in base alle lettere a, d, e, g, h, i dell'art. 13 LOC;
che "riconosciute la regolarità e la proponibilità" della domanda e pubblicata all'albo la relativa decisione, il municipio sottopone la risoluzione del Consiglio comunale alla votazione popolare;
che il ricorrente non contesta né la regolarità, né la proponibilità della domanda di referendum inoltrata dalla __________: su questo punto non v'è contestazione;
che infondata è la richiesta del ricorrente volta ad ottenere che il RRR venga nuovamente pubblicato all'albo: la LOC prevede soltanto la pubblicazione prescritta dall'art. 187 e questa formalità è stata soddisfatta;
che una nuova pubblicazione sarebbe lesiva del diritto in quanto irrita;
che del tutto inammissibili sono le ulteriori domande poste a giudizio del ricorrente; l'art. 75 LOC impone al municipio di sottoporre a votazione popolare la risoluzione del Consiglio comunale così com'è stata adottata: senza modifiche, completazioni o rettifiche e prima dell'approvazione del Consiglio di Stato (cfr. art. 188 LOC);
che la decisione del municipio di __________, immune da violazioni del diritto, va quindi senz'altro confermata;
che la tassa di giustizia, commisurata all'effettivo dispendio amministrativo cagionato dall'insorgente, segue la soccombenza;
Per questi motivi,
visti gli art. 75, 187, 188, 208 LOC; 3, 18, 28, 60, 61 PAmm
dichiara e pronuncia:
Il ricorso è respinto.
Le spese e la tassa di giustizia di fr. 600.-- sono a carico del ricorrente.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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